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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRUGALETTA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008125606000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della cartella esattoriale in epigrafe per tassa auto 2018.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio la Regione Sicilia avversando il ricorso.
In data 1-12-25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
Infatti risulta “ictu oculi” che le censure di parte ricorrente sono infondate e da disattendere.
Invero risulta condivisibile, fondato e documentato quanto asserito dalla Regione resistente.
La prima censura deve essere rigettata perche' al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga dei 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto-legge e quindi la cartella di pagamento in argomento, notificata in data 7-6-22, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 31-12-22 e, pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa. Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata. Cfr. sul punto la Sentenza di questa Corte n. 481/2025 depositata il 30/04/2025. La seconda censura va pure disattesa.
Invero come gia' detto condivisibilmente la Regione resistente ha asserito che per quanto concerne l'opposizione contenuta nel ricorso riferita alla mancata ricezione da parte dello stesso di atti prodromici relativi alla pretesa tributaria richiesta con la cartella in causa, devesi precisare che ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, il Soggetto impositore, - Regione Sicilia- è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari . Infatti con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma
2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.”
In pratica, la procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori.
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame e la tipologia di decisione, l'importo del tributo, la complessità della vicenda sono motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Cosi' deciso in Ragusa in data 1-12-25.
Il Pres. Rel. Est.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRUGALETTA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BRANCAFORTE MARIA ASSUNTA, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210008125606000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della cartella esattoriale in epigrafe per tassa auto 2018.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio la Regione Sicilia avversando il ricorso.
In data 1-12-25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono non condivisibili e non meritevoli di accoglimento.
Infatti risulta “ictu oculi” che le censure di parte ricorrente sono infondate e da disattendere.
Invero risulta condivisibile, fondato e documentato quanto asserito dalla Regione resistente.
La prima censura deve essere rigettata perche' al termine prescrittivo della pretesa tributaria azionata, tenuto conto della sospensione dei termini operata dall'art. 67 del D.L n 18/2020, bisogna aggiungere la proroga dei 24 mesi di cui all'art 68 comma 4-bis dello stesso decreto-legge e quindi la cartella di pagamento in argomento, notificata in data 7-6-22, per effetto del combinato disposto degli articoli 67 e 68 citati matura il termine prescrizionale il 31-12-22 e, pertanto, deve ritenersi notificata entro i termini previsti dalla vigente normativa. Ne consegue che, al momento della notifica, nessuna decadenza o prescrizione poteva dirsi maturata. Cfr. sul punto la Sentenza di questa Corte n. 481/2025 depositata il 30/04/2025. La seconda censura va pure disattesa.
Invero come gia' detto condivisibilmente la Regione resistente ha asserito che per quanto concerne l'opposizione contenuta nel ricorso riferita alla mancata ricezione da parte dello stesso di atti prodromici relativi alla pretesa tributaria richiesta con la cartella in causa, devesi precisare che ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2015 di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, il Soggetto impositore, - Regione Sicilia- è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari . Infatti con l'art. 19 della legge regionale n.24/2016 è stato introdotto il comma
2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, per cui ".....in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.”
In pratica, la procedura introdotta con l'anzidetta normativa prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione al ruolo dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori.
In definitiva il ricorso va complessivamente rigettato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame e la tipologia di decisione, l'importo del tributo, la complessità della vicenda sono motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Cosi' deciso in Ragusa in data 1-12-25.
Il Pres. Rel. Est.