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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/09/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 24.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1659/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SGRO Parte_1
FORTUNATO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 negato dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Nel merito, il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo della perizianda, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a giustificare l'attribuzione della prestazione rivendicata, concludendo per una invalidità pari al 96% ( cfr. consulenza tecnica depositata in data
30.1.2025 fascicolo sommario).
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato, sostanzialmente, una sottovalutazione/omessa valutazione da parte del CTU di
1 diverse patologie che la affliggono, in contrasto con le conclusioni recepite da altro CTU nel giudizio iscritto al n.RG 2527/2021 di Codesto Tribunale.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come il CTU abbia già offerto riscontro alle doglianze avanzate dalla parte ricorrente, in risposta alle osservazioni alla bozza peritale, con le quali veniva rivista la percentuale originariamente attribuita nella misura del 93% ed assegnata quella maggiore del 96% “In riferimento alle osservazioni presentate in merito alla bozza della CTU inviata, si ritiene opportuno fornire le seguenti controdeduzioni: CARDIOPATIA CON INSUFFICIENZA MITRALICA E
TRICUSPIDALE Le osservazioni sono accolte riconoscendo una cardiopatia di grado medio (invece che lieve).
E Si fa riferimento per analogia alla spondiloartrite Controparte_2 CP_3 anchilopoietica (COD 7004 per analogia). La scoliosi lombare sinistra convessa e la spondiloartrite anchilosante sono due condizioni molto diverse, sia nel loro aspetto clinico che nelle cause. La spondiloartrite anchilopoietica è caratterizzata da infiammazione cronica delle articolazioni della colonna vertebrale e altre aree del corpo, mentre la scoliosi lombare sx convessa è caratterizzata da una deformità della colonna vertebrale che può anche dare una sacro ileite. Effettuato il chiarimento riguardo la differenza tra e si accetta il CP_2 Parte_2 riferimento alla Schisi di S1 con inserimento del Codice 7005: 6%. PERIORTRITE DELLE SPALLE
ED OSTEOPOROSI Entrambe le condizioni sono considerate, ma non si ritiene che abbiano un impatto significativo sulla capacità funzionale. Nello specifico per quanto riguarda l'osteoporosi è stata considerata in relazione alla sua non manifestazione di fratture o altre complicazioni gravi. METATARSALGIA
BILATERALE E FRATTURA PERONEALE La metatarsalgia non ha un impatto invalidante sufficiente, mentre la frattura pregressa è stata considerata come guarita senza complicazioni gravi.
ASPORTAZIONE POLIPO CERVICE UTERINA. L'intervento chirurgico è stato preso in considerazione, ma l'incidenza sulla capacità lavorativa o sulla qualità della vita del paziente è stata giudicata non rilevante per il calcolo finale dell'indennità. DEVIAZIONE SETTO NASALE ED IPERTROFIA
DEI TURBINATI Anche per queste patologie–condizioni l'incidenza sulla capacità lavorativa o sulla qualità della vita del paziente è stata giudicata non rilevante per il calcolo finale dell'indennità. Il riferimento al COD
2207 (erroneamente nelle considerazioni riferito per analogia all'Asportazione polipo cervice uterina) e che si riferisce alla OS OS – rivalutando nuovamente i documenti presentati viene riconosciuta come previsto dalle tabelle con percentuale del 15%.
CONSIDERAZIONI FINALI: si sottolinea che, malgrado l'accettazione parziale delle osservazioni, e nonostante le integrazioni, le percentuali di invalidità complessive non superano la soglia per il riconoscimento del beneficio. Questo è un aspetto cruciale, poiché le decisioni sono vincolate alle tabelle previste dal D.M. 5 febbraio
1992 e richiedono un'attenta valutazione di ogni menomazione e del suo impatto sulla capacità lavorativa.
Al momento è obbligatorio utilizzare le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, che riportano le diverse infermità, individuate specificamente, ed attribuiscono loro una percentuale “fissa”, oppure, quando il danno funzionale può entro certi limiti variare, un intervallo di valori percentuali entro cui dare un punteggio a quella specifica
2 menomazione. L'uso della tabella richiede, dunque, l'analisi e l'attribuzione di una misura percentuale per ciascuna menomazione anatomo-funzionale che la persona presenta e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa che devono essere opportunamente supportati e certificate dalle indagini strumentali e dalle valutazioni specialistiche.
Le certificazioni sono, pertanto, fondamentali per caratterizzare il grado di disabilità e, solo un inquadramento completo può mettere in evidenza tutti gli elementi che potranno consentire la corretta valutazione e quindi consentire l'accesso ai riconoscimenti.
Nello specifico, nella documentazione presentata, le patologie certificate come disabilità sono state riconosciute alla ricorrente con la massima percentuale prevista dalle tabelle e, purtroppo, non permettono il raggiungimento della soglia per il riconoscimento del beneficio richiesto.” ( cfr. consulenza depositata in data 30.1.2025 nel fascicolo sommario).
In sostanza, le doglianze proposte non costituiscono che una riproposizione di quelle già a suo tempo vagliate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni controparte e, in sostanza, nulla aggiungono, a livello di critica, a quanto già osservato nella precedente fase.; inoltre a nulla rilevano le valutazioni tecniche acquisite nel procedimento iscritto al n. RG 2527/2021 di
Codesto Tribunale, in quanto risalenti nel tempo e certamente superate dalla valutazione operata dal CTU nominato nella fase sommaria.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015); in particolare si rammenta che le infermità possono essere valutate, anche per analogia, solo laddove le stesse siano idonee ad incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato, circostanza che nel caso di specie non è stata in alcun modo documentata.
Invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
3 Da ultimo si rileva l'assenza di nuova documentazione medica, astrattamente idonea ad aggravare il quadro patologico già valutato dal CTU nella fase sommaria, sicchè allo stato il rinnovo delle operazioni peritali assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1659/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 24.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1659/2025 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. SGRO Parte_1
FORTUNATO
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 negato dal CTU nominato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, ritenuto di non disporre il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
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Nel merito, il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella fase sommaria, procedendo ad un'accurata valutazione di tutta la documentazione medica in atti, nonché ad un completo esame obiettivo della perizianda, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari idonei a giustificare l'attribuzione della prestazione rivendicata, concludendo per una invalidità pari al 96% ( cfr. consulenza tecnica depositata in data
30.1.2025 fascicolo sommario).
Nell'introdurre a seguito di dichiarazione di dissenso il presente giudizio parte ricorrente ha lamentato, sostanzialmente, una sottovalutazione/omessa valutazione da parte del CTU di
1 diverse patologie che la affliggono, in contrasto con le conclusioni recepite da altro CTU nel giudizio iscritto al n.RG 2527/2021 di Codesto Tribunale.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come il CTU abbia già offerto riscontro alle doglianze avanzate dalla parte ricorrente, in risposta alle osservazioni alla bozza peritale, con le quali veniva rivista la percentuale originariamente attribuita nella misura del 93% ed assegnata quella maggiore del 96% “In riferimento alle osservazioni presentate in merito alla bozza della CTU inviata, si ritiene opportuno fornire le seguenti controdeduzioni: CARDIOPATIA CON INSUFFICIENZA MITRALICA E
TRICUSPIDALE Le osservazioni sono accolte riconoscendo una cardiopatia di grado medio (invece che lieve).
E Si fa riferimento per analogia alla spondiloartrite Controparte_2 CP_3 anchilopoietica (COD 7004 per analogia). La scoliosi lombare sinistra convessa e la spondiloartrite anchilosante sono due condizioni molto diverse, sia nel loro aspetto clinico che nelle cause. La spondiloartrite anchilopoietica è caratterizzata da infiammazione cronica delle articolazioni della colonna vertebrale e altre aree del corpo, mentre la scoliosi lombare sx convessa è caratterizzata da una deformità della colonna vertebrale che può anche dare una sacro ileite. Effettuato il chiarimento riguardo la differenza tra e si accetta il CP_2 Parte_2 riferimento alla Schisi di S1 con inserimento del Codice 7005: 6%. PERIORTRITE DELLE SPALLE
ED OSTEOPOROSI Entrambe le condizioni sono considerate, ma non si ritiene che abbiano un impatto significativo sulla capacità funzionale. Nello specifico per quanto riguarda l'osteoporosi è stata considerata in relazione alla sua non manifestazione di fratture o altre complicazioni gravi. METATARSALGIA
BILATERALE E FRATTURA PERONEALE La metatarsalgia non ha un impatto invalidante sufficiente, mentre la frattura pregressa è stata considerata come guarita senza complicazioni gravi.
