Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 128
Articolo 2
Versione
17 marzo 1963
Art. 1.
A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705 , e' ripristinata la classifica, tra le opere idrauliche di seconda categoria, delle opere pertinenti al canale diversivo delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico del Po, munito di chiavica e di impianto idrovoro in localita' detta Armalunga, e pertanto rimane, ex tunc abrogata la suddetta legge 28 maggio 1942.
Entrata in vigore il 17 marzo 1963