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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13479/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
( ) con l'Avv.to RICCIARDI Parte_1 C.F._1
VINCENZO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver con- Parte_1
tratto matrimonio in Modugno in data 15/01/2021 con
[...]
, parte resistente, unione dalla quale è nata la figlia CP_1
il 30/11/2018. Lamenta che la convivenza col marito è dive- Per_1
nuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per varie incomprensioni. Chiede, previa emanazione dei provvedi- menti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente, e porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Con vittoria di spese e competenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” –All'udienza del 18/06/2025, sen- tito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconci- liazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in deci- sione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può es- sere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concre- tizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad eviden- ziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della con- vivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controlla- bile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è neces- sario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla vo- lontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez.
I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n.
2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del
29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la parte ricorrente e la parte resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che la parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conci- liazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimo- niale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulte- riori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 18/06/2025, alle quali la parte ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente con- tumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da di- spositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusio- nali) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002, essendo stata ammessa la parte ricorrente vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 16/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata in [...] in data [...], e Controparte_2
, nato in ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) in [...]
[...]
13/03/1991 (matrimonio celebrato in Modugno in data
15/01/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2021);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 18/06/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione ci- vile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13479/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
( ) con l'Avv.to RICCIARDI Parte_1 C.F._1
VINCENZO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver con- Parte_1
tratto matrimonio in Modugno in data 15/01/2021 con
[...]
, parte resistente, unione dalla quale è nata la figlia CP_1
il 30/11/2018. Lamenta che la convivenza col marito è dive- Per_1
nuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per varie incomprensioni. Chiede, previa emanazione dei provvedi- menti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente, e porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente ed € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Con vittoria di spese e competenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si
è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” –All'udienza del 18/06/2025, sen- tito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconci- liazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in deci- sione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può es- sere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concre- tizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad eviden- ziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della con- vivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controlla- bile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è neces- sario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla vo- lontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez.
I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n.
2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del
29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la parte ricorrente e la parte resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che la parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conci- liazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimo- niale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulte- riori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 18/06/2025, alle quali la parte ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente con- tumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da di- spositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusio- nali) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002, essendo stata ammessa la parte ricorrente vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 16/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata in [...] in data [...], e Controparte_2
, nato in ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) in [...]
[...]
13/03/1991 (matrimonio celebrato in Modugno in data
15/01/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2021);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 18/06/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento inte- grale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione ci- vile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato