Sentenza 10 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2019, n. 41714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41714 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2019 |
Testo completo
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO IO, nato a [...], il [...]; AS NE, nato a [...], il [...]; AS CI, nato a [...], il [...]; OI CA, nato a [...], il [...]; LA UÈ, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 19/11/2018 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.4
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di LO IO, AS NE, AS CI, OI CA e LA UÈ per il reato di tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991, per come rispettivamente contestato ai capi A) e B) dell'imputazione. La vicenda trae origine dalla contrapposizione violenta tra due gruppi legati a diversi clan camorristici ed entrambi operanti nell'area di Scampia. Contrapposizione articolatasi in una pluralità di episodi delittuosi consumati tra l'agosto ed il dicembre del 2016. I primi fatti (Capo A), imputati al capo A) al solo LA UÈ, costituiscono la reazione del gruppo facente capo ai fratelli RI alla pubblica provocazione posta in essere da CA RE in risposta ad una scorribanda in armi nel comune territorio addebitata a componenti di tale consorteria. In tal senso, in due distinte occasioni, l'imputato si recava presso i distributori gestiti da CA LI (i cui fratelli guidavano il gruppo contrapposto) intimando ai dipendenti presenti in loco di chiudere gli esercizi e sotto la minaccia di violenze fisichetidi dare fuoco ai medesimi. In seguito all'assassinio di uno dei fratelli dell'RI, lo stesso LA egli altri imputati inscenavano invece una sorta di "raid" presso le abitazioni di alcuni appartenenti alla famiglia CA (Capo B), intimando in due diverse oc4csioni agli occupanti di abbandonarle e minacciando di dare fuoco alle medesime.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse di OI CA articola quattro motivi. Con il primo vengono dedotti vizi della motivazione in merito all'affidabilità delle diverse dichiarazioni rese da CA RE, che ha riconosciuto nell'imputato uno degli autori della spedizione di cui al Capo B. Il ricorrente lamenta in particolare come la Corte territoriale non abbia confutato i rilievi svolti con i motivi d'appello in merito alle discrasie tra quanto riferito dalla donna agli operanti nell'immediatezza dei fatti ed alcuni giorni dopo in occasione dei riconoscimenti fotografici quanto al numero degli aggressori ed alla sua posizione al momento in cui si era avveduta del loro arrivo in occasione della prima intimidazione e quanto all'identità di colui che avrebbe proferito le minacce insieme allo OI in occasione del secondo episodio. Non di meno, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che la CA si è rifiutata di sottoscrivere i verbali delle sue dichiarazioni, circostanza idonea ad inficiarne l'attendibilità. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante mafiosa. In proposito viene evidenziato come sia la sentenza di primo grado, come anche quella d'appello riconoscano contraddittoriamente che il violento contrasto tra i due gruppi abbia avuto natura "familiare", originando da un litigio tra ragazzi, e non costituisca l'espressione della contrapposizione tra due consorterie criminali. Interpretazione che peraltro troverebbe conferma in quanto riferito dalla stessa CA nel corso di una conversazione telefonica intercettata dagli inquirenti. Con il terzo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre analoghi vizi vengono denunziati con il quarto motivo in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva.
2.2 I ricorsi proposti con unico atto a firma del comune difensore nell'interesse di AS CI, AS NE e LO IO articolano tre motivi. Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati, fondata esclusivamente sulle contraddittorie dichiarazioni della CA e sulle risultanze dell'attività intercettativa, elementi del tutto insufficienti a far emergere concreti indizi della sussistenza di un'associazione mafiosa. Anaolghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, sattizr~b non tenendo conto del fatto che gli imputati avrebbero agito esclusivamente per i legami di amicizia che li legavano al defunto RI AN. Sempre gli stessi vizi vengono evidenziati con il terzo motivo in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche eventualmente con giudizio di equivalenza sulla menzionata aggravante e con la recidiva contestata al AS CI ed al LO, lamentando i ricorrenti l'omessa valutazione del comportamento processuale degli imputati.
