TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22357/2024
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22357/2024 promossa da:
(P.IV , corrente in Roma Controparte_1 P.IV_1
alla Via A. Gramsci n. 48, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Bernadette Cacciapaglia (C.
del Foro di Brindisi, con studio in Lecce, via Salvatore C.F._1
Nahi n. 27, PEC: Email_1
attrice
Contro
con sede legale in Roma alla Via Controparte_2
G. Grezar n. 14, P.I. in persona del procuratore elettivamente dom.ta in P.IV_2
Napoli alla via del Parco Margherita n.33 (tel.081.412373), presso lo studio dell'avv.
Gianluca Tisci ) CodiceFiscale_2 Email_2
convenuta
Oggetto: querela di falso della notifica di una cartella di pagamento.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice soc. agisce per querela di falso Parte_1
avverso la relata di notificazione della cartella di pagamento n. n°09720050253556777 che l'Agente della riscossione aveva notificato per l'esecuzione erariale di un credito del per imposte su immobili non versate per €.3.000.000,00 circa. CP_3
Parte querelante premette che la suddetta cartella era stata oggetto di un precedente contenzioso tributario innanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di Roma;
in primo e in secondo grado i ricorsi erano stati rigettati.
Parte attrice assume la falsità delle attestazioni dell'ufficiale notificatore che consegnava il documento a tal che si qualificava addetta alla Testimone_1
casa/azienda.
Sempre parte attrice agisce per provare la falsità della relata di notifica della cartella di pagamento n°09720050253556777 asseritamente notificata ad una signora qualificata in relata come incaricata al ritiro, tale sig.ra in via Sante Vandi 115, Persona_1
Roma, il 05/01/2006 dall'agente notificante tal sig. . Deduce che in Persona_2 riferimento all'anno 2006 la sig.ra (che aveva ricevuto l'atto ed era Persona_1
stata indicata come addetta alla ricezione) non faceva parte della compagine sociale, né risultava essere dipendente della deducente come da comunicazione INPS.
Quest'ultima aveva comunicato che “da una verifica effettuata, la società
c.f. 05336641005 non aveva trasmesso Parte_2 alcuna denuncia contributiva all'Inps successivamente al 31/12/2003, né ha effettuato versamenti a titolo di contributi”. Sempre parte attrice riferiva che la società non aveva mai avuto come sede legale via Sante Vanni n°115 a Roma ma come si evinceva dalla visura storica allegata, le diverse sedi che si sono avvicendate nel tempo erano;
a) Roma (Via Carlo Linneo 8 b); Roma (Via Porpora Nicolò 12 c);
Roma (Via Alimena Bernardino 105 d); Roma (Via Antonio Gramsci 48).
pagina 2 di 7 Concludeva chiedendo di disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art.224
c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, detenuto presso l'
[...]
; accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e Controparte_2
dichiarare la falsità e/o non autenticità della relata/avviso di ricevimento e della attestazione;
dichiarare nulla e/o inesistente la relata/avviso di ricevimento e della attestazione;
in ogni caso, adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio;
condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la parte convenuta e, tra le altre, evidenziava che la Soc. istante aveva già impugnato la cartella di pagamento (della cui falsità nella relata si discute) innanzi all'allora Commissione Provinciale Tributaria di Roma la quale – con sentenza n.103/6 in data 20.04.2010 – aveva rigettato il ricorso. Concludeva chiedendo di rigettare la querela di falso promossa dalla perché Parte_1
nulla, inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto con menzione di autenticità sull'originale ovvero sulla copia che ne tiene luogo alla stregua di tutte le deduzioni svolte in parte narrativa del presente atto. Con vittoria di spese.
All'udienza del 3.3.2025 il giudice invitava le parti a concludere;
parte attrice chiedeva un termine e la causa era rinviata alla data del 18.3.2025 per la decisione.
Sulla scorta delle conclusioni scritte la causa era posta in decisione ed allegata al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è inammissibile per motivi, in parte, diversi da quelli indicati dalla parte convenuta. Quest'ultima assume che parte querelante avesse già impugnato la cartella di pagamento n°09720050253556777 presso la Commissione Provinciale
Tributaria di Roma la quale – con sentenza n.103/6/2009 (passata in giudicato in data pagina 3 di 7 20.04.2010) aveva rigettato il ricorso. In presenza di sentenza passata in giudicato parte attrice non avrebbe l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c.
