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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 358/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Marafioti;
- appellante –
CONTRO
, in persona del , legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Grio e Stefano Grio
-appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, depositato il 17 luglio 2019, Parte_1
premesso di aver svolto dal 1999 al 31/12/2004 le funzioni di Segretario Comunale del
Comune , ha chiesto di: “1) ordinare al Comune di Controparte_1 Controparte_1 di compilare un mod. PA04 giusto, che tenga conto dei miglioramenti spettanti al ricorrente in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005 e successivi e tale trasmetterlo all'INPS e di inquadrare il ricorrente secondo il detto contratto;
2) ordinare allo stesso Comune di riconoscere e corrispondere tutti i miglioramenti economici spettanti, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali compreso quello in vigore”.
A sostegno della domanda ha allegato: <div/>Appello di Reggio Calabria ha condannato l'ente resistente ad inviare all'INPS – gestione ex
– un modello PA04 aggiornato che tenga conto degli eventuali miglioramenti spettanti al CP_3 in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per Pt_1 il biennio economico 2004-2005; - il Comune soltanto dopo vari solleciti ha provveduto ad inviare all'INPS il suddetto modello;
- il Mod. PA04, tuttavia, conteneva degli errori che venivano segnalati con pec, in quanto il Comune provvedeva ad erogare soltanto 11.248,97 euro a fronte dei
26.041,51 euro spettanti all'istante; - aveva promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR per ottenere il corretto adempimento da parte dell'ente della sentenza della Corte di Appello il quale, però,
è stato dichiarato inammissibile>> Ha chiesto la nomina di un consulente per la determinazione delle somme spettanti.
Si è costituito in giudizio l'Ente per difendersi.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato per i seguenti motivi: <l'oggetto della domanda è la pretesa al riconoscimento delle differenze retributive scaturenti dalla ritenuta non corretta applicazione, in sede di redazione del mod. pa04, contrattazione collettiva prevista. il lavoratore, invero, rappresenta aver diritto ai miglioramenti economici previsti e che, per beneficiare tali somme, risulta indispensabile una compilazione da parte dell'ente resistente modello pa04 che tenga conto dell'inquadramento previsto normativa medio tempore applicabile funzione espletata.
quindi, ritiene necessaria una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare le somme Pt_1 dovute, nonché procedere alla redazione del modello PA04 secondo le disposizioni previste dal CCNL.
Ciò posto, si evidenzia che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Pertanto, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, l'istante potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Nel caso di specie, tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto da parte del ricorrente, il quale si è limitato ad affermare genericamente che l'ente resistente non ha provveduto al corretto inquadramento previsto dal CCNL, senza neppure indicare quale sia l'inadempimento datoriale. Non è rinvenibile, infatti, alcuna allegazione in merito alle mansioni svolte dal lavoratore, all'inquadramento previsto dalla normativa e, soprattutto, alle ragioni per le quali l'operato dell'amministrazione sia stato ritenuto illegittimo. Le allegazioni di parte ricorrente, invero, risultano estremamente generiche in quanto lo stesso si è limitato a ritenere “non corretto” l'operato dell'amministrazione, senza specificare quale avrebbe dovuto essere l'inquadramento corretto e indicare in maniera dettagliata le mansioni espletate. L'estrema genericità delle allegazioni ha comportato, quindi, il rigetto della richiesta CTU, avente natura meramente esplorativa. Sul punto, occorre precisare che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la con il ricorso Parte_1
che viene integralmente trascritto: <con ricorso al tribunale di palmi depositato il 15-07-
2019 il sig. ha spiegato: 1)che con sentenza N. 382/2017 del 3-4-2017 la Parte_1
Corte d'Appello di Reggio Calabria <<condanna il a inviare all'inps controparte_1 gestione ex – un modello pa04 aggiornato che tenga conto degli eventuali miglioramenti cp_3 spettanti al in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e pt_1 provincialiper biennio economico 2004-2005>>.E ciò dopo avere premesso che aveva svolto le funzioni di segretario comunale del predetto Comune dal 1999 al 31-12-2004 (data del pensionamento) e che in mancanza del predetto documento non ha potuto beneficiare dei miglioramenti economici previsti dal predetto CCNL e altro ivi meglio specificato e che si conferma.
