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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA sospensione dal servizio di dipendente pubblico In nome del Popolo italiano per inosservanza dell'obbligo vaccinale Covid 19, applicazione ad impiegati addetti a compiti amministrativi TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ED, nella causa civile n. 831/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Roberto Mastalia e Stefania Ciriello) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Fabio Amici) Controparte_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del
21.11.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
26.7.2023, per sentire dichiarare, previa sospensione del presente procedimento e rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021 per violazione degli artt. 1,
2, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost., l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento del
3.1.2022, con cui la Parte_2 ha disposto la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione o, in subordine, per violazione di legge, in quanto emesso durante il periodo di malattia, con condanna della resistente a corrisponderle lo stipendio dovuto e ogni altro compenso e/o emolumento non erogato durante la sospensione dal servizio. In via ulteriormente gradata, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui non contempla il diritto all'assegno cd “alimentare” previsto dalle vigenti normative anche di fonte collettiva in caso di sospensione dal lavoro, con conseguente condanna della resistente a versarle detta prestazione in misura pari al 50% della retribuzione spettante, oltre alle altre indennità previste.
La ha riferito di essere dipendente dell Pt_1 Controparte_1
a tempo indeterminato dal 1.1.2008, originariamente inquadrata nel
[...] profilo di programmatore categoria C, di essere transitata dal 25.8.2020 dal ruolo tecnico a quello amministrativo e, da ultimo, di essere stata assunta con contratto a tempo determinato triennale con inquadramento quale collaboratrice amministrativo-professionale in categoria D. Ha dichiarato di essere occupata in mansioni di tipo amministrativo presso la direzione acquisti ed appalti, ubicata nei locali dell'edificio denominato “Ellisse” di proprietà dell , deducendo che all'interno dello stesso non Controparte_2 vengono erogate prestazioni sanitarie o sociosanitarie ed ha prospettato, dunque, di non essere considerabile tra i soggetti destinatari dall'estensione dell'obbligo vaccinale di cui all'art 2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 172/2021. Ha aggiunto di aver ricevuto, il 3.1.2022, tramite posta certificata, comunicazione del provvedimento di sospensione dal lavoro privo di firma e di numero di protocollo, cui ha dichiarato di avere dato risconto ponendo alcuni quesiti all , ricevendo risposta generica solo quattro mesi dopo. Ha CP_1 raccontato di essere risultata positiva al Covid-19 in data 24.3.2022, negativizzandosi il successivo 2.4.2022 ed ottenendo il rilascio del c.d. green pass rafforzato che ha trasmesso alla datrice di lavoro il 4.4.2022, ricevendo, però, solo in data 7.4.2022 provvedimento ad oggetto “comunicazione in merito all'obbligo vaccinale ai sensi del D.L. 01/04/2021 n. 44, modificato dal
D.L. n. 24 del 24/03/2022 – cessazione temporanea della sospensione” con cui, preso atto della comunicazione della guarigione dal Covid-19, è stata dichiarata la cessazione temporanea della sospensione con decorrenza dall'8.4.2022. Ha proseguito rilevando che, unitamente ad alcuni colleghi, ha diffidato l ad evitare futuri provvedimenti di sospensione Controparte_1 dal lavoro, accertando l'impossibilità di applicare ai locali dell'edificio presso il quale la stessa svolge le sue prestazioni lavorative, la disciplina del d.l. 44/2021, conv. nella legge 76/2021, non ottenendo risposte. Ha dato atto che il 9.3.2023
22 ha ricevuto, tramite posta elettronica, una conferma implicita dalla resistente
(invito ad attivare lo smart working per chiusura dell'edificio ad iniziativa dell ) del fatto che l'Ellisse non è un edificio sanitario e non può essere CP_2 dunque oggetto della disciplina che ha giustificato la sospensione dal servizio.