Tale argomento non appare impiegabile poiché la sentenza depositata concerne (così è scritto nella sentenza a pag.1) la diversa cartella 09720050653556777.
Tuttavia, la querela di falso appare inammissibile poiché con la stessa sono censurati elementi “esterni” alla notifica, la cui eventuale verifica negativa, non inficerebbe comunque la validità giuridica dell'atto.
Si ritiene che nessuna prova testimoniale richiesta (e non ammessa per questo motivo) avrebbe potuto rimuovere il valore giuridico della particolare notifica effettuata presso la residenza dell'amministratore; da tale assunto discende l'inammissibilità della querela di falso.
Parte convenuta chiarisce la ragione storica del diverso indirizzo in cui la notifica della cartella venne effettuata (rispetto alla sede legale), circostanza questa oggetto di specifica doglianza. L'ufficiale notificatore annotava nell'atto il precedente tentativo di notifica alla Via Nicolò Porpora n.12 in data 13.12.2005, ove il portiere dello stabile
(sig. aveva dichiarato che la società risultava non presente;
quindi, il Persona_3
tema (oggetto anche esso di specifica censura) della formale sede della società risultante dal certificato del Registro delle imprese appare irrilevante. Ed infatti, non rinvenuta la società nella sede formale, presso l'indirizzo risultante nella visura camerale, l'ufficiale notificatore – in data 05.01.2006 – procedeva alla notifica presso l'indirizzo di residenza dell'amministratore unico ( ) alla Via Santi Controparte_4
Vandi n.115 ove veniva ricevuto dalla sig.ra che si dichiarava delegata al Per_1
ritiro degli atti.
Che la sig.ra non fosse addetta al ritiro della corrispondenza appare Per_1
circostanza ex post anche essa non influente ai fini della corretta procedura di notifica.
Appare altresì irrilevante anche che il soggetto ricevente fosse regolarmente dipendente della società; ella era presente nella residenza dell'amministratore e questo pagina 4 di 7 è sufficiente come dato storico per validare la notifica effettuata ai sensi dell'art.145
c.p.c.
Giova ricordare che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente (come nella fattispecie) qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Alla notifica è allegata la visura camerale che conferma la piena rispondenza alla legge di quanto eseguito.
Peraltro, l'ufficiale giudiziario non deve (né potrebbe) effettuare preliminari ricerche amministrative volte a verificare la esatta specifica delega soggettiva al ritiro degli atti: si trattava dell'indirizzo della persona fisica dell'amministratore della società (dato non contestato e risultante dalla visura), relativamente ad una società, la quale non era più fisicamente presente nella primigenia sede ufficiale. Com'è noto, le persone legittimate a ricevere le notificazioni sono il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata, che sono poste sullo stesso piano ai fini della consegna della copia dell'atto. Infatti, l'addetto alla notifica può rivolgersi indifferentemente a uno dei due
(nello specifico formale indirizzo di destinazione) senza l'obbligo di ricercare prima il rappresentante. In mancanza di tali soggetti ci si può rivolgere, in via sussidiaria, a qualsiasi persona addetta alla sede a prescindere da formali investiture.
Diversamente da quanto ritiene parte attrice, in caso di consegna a persona che si trovi in loco e si professi incaricata non rileva la reale qualifica che detta persona riveste all'interno dell'ente (sig.ra peraltro perfettamente identificata dalla difesa Per_1
del querelante nella richiesta di citazione quale teste), né l'ufficiale giudiziario è tenuto
(né potrebbe) ad effettuare alcun accertamento all'interno dell'ente; non è neppure pagina 5 di 7 richiesto che la persona qualificatasi come addetta alla sede sia legata alla persona giuridica da un particolare “formale” rapporto lavorativo.
Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art.145
c.p.c., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva o la residenza dell'amministratore, la presenza di una persona all'interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione (Cass. sez.5, sent. n.3516 del 07/03/2012, Rv.
621931 - 01).
