Articolo 3 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 settembre 1993
Art. 3. 1. Al fine di tutelare l'attivita' di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunita' montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta e' consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi e' consentita a fini economici.
Entrata in vigore il 28 settembre 1993