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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 12395 /2024
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 26/09/2025
Lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti hanno chiesto congiuntamente di dichiararsi la cessata materia del contendere, per raggiungimento di un accordo bonario, con compensazione delle spese di lite il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati
Bari, 26/09/2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico N. R.G. 12395/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12395/2024 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Pasquale Lo Cane;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Gabriele Dell'Atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2909/2024, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e formulando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, dichiarando per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o, comunque, revocandolo, e dichiarando che la controversia è devoluta, in forza di clausola compromissoria, alla giustizia arbitrale ed in particolare all'arbitrato rituale;
II) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità solidale della società opponente in relazione a posizioni debitorie della R&D e, per l'effetto, revocare il decreto Co ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla III) sempre in via CP_2 principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o il difetto di prova dei crediti azionati in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto Co dalla alla IV) inoltre, autorizzare la chiamata in causa della R&D affinchè la CP_2
Co stessa, in caso di riconoscimento di un qualsivoglia importo a carico della ed a favore della
[...]
sia condannata (e, per l'effetto, accertandone e dichiarandone i presupposti, condannare la CP_2
R&D) a manlevare e tenere indenne la odierna opponente da ogni e qualsivoglia esborso che dovesse essere effettuato nei confronti della società opposta, atteso che le obbligazioni azionate giudizialmente Co non sono riferibili ad operazioni commerciali ed edilizie alle quali la ha preso parte e/o da cui ha tratto beneficio;
VI) infine, porre a carico della società opposta spese ed onorari di lite.
2. Con comparsa depositata il 07.04.2025 si è costituita che ha contestato in Controparte_2 fatto e diritto l'avversa ricostruzione, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Compiute le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e concessi i termini di rito per il deposito delle memorie integrative, le parti, congiuntamente, con deposito del 05.05.2025, hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
4. All'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare accettata dalle parti, la relativa istanza è stata reiterata nelle note di trattazione scritta depositate e la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
5. Ebbene, attesa la concorde richiesta delle parti, in ragione dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione giudiziale.
6. Considerata la rinuncia di entrambe le parti all'azione intrapresa va disposta la revoca del d.i.
n. 2909/2024 nei confronti dell'odierna opponente Controparte_1
7. Intervenuto, altresì, l'accordo delle parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Previa revoca del d.i. opposto n. 2909/2024 nei confronti di dichiara Controparte_1 cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bari il 26.09.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 26/09/2025
Lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti hanno chiesto congiuntamente di dichiararsi la cessata materia del contendere, per raggiungimento di un accordo bonario, con compensazione delle spese di lite il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati
Bari, 26/09/2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico N. R.G. 12395/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12395/2024 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Pasquale Lo Cane;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 mandato in atti, dall'avv. Gabriele Dell'Atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2909/2024, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e formulando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, dichiarando per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o, comunque, revocandolo, e dichiarando che la controversia è devoluta, in forza di clausola compromissoria, alla giustizia arbitrale ed in particolare all'arbitrato rituale;
II) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità solidale della società opponente in relazione a posizioni debitorie della R&D e, per l'effetto, revocare il decreto Co ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla III) sempre in via CP_2 principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o il difetto di prova dei crediti azionati in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto Co dalla alla IV) inoltre, autorizzare la chiamata in causa della R&D affinchè la CP_2
Co stessa, in caso di riconoscimento di un qualsivoglia importo a carico della ed a favore della
[...]
sia condannata (e, per l'effetto, accertandone e dichiarandone i presupposti, condannare la CP_2
R&D) a manlevare e tenere indenne la odierna opponente da ogni e qualsivoglia esborso che dovesse essere effettuato nei confronti della società opposta, atteso che le obbligazioni azionate giudizialmente Co non sono riferibili ad operazioni commerciali ed edilizie alle quali la ha preso parte e/o da cui ha tratto beneficio;
VI) infine, porre a carico della società opposta spese ed onorari di lite.
2. Con comparsa depositata il 07.04.2025 si è costituita che ha contestato in Controparte_2 fatto e diritto l'avversa ricostruzione, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Compiute le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. e concessi i termini di rito per il deposito delle memorie integrative, le parti, congiuntamente, con deposito del 05.05.2025, hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
4. All'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare accettata dalle parti, la relativa istanza è stata reiterata nelle note di trattazione scritta depositate e la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
5. Ebbene, attesa la concorde richiesta delle parti, in ragione dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione giudiziale.
6. Considerata la rinuncia di entrambe le parti all'azione intrapresa va disposta la revoca del d.i.
n. 2909/2024 nei confronti dell'odierna opponente Controparte_1
7. Intervenuto, altresì, l'accordo delle parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Previa revoca del d.i. opposto n. 2909/2024 nei confronti di dichiara Controparte_1 cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bari il 26.09.2025
Il Giudice Laura Vincenza Amato