Qualora la notificazione di un atto giudiziario nei confronti della persona giuridica avvenga mediante consegna a mani (del rappresentante legale o) della persona addetta alla ricezione degli atti, la stessa si considera valida ovunque venga reperito il destinatario secondo il disposto dell'art.138 del c.p.c. Nella residenza dell'amministratore è stato regolarmente effettuata la notifica della cartella poiché era impossibile effettuare la notifica nella formale sede legale.
La prova testimoniale è stata rigettata poiché qualsiasi apporto avesse fornito non avrebbe potuto rimuovere la validità della notifica.
Per le medesime ragioni non è stata ammessa la perizia a mezzo CTU sulla esatta grafia della firma del ricevente;
qualsiasi persona abbia firmato l'atto, essa era comunque presente (in loco) alla materiale consegna del plico proprio nella residenza dell'amministratore, residenza regolarmente indicata nella visura camerale.
La querela di falso avrebbe dovuto involgere l'esistenza stessa delle operazioni di verifica (se esse fossero mai state effettuate in rerum natura), ma esse non sono state pagina 6 di 7 contestate con specifiche censure in tal senso, essendo quest'ultime limitatesi soprattutto alla: qualifica soggettiva del ricevente;
luogo della sede legale;
dipendenza o meno della persona fisica ricevente dalla società e autorizzazione al ritiro dei plichi;
perizia grafologica e leggibilità della grafia della firma. Circostanze quest'ultime, tutte, che se anche fossero state smentite avrebbero comportato l'immutata validità della notifica. Lo stesso dicasi per la produzione dell'originale della notifica.
Le spese di lite seguono la compensazione;
sussistono i gravi motivi per come individuati dalla Corte costituzionale, nella sentenza 19/04/2018 n.77 – anche in relazione alle motivazioni che hanno portato all'inammissibilità - per giustificare la compensazione delle spese di lite. Parte attrice ha sollevato eccezioni che riteneva ragionevolmente fondate poiché, seppur accolte, non sarebbero state in grado di scalfire la validità giuridica dell'atto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma lì 19.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22357/2024 promossa da:
(P.IV , corrente in Roma Controparte_1 P.IV_1
alla Via A. Gramsci n. 48, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Bernadette Cacciapaglia (C.
del Foro di Brindisi, con studio in Lecce, via Salvatore C.F._1
Nahi n. 27, PEC: Email_1
attrice
Contro
con sede legale in Roma alla Via Controparte_2
G. Grezar n. 14, P.I. in persona del procuratore elettivamente dom.ta in P.IV_2
Napoli alla via del Parco Margherita n.33 (tel.081.412373), presso lo studio dell'avv.
Gianluca Tisci ) CodiceFiscale_2 Email_2
convenuta
Oggetto: querela di falso della notifica di una cartella di pagamento.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice soc. agisce per querela di falso Parte_1
avverso la relata di notificazione della cartella di pagamento n. n°09720050253556777 che l'Agente della riscossione aveva notificato per l'esecuzione erariale di un credito del per imposte su immobili non versate per €.3.000.000,00 circa. CP_3
Parte querelante premette che la suddetta cartella era stata oggetto di un precedente contenzioso tributario innanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di Roma;
in primo e in secondo grado i ricorsi erano stati rigettati.
Parte attrice assume la falsità delle attestazioni dell'ufficiale notificatore che consegnava il documento a tal che si qualificava addetta alla Testimone_1
casa/azienda.
Sempre parte attrice agisce per provare la falsità della relata di notifica della cartella di pagamento n°09720050253556777 asseritamente notificata ad una signora qualificata in relata come incaricata al ritiro, tale sig.ra in via Sante Vandi 115, Persona_1
Roma, il 05/01/2006 dall'agente notificante tal sig. . Deduce che in Persona_2 riferimento all'anno 2006 la sig.ra (che aveva ricevuto l'atto ed era Persona_1
stata indicata come addetta alla ricezione) non faceva parte della compagine sociale, né risultava essere dipendente della deducente come da comunicazione INPS.