2)che dopo numerosi solleciti, il ha fatto pervenire all'INPS un mod. PA04 redatto in data CP_1
8-5-2018 e al ricorrente una comunicazione che aveva provveduto al pagamento delle somme spettanti con mandato N. 622 del 16-10-2008. 3)che non aveva riscosso la somma indicata dal Comune e che il PA04 compilato dallo stesso Comune era errato. 4)che per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello si era rivolto al TAR di Reggio Calabria
e che questo aveva declinato la sua competenza. 5)che, quindi era costretto a fare ricorso al Giudice del Lavoro e ha precisato che: a)<<il ricorrente ha diritto che il comune compili un mod. pa04
e se da esso nascano miglioramenti, che questi gli vengano riconosciuti e corrisposti>>;
b)che il mod. PA04 sia giusto e non sbagliato>> . E ha chiesto:1)che sia fatto ordine al Comune di di compilare un Mod. PA04 giusto, che tenga conto dei miglioramenti Controparte_1 spettanti al ricorrente in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio 2004-2005 e successivi e tale trasmetterlo all'INPS e di inquadrare il ricorrente secondo il detto contratto, 2)ordinare allo stesso Comune di riconoscere e corrispondere tutti i miglioramenti economici spettanti, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali compreso quello in vigore. In via istruttoria <<data la già manifestata diversità di compilazione, chiede che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio: per compilazione un mod. pa04 giusto e determinazione delle ulteriori maggiori somme da corrispondersi a se stesso, secondo i richiamati contratti collettivi nazionali lavoro>> E ha prodotto la documentazione di cui all'indice. B)Si è costituito il e non ha contestato la parte che CP_1 riguarda le funzioni svolte dal ricorrente, ha dedotto di avere compilato un Mod PA04
(quindi non ha contestato nemmeno tale obbligo) e ha avanzato l'ipotesi che le richieste del ricorrente fossero coperte dalla prescrizione. C)Con memoria difensiva del 18-1-2021 depositata via pec lo stesso giorno e poi ribadito come note difensive del 12-3-2023 depositate via pec lo stesso giorno e trasmesse pure ai difensori di controparte, il ricorrente ha impugnato la difesa del e ha precisato che in CP_1 questa causa si deve discutere della compilazione di un PA04 <> e del riconoscimento dei diritti nascenti da esso. E ha pure spiegato cosa è il PA04.Ha ribadito che il PA04 compilato dal
Comune è sbagliato e che, invece, è giusto quello compilato da lui. E ha, umilmente, posto la domanda: qual è il PA04 giusto? E ha riconosciuto che il potere e la competenza di tale compito
è del Giudice, il quale – ove occorra – può farsi aiutare da un collaboratore esperto della materia (artt. 61 CpC/191 CpC).C)Il Tribunale adito ha rigettato la domanda e ha emesso la sentenza che si impugna e che, ripetesi, è errata e ingiusta per quanto segue: 1)la prova pretesa dal Tribunale
e indicata nelle prime tre righe della quarta pagina della sentenza, dove scrive che “il lavoratore deve fornire la prova della esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia del “fatto” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta” oltre che risulta dalla mancata contestazione di controparte, risulta dai documenti in atti e specie dalla richiamata sentenza n. 382/2017 della Corte d'Appello. Viene il sospetto che lo stesso Tribunale non ha letto tali documenti e no ha capito quale è
l'oggetto della domanda come spiegato nelle ns. richiamate difese. 2)La CTU richiesta non è esplorativa (e poteva non essere necessaria). Ricordiamo brevemente che il Giudice è quello che <<data la già manifestata diversità di compilazione, chiede che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio: per compilazione un mod. pa04 giusto e determinazione delle ulteriori maggiori somme da corrispondersi a se stesso, secondo i richiamati contratti collettivi nazionali lavoro>> e, specie nel rito del lavoro, l'art. 421 CpC gli da ampi poteri per l'assolvimento del Suo compito e l'art. 424 CpC gli suggerisce che in qualsiasi momento può nominare uno o più consulenti tecnici a norma dell'art. 61.3)L'oggetto della causa –è la compilazione da parte del come stabilito dalla sentenza N. 382/2017 della Corte Parte_2
d'Appello di Reggio Calabria. E, dopo, il riconoscimento dei diritti>>
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito comunque il rigetto.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Come si evince dalla lettura dell'atto d'appello-integralmente trascritto- l'appellante dopo avere precisato che la causa ha ad oggetto la compilazione da parte del Comune del mod.
