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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
RO Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5691/2025 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 Pt_2
, nata il [...] a [...], nato il
[...] Parte_3
29/12/1983 a Santa Maria Capua Vetere (CE), e , nata il Controparte_1
23/02/1988 a Santa Maria Capua Vetere (CE), n.q. di eredi del sig. , Persona_1
nato il [...] a [...] e deceduto il 18/12/2022, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cantile, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa RO Mormile, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti
Resistente
OGGETTO: quantificazione indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2025 i ricorrente in epigrafe hanno dedotto: di aver ottenuto con sentenza n.5595/2024 emessa in data 11.12.2024 all'esito del procedimento ex art. 442 c.p.c. iscritto al n. 10715/2023 R.G., il Tribunale di Napoli
1 Nord, sezione lavoro, la condanna dell' al pagamento in loro favore, quali eredi di CP_2
, dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento dal Persona_1
01.08.2021 al 18.12.2022, in ragione del decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5,
c.p.c., emesso all'esito del procedimento per ATPO iscritto al n. 2404/2022 R.G.; di aver notificato la predetta sentenza all' in data 18.12.2024 unitamente al modello CP_2
AP23; di non aver ottenuto il pagamento della prestazione.
Tanto premesso, hanno dedotto di aver interesse alla quantificazione delle somme
CP_ spettanti a titolo di indennità di accompagnamento, chiedendo la condanna dell' al pagamento della relativa somma, pari a € € 8.912,54, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituito l' eccependo di aver provveduto alla liquidazione delle somme CP_2 dovute con provvedimento dell'8.02.2025, comunicato agli odierni ricorrenti, e di tentato un primo pagamento in data 20.02.2025 in favore del signor Parte_1
in qualità di soggetto delegato alla riscossione dai coeredi, non andato a buon fine, e un secondo pagamento, andato a buon fine, in data 28.05.2025. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si
è associata alla richiesta declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, essendo il pagamento intervenuto CP_2
dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso
2 il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetto pagamenti allegato alla memoria), come del resto confermato dai ricorrenti.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, l' ha eccepito e provato di aver tentato un primo pagamento in CP_2
via tempestiva, in data 20.02.2025, non andato a buon fine (cfr. stampa cassetto previdenziale del cittadino allegato alla memoria). Parte ricorrente, a fronte di tale eccezione, nulla ha
contro
-dedotto.
Già solo tale circostanza giustificherebbe un'integrale compensazione delle spese di lite.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie non si rinviene, ad avviso della scrivente, un interesse attuale e concreto alla quantificazione giudiziale delle somme richieste, atteso che, essendo l'importo dell'indennità di accompagnamento determinato in via preventiva ex lege, non vi è alcuna oggettiva impossibilità o difficoltà di determinazione dello stesso tale da giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria.
3 Per tali ragioni, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 21.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa RO Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
RO Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5691/2025 R.G., vertente
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 Pt_2
, nata il [...] a [...], nato il
[...] Parte_3
29/12/1983 a Santa Maria Capua Vetere (CE), e , nata il Controparte_1
23/02/1988 a Santa Maria Capua Vetere (CE), n.q. di eredi del sig. , Persona_1
nato il [...] a [...] e deceduto il 18/12/2022, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cantile, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrente
E in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa RO Mormile, elettivamente domiciliato in Caserta, come in atti
Resistente
OGGETTO: quantificazione indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2025 i ricorrente in epigrafe hanno dedotto: di aver ottenuto con sentenza n.5595/2024 emessa in data 11.12.2024 all'esito del procedimento ex art. 442 c.p.c. iscritto al n. 10715/2023 R.G., il Tribunale di Napoli
1 Nord, sezione lavoro, la condanna dell' al pagamento in loro favore, quali eredi di CP_2
, dei ratei dovuti a titolo di indennità di accompagnamento dal Persona_1
01.08.2021 al 18.12.2022, in ragione del decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5,
c.p.c., emesso all'esito del procedimento per ATPO iscritto al n. 2404/2022 R.G.; di aver notificato la predetta sentenza all' in data 18.12.2024 unitamente al modello CP_2
AP23; di non aver ottenuto il pagamento della prestazione.
Tanto premesso, hanno dedotto di aver interesse alla quantificazione delle somme
CP_ spettanti a titolo di indennità di accompagnamento, chiedendo la condanna dell' al pagamento della relativa somma, pari a € € 8.912,54, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituito l' eccependo di aver provveduto alla liquidazione delle somme CP_2 dovute con provvedimento dell'8.02.2025, comunicato agli odierni ricorrenti, e di tentato un primo pagamento in data 20.02.2025 in favore del signor Parte_1
in qualità di soggetto delegato alla riscossione dai coeredi, non andato a buon fine, e un secondo pagamento, andato a buon fine, in data 28.05.2025. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si
è associata alla richiesta declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, essendo il pagamento intervenuto CP_2
dopo il deposito e la notifica del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso
2 il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetto pagamenti allegato alla memoria), come del resto confermato dai ricorrenti.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, l' ha eccepito e provato di aver tentato un primo pagamento in CP_2
via tempestiva, in data 20.02.2025, non andato a buon fine (cfr. stampa cassetto previdenziale del cittadino allegato alla memoria). Parte ricorrente, a fronte di tale eccezione, nulla ha
contro
-dedotto.
Già solo tale circostanza giustificherebbe un'integrale compensazione delle spese di lite.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie non si rinviene, ad avviso della scrivente, un interesse attuale e concreto alla quantificazione giudiziale delle somme richieste, atteso che, essendo l'importo dell'indennità di accompagnamento determinato in via preventiva ex lege, non vi è alcuna oggettiva impossibilità o difficoltà di determinazione dello stesso tale da giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria.
3 Per tali ragioni, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 21.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa RO Pacelli
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