Quest'ultima aveva comunicato che “da una verifica effettuata, la società
c.f. 05336641005 non aveva trasmesso Parte_2 alcuna denuncia contributiva all'Inps successivamente al 31/12/2003, né ha effettuato versamenti a titolo di contributi”. Sempre parte attrice riferiva che la società non aveva mai avuto come sede legale via Sante Vanni n°115 a Roma ma come si evinceva dalla visura storica allegata, le diverse sedi che si sono avvicendate nel tempo erano;
a) Roma (Via Carlo Linneo 8 b); Roma (Via Porpora Nicolò 12 c);
Roma (Via Alimena Bernardino 105 d); Roma (Via Antonio Gramsci 48).
pagina 2 di 7 Concludeva chiedendo di disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art.224
c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso, detenuto presso l'
[...]
; accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e Controparte_2
dichiarare la falsità e/o non autenticità della relata/avviso di ricevimento e della attestazione;
dichiarare nulla e/o inesistente la relata/avviso di ricevimento e della attestazione;
in ogni caso, adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio;
condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva la parte convenuta e, tra le altre, evidenziava che la Soc. istante aveva già impugnato la cartella di pagamento (della cui falsità nella relata si discute) innanzi all'allora Commissione Provinciale Tributaria di Roma la quale – con sentenza n.103/6 in data 20.04.2010 – aveva rigettato il ricorso. Concludeva chiedendo di rigettare la querela di falso promossa dalla perché Parte_1
nulla, inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto con menzione di autenticità sull'originale ovvero sulla copia che ne tiene luogo alla stregua di tutte le deduzioni svolte in parte narrativa del presente atto. Con vittoria di spese.
All'udienza del 3.3.2025 il giudice invitava le parti a concludere;
parte attrice chiedeva un termine e la causa era rinviata alla data del 18.3.2025 per la decisione.
Sulla scorta delle conclusioni scritte la causa era posta in decisione ed allegata al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela di falso è inammissibile per motivi, in parte, diversi da quelli indicati dalla parte convenuta. Quest'ultima assume che parte querelante avesse già impugnato la cartella di pagamento n°09720050253556777 presso la Commissione Provinciale
Tributaria di Roma la quale – con sentenza n.103/6/2009 (passata in giudicato in data pagina 3 di 7 20.04.2010) aveva rigettato il ricorso. In presenza di sentenza passata in giudicato parte attrice non avrebbe l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c.
Tale argomento non appare impiegabile poiché la sentenza depositata concerne (così è scritto nella sentenza a pag.1) la diversa cartella 09720050653556777.
Tuttavia, la querela di falso appare inammissibile poiché con la stessa sono censurati elementi “esterni” alla notifica, la cui eventuale verifica negativa, non inficerebbe comunque la validità giuridica dell'atto.
Si ritiene che nessuna prova testimoniale richiesta (e non ammessa per questo motivo) avrebbe potuto rimuovere il valore giuridico della particolare notifica effettuata presso la residenza dell'amministratore; da tale assunto discende l'inammissibilità della querela di falso.
Parte convenuta chiarisce la ragione storica del diverso indirizzo in cui la notifica della cartella venne effettuata (rispetto alla sede legale), circostanza questa oggetto di specifica doglianza. L'ufficiale notificatore annotava nell'atto il precedente tentativo di notifica alla Via Nicolò Porpora n.12 in data 13.12.2005, ove il portiere dello stabile
(sig. aveva dichiarato che la società risultava non presente;
quindi, il Persona_3
tema (oggetto anche esso di specifica censura) della formale sede della società risultante dal certificato del Registro delle imprese appare irrilevante. Ed infatti, non rinvenuta la società nella sede formale, presso l'indirizzo risultante nella visura camerale, l'ufficiale notificatore – in data 05.01.2006 – procedeva alla notifica presso l'indirizzo di residenza dell'amministratore unico ( ) alla Via Santi Controparte_4
Vandi n.115 ove veniva ricevuto dalla sig.ra che si dichiarava delegata al Per_1
ritiro degli atti.
Che la sig.ra non fosse addetta al ritiro della corrispondenza appare Per_1
circostanza ex post anche essa non influente ai fini della corretta procedura di notifica.
