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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
IT OB, RE
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVKCR0300194 2023 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 18/02/2026 Richieste delle parti:
Discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'atto di recupero sopra specificato avente ad oggetto l'inesistenza del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo ex art. 3 del Decreto-Legge 23 dicembre 2013 n. 145, poi indebitamente utilizzato dalla ricorrente nell'anno 2017 in compensazione di imposte e contributi dalla stessa dovuti.
Assumeva la ricorrente che non aveva ottemperato all'invito a produrre documentazione in ragione della genericità della richiesta e della già prodotta documentazione inerente il progetto di ricerca e sviluppo con relativi allegati all'ufficio di Lucera, in occasione di un controllo ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; rappresentava di aver prodotto nuovamente la documentazione inerente il progetto di ricerca e sviluppo in occasione dell'istanza di autotutela presentata in data 15 gennaio
2025 e rilevava l'inerzia dell'Ufficio, che non aveva richiesto il necessario parere del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) per discutere nel merito il progetto posto in essere;
nel merito sosteneva che l'ufficio non avrebbe potuto disconoscere il credito d'imposta in quanto la valutazione tecnica del sotteso progetto di ricerca e sviluppo sarebbe stata al di fuori delle competenze dell'Agenzia delle Entrate e che sarebbe stata piuttosto necessaria una valutazione da parte del MISE;
aggiungeva che l'attività di ricerca e sviluppo condotta non sarebbe soggetta a valutazione secondo i criteri fissati dal c.d. “Manuale di Frascati” perché applicabile ad investimenti successivi al 2019 riconoscendo, peraltro, di aver rinunciato all'utilizzo del credito in commento, a partire da quella data, in ragione dell'assenza dei requisiti di innovazione richiesti da tale manuale;
assumeva in ogni caso di aver conseguito dal progetto un notevole miglioramento e differenziazione rispetto al mercato per due linee di prodotti (vernice spartitraffico rifrangente e “Oliver sintetico ED”).
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava ogni avversa doglianza concludendo pure per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, è anzitutto pacifico tra le parti che al fine di verificare la sussistenza dei presupposti del credito di imposta in esame, l'ufficio notificava, in data 5 maggio 2023 il questionario Q00286/2023 richiedendo tutta la documentazione inerente il progetto di ricerca e sviluppo, senza esito alcuno, sicché ne scaturiva l'atto di recupero di cui è causa.
Solo a seguito della notifica dell'atto di recupero la ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione, nel cui procedimento presentava documentazione varia a dimostrazione del progetto di ricerca e sviluppo.
Ora, è sicuramente corretto l'assunto dell'ufficio secondo cui l'interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo
Economico deve ritenersi solo come eventuale ai fini di una eventuale revoca del credito d'imposta in commento.
Come ha in materia contribuito a chiarire la giurisprudenza (cfr., Cass. Civ. n. 5243/2023) «i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, che, previa richiesta della stessa Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo"; inoltre l'art. 7 che segue precisa come "qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi"; evidente è quindi che la funzione di controllo è demandata all'Amministrazione Finanziaria, indipendente dall'attività svolta da altre autorità amministrative».
E' poi evidente che non avendo la contribuente dato seguito al questionario (non producendo la documentazione necessaria al controllo), deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'articolo 32 quarto e quinto comma del d.P.R. n. 600 del 1973, che abilitano l'ufficio al recupero ai sensi dell'articolo 39, comma
2, lettera d-bis) dello stesso decreto.
Avendo allora l'ufficio eseguito un controllo sostanziale attraverso la notifica del questionario preposto a verificare la spettanza sostanziale del credito d'imposta sia sotto i profili normativi (requisiti oggettivi e soggettivi) che materiali, sarebbe stato onere del contribuente dare risposta al questionario indicando, nel caso, la produzione della documentazione sottesa.
Nel merito, poi, non possono sottacersi le incongruenze e le carenze dei presupposti del progetto di sviluppo sotteso al credito oggetto di recupero, in relazione -a mero titolo di esempio- all'ammontare nel triennio precedente al 2015 (al quale si riferisce il Fascicolo Tecnico) dei costi di ricerca e sviluppo, risultati pari a zero contrariamente a quanto riportato a pag. 4 del Fascicolo Tecnico («Negli ultimi anni l'azienda ha investito molte risorse nella Ricerca & Sviluppo e in impianti tecnologicamente all'avanguardia che permettono una struttura produttiva agile e versatile”) alla mancanza di personale impiegato nel progetto “altamente qualificato”, alla mancata dimostrazione della attività di ricerca e sviluppo concretamente ed effettivamente prestata dal personale interno, peraltro in costanza della normale attività lavorativa.
In ragione di tanto, ritiene questa Corte correttamente ripreso a tassazione il credito di imposta utilizzato dalla ricorrente in compensazione, non avendo questa adeguatamente dimostrato la sussistenza dei presupposti del progetto di ricerca e sviluppo ad esso sotteso.