2. Costituitasi con memoria depositata il 18.9.2024, l Controparte_1
ha contestato in fatto e diritto le pretese della ricorrente. Ha rilevato di
[...] aver informato il personale, con circolare prot. n. 87086 del 14.12.2021, che, a partire dal successivo 15.12, l'obbligo di completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19, era stato esteso al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 […] ovvero personale amministrativo della sanità”. Ha rammentato che, a seguito dell'accertamento della mancata effettuazione della vaccinazione da parte della ricorrente, e dopo l'invito a regolarizzare la posizione entro 5 giorni, in data 3.1.2022, è stata obbligata a disporne la sospensione del servizio fino al 31 marzo 2022, data in cui tale sospensione è stata prorogata in virtù dell'art. 8 del d.l. 24/2022, informandola che il provvedimento sarebbe rimasto efficace sino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre il 31.12.2022. Ha aggiunto che, dopo avere appreso che la dipendente aveva contratto il Covid-19 con conseguente isolamento contumaciale sino al 2.4.2022, ha disposto la cessazione temporanea della sospensione con prov. n. 25033 del 7.4.2022 sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è stata differita secondo le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute (in particolare la n. 8284 del 3.3.2021 in base alla quale la vaccinazione avrebbe dovuto essere effettuata ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa), con ripresa di efficacia automatica della sospensione qualora alla scadenza del suddetto termine non fosse pervenuto al datore di lavoro il certificato di vaccinazione.
3. All'udienza del 1.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata rinviata all'udienza del
21.11.2025 previo scambio di note difensive.
33 4. La ricorrente ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale, imposto anche al personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost. nelle parti in cui l'art. 4 del d.l. n. 44/2021 ha reso obbligatoria la vaccinazione per la funzione di prevenzione della diffusione del virus senza adeguatamente indagare sull'effettiva efficacia di vaccini e in cui ha subordinato il diritto al lavoro costituzionalmente garantito all'adempimento di un obbligo fondato su dati non correttamente verificati e attestati solamente da autorità in conflitto d'interesse, in violazione altresì del principio di autodeterminazione sanitaria e di proporzionalità. Si è soffermata, in particolare, sul fatto che l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 senza contemplare, bilanciando adeguatamente gli interessi in gioco, prestazioni indennitarie in favore dei dipendenti sospesi dal servizio costituirebbe violazione del principio lavoristico cardine del nostro ordinamento. Ha duramente criticato le pronunce della
Corte costituzionale che si sono espresse sul punto, parlando (pag. 38 dell'atto introduttivo della lite) di decisioni che avrebbero “pilatescamente” avallato l'operato del legislatore (le enfasi sono apposte dallo scrivente in questa sede)
“…affermando – per la prima volta nella storia della Repubblica ed in maniera assolutamente illegittima quanto incostituzionale (!) – che l'operato del legislatore sarebbe stato dettato da sedicenti (rectius, inesistenti) motivazioni medico-scientifiche ovvero che la “costituzionalità” di una norma non deve essere verificata rispetto ai principi della Carta costituzionale quanto piuttosto in base a sedicenti “dati” provenienti da “istituzioni” medico scientifiche…”, trovando queste affermazioni – a suo dire – riscontro, in inchieste giornalistiche televisive e non mancando di accusare la Corte di avere rinunciato ad un'analisi critica ed imparziale degli elementi e questioni sottopostole, abdicando “…a quella posizione di terzietà che dovrebbe caratterizzare il potere giurisdizionale…”. Si è ampiamente diffusa nell'argomentare l'illegittimità della normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale ai dipendenti pubblici superando l'originale deroga che consentiva l'adibizione al lavoro da remoto e nella parte in cui non contempla l'erogazione di un assegno alimentare in favore dei dipendenti sospesi. Dopo una dissertazione storica sul
44 ruolo della magistratura e sulla separazione dei poteri, ha censurato “le scelte di Governo e Parlamento” basate su valutazioni a suo parere sbagliate che hanno dato corso all'obbligo di somministrazione di un trattamento sperimentale erroneamente definito vaccino sostenendo che si sarebbe trattato, in base ad alcuni studi, di un trattamento potenzialmente dannoso per la salute umana.
La ricorrente, inoltre, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio emesso il 3.1.2022 a suo carico avente ad oggetto
“accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e
4-ter D.L. 01/04/2021 n. 44, modificato dal D.L. 26/11/2021 n. 172 e conseguente sospensione dal servizio”, in quanto disposto nei riguardi di persona che si occupa di incombenze amministrative all'interno di un edificio in cui non sono svolte attività o erogate prestazioni di tipo sanitario. Ha anche censurato la regolarità formale del provvedimento ai sensi dell'art. 21 septies della legge n.