2.3 II ricorso proposto nell'interesse del LA deduce con unico motivo vizi della motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante mafiosa in riferimento a tutti i reati contestati all'imputato. In tal senso il ricorrente, analogamente a quanto obiettato con il ricorso dello OI sul punto, rileva come la vicenda sia scaturita da dissapori di carattere "familiare", non essendoci prova della prospettata contrapposizione tra gruppi criminali. Inoltre evidenzia come le condotte contestate al Capo A) non abbiano raggiunto un coefficiente intimidatorio tale da integrare la suddetta aggravante, come dimostra il contenuto della conversazione intercettata tra i due dipendenti dei distributori destinatari delle minacce che la Corte territoriale avrebbe invece ingiustificatamente omesso di considerare, così come quella con protagonista la CA RE che dimostra come eili‘non sia stata in alcun modo intimidita dai suoi aggressori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Generiche sono le censure proposte con il primo motivo del ricorso dello OI. Il ricorrente non precisa la decisività dei rilievi svolti con il gravame di merito di cui lamenta l'omessa confutazione esplicita da parte della Corte territoriale. Va infatti ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187). E' dunque onere del ricorrente evidenziare la decisività dei rilievi non espressamente confutati e cioè la loro idoneità, laddove fondati, a compromettere la tenuta del discorso giustificativo della sentenza. Onere che nel caso di specie non è stato assolto. Peraltro, nemmeno viene spiegato perché le eccepite discrasie tra le dichiarazioni della CA ne comporterebbe l'inattendibilità, posto che la stessa ha sempre indicato con sicurezza l'imputato tra gli autori dell'aggressione. Manifestamente infondata ed intrinsecamente generica - e dunque legittimamente ignorata dalla Corte - era invece l'altra obiezione difensiva, poiché il rifiuto di sottoscrivere i verbali da parte della stessa CA non è di per sé sintomo della sua inattendibilità, né - tanto con i motivi d'appello, quanto con il ricorso - è stato spiegato perché avrebbe dovuto essere considerato tale.
3. Inammissibili sono altresì il primo ed il terzo motivo del ricorso dei AS e del LO, che sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati.
4. Inammissibili sono infine le censure proposte da tutti i ricorrenti in merito alla configurabilità dell'aggravante mafiosa (profilo che per quanto riguarda il ricorso del LA costituisce l'esclusivo oggetto di doglianza) e che possono essere trattate congiuntamente.
4.1 Innanzi tutto va ricordato come, secondo il costante orientamento di questa Corte, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, bastando cioè l'utilizzo di quel metodo che è in grado di richiamare nella vittima l'agire mafioso (ex multis Sez. 2, n. 322/14 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Galleli, Rv. 276109). Manifestamente infondati sono dunque i rilievi svolti, peraltro in maniera assai generica, con i ricorsi di AS CI, AS NE e LO IO in merito alla mancata acquisizione della prova dell'esistenza di un sodalizio camorristico per conto del quale gli imputati avrebbero agito.
4.2 Sotto altro profilo va invece osservato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità dell'aggravante in relazione a tutti gli episodi in contestazione, argomentando correttamente dalle modalità di esecuzione delle condotte intimidatorie, ritenute logicamente evocative dell'agire mafioso o camorristico. Non colgono dunque nel segno le censure proposte con i ricorsi dello OI e del LA. Quanto all'obiezione comune ai due ricorrenti relativa alle ragioni che hanno originato il contrasto, è irrilevante che queste siano o meno state banali, in quanto ciò che rileva ai fini della configurabilità della circostanza in questione è il metodo impiegato per la consumazione del reato, non già il suo movente, rilevante invece ai fini della sussistenza dell'altra fattispecie contemplata dal citato art. 7 della I. n. 203/1991 e cioè quella dell'agevolazione mafiosa. In proposito, dunque, le due sentenze di merito risultano tutt'altro che contraddittorie laddove hanno riconosciuto il carattere "familiare" dell'originaria contrapposizione, avendo correttamente concentrato l'attenzione sulle modalità esecutive dei reati contestati.
4.3 Inammissibili sono anche i rilievi svolti dal solo LA in ordine allo "scarso" coefficiente intimidatorio delle condotte attribuite all'imputato. Innanzi tutto il fatto che eventualmente la minaccia non sia stata raccolta dai suoi destinatari è circostanza irrilevante, una volta accertata la sua idoneità intimidatoria, motivatamente ritenuta dalla Corte, la quale ha peraltro sottolineato - incontestata sul punto - come dopo la prima intimidazione il CA chiuse temporaneamente i distributori. Generiche sono comunque le obiezioni relative alla conversazione che ha avuto per protagonista la persona offesa AN. Quello eccepito dal ricorrente è infatti un vizio di motivazione per omessa considerazione di una risultanza processuale solo sommariamente evocata e non riportata nella sua integralità. Quanto poi alle frasi della CA RE, trattasi di rilievo manifestamente infondata, giacchè la conversazione estrapolata dal ricorrente, come ben chiarito dalla sentenza e agevolmente rilevabile dalla sua datazione (riportata perfino nel ricorso), si riferisce all'episodio della sparatoria dell'agosto del 2016 da cui è scaturita l'intera vicenda e non certo ai fatti del dicembre dello stesso anno oggetto dell'imputazione di cui al Capo B).
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così decis