Appare altresì irrilevante anche che il soggetto ricevente fosse regolarmente dipendente della società; ella era presente nella residenza dell'amministratore e questo pagina 4 di 7 è sufficiente come dato storico per validare la notifica effettuata ai sensi dell'art.145
c.p.c.
Giova ricordare che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente (come nella fattispecie) qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Alla notifica è allegata la visura camerale che conferma la piena rispondenza alla legge di quanto eseguito.
Peraltro, l'ufficiale giudiziario non deve (né potrebbe) effettuare preliminari ricerche amministrative volte a verificare la esatta specifica delega soggettiva al ritiro degli atti: si trattava dell'indirizzo della persona fisica dell'amministratore della società (dato non contestato e risultante dalla visura), relativamente ad una società, la quale non era più fisicamente presente nella primigenia sede ufficiale. Com'è noto, le persone legittimate a ricevere le notificazioni sono il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata, che sono poste sullo stesso piano ai fini della consegna della copia dell'atto. Infatti, l'addetto alla notifica può rivolgersi indifferentemente a uno dei due
(nello specifico formale indirizzo di destinazione) senza l'obbligo di ricercare prima il rappresentante. In mancanza di tali soggetti ci si può rivolgere, in via sussidiaria, a qualsiasi persona addetta alla sede a prescindere da formali investiture.
Diversamente da quanto ritiene parte attrice, in caso di consegna a persona che si trovi in loco e si professi incaricata non rileva la reale qualifica che detta persona riveste all'interno dell'ente (sig.ra peraltro perfettamente identificata dalla difesa Per_1
del querelante nella richiesta di citazione quale teste), né l'ufficiale giudiziario è tenuto
(né potrebbe) ad effettuare alcun accertamento all'interno dell'ente; non è neppure pagina 5 di 7 richiesto che la persona qualificatasi come addetta alla sede sia legata alla persona giuridica da un particolare “formale” rapporto lavorativo.
Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art.145
c.p.c., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva o la residenza dell'amministratore, la presenza di una persona all'interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione (Cass. sez.5, sent. n.3516 del 07/03/2012, Rv.
621931 - 01).
Qualora la notificazione di un atto giudiziario nei confronti della persona giuridica avvenga mediante consegna a mani (del rappresentante legale o) della persona addetta alla ricezione degli atti, la stessa si considera valida ovunque venga reperito il destinatario secondo il disposto dell'art.138 del c.p.c. Nella residenza dell'amministratore è stato regolarmente effettuata la notifica della cartella poiché era impossibile effettuare la notifica nella formale sede legale.
La prova testimoniale è stata rigettata poiché qualsiasi apporto avesse fornito non avrebbe potuto rimuovere la validità della notifica.
Per le medesime ragioni non è stata ammessa la perizia a mezzo CTU sulla esatta grafia della firma del ricevente;
qualsiasi persona abbia firmato l'atto, essa era comunque presente (in loco) alla materiale consegna del plico proprio nella residenza dell'amministratore, residenza regolarmente indicata nella visura camerale.
La querela di falso avrebbe dovuto involgere l'esistenza stessa delle operazioni di verifica (se esse fossero mai state effettuate in rerum natura), ma esse non sono state pagina 6 di 7 contestate con specifiche censure in tal senso, essendo quest'ultime limitatesi soprattutto alla: qualifica soggettiva del ricevente;
luogo della sede legale;
dipendenza o meno della persona fisica ricevente dalla società e autorizzazione al ritiro dei plichi;
perizia grafologica e leggibilità della grafia della firma. Circostanze quest'ultime, tutte, che se anche fossero state smentite avrebbero comportato l'immutata validità della notifica. Lo stesso dicasi per la produzione dell'originale della notifica.
Le spese di lite seguono la compensazione;
sussistono i gravi motivi per come individuati dalla Corte costituzionale, nella sentenza 19/04/2018 n.77 – anche in relazione alle motivazioni che hanno portato all'inammissibilità - per giustificare la compensazione delle spese di lite. Parte attrice ha sollevato eccezioni che riteneva ragionevolmente fondate poiché, seppur accolte, non sarebbero state in grado di scalfire la validità giuridica dell'atto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma lì 19.3.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
pagina 7 di 7