PA04 “ giusto” (<l'oggetto della domanda è la pretesa al riconoscimento delle differenze retributive scaturenti dalla ritenuta non corretta applicazione, in sede di redazione del mod. pa04, contrattazione collettiva prevista. il lavoratore, invero, rappresenta aver diritto ai miglioramenti economici previsti e che, per beneficiare tali somme, risulta indispensabile una compilazione da parte dell'ente resistente modello pa04 che tenga conto dell'inquadramento previsto normativa medio tempore applicabile funzione espletata.
come stabilito dalla sentenza N. 382/2017 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. E, dopo, il riconoscimento dei diritti >> ha impugnato la sentenza rilevando che il Tribunale non ha compreso la domanda e che domanda come spiegato nelle ns. richiamate difese. 2)La CTU richiesta non è esplorativa (e poteva non essere necessaria)>>.
Orbene è palese l'inammissibilità del motivo di appello che si limita a ribadire che il
Tribunale non ha compreso la domanda e non si confronta con le ragioni della decisione.
Il tribunale ha tenuto conto proprio delle conclusioni rassegnate in ricorso: <<1) ordinare al Comune di di compilare un mod. PA04 giusto, che tenga conto dei Controparte_1 miglioramenti spettanti al ricorrente in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005 e successivi e tale trasmetterlo all'INPS e di inquadrare il ricorrente secondo il detto contratto;
2) ordinare allo stesso Comune di riconoscere e corrispondere tutti i miglioramenti economici spettanti, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali compreso quello in vigore”>> ed ha rigettato il ricorso per mancanza di prova dei “miglioramenti economici spettanti” e per la genericità della richiesta di compilazione del modello in maniera “giusta” e non “errata” come chiesto dal ricorrente.
Alcuna critica a tale percorso argomentativo, richiamato dal Giudice di prime cure, è stato effettuato dalla parte.
In definitiva il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
contro
Parte_1 [...]
, avverso la n. 146/2023 del Tribunale Ordinario di Palmi, dichiara Controparte_1
inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Ginevra Chinè) Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 358/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Marafioti;
- appellante –
CONTRO
, in persona del , legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Grio e Stefano Grio
-appellato -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, depositato il 17 luglio 2019, Parte_1
premesso di aver svolto dal 1999 al 31/12/2004 le funzioni di Segretario Comunale del
Comune , ha chiesto di: “1) ordinare al Comune di Controparte_1 Controparte_1 di compilare un mod. PA04 giusto, che tenga conto dei miglioramenti spettanti al ricorrente in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005 e successivi e tale trasmetterlo all'INPS e di inquadrare il ricorrente secondo il detto contratto;
2) ordinare allo stesso Comune di riconoscere e corrispondere tutti i miglioramenti economici spettanti, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali compreso quello in vigore”.
A sostegno della domanda ha allegato: <div/>Appello di Reggio Calabria ha condannato l'ente resistente ad inviare all'INPS – gestione ex
– un modello PA04 aggiornato che tenga conto degli eventuali miglioramenti spettanti al CP_3 in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per Pt_1 il biennio economico 2004-2005; - il Comune soltanto dopo vari solleciti ha provveduto ad inviare all'INPS il suddetto modello;
- il Mod. PA04, tuttavia, conteneva degli errori che venivano segnalati con pec, in quanto il Comune provvedeva ad erogare soltanto 11.248,97 euro a fronte dei
26.041,51 euro spettanti all'istante; - aveva promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR per ottenere il corretto adempimento da parte dell'ente della sentenza della Corte di Appello il quale, però,
è stato dichiarato inammissibile>> Ha chiesto la nomina di un consulente per la determinazione delle somme spettanti.
Si è costituito in giudizio l'Ente per difendersi.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato per i seguenti motivi: <l'oggetto della domanda è la pretesa al riconoscimento delle differenze retributive scaturenti dalla ritenuta non corretta applicazione, in sede di redazione del mod. pa04, contrattazione collettiva prevista. il lavoratore, invero, rappresenta aver diritto ai miglioramenti economici previsti e che, per beneficiare tali somme, risulta indispensabile una compilazione da parte dell'ente resistente modello pa04 che tenga conto dell'inquadramento previsto normativa medio tempore applicabile funzione espletata.
quindi, ritiene necessaria una consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare le somme Pt_1 dovute, nonché procedere alla redazione del modello PA04 secondo le disposizioni previste dal CCNL.
Ciò posto, si evidenzia che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Pertanto, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, l'istante potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Nel caso di specie, tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto da parte del ricorrente, il quale si è limitato ad affermare genericamente che l'ente resistente non ha provveduto al corretto inquadramento previsto dal CCNL, senza neppure indicare quale sia l'inadempimento datoriale. Non è rinvenibile, infatti, alcuna allegazione in merito alle mansioni svolte dal lavoratore, all'inquadramento previsto dalla normativa e, soprattutto, alle ragioni per le quali l'operato dell'amministrazione sia stato ritenuto illegittimo. Le allegazioni di parte ricorrente, invero, risultano estremamente generiche in quanto lo stesso si è limitato a ritenere “non corretto” l'operato dell'amministrazione, senza specificare quale avrebbe dovuto essere l'inquadramento corretto e indicare in maniera dettagliata le mansioni espletate. L'estrema genericità delle allegazioni ha comportato, quindi, il rigetto della richiesta CTU, avente natura meramente esplorativa. Sul punto, occorre precisare che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la con il ricorso Parte_1
che viene integralmente trascritto: <con ricorso al tribunale di palmi depositato il 15-07-
2019 il sig. ha spiegato: 1)che con sentenza N. 382/2017 del 3-4-2017 la Parte_1
Corte d'Appello di Reggio Calabria <<condanna il a inviare all'inps controparte_1 gestione ex – un modello pa04 aggiornato che tenga conto degli eventuali miglioramenti cp_3 spettanti al in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e pt_1 provincialiper biennio economico 2004-2005>>.E ciò dopo avere premesso che aveva svolto le funzioni di segretario comunale del predetto Comune dal 1999 al 31-12-2004 (data del pensionamento) e che in mancanza del predetto documento non ha potuto beneficiare dei miglioramenti economici previsti dal predetto CCNL e altro ivi meglio specificato e che si conferma.
2)che dopo numerosi solleciti, il ha fatto pervenire all'INPS un mod. PA04 redatto in data CP_1
8-5-2018 e al ricorrente una comunicazione che aveva provveduto al pagamento delle somme spettanti con mandato N. 622 del 16-10-2008. 3)che non aveva riscosso la somma indicata dal Comune e che il PA04 compilato dallo stesso Comune era errato. 4)che per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello si era rivolto al TAR di Reggio Calabria
e che questo aveva declinato la sua competenza. 5)che, quindi era costretto a fare ricorso al Giudice del Lavoro e ha precisato che: a)<<il ricorrente ha diritto che il comune compili un mod. pa04
e se da esso nascano miglioramenti, che questi gli vengano riconosciuti e corrisposti>>;
b)che il mod. PA04 sia giusto e non sbagliato>> . E ha chiesto:1)che sia fatto ordine al Comune di di compilare un Mod. PA04 giusto, che tenga conto dei miglioramenti Controparte_1 spettanti al ricorrente in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio 2004-2005 e successivi e tale trasmetterlo all'INPS e di inquadrare il ricorrente secondo il detto contratto, 2)ordinare allo stesso Comune di riconoscere e corrispondere tutti i miglioramenti economici spettanti, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali compreso quello in vigore. In via istruttoria <<data la già manifestata diversità di compilazione, chiede che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio: per compilazione un mod. pa04 giusto e determinazione delle ulteriori maggiori somme da corrispondersi a se stesso, secondo i richiamati contratti collettivi nazionali lavoro>> E ha prodotto la documentazione di cui all'indice. B)Si è costituito il e non ha contestato la parte che CP_1 riguarda le funzioni svolte dal ricorrente, ha dedotto di avere compilato un Mod PA04
(quindi non ha contestato nemmeno tale obbligo) e ha avanzato l'ipotesi che le richieste del ricorrente fossero coperte dalla prescrizione. C)Con memoria difensiva del 18-1-2021 depositata via pec lo stesso giorno e poi ribadito come note difensive del 12-3-2023 depositate via pec lo stesso giorno e trasmesse pure ai difensori di controparte, il ricorrente ha impugnato la difesa del e ha precisato che in CP_1 questa causa si deve discutere della compilazione di un PA04 <