Le spese infine seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la Ric_1. S.r.l. al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.000. Così deciso in Foggia il 18 febbraio 2026 Il Presidente Paolo Cassano
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
IT OB, RE
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVKCR0300194 2023 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 18/02/2026 Richieste delle parti:
Discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_1 s.r.l. impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'atto di recupero sopra specificato avente ad oggetto l'inesistenza del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo ex art. 3 del Decreto-Legge 23 dicembre 2013 n. 145, poi indebitamente utilizzato dalla ricorrente nell'anno 2017 in compensazione di imposte e contributi dalla stessa dovuti.
Assumeva la ricorrente che non aveva ottemperato all'invito a produrre documentazione in ragione della genericità della richiesta e della già prodotta documentazione inerente il progetto di ricerca e sviluppo con relativi allegati all'ufficio di Lucera, in occasione di un controllo ex articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; rappresentava di aver prodotto nuovamente la documentazione inerente il progetto di ricerca e sviluppo in occasione dell'istanza di autotutela presentata in data 15 gennaio
2025 e rilevava l'inerzia dell'Ufficio, che non aveva richiesto il necessario parere del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) per discutere nel merito il progetto posto in essere;
nel merito sosteneva che l'ufficio non avrebbe potuto disconoscere il credito d'imposta in quanto la valutazione tecnica del sotteso progetto di ricerca e sviluppo sarebbe stata al di fuori delle competenze dell'Agenzia delle Entrate e che sarebbe stata piuttosto necessaria una valutazione da parte del MISE;
aggiungeva che l'attività di ricerca e sviluppo condotta non sarebbe soggetta a valutazione secondo i criteri fissati dal c.d. “Manuale di Frascati” perché applicabile ad investimenti successivi al 2019 riconoscendo, peraltro, di aver rinunciato all'utilizzo del credito in commento, a partire da quella data, in ragione dell'assenza dei requisiti di innovazione richiesti da tale manuale;
assumeva in ogni caso di aver conseguito dal progetto un notevole miglioramento e differenziazione rispetto al mercato per due linee di prodotti (vernice spartitraffico rifrangente e “Oliver sintetico ED”).
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava ogni avversa doglianza concludendo pure per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, è anzitutto pacifico tra le parti che al fine di verificare la sussistenza dei presupposti del credito di imposta in esame, l'ufficio notificava, in data 5 maggio 2023 il questionario Q00286/2023 richiedendo tutta la documentazione inerente il progetto di ricerca e sviluppo, senza esito alcuno, sicché ne scaturiva l'atto di recupero di cui è causa.
Solo a seguito della notifica dell'atto di recupero la ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione, nel cui procedimento presentava documentazione varia a dimostrazione del progetto di ricerca e sviluppo.
Ora, è sicuramente corretto l'assunto dell'ufficio secondo cui l'interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo
Economico deve ritenersi solo come eventuale ai fini di una eventuale revoca del credito d'imposta in commento.
Come ha in materia contribuito a chiarire la giurisprudenza (cfr., Cass. Civ. n. 5243/2023) «i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, che, previa richiesta della stessa Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo"; inoltre l'art. 7 che segue precisa come "qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi"; evidente è quindi che la funzione di controllo è demandata all'Amministrazione Finanziaria, indipendente dall'attività svolta da altre autorità amministrative».
E' poi evidente che non avendo la contribuente dato seguito al questionario (non producendo la documentazione necessaria al controllo), deve ritenersi applicabile la previsione di cui all'articolo 32 quarto e quinto comma del d.P.R. n. 600 del 1973, che abilitano l'ufficio al recupero ai sensi dell'articolo 39, comma
2, lettera d-bis) dello stesso decreto.
Avendo allora l'ufficio eseguito un controllo sostanziale attraverso la notifica del questionario preposto a verificare la spettanza sostanziale del credito d'imposta sia sotto i profili normativi (requisiti oggettivi e soggettivi) che materiali, sarebbe stato onere del contribuente dare risposta al questionario indicando, nel caso, la produzione della documentazione sottesa.
Nel merito, poi, non possono sottacersi le incongruenze e le carenze dei presupposti del progetto di sviluppo sotteso al credito oggetto di recupero, in relazione -a mero titolo di esempio- all'ammontare nel triennio precedente al 2015 (al quale si riferisce il Fascicolo Tecnico) dei costi di ricerca e sviluppo, risultati pari a zero contrariamente a quanto riportato a pag. 4 del Fascicolo Tecnico («Negli ultimi anni l'azienda ha investito molte risorse nella Ricerca & Sviluppo e in impianti tecnologicamente all'avanguardia che permettono una struttura produttiva agile e versatile”) alla mancanza di personale impiegato nel progetto “altamente qualificato”, alla mancata dimostrazione della attività di ricerca e sviluppo concretamente ed effettivamente prestata dal personale interno, peraltro in costanza della normale attività lavorativa.
In ragione di tanto, ritiene questa Corte correttamente ripreso a tassazione il credito di imposta utilizzato dalla ricorrente in compensazione, non avendo questa adeguatamente dimostrato la sussistenza dei presupposti del progetto di ricerca e sviluppo ad esso sotteso.
Le spese infine seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la Ric_1. S.r.l. al rimborso delle spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.000. Così deciso in Foggia il 18 febbraio 2026 Il Presidente Paolo Cassano