Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- reso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS- e notificato all'esponente in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto prot. -OMISSIS- reso dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS- e notificato all’esponente in data -OMISSIS- con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana n.-OMISSIS- del -OMISSIS- presentata da -OMISSIS- -OMISSIS- ex art. 9, c. 1, lett. f), L. n. 91/92.
L'Amministrazione, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall'interessata, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la ritenuta insufficienza del reddito negli anni 2016 e 2017, nonché per la sussistenza di n. 2 condanne penali irrevocabili, per-OMISSIS- in concorso, rilevando che la riabilitazione “ anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa non è idonea ad elidere il disvalore della condotta complessiva che qui si rileva come fatto storico ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha proposto ricorso l'odierno istante, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- “ Violazione dell’art. 3 l. 241/90 erronea a lacunosa motivazione – incompleta ed inadeguata istruttoria; Violazione dell’art. 9 legge 91/92 - eccesso di potere nelle forme della arbitrarietà dell’agire e violazione del principio di proporzionalità ”: con ordinanza n. -OMISSIS- è stata concessa al sig. -OMISSIS- la riabilitazione in relazione alle due condanne penali del -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- e del -OMISSIS- emessa dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-. L’Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione detta circostanza e non avrebbe esplicitato le ragioni per cui l’istante dovrebbe essere considerato un pericolo per la società;
- “ Violazione art. 3 l. 241/90 errata e lacunosa motivazione - Inadeguatezza dell’istruttoria; Travisamento dei fatti; Omessa ponderazione comparativa degli interessi ”: per un notevole periodo di tempo il ricorrente avrebbe dimostrato la percezione di un reddito familiare capiente con l’unica eccezione della dichiarazione relativa al 2017 che si scosterebbe da quello prescritto per soli -OMISSIS-;
- “ Violazione dei principi generali di correttezza, buona fede e diligenza, violazione art. 97 Cost. – imparzialità dell’agire amministrativo ”: il ritardo dell’amministrazione nell’adottare il provvedimento conclusivo del procedimento evidenzierebbero “ l’approssimazione e la genericità dell’agire amministrativo ”.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
Solamente in data 13 gennaio 2025, in occasione della discussione del merito, la difesa erariale ha depositato in atti documentazione e una relazione sui fatti per cui è causa.
All’udienza del 17 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene di dichiarare l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, della documentazione versata in atti dalla difesa dell’Amministrazione solamente in data 13 gennaio 2025 e, dunque, oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice.
3. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
4. Giova sul punto osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V n. 8854/2024), che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può ” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “ diritti politici ” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. da ultimo TAR Roma n. 8854/2024).
L'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “ composita ”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di " cittadinanza sostanziale " che giustifica l'attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V n. 8854/2024; sez. I ter, n. 3227/2021, n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione - circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale - non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale “ non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015) ” (cfr. TAR Roma n. 8854/2024).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l'Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell'odierno ricorrente, che ha riportato due condanne penali, nel 2001 e nel 2004, una -OMISSIS- in concorso, e che era privo del requisito reddituale per il triennio.
La giurisprudenziale è costante nel ritenere che: “ quanto alla dedotta risalenza dei reati contestati, è sufficiente rilevare che per giurisprudenza oramai costante il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione. Tale potere, infatti, si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, […], ponendosi simile scrutinio su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale ” (ex plurimis: Consiglio di Stato - Sez. III, n. 802/2019, T.A.R. Lazio - Sez. V Bis n. 19311/2024).
Ha ulteriormente precisato che: “ Al di fuori dell'ipotesi considerata dall'art. 6, in relazione all'art. 5, l. n. 91/1992, la riabilitazione da parte del giudice penale non comporta alcun automatismo circa l'ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla P.A. la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza; ciò in quanto, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all'art. 9, l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato disposto con gli elementi ostativi dell'art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti. Detti requisiti, infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status. In altri termini, mentre gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all'interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna; viceversa, la valutazione che l'Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento ” (cfr. TAR Roma n. 2475/2021).
Parte ricorrente, peraltro, non ha prodotto elementi atti a bilanciare la condotta contestata come l'attuale attività lavorativa, l'integrazione nella collettività, il rispetto delle regole di vita sociale.
Deve inoltre essere rilevato che le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, in quanto l'Amministrazione ha l’onere di valutare il fatto storico in un’ottica di prevenzione (Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III,21/10/2019 nr. 7122/2019).
In relazione, poi, al mancato possesso del requisito reddituale, osserva il Collegio che l’Amministrazione ha rilevato l’insufficienza dei redditi del -OMISSIS-.
In questa sede, il ricorrente ha depositato la dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2014, 2015 e 2017, omettendo quella relativa al 2016.
Peraltro il 730 relativo al 2017 indica un reddito di lavoro dipendente pari ad euro -OMISSIS- che è insufficiente atteso che all’epoca l’istante aveva in carico il coniuge e 4 figli. Invero il reddito richiesto dalla legge è fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico.
Ancora, la dichiarazione relativa all’anno 2023, depositata in occasione dell’udienza di discussione del merito del ricorso in esame, è di per sé insufficiente a comprovare il possesso del requisito reddituale al momento della domanda e per tre anni consecutivi.
Per giurisprudenza costante: “ La valutazione del requisito reddituale dello straniero richiedente la cittadinanza va effettuata tenendo conto sia del reddito maturato al momento della presentazione della domanda che di quello successivo ” (Tar Roma n. 8961/2024; 2768/2024; 15435/2023)
Il diniego della cittadinanza non preclude all'interessato di ripresentare l'istanza nel futuro e di conseguire lo status anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “ interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente ” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l'interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno che si quantificano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri e accessori nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.