Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2025, n. 10861
CASS
Sentenza 13 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Penale, emessa il 13 marzo 2025, con numero di raccolta generale 10861/2025. Le parti coinvolte nel procedimento sono un imputato e il Pubblico Ministero. L'imputato ha contestato la legittimità della misura cautelare della custodia in carcere, sostenendo che il Tribunale di Catania avesse erroneamente confermato tale misura nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha richiesto l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'incompetenza del G.i.p. di Catania e la necessità di una verifica dell'urgenza della misura cautelare.

La Corte ha accolto il ricorso, argomentando che il Tribunale di Catania non ha rispettato il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di riqualificazione giuridica del reato, il giudice deve dichiarare la propria incompetenza e verificare l'urgenza della misura cautelare. La Corte ha sottolineato che l'assenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all'aggravante esclusa comportava l'incompetenza del G.i.p. e la necessità di un nuovo esame da parte del giudice competente. Pertanto, ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

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In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che riqualifica giuridicamente il fatto, escludendone la riconducibilità a taluna delle fattispecie delittuose indicate nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche solo in forza dell'esclusione di un'aggravante, è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, con conseguente onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere di annullarlo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero di provvedere a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. nel diverso caso in cui ravvisi l'urgenza anche di una soltanto delle esigenze cautelari riscontrate.

Il principio della "perpetuatio iurisdictionis", finalizzato a evitare che la competenza, stabilita in relazione all'addebito definitivamente cristallizzato al momento del rinvio a giudizio, possa subire modifiche nel corso dello svolgimento del processo, non può essere declinato, in fase di indagini preliminari, a sostegno della permanenza della competenza, in sede cautelare, del giudice distrettuale, attesa la ricorrenza di una mera imputazione provvisoria, delineata nella domanda cautelare formulata dal pubblico ministero, non ancora recepita nel decreto che dispone il giudizio che sarà emesso in esito allo svolgimento dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva riqualificato i fatti oggetto di imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., escludendo l'aggravante contestata, senza dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto, a seguito del venir meno dei presupposti legittimanti la competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2025, n. 10861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10861
    Data del deposito : 13 marzo 2025

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