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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2342/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Iaria Parte_1
ricorrente
e
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Maria Lojacono
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
21.05.2025.
Con ricorso depositato il 16.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229004536033000, notificata in data 15.07.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dall'avviso di CP_1 addebito n. 33020160001815482000, eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto
1 all'intimazione di pagamento e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va rilevato che a fronte di una intimazione di pagamento notificata in data 15.07.2023, il ricorso è stato depositato il giorno 16.10.2023.
Pertanto, è inammissibile il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica dell'avviso di addebito, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica dell'avviso di addebito contemplato nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tale avviso soggiace
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibile, inoltre, è l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito, che parte ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto far valere - in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
2 (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia fondata.
3 Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che l'avviso di addebito è stato notificato al ricorrente in data 11.11.2016.
, costituendosi in giudizio, ha dimostrato di aver Controparte_2 interrotto il termine di prescrizione quinquennale, dapprima, con la notifica in data
08.10.2022 dell'intimazione di pagamento n. 03020229001711964000, e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (15.07.2023).
Orbene, la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (08.10.2022) è interveniva successivamente alla scadenza del quinquennio, e ciò anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data dell'11.11.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'avviso di addebito in data 11.11.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 18.09.2022, con la conseguenza che, al momento della notifica della prima intimazione di pagamento opposta (08.10.2022), il termine quinquennale di prescrizione era già ancora decorso.
Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere avvolto per intervenuta prescrizione del credito, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. CP_1
SS.UU. 7514/2022, e di in virtù del principio di Controparte_2 causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione), con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 33020160001815482000 richiamato nell'intimazione di pagamento n. 03020229004536033000 notificata il 15.07.2023;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2342/2023 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Iaria Parte_1
ricorrente
e
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Maria Lojacono
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
21.05.2025.
Con ricorso depositato il 16.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229004536033000, notificata in data 15.07.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dall'avviso di CP_1 addebito n. 33020160001815482000, eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto
1 all'intimazione di pagamento e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va rilevato che a fronte di una intimazione di pagamento notificata in data 15.07.2023, il ricorso è stato depositato il giorno 16.10.2023.
Pertanto, è inammissibile il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica dell'avviso di addebito, perché tardivamente proposto, non solo oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., ma anche oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, com. 5 D. lgs. n. 46/99.
Difatti, la doglianza concernente la mancata rituale notifica dell'avviso di addebito contemplato nell'intimazione che ha preceduto l'esecuzione nei confronti della ricorrente, avrebbe dovuto essere fatta valere secondo il regime impugnatorio a cui tale avviso soggiace
Se infatti, l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detta intimazione preclude ogni questione sulla ritualità della notifica degli avvisi ad essa sottesi (cfr. Cass. n. 15116/2015; Cass.
n. 27019/2008; Cass. n. 11338/2010).
Inammissibile, inoltre, è l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito, che parte ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto far valere - in funzione recuperatoria - mediante la tempestiva e rituale opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata, entro il termine di 40 giorni dal suo ricevimento.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
2 (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_1 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia fondata.
3 Dalla documentazione in atti, in particolare, emerge che l'avviso di addebito è stato notificato al ricorrente in data 11.11.2016.
, costituendosi in giudizio, ha dimostrato di aver Controparte_2 interrotto il termine di prescrizione quinquennale, dapprima, con la notifica in data
08.10.2022 dell'intimazione di pagamento n. 03020229001711964000, e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (15.07.2023).
Orbene, la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (08.10.2022) è interveniva successivamente alla scadenza del quinquennio, e ciò anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…”.
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data dell'11.11.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'avviso di addebito in data 11.11.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 18.09.2022, con la conseguenza che, al momento della notifica della prima intimazione di pagamento opposta (08.10.2022), il termine quinquennale di prescrizione era già ancora decorso.
Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere avvolto per intervenuta prescrizione del credito, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. CP_1
SS.UU. 7514/2022, e di in virtù del principio di Controparte_2 causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione), con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 33020160001815482000 richiamato nell'intimazione di pagamento n. 03020229004536033000 notificata il 15.07.2023;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5