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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
il Tribunale di Pordenone SEZIONE LAVORO
all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 283 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
· nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
e residente via Palazzolo n. 7 Villasmundo/Melilli (SR) 96010, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Spanò (C.F. elettivamente C.F._2
domiciliata in Trapani nella Via XXX Gennaio n. 94, presso lo studio del predetto procuratore, giusta procura in atti
Resistente:
· (C.F. , già in Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
persona del pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, CP_4
difeso e domiciliato, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trieste , con il dott. MIGOTTO FRANCESCO, funzionario delegato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2018/2019,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_2 CP_5
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla
[...] normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 2.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 105 n.
107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente sarà fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 2.000,00 che le sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della
Carta per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
PARTE RESISTENTE Come da conclusioni formulate nella memoria difensiva della funzionaria , Controparte_6 incaricata in giudizio per l'originario ricorso avanti al Tribunale di Venezia cui si rinvia nella comparsa di costituzione del 30.10.2024 e qui ritrascritte : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, indicando la competenza per territorio del Tribunale di Pordenone –
Sezione Lavoro;
- In via preliminare subordinata: dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 2); - Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto
e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 3.6.2024, adiva l'intestato CP_1
Tribunale, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (Doc.03 ricorso presentata al Tribunale di Venezia), con la conseguente condanna del all'accredito della somma Controparte_2 complessiva di € 2.000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di
Cassazione.
Si e costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Il CP_2 eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., con riferimento all'annualita 2018/2019 limitando comunque la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
***
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015
e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza.
La ricorrente, , ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo CP_1 determinato alle dipendenze del . Controparte_2
In particolare, per gli anni scolastici oggetto del ricorso, ha lavorato (si ritrascrive per comodita espositiva le pagg. 3 e 4 del ricorso): - nell' A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 07/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ( di AV (Ag); - nell' Persona_1 C.F._3
A.S. 2021/2022 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal
13/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado “L. PIRANDELLO” (AGMM81001G) di Lampedusa e Linosa (Ag);
- nell'A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 6/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, per ore settimanali di lezione 18 presso la scuola secondaria di primo grado ( di AV (Ag); Persona_1 C.F._3
- nell'A.S. 2018/2019 supplenze brevi e saltuarie per oltre 180 giorni: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 8/10/2018 e cessazione al 15/11/2018, per ore settimanali di lezione 18 presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"(PTMM80701A) di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 16/11/2018 e cessazione al 15/02/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"( di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in C.F._4 qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 16/02/2019 e cessazione al 15/03/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"(PTMM80701A) di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 16/03/2019 e cessazione al 16/04/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"( di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in C.F._4 qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 17/04/2019 e cessazione al 4/05/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"( di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in C.F._4 qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal5/05/2019 e cessazione al 12/05/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"( di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in C.F._4 qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 13/05/2019 e cessazione al 10/06/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"(PTMM80701A) di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 11/06/2019 e cessazione al 30/06/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"(PTMM80701A) di Pieve a NI (Pt)
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento e privo di ragione oggettiva, poiche ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed e stata sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94.
Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come e noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022
(causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennita rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non e sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo.
L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosita dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiche un analogo sforzo e richiesto anche ai docenti non di ruolo.
L'ingiustificata disparita emerge anche dal fatto che la Carta e erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non e stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunita di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attivita didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, Sezione CP_2
Lavoro, sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attivita didattica annuale o fino al termine delle attivita , ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e il ricorso e stato notificato in data 6.6.2024, rilievi questi che escludono in radice la possibilita di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualita richieste dal 2020 al 2023. Quanto all'annualita 2018/2019, il termine di prescrizione risulta essere stato interrotto in data
7/10/2023 con l'inoltro dell'atto di diffida e messa in mora emergendo in atti che il conferimento del primo incarico per l'annualita in questione e avvenuto in data 8/10/2018.
Pertanto, anche il credito piu risalente e sorto all'interno del quinquennio antecedente l'atto interruttivo e non e in alcun modo prescritto. L'eccezione avversaria va, di conseguenza, integralmente rigettata.
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non e utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma puo essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimita ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attivita didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalita negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, con contratto a tempo indeterminato (doc 11 allegata alla nota del 20.10.25), con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 2.000,00, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalita con cui e stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a CP_2 disposizione della parte ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica.
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari per la consolidata serialita del presente contenzioso e per le sole fasi in cui e stata svolta attivita difensiva, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) che hanno agevolato la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , nata a [...] il CP_1
11/09/1988 (C.F. ), residente in [...], C.F._1
Villasmundo/Melilli (SR), ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
2. condanna il a mettere a disposizione della parte Controparte_2 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente CP_2 che liquida in €1.339,00 oltre oneri di legge per competenze professionali (nulla e dovuto per il CU essendo la ricorrente esente dal versamento per come dichiarato in ricorso) con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Pordenone, 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Daniela Brunetti
il Tribunale di Pordenone SEZIONE LAVORO
all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa n. 283 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
· nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
e residente via Palazzolo n. 7 Villasmundo/Melilli (SR) 96010, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Spanò (C.F. elettivamente C.F._2
domiciliata in Trapani nella Via XXX Gennaio n. 94, presso lo studio del predetto procuratore, giusta procura in atti
Resistente:
· (C.F. , già in Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
persona del pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, CP_4
difeso e domiciliato, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trieste , con il dott. MIGOTTO FRANCESCO, funzionario delegato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2018/2019,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_2 CP_5
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla
[...] normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 2.000,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 105 n.
