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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all' udienza del 05.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. n. 911.2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Lauro, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.02.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230010889002000 notificato in data 5 gennaio 2024, con cui l' intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 4.559,10, per CP_1 contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti, somme aggiuntive e sanzioni per il periodo dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Rilevata l'infondatezza della pretesa e l'insussistenza dell'obbligo contributivo, ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ ...nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti contributivi rivendicati dall' con l'avviso di addebito n. CP_1
37120230010889002000 notificato in data 5 gennaio 2024, per mancanza dei fatti costitutivi e, comunque, per tutte le causali indicate nel presente atto;
accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra la Sig.ra Parte_1
e e tra la Sig.ra e Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 analiticamente indicati sub il n. 15 della parte narrativa del presente atto, sono genuini rapporti di lavoro subordinato;
per l'effetto, ordinare all' Sede di CP_1
Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Castellammare di Stabia, alla Via Savorito, 1/8, di cancellare ex tunc o, in via di mero subordine, ex nunc, la posizione contributiva della Sig.ra presso Parte_1 la Gestione Commercianti”, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione. Si è costituito l' ed ha rilevato di aver provveduto alla cancellazione ex tunc della CP_1 ricorrente dalla gestione commercianti ed all'annullamento e conseguente sgravio di tutti gli avvisi di addebito emessi (come da documentazione allegata, rel. amm. e provv. di sgravio) Parte ricorrente, all'odierna udienza, preso atto dell'annullamento dell'indebito.,ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con con conseguente venir meno della ragione sostanziale della richiesta di pagamento. L' ha difatti documentato di aver provveduto alla cancellazione ex tunc della CP_1 ricorrente dalla gestione commercianti ed all'annullamento e conseguente sgravio di tutti gli avvisi di addebito emessi.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio, tenuto conto che tutte le attività istruttorie poste in essere dall' e la conseguente cancellazione della posizione previdenziale della CP_1 ricorrente, sono successive alla notifica del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi euro 850,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
TORRE ANNUNZIATA, il 05.11.24 Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all' udienza del 05.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. n. 911.2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Lauro, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.02.2024, la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230010889002000 notificato in data 5 gennaio 2024, con cui l' intimava il pagamento della complessiva somma di Euro 4.559,10, per CP_1 contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti, somme aggiuntive e sanzioni per il periodo dall'ottobre 2021 al settembre 2022. Rilevata l'infondatezza della pretesa e l'insussistenza dell'obbligo contributivo, ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ ...nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti contributivi rivendicati dall' con l'avviso di addebito n. CP_1
37120230010889002000 notificato in data 5 gennaio 2024, per mancanza dei fatti costitutivi e, comunque, per tutte le causali indicate nel presente atto;
accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra la Sig.ra Parte_1
e e tra la Sig.ra e Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 analiticamente indicati sub il n. 15 della parte narrativa del presente atto, sono genuini rapporti di lavoro subordinato;
per l'effetto, ordinare all' Sede di CP_1
Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Castellammare di Stabia, alla Via Savorito, 1/8, di cancellare ex tunc o, in via di mero subordine, ex nunc, la posizione contributiva della Sig.ra presso Parte_1 la Gestione Commercianti”, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione. Si è costituito l' ed ha rilevato di aver provveduto alla cancellazione ex tunc della CP_1 ricorrente dalla gestione commercianti ed all'annullamento e conseguente sgravio di tutti gli avvisi di addebito emessi (come da documentazione allegata, rel. amm. e provv. di sgravio) Parte ricorrente, all'odierna udienza, preso atto dell'annullamento dell'indebito.,ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa.
Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con con conseguente venir meno della ragione sostanziale della richiesta di pagamento. L' ha difatti documentato di aver provveduto alla cancellazione ex tunc della CP_1 ricorrente dalla gestione commercianti ed all'annullamento e conseguente sgravio di tutti gli avvisi di addebito emessi.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio, tenuto conto che tutte le attività istruttorie poste in essere dall' e la conseguente cancellazione della posizione previdenziale della CP_1 ricorrente, sono successive alla notifica del ricorso, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi euro 850,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
TORRE ANNUNZIATA, il 05.11.24 Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè