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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2002/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DELLACHA' DONATELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), Corso Torino n. 24;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BI NN RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara (PV),
Corso Cavour n. 42;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1. I genitori cessano la loro convivenza nel mutuo rispetto.
2. Il godimento e l'abitazione della casa ove hanno trascorso la convivenza, sita in
Gambolò Via Borgo San Siro n. 11, di proprietà di familiari di con accessori e Pt_2 pertinenze, sono assegnati a con tutto quanto l'arreda e contiene, ad Parte_2 eccezione degli effetti personali e dei beni mobili individuati di comune accordo dai ricorrenti e che ritirerà entro e non oltre il 30 giugno Parte_1
2025. I ricorrenti si accordano ed accettano che lascerà Parte_1 la casa suindicata entro e non oltre il 7 giugno 2025 consegnando le chiavi e si trasferirà
a Gorla Minore (VA) in via Montello n. 30 presso l'abitazione del partner della signora.
pag. 1 di 5 Resto inteso che, trascorsa la data del 30/06/2025, eventuali beni o oggetti lasciati da nel compendio immobiliare ove si trova la casa Parte_1 coniugale e/o accessori, o in essi, si considereranno abbandonati senza alcun valore e verranno smaltiti con costo a suo carico.
3. La figlia è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Persona_1 provvederanno concordemente alla sua cura, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle ispirazioni della stessa figlia. Inoltre i genitori si danno il consenso che la figlia possa ricevere un'educazione secondo Per_1 la religione cattolica e danno il consenso affinchè possa frequentare il catechismo per la
Prima Comunione e la Cresima.
4. La figlia sarà collocata presso la madre che andrà a vivere in Gorla Persona_1
Minore. Si precisa che la scelta della scuola statale e/o pubblica e dell'indirizzo scolastico che la figlia frequenterà sarà decisa e scelta da entrambi i genitori. Il padre non dà il consenso alla frequentazione da parte della figlia di una scuola paritaria di ogni genere e grado.
5. Il padre starà con la figlia, tenendo presente le esigenze scolastiche della bambina, la distanza tra le due residenze dei genitori e i suoi turni lavorativi nei seguenti modi e tempi:
-quando il padre ha il turno dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 22.00 alle 6.00: ogni settimana, il mercoledì o altro giorno da concordare, il padre preleverà la bambina presso la scuola al terminedell'orario pomeridiano oppure quando frequenterà le scuole Persona_1 secondarie (primo e secondo grado) presso la residenza della madre appena possibile
(per le esigenze lavorative) e trascorrerà qualche ora con lei e la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena.
- Inoltre il padre starà con la figlia portandola presso di sè almeno tre fine settimana al mese, di cui due anche consecutivi previo accordo con la madre, dal venerdì pomeriggio/sera fino alla domenica sera con pernottamento, andandola a prendere verso le 18,30/19,00 -o in altro orario per esigenze di lavoro del padre- presso l'abitazione della madre e riaccompagnandola a casa della madre entro le ore 21,00. La madre è disponibile, previa preventiva comunicazione, a che il padre il venerdì pomeriggio recuperi la figlia andandola a prendere direttamente all'uscita da scuola, se gli impegni pag. 2 di 5 di lavoro glielo consentono: si precisa che quando il padre ha il turno lavorativo pomeridiano o serale andrà a prendere la bambina al sabato mattina presso l'abitazione della madre in mattinata e la riaccompagnerà alla domenica sera entro le 21,00; inoltre quando il padre dovrà lavorare al sabato preleverà la figlia il venerdì pomeriggio/sera presso l'abitazione della madre. Quando il padre lavora di sabato la bambina potrà dormire e/o stare presso i nonni paterni. Durante questo tempo il padre si occuperà dei compiti.
6. Fermo il periodo in cui la figlia sta con il padre come sopra regolamentato, nel periodo di sospensione estiva scolastica (vacanze scolastiche) il padre potrà trascorrere con la figlia anche 21 giorni di vacanza consecutivi o non consecutivi con pernottamento recandosi anche in luoghi di vacanza o presso il luogo di residenza, a scelta del padre.
Ciascun genitore comunicherà il periodo di vacanza, questo periodo concordandolo con l'altro, e la località di vacanza, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Durante le vacanze estive si concorda che la figlia trascorrerà la settimana dal 23/08 al 30/08 con la madre al fine di poter festeggiare insieme il compleanno di quest'ultima. In merito ai periodi di vacanza scolastica brevi (esempio: gli eventuali ponti del 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) ciascun genitore potrà stare con in modo Per_1 alternato con pernottamento, ad esempio: il ponte scolastico del 25 aprile alternato al successivo ponte e così a seguire.
7. Ad anni alterni: il giorno di Natale alternato al giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Pasqua alternato al giorno di Pasquetta. Inoltre e in aggiunta, negli altri residui giorni delle vacanze natalizie e pasquali, il padre starà con la figlia quattro giorni consecutivi o non consecutivi conpernottamento compatibilmente con i suoi turni lavorativi. I genitori concorderanno la scelta dei giorni suindicati.
8. Durante il periodo di permanenza della bambina presso il padre, qualora questi abbia necessità di lavoro o per motivi personali, i genitori stabiliscono ed accettano che la figlia possa stare con la nonna paterna e/o il nonno paterno, anche dormendo da Per_1 loro. Inoltre i genitori accettano che possa trascorrere con i nonni paterni, nel Per_1 corso di ogni anno e durante il periodo di vacanza scolastica, un periodo di una settimana di vacanza o soggiornare presso di loro, ove loro possano cioè senza che siano obbligati,
pag. 3 di 5 anche in modo non consecutivo, oltre ai periodi in cui sta con il papà, purchè non nel medesimo mese di quest'ultimo e previo accordo per il periodo con la madre.
9. corrisponderà direttamente a a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il concorso del mantenimento della figlia, la somma mensile anticipata di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2025 (mese successivo a quello in cui la stessa lascerà la casa), oltre alla rivalutazione annuale secondo indici Istat dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso. Il predetto contributo sarà corrisposto fino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica della stessa figlia cui è destinato.
10. Inoltre corrisponderà a le spese Parte_2 Parte_1 extra assegno per la figlia nella misura del 50%, dal mese successivo a quello in cui la madre si trasferisce, così come stabilito nel protocollo adottato presso il Tribunale di
Pavia in data 09.11.2016, ad eccezione del fatto che ciascuno dei genitori provvederà nella misura del 50% al pagamento dei buoni pasto relativi alla scuola primaria e GREST parrocchiali concordati con il padre, esclusi centri estivi privati il cui costo, buoni pasto compresi, sarà interamente sostenuto dalla madre. Il tutto va corrisposto fino a al momento del raggiungimento dell'autonomia economica della stessa figlia cui è destinato e documentato con fatture e scontrini fiscali e ove non possibile con ricevute di legge.
11. Gli assegni familiari o assegno unico o bonus previsti dalla normativa per i figli eventualmente corrisposti dall'INPS o da altri Enti per la figlia saranno percepiti e suddivisi in ugual misura da ciascun genitore;
ugualmente per le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50%.
12. Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei ricorrenti essendo economicamente autosufficienti e/o non sussistendone i presupposti di legge.
13. Ciascun ricorrente provvederà a proprie spese ad acquistare un proprio autoveicolo, senza nulla pretendere dall'altro.
14. Il sig. continuerà a corrispondere l'intera rata del finanziamento di circa € Pt_2
220,00 con scadenza maggio 2031 e quello di circa € 100,00 con scadenza 2029.
pag. 4 di 5 15. Le parti si fanno obbligo di comunicarsi reciprocamente le variazioni dei loro domicili;
inoltre esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per la minore. Il passaporto sarà a spese della madre di . Persona_1
16. Le spese di lite saranno compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 04.6.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore
[...]
, nata a [...] il [...]; Per_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra esposte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2002/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DELLACHA' DONATELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano (PV), Corso Torino n. 24;
e da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BI NN RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara (PV),
Corso Cavour n. 42;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
“1. I genitori cessano la loro convivenza nel mutuo rispetto.
2. Il godimento e l'abitazione della casa ove hanno trascorso la convivenza, sita in
Gambolò Via Borgo San Siro n. 11, di proprietà di familiari di con accessori e Pt_2 pertinenze, sono assegnati a con tutto quanto l'arreda e contiene, ad Parte_2 eccezione degli effetti personali e dei beni mobili individuati di comune accordo dai ricorrenti e che ritirerà entro e non oltre il 30 giugno Parte_1
2025. I ricorrenti si accordano ed accettano che lascerà Parte_1 la casa suindicata entro e non oltre il 7 giugno 2025 consegnando le chiavi e si trasferirà
a Gorla Minore (VA) in via Montello n. 30 presso l'abitazione del partner della signora.
pag. 1 di 5 Resto inteso che, trascorsa la data del 30/06/2025, eventuali beni o oggetti lasciati da nel compendio immobiliare ove si trova la casa Parte_1 coniugale e/o accessori, o in essi, si considereranno abbandonati senza alcun valore e verranno smaltiti con costo a suo carico.
3. La figlia è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Persona_1 provvederanno concordemente alla sua cura, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle ispirazioni della stessa figlia. Inoltre i genitori si danno il consenso che la figlia possa ricevere un'educazione secondo Per_1 la religione cattolica e danno il consenso affinchè possa frequentare il catechismo per la
Prima Comunione e la Cresima.
4. La figlia sarà collocata presso la madre che andrà a vivere in Gorla Persona_1
Minore. Si precisa che la scelta della scuola statale e/o pubblica e dell'indirizzo scolastico che la figlia frequenterà sarà decisa e scelta da entrambi i genitori. Il padre non dà il consenso alla frequentazione da parte della figlia di una scuola paritaria di ogni genere e grado.
5. Il padre starà con la figlia, tenendo presente le esigenze scolastiche della bambina, la distanza tra le due residenze dei genitori e i suoi turni lavorativi nei seguenti modi e tempi:
-quando il padre ha il turno dalle 6.00 alle 14.00 e dalle 22.00 alle 6.00: ogni settimana, il mercoledì o altro giorno da concordare, il padre preleverà la bambina presso la scuola al terminedell'orario pomeridiano oppure quando frequenterà le scuole Persona_1 secondarie (primo e secondo grado) presso la residenza della madre appena possibile
(per le esigenze lavorative) e trascorrerà qualche ora con lei e la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena.
- Inoltre il padre starà con la figlia portandola presso di sè almeno tre fine settimana al mese, di cui due anche consecutivi previo accordo con la madre, dal venerdì pomeriggio/sera fino alla domenica sera con pernottamento, andandola a prendere verso le 18,30/19,00 -o in altro orario per esigenze di lavoro del padre- presso l'abitazione della madre e riaccompagnandola a casa della madre entro le ore 21,00. La madre è disponibile, previa preventiva comunicazione, a che il padre il venerdì pomeriggio recuperi la figlia andandola a prendere direttamente all'uscita da scuola, se gli impegni pag. 2 di 5 di lavoro glielo consentono: si precisa che quando il padre ha il turno lavorativo pomeridiano o serale andrà a prendere la bambina al sabato mattina presso l'abitazione della madre in mattinata e la riaccompagnerà alla domenica sera entro le 21,00; inoltre quando il padre dovrà lavorare al sabato preleverà la figlia il venerdì pomeriggio/sera presso l'abitazione della madre. Quando il padre lavora di sabato la bambina potrà dormire e/o stare presso i nonni paterni. Durante questo tempo il padre si occuperà dei compiti.
6. Fermo il periodo in cui la figlia sta con il padre come sopra regolamentato, nel periodo di sospensione estiva scolastica (vacanze scolastiche) il padre potrà trascorrere con la figlia anche 21 giorni di vacanza consecutivi o non consecutivi con pernottamento recandosi anche in luoghi di vacanza o presso il luogo di residenza, a scelta del padre.
