Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 339
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità del recupero del credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto che la funzione di controllo spetti all'Amministrazione Finanziaria, indipendentemente dall'attività di altre autorità amministrative. Inoltre, la contribuente non ha risposto al questionario dell'ufficio, rendendo applicabile la normativa sul recupero d'ufficio. Nel merito, sono state riscontrate incongruenze e carenze nella dimostrazione dei presupposti del progetto di ricerca e sviluppo.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo

    La Corte ha ritenuto che l'interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico sia solo eventuale ai fini della revoca del credito d'imposta. La funzione di controllo è demandata all'Amministrazione Finanziaria. La contribuente non ha dato seguito al questionario, rendendo applicabile il recupero d'ufficio. Nel merito, sono state riscontrate incongruenze e carenze nella dimostrazione dei presupposti del progetto di ricerca e sviluppo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 339
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 339
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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