241/1990 trattandosi di atto sprovvisto di firma e numero di protocollo.
5. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni dappresso indicate.
5.1 Con provvedimento del 3.1.2022 (doc. 4 res.), il direttore generale f.f. e il direttore amministrativo della resistente hanno comunicato alla ricorrente la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione “a decorrere dalla data odierna e fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano nazionale vaccinale e comunque non oltre il
31/03/2022”, richiamando, a fondamento della decisione, gli artt. 4 e 4 ter del d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021 e dopo avere ricordato che la diffida ad adempiere del precedente 28.12.2021 era rimasta senza esito.
L'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge 76/2021, inserito nel testo dall'art. 2, comma 1, del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, conv. con modif. nella legge 3/2022, nella versione applicabile ratione temporis prevedeva che: “1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto- legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale
55 scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124; c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
66 vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021….”.
L'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 richiamato, nella parte che interessa, stabilisce che: “1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio- sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno….”.
5.2 Le censure formali della ricorrente non hanno alcun fondamento, posto che il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione è un atto
77 gestorio di un rapporto di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato disciplinato dal diritto privato e non un atto amministrativo, sicché il riferimento all'art. 21-nonies della legge 241/1990 è fuori centro. Per scrupolo di completezza è doveroso osservare che l'atto, nella versione integrale prodotta sub doc. 4 fasc. res. (nel doc. 14 fasc. ric. non è visibile la parte più alta), risulta digitalmente sottoscritto dai due autori, il d.g. facente funzioni dott. e CP_4 la direttrice amministrava reca il numero di protocollo. Parte_3
5.3 E' parimenti infondata la contestazione della in ordine Pt_1 all'ascrivibilità della fattispecie concreta al comma 1, lett. c) della disposizione trascritta, come del resto già statuito dalla sentenza n. 97 del 25 luglio 2025 della Corte d'Appello di Perugia, che ha confermato precedente di questo
Tribunale reso su caso analogo.
Invero, la disposizione applicata nel caso in esame ha esteso l'obbligo di vaccinazione a tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgevano la propria attività presso le strutture dell'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992, il che significa, ad avviso di chi scrive, che il personale tutto, a prescindere dalla tipologia di mansioni svolte (tecniche, amministrative o sanitarie in senso stretto) doveva essere sottoposto al vaccino a meno che non operasse sulla base di contratti esterni e quindi non avesse alcun rapporto effettivo con il luogo di lavoro. La ricorrente ha proposto un'ermeneutica chirurgicamente letterale della disposizione, che tende ad evidenziare che l'edificio dell'Ellisse dove ella prestava servizio non rientrava nell'elenco dell'art. 8 ter perché all'interno dello stesso non v'erano ricoveri o attività sanitaria, ma così facendo ha completamente disatteso la ratio di una normativa che tendeva ad estendere l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori operanti presso le strutture sanitarie. Non
è un caso che l'articolo riportato – che la difesa della onsidera solo Pt_1 nel passaggio testuale che la riguarda direttamente – ha previsto l'estensione dell'obbligo vaccinale nei confronti di persone che non sono minimamente interessate dall'attività sanitaria spaziandosi dal personale scolastico a quello penitenziario al comparto della difesa o alla polizia locale, in un elenco di fattispecie unificate dall'esigenza di prevenzione del virus in settori strategici per il funzionamento della vita civile o in situazione di elevata promiscuità e
88 circolazione di persone. In questo contesto, supporre che la otesse Pt_1 essere esonerata dalla vaccinazione perché operante all'interno di un edificio e cioè di un'articolazione dell'azienda resistente che, singolarmente preso, non ospitava attività di ricovero o prestazioni sanitarie, implica alterare completamento il significato della norma. Del resto, già la Corte d'Appello di
Torino, riformando una pronuncia resa dal Tribunale del capoluogo piemontese in una vicenda sovrapponibile alla presente, ha chiarito che il richiamo della normativa del 1992, se colto nella sua pienezza, tende ad estendere il perimetro dell'obbligo vaccinale ben al di là del riferimento spaziale alle singole articolazioni operative delle aziende sanitarie: (le enfasi sono apposte dallo scrivente): “…L'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021 fa infatti riferimento al personale che lavora nella “struttura”, e non in sue singole sedi o articolazioni interne, quali sono gli ospedali, i distretti sanitari o gli ambulatori territoriali. Il richiamo all'art.
