Art. 3. 1. Al fine di tutelare l'attivita' di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunita' montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta e' consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi e' consentita a fini economici.
2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi e' consentita a fini economici.