Ciascun genitore comunicherà il periodo di vacanza, questo periodo concordandolo con l'altro, e la località di vacanza, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Durante le vacanze estive si concorda che la figlia trascorrerà la settimana dal 23/08 al 30/08 con la madre al fine di poter festeggiare insieme il compleanno di quest'ultima. In merito ai periodi di vacanza scolastica brevi (esempio: gli eventuali ponti del 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) ciascun genitore potrà stare con in modo Per_1 alternato con pernottamento, ad esempio: il ponte scolastico del 25 aprile alternato al successivo ponte e così a seguire.
7. Ad anni alterni: il giorno di Natale alternato al giorno della Vigilia di Natale, il giorno di Pasqua alternato al giorno di Pasquetta. Inoltre e in aggiunta, negli altri residui giorni delle vacanze natalizie e pasquali, il padre starà con la figlia quattro giorni consecutivi o non consecutivi conpernottamento compatibilmente con i suoi turni lavorativi. I genitori concorderanno la scelta dei giorni suindicati.
8. Durante il periodo di permanenza della bambina presso il padre, qualora questi abbia necessità di lavoro o per motivi personali, i genitori stabiliscono ed accettano che la figlia possa stare con la nonna paterna e/o il nonno paterno, anche dormendo da Per_1 loro. Inoltre i genitori accettano che possa trascorrere con i nonni paterni, nel Per_1 corso di ogni anno e durante il periodo di vacanza scolastica, un periodo di una settimana di vacanza o soggiornare presso di loro, ove loro possano cioè senza che siano obbligati,
pag. 3 di 5 anche in modo non consecutivo, oltre ai periodi in cui sta con il papà, purchè non nel medesimo mese di quest'ultimo e previo accordo per il periodo con la madre.
9. corrisponderà direttamente a a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo per il concorso del mantenimento della figlia, la somma mensile anticipata di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da corrispondere entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2025 (mese successivo a quello in cui la stessa lascerà la casa), oltre alla rivalutazione annuale secondo indici Istat dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso. Il predetto contributo sarà corrisposto fino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica della stessa figlia cui è destinato.
10. Inoltre corrisponderà a le spese Parte_2 Parte_1 extra assegno per la figlia nella misura del 50%, dal mese successivo a quello in cui la madre si trasferisce, così come stabilito nel protocollo adottato presso il Tribunale di
Pavia in data 09.11.2016, ad eccezione del fatto che ciascuno dei genitori provvederà nella misura del 50% al pagamento dei buoni pasto relativi alla scuola primaria e GREST parrocchiali concordati con il padre, esclusi centri estivi privati il cui costo, buoni pasto compresi, sarà interamente sostenuto dalla madre. Il tutto va corrisposto fino a al momento del raggiungimento dell'autonomia economica della stessa figlia cui è destinato e documentato con fatture e scontrini fiscali e ove non possibile con ricevute di legge.
11. Gli assegni familiari o assegno unico o bonus previsti dalla normativa per i figli eventualmente corrisposti dall'INPS o da altri Enti per la figlia saranno percepiti e suddivisi in ugual misura da ciascun genitore;
ugualmente per le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50%.
12. Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei ricorrenti essendo economicamente autosufficienti e/o non sussistendone i presupposti di legge.
13. Ciascun ricorrente provvederà a proprie spese ad acquistare un proprio autoveicolo, senza nulla pretendere dall'altro.
14. Il sig. continuerà a corrispondere l'intera rata del finanziamento di circa € Pt_2
220,00 con scadenza maggio 2031 e quello di circa € 100,00 con scadenza 2029.
pag. 4 di 5 15. Le parti si fanno obbligo di comunicarsi reciprocamente le variazioni dei loro domicili;
inoltre esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per la minore. Il passaporto sarà a spese della madre di . Persona_1
16. Le spese di lite saranno compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 04.6.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore
[...]
, nata a [...] il [...]; Per_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra esposte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 10.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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