8-ter è alle “strutture” che, per lo svolgimento della loro attività, necessitano dell'autorizzazione sanitaria e tali non sono i singoli reparti o distretti (ospedali, unità operative o altre articolazioni interne), che possono Part essere istituiti, eliminati o modificati autonomamente dalla con proprio atto aziendale. La scelta del legislatore di individuare l'ambito in cui vige l'obbligo vaccinale anche per lavoratori diversi dagli operatori sanitari di cui all'art. 4 del
D.L. n. 44/2021 mediante richiamo alla definizione delle “strutture” di cui all'art.
8-ter del D. L.vo n. 502/92 è funzionale a ricomprendere in esse ogni tipologia di soggetto giuridico, sia pubblico che privato, che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari e socio sanitari, facendovi così rientrare enti pubblici, società di capitali, associazioni, onlus, fondazioni, previa autorizzazione della
Regione di riferimento (v art.
8-ter, commi 3-5, D. L.vo n. 502/92, relativi ai presupposti per ottenere l'autorizzazione, alle procedure necessarie e ai compiti dei Comuni e delle Regioni su questa materia). Nell'elencare le
“strutture” che richiedono l'autorizzazione l'art.
8-ter cit. dà quindi rilievo non alla natura del soggetto, ma alla natura dell'attività di fornitura di servizi sanitari e socio sanitari esercitata. La “struttura” non è pertanto il luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa, bensì il soggetto giuridico che gestisce servizi sanitari e socio sanitari, attività che, appunto, richiede l'autorizzazione ex
99 art.
8-ter cit.. Del resto, la funzione dell'art.
4-ter è proprio quella di estendere l'obbligo vaccinale, già previsto dall'art. 4 D.L. n. 44/21 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia, come confermato dal fatto che l'art.
4-ter fa espressamente salvo l'art.
4. Dunque, l'estensione riguarda proprio il personale delle strutture sanitarie che svolge mansioni “non sanitarie” (quali quelle svolte dall'appellato), che, anzi, è in effetti il destinatario dell'art.
4-ter D.L. n. 44/21. A seguito di detta estensione,
l'obbligo vaccinale vale quindi per tutto il personale dipendente delle
“strutture” che esercitano attività sanitarie (nel caso in esame, per tutto il personale della ), senza quindi distinguere né tra mansioni (sanitarie, Pt_5 amministrative, tecniche) cui il personale sia adibito né tra sedi cui i dipendenti siano fisicamente assegnati. L'obbligo vaccinale è stato infatti esteso dall'art.
4-ter al personale che svolge in dette strutture la propria attività lavorativa “a qualsiasi titolo”. Non rileva dunque la collocazione fisica dell'ufficio (
[...]
) a cui è assegnato l'appellato, ossia il fatto che esso si trovi Controparte_5 all'esterno dei luoghi in cui viene erogata l'attività sanitaria. La norma non prevede alcuna distinzione tra sedi prevalentemente adibite ad attività amministrative e quelle adibite ad attività sanitarie e questo è del tutto coerente con l'abolizione, ad opera dello stesso D.L. n. 172/21, per il personale che si sottrae volontariamente all'obbligo vaccinale, della possibilità, di cui al previgente art. 4 D.L. n. 44/21, di essere adibito a mansioni e sedi diverse da quelle proprie, profilo di cui si dirà anche più oltre con riferimento alle questioni riproposte dall'appellato. La scelta del legislatore di estensione dell'obbligo vaccinale è ragionevole, non essendo possibile, in un ente che eroga servizi sanitari, tenere completamente e costantemente separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni “d'ufficio”, così come è impossibile mantenere separate le aree in cui circola l'utenza e il personale sanitario ad essa dedicato da quelle dove si svolgono le attività più propriamente tecniche o amministrative. L'interpretazione della norma fatta propria dal Tribunale vanifica l'obiettivo che si è posto il legislatore, e, cioè, quello di proteggere, da un lato, il personale, di fatto più esposto al contagio in quanto a contatto con persone potenzialmente contagiose, e dall'altro,
1100 l'utenza dei servizi sanitari…” (App. Torino, sez. lavoro, n. 594 del 3-15.11.2022; ma negli stessi termini si fa rinvio alla già citata sentenza n. 97 del 25.7.2025 della Corte d'Appello di Perugia pronunciata su caso identico al presente).