107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente sarà fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 2.000,00 che le sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della
Carta per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
PARTE RESISTENTE Come da conclusioni formulate nella memoria difensiva della funzionaria , Controparte_6 incaricata in giudizio per l'originario ricorso avanti al Tribunale di Venezia cui si rinvia nella comparsa di costituzione del 30.10.2024 e qui ritrascritte : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, indicando la competenza per territorio del Tribunale di Pordenone –
Sezione Lavoro;
- In via preliminare subordinata: dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 2); - Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto
e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 3.6.2024, adiva l'intestato CP_1
Tribunale, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (Doc.03 ricorso presentata al Tribunale di Venezia), con la conseguente condanna del all'accredito della somma Controparte_2 complessiva di € 2.000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di
Cassazione.
Si e costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Il CP_2 eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. 4, c.c., con riferimento all'annualita 2018/2019 limitando comunque la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
***
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015
e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza.
La ricorrente, , ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo CP_1 determinato alle dipendenze del . Controparte_2
In particolare, per gli anni scolastici oggetto del ricorso, ha lavorato (si ritrascrive per comodita espositiva le pagg. 3 e 4 del ricorso): - nell' A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 07/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado ( di AV (Ag); - nell' Persona_1 C.F._3
A.S. 2021/2022 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal
13/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado “L. PIRANDELLO” (AGMM81001G) di Lampedusa e Linosa (Ag);
- nell'A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 6/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, per ore settimanali di lezione 18 presso la scuola secondaria di primo grado ( di AV (Ag); Persona_1 C.F._3
- nell'A.S. 2018/2019 supplenze brevi e saltuarie per oltre 180 giorni: contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 8/10/2018 e cessazione al 15/11/2018, per ore settimanali di lezione 18 presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"(PTMM80701A) di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 16/11/2018 e cessazione al 15/02/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"( di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in C.F._4 qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 16/02/2019 e cessazione al 15/03/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"(PTMM80701A) di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 16/03/2019 e cessazione al 16/04/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"( di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in C.F._4 qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 17/04/2019 e cessazione al 4/05/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"( di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in C.F._4 qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal5/05/2019 e cessazione al 12/05/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"( di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in C.F._4 qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 13/05/2019 e cessazione al 10/06/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"(PTMM80701A) di Pieve a NI (Pt); contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente, fino al termine delle attività didattiche, per un posto di NORMALE, tipo di cattedra INTERNA, AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO (VIOLINO), con decorrenza dal 11/06/2019 e cessazione al 30/06/2019, per 18 ore settimanali di lezione presso la scuola secondaria di primo grado STATALE "GALILEO
GALILEI"(PTMM80701A) di Pieve a NI (Pt)
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che tale diverso trattamento e privo di ragione oggettiva, poiche ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed e stata sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94.
Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione.
Come e noto, la Corte Di Giustizia dell'unione Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022
(causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennita rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di “ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non e sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo.
L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosita dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiche un analogo sforzo e richiesto anche ai docenti non di ruolo.
L'ingiustificata disparita emerge anche dal fatto che la Carta e erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non e stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunita di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attivita didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, Sezione CP_2
Lavoro, sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attivita didattica annuale o fino al termine delle attivita , ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici
2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e il ricorso e stato notificato in data 6.6.2024, rilievi questi che escludono in radice la possibilita di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualita richieste dal 2020 al 2023. Quanto all'annualita 2018/2019, il termine di prescrizione risulta essere stato interrotto in data
7/10/2023 con l'inoltro dell'atto di diffida e messa in mora emergendo in atti che il conferimento del primo incarico per l'annualita in questione e avvenuto in data 8/10/2018.
Pertanto, anche il credito piu risalente e sorto all'interno del quinquennio antecedente l'atto interruttivo e non e in alcun modo prescritto. L'eccezione avversaria va, di conseguenza, integralmente rigettata.
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade. Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non e utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma puo essere cumulato.
Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimita ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attivita didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalita negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, con contratto a tempo indeterminato (doc 11 allegata alla nota del 20.10.25), con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 2.000,00, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalita con cui e stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a CP_2 disposizione della parte ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica.
Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari per la consolidata serialita del presente contenzioso e per le sole fasi in cui e stata svolta attivita difensiva, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali) che hanno agevolato la consultazione degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , nata a [...] il CP_1
11/09/1988 (C.F. ), residente in [...], C.F._1
Villasmundo/Melilli (SR), ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
2. condanna il a mettere a disposizione della parte Controparte_2 ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente CP_2 che liquida in €1.339,00 oltre oneri di legge per competenze professionali (nulla e dovuto per il CU essendo la ricorrente esente dal versamento per come dichiarato in ricorso) con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Pordenone, 03/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Daniela Brunetti