ASPORTAZIONE POLIPO CERVICE UTERINA. L'intervento chirurgico è stato preso in considerazione, ma l'incidenza sulla capacità lavorativa o sulla qualità della vita del paziente è stata giudicata non rilevante per il calcolo finale dell'indennità. DEVIAZIONE SETTO NASALE ED IPERTROFIA
DEI TURBINATI Anche per queste patologie–condizioni l'incidenza sulla capacità lavorativa o sulla qualità della vita del paziente è stata giudicata non rilevante per il calcolo finale dell'indennità. Il riferimento al COD
2207 (erroneamente nelle considerazioni riferito per analogia all'Asportazione polipo cervice uterina) e che si riferisce alla OS OS – rivalutando nuovamente i documenti presentati viene riconosciuta come previsto dalle tabelle con percentuale del 15%.
CONSIDERAZIONI FINALI: si sottolinea che, malgrado l'accettazione parziale delle osservazioni, e nonostante le integrazioni, le percentuali di invalidità complessive non superano la soglia per il riconoscimento del beneficio. Questo è un aspetto cruciale, poiché le decisioni sono vincolate alle tabelle previste dal D.M. 5 febbraio
1992 e richiedono un'attenta valutazione di ogni menomazione e del suo impatto sulla capacità lavorativa.
Al momento è obbligatorio utilizzare le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, che riportano le diverse infermità, individuate specificamente, ed attribuiscono loro una percentuale “fissa”, oppure, quando il danno funzionale può entro certi limiti variare, un intervallo di valori percentuali entro cui dare un punteggio a quella specifica
2 menomazione. L'uso della tabella richiede, dunque, l'analisi e l'attribuzione di una misura percentuale per ciascuna menomazione anatomo-funzionale che la persona presenta e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa che devono essere opportunamente supportati e certificate dalle indagini strumentali e dalle valutazioni specialistiche.
Le certificazioni sono, pertanto, fondamentali per caratterizzare il grado di disabilità e, solo un inquadramento completo può mettere in evidenza tutti gli elementi che potranno consentire la corretta valutazione e quindi consentire l'accesso ai riconoscimenti.
Nello specifico, nella documentazione presentata, le patologie certificate come disabilità sono state riconosciute alla ricorrente con la massima percentuale prevista dalle tabelle e, purtroppo, non permettono il raggiungimento della soglia per il riconoscimento del beneficio richiesto.” ( cfr. consulenza depositata in data 30.1.2025 nel fascicolo sommario).
In sostanza, le doglianze proposte non costituiscono che una riproposizione di quelle già a suo tempo vagliate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni controparte e, in sostanza, nulla aggiungono, a livello di critica, a quanto già osservato nella precedente fase.; inoltre a nulla rilevano le valutazioni tecniche acquisite nel procedimento iscritto al n. RG 2527/2021 di
Codesto Tribunale, in quanto risalenti nel tempo e certamente superate dalla valutazione operata dal CTU nominato nella fase sommaria.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (Cass.
12703/2015); in particolare si rammenta che le infermità possono essere valutate, anche per analogia, solo laddove le stesse siano idonee ad incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato, circostanza che nel caso di specie non è stata in alcun modo documentata.
Invero “qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche - e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”
(tra le tante, Cass., n. 12244 del 2015 e n. 7341 del 2004)
3 Da ultimo si rileva l'assenza di nuova documentazione medica, astrattamente idonea ad aggravare il quadro patologico già valutato dal CTU nella fase sommaria, sicchè allo stato il rinnovo delle operazioni peritali assumerebbe carattere meramente esplorativo.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1659/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 24/09/2025
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