5.4 Inoltre, il ricorso contiene una serie di veementi critiche alle pronunce della
Corte Costituzionale che si è già esaurientemente pronunciata su tutte le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni sull'obbligo vaccinale che parte ricorrente oggi sterilmente ripropone e segnatamente:
- con la sentenza n. 14 del 9.2.2023 ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati i dubbi di costituzionalità dell'art. 4 del d.l. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario formulati dal
Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, e, in particolare, sulla compatibilità dell'obbligo vaccinale con l'art. 32 Cost. ha richiamato i criteri già elaborati dalla giurisprudenza costituzionale evidenziandone l'intervenuta osservanza nella fattispecie in esame:
“…Essi, già elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”
(cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n.
210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di
1111 per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità.
Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 5.1.–
Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del
1992)…” “…Il giudice a quo sembra non considerare che la giurisprudenza costituzionale ha affermato con chiarezza (sulla base dei ricordati criteri) che il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto come si è detto titolo per l'indennizzo. Non può, pertanto, condividersi la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di
«conseguenze indesiderate, pregiudizievole oltre il limite del normalmente tollerabile» (sentenza n. 118 del 1996)….” La Corte ha, quindi, sindacato nel merito il bilanciamento fra gli interessi individuali e collettivi giungendo alla conclusione che: “…10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell'AIFA, dell'ISS e del
1122 Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, Pa sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9)….” “…11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e
1133 imprevedibilità del contagio….”. Ha concluso che “…la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-
CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo esser effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati….”;
- con la sentenza n. 15 del 9.2.2023, la Corte ha affrontato e superato le questioni di legittimità costituzionale poste dai Tribunali ordinari di
Brescia, Catania e Padova nella parte in cui l'inadempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e 4 ter del d.l. 44/2021 determinava la sospensione del dipendente dal servizio senza corresponsione della retribuzione né di un'indennità o di un assegno alimentare ma anche nella parte in cui non era contemplato l'onere del datore di lavoro di adibizione del personale a mansioni diverse: “…La disciplina censurata poggia, quindi, sull'evidente presupposto che per i menzionati comparti lavorativi, con riferimento ai quali la legge ha avvertito la speciale esigenza di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazione di fragilità, non poteva obbligarsi il datore di lavoro ad adibire i soggetti che non avessero inteso
1144 vaccinarsi a mansioni comunque idonee ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, come è invece richiesto dall'art. 4, comma
7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, per i soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione in ragione di un accertato pericolo per la salute. La disposizione censurata si fonda sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di cosiddetto repêchage, quale quello auspicato dai rimettenti, non fosse compatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione. Le disposizioni censurate hanno escluso, cioè, l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa….” “…La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della
1155 necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile….” ed anche attribuendo natura assistenziale all'intervento del datore di lavoro la conclusione non muta
“…Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera…”.
La Corte Costituzionale ha richiamato le considerazioni qui parzialmente trascritte anche nella più recente sentenza n. 188 del 15.10-4.12.2024, respingendo analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del d.l. 44/2021 in discussione sollevate dal Tar Lazio in una controversia concernente personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria e non v'è alcuno spazio per riproporle nuovamente, sicché le pretese della ricorrente di conseguire il trattamento retributivo non percepito in costanza di sospensione o quantomeno un assegno alimentare sono infondate e vanno respinte, essendo la ricorrente stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione in
1166 applicazione di una norma di legge dell'ordinamento che la sua datrice di lavoro non poteva che osservare a tutela della salute degli stessi dipendenti e dell'utenza.
6. Quanto al diritto europeo, oggetto di accenno nel ricorso, l'ordinanza del
Tribunale di Padova citata nel testo (originata da una controversia analoga alla presente) è esitata nella pronuncia del 13.7.2023, resa nella causa C-
765/21 con cui la CGUE ha dichiarato irricevibili tutte le richieste di rinvio pregiudiziale non essendo stata adeguatamente motivata l'esistenza di un collegamento fra le questioni controverse e l'attuazione di fonti del diritto europeo, non senza evidenziare che la scelta di rendere o meno obbligatoria la somministrazione di un vaccino appartiene al legislatore nazionale: “…Al riguardo occorre sottolineare, in via preliminare, che l'articolo 168, paragrafo 7,
TFUE non enuncia, a carico degli Stati membri, alcuna prescrizione relativa alla vaccinazione obbligatoria di talune categorie di persone, considerato che il diritto dell'Unione non pregiudica, in forza di tale articolo 168, paragrafo 7, la competenza degli Stati membri ad adottare disposizioni destinate a definire la loro politica sanitaria….” “…Orbene, la controversia di cui al procedimento principale riguarda la domanda di D.M., basata sull'asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021, di essere riammessa in servizio nel reparto di neurochirurgia-degenze dell'ospedale universitario. Tale controversia non riguarda quindi l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2021/953, in particolare del suo articolo 5, paragrafo 1, il quale conferisce alle persone vaccinate il diritto al rilascio di un certificato vaccinale, o del suo articolo 7, paragrafo 1, il quale conferisce alle persone guarite da un'infezione da SARS-CoV-2 il diritto al rilascio di un certificato di guarigione…”. Considerazioni dello stesso segno sono contenute nella più recente sentenza 12.6.2025, n. 219, pronunciata dalla sezione X della medesima CGUE nella causa C-219/24 a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte Suprema dell'Estonia in una causa intentata da autisti addetti al personale di emergenza licenziati dalla municipalità di Tallinn per avere rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19: “…è giocoforza constatare che la direttiva 89/391 non contiene alcuna disposizione relativa
1177 alla vaccinazione dei lavoratori, cosicché da tale direttiva non si può trarre alcun insegnamento quanto alla possibilità per gli Stati membri di prevedere un obbligo vaccinale….45 Ne consegue che, sebbene l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con i punti 1 e 2 dell'allegato VII di quest'ultima, imponga ai datori di lavoro l'obbligo, qualora esista un vaccino efficace, di consentire l'accesso a un siffatto vaccino ai lavoratori interessati e, correlativamente, conferisca a questi ultimi il diritto di avere accesso a tale vaccino, detta direttiva non prevede se e in quali circostanze i datori di lavoro possano imporre una siffatta vaccinazione al fine di proteggere i lavoratori interessati o altre categorie di persone e, correlativamente, se e in quali circostanze a tali lavoratori possa essere imposto l'obbligo di sottoporsi a detta vaccinazione o se, al contrario, possano rifiutarla…..46 Ne risulta che, con le direttive 89/391 e 2000/54, il legislatore dell'Unione europea non ha inteso definire le condizioni alle quali gli Stati membri sarebbero legittimati a prevedere un obbligo vaccinale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale…54 Orbene, dai punti da 35 a 48 della presente sentenza risulta che un obbligo vaccinale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale, secondo il giudice del rinvio, deriva dall'articolo 13, paragrafo 2, della
TTOS, non rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 89/391 e 2004/54.
Tale obbligo vaccinale non costituisce quindi un'«attuazione» del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, , C- 765/21, Controparte_6
EU:C:2023:566, punto 44). 55 Ne consegue che una disposizione nazionale, come l'articolo 13, paragrafo 2, della TTOS, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta e non può, pertanto, essere valutata alla luce delle disposizioni di quest'ultima, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1, o del suo articolo 31, paragrafo 1. 56 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché
l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391, e l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con l'allegato VII, punti 1 e 2, della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i
1188 lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico…”.
7. Anche la pretesa, avanzata in via gradata, con cui la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al rimborso delle retribuzioni perdute previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione perché disposto in costanza di malattia è infondata, difettando radicalmente non soltanto la prova, ma finanche l'affermazione, da parte della dipendente, di essersi ammalata prima dell'adozione del provvedimento di sospensione e di avere documentato detto stato alla resistente ed in questa sede. Di contro, è la stessa (pag. 6 del ricorso) a rammentare che al momento Pt_1 dell'adozione del provvedimento, era intenta a svolgeva il proprio lavoro:
“…nei giorni successivi la Sig.ra si presentava al lavoro munita di Pt_1 regolare green pass “base” ma veniva contattata dal Dott. della Per_1
Direzione del Personale, il quale in maniera assolutamente anomala quanto illegittima – le comunicava che non avrebbe dovuto presentarsi al lavoro in quanto “sospesa”; a tale richiesta, rispondeva che, non Parte_1 avendo ricevuto alcuna sospensione, la sua assenza sarebbe stata assolutamente ingiustificata. 11. Quindi, in data 03.01.2022 perveniva alla Sig.ra comunicazione via pec di “accertamento dell'inosservanza Pt_1 dell'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4- ter D.L. 01/04/2021 n. 44, modificato dal D.L. 26/11/2021 n. 172 e conseguente sospensione dal servizio”
(pp.