Comune è sbagliato e che, invece, è giusto quello compilato da lui. E ha, umilmente, posto la domanda: qual è il PA04 giusto? E ha riconosciuto che il potere e la competenza di tale compito
è del Giudice, il quale – ove occorra – può farsi aiutare da un collaboratore esperto della materia (artt. 61 CpC/191 CpC).C)Il Tribunale adito ha rigettato la domanda e ha emesso la sentenza che si impugna e che, ripetesi, è errata e ingiusta per quanto segue: 1)la prova pretesa dal Tribunale
e indicata nelle prime tre righe della quarta pagina della sentenza, dove scrive che “il lavoratore deve fornire la prova della esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia del “fatto” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta” oltre che risulta dalla mancata contestazione di controparte, risulta dai documenti in atti e specie dalla richiamata sentenza n. 382/2017 della Corte d'Appello. Viene il sospetto che lo stesso Tribunale non ha letto tali documenti e no ha capito quale è
l'oggetto della domanda come spiegato nelle ns. richiamate difese. 2)La CTU richiesta non è esplorativa (e poteva non essere necessaria). Ricordiamo brevemente che il Giudice è quello che <<data la già manifestata diversità di compilazione, chiede che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio: per compilazione un mod. pa04 giusto e determinazione delle ulteriori maggiori somme da corrispondersi a se stesso, secondo i richiamati contratti collettivi nazionali lavoro>> e, specie nel rito del lavoro, l'art. 421 CpC gli da ampi poteri per l'assolvimento del Suo compito e l'art. 424 CpC gli suggerisce che in qualsiasi momento può nominare uno o più consulenti tecnici a norma dell'art. 61.3)L'oggetto della causa –è la compilazione da parte del come stabilito dalla sentenza N. 382/2017 della Corte Parte_2
d'Appello di Reggio Calabria. E, dopo, il riconoscimento dei diritti>>
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 per violazione dell'art. 434 c.p.c. e nel merito comunque il rigetto.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Come si evince dalla lettura dell'atto d'appello-integralmente trascritto- l'appellante dopo avere precisato che la causa ha ad oggetto la compilazione da parte del Comune del mod.
PA04 “ giusto” (<l'oggetto della domanda è la pretesa al riconoscimento delle differenze retributive scaturenti dalla ritenuta non corretta applicazione, in sede di redazione del mod. pa04, contrattazione collettiva prevista. il lavoratore, invero, rappresenta aver diritto ai miglioramenti economici previsti e che, per beneficiare tali somme, risulta indispensabile una compilazione da parte dell'ente resistente modello pa04 che tenga conto dell'inquadramento previsto normativa medio tempore applicabile funzione espletata.
come stabilito dalla sentenza N. 382/2017 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. E, dopo, il riconoscimento dei diritti >> ha impugnato la sentenza rilevando che il Tribunale non ha compreso la domanda e che domanda come spiegato nelle ns. richiamate difese. 2)La CTU richiesta non è esplorativa (e poteva non essere necessaria)>>.
Orbene è palese l'inammissibilità del motivo di appello che si limita a ribadire che il
Tribunale non ha compreso la domanda e non si confronta con le ragioni della decisione.
Il tribunale ha tenuto conto proprio delle conclusioni rassegnate in ricorso: <<1) ordinare al Comune di di compilare un mod. PA04 giusto, che tenga conto dei Controparte_1 miglioramenti spettanti al ricorrente in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005 e successivi e tale trasmetterlo all'INPS e di inquadrare il ricorrente secondo il detto contratto;
2) ordinare allo stesso Comune di riconoscere e corrispondere tutti i miglioramenti economici spettanti, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali compreso quello in vigore”>> ed ha rigettato il ricorso per mancanza di prova dei “miglioramenti economici spettanti” e per la genericità della richiesta di compilazione del modello in maniera “giusta” e non “errata” come chiesto dal ricorrente.
Alcuna critica a tale percorso argomentativo, richiamato dal Giudice di prime cure, è stato effettuato dalla parte.
In definitiva il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
contro
Parte_1 [...]
, avverso la n. 146/2023 del Tribunale Ordinario di Palmi, dichiara Controparte_1
inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Ginevra Chinè) Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)