6-7 del ricorso introduttivo).
Nulla va aggiunto in ordine all'accenno di doglianza della ricorrente relativo alla sua riammissione in servizio con comunicazione del 7.4.2022 a decorrere dal giorno successivo a fronte di intervenuta guarigione dal Covid 19 e comunicazione dell'acquisizione del c.d. Green pass rafforzato il 4.4.2022, in quanto nessuna domanda risulta formulata al riguardo e tenuto conto del fatto che la resistente risulta avere reagito revocando il provvedimento di sospensione nel tempo strettamente necessario.
8. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati,
1199 dell'impegno professionale richiesto dalla controversia e del valore indeterminabile della stessa (applicando lo scaglione fra € 26.000,00 ed €
52.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 6), attestandosi sui valori minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 4.628,50 per compenso professionale, oltre r.f., Iva
e Cap come per legge.
Perugia, 21.11.2025
IL GIUDICE
Marco ED
2200
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ED, nella causa civile n. 831/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Roberto Mastalia e Stefania Ciriello) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Fabio Amici) Controparte_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del
21.11.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
26.7.2023, per sentire dichiarare, previa sospensione del presente procedimento e rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 44/2021 per violazione degli artt. 1,
2, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost., l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento del
3.1.2022, con cui la Parte_2 ha disposto la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione o, in subordine, per violazione di legge, in quanto emesso durante il periodo di malattia, con condanna della resistente a corrisponderle lo stipendio dovuto e ogni altro compenso e/o emolumento non erogato durante la sospensione dal servizio. In via ulteriormente gradata, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui non contempla il diritto all'assegno cd “alimentare” previsto dalle vigenti normative anche di fonte collettiva in caso di sospensione dal lavoro, con conseguente condanna della resistente a versarle detta prestazione in misura pari al 50% della retribuzione spettante, oltre alle altre indennità previste.
La ha riferito di essere dipendente dell Pt_1 Controparte_1
a tempo indeterminato dal 1.1.2008, originariamente inquadrata nel
[...] profilo di programmatore categoria C, di essere transitata dal 25.8.2020 dal ruolo tecnico a quello amministrativo e, da ultimo, di essere stata assunta con contratto a tempo determinato triennale con inquadramento quale collaboratrice amministrativo-professionale in categoria D. Ha dichiarato di essere occupata in mansioni di tipo amministrativo presso la direzione acquisti ed appalti, ubicata nei locali dell'edificio denominato “Ellisse” di proprietà dell , deducendo che all'interno dello stesso non Controparte_2 vengono erogate prestazioni sanitarie o sociosanitarie ed ha prospettato, dunque, di non essere considerabile tra i soggetti destinatari dall'estensione dell'obbligo vaccinale di cui all'art 2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 172/2021. Ha aggiunto di aver ricevuto, il 3.1.2022, tramite posta certificata, comunicazione del provvedimento di sospensione dal lavoro privo di firma e di numero di protocollo, cui ha dichiarato di avere dato risconto ponendo alcuni quesiti all , ricevendo risposta generica solo quattro mesi dopo. Ha CP_1 raccontato di essere risultata positiva al Covid-19 in data 24.3.2022, negativizzandosi il successivo 2.4.2022 ed ottenendo il rilascio del c.d. green pass rafforzato che ha trasmesso alla datrice di lavoro il 4.4.2022, ricevendo, però, solo in data 7.4.2022 provvedimento ad oggetto “comunicazione in merito all'obbligo vaccinale ai sensi del D.L. 01/04/2021 n. 44, modificato dal
D.L. n. 24 del 24/03/2022 – cessazione temporanea della sospensione” con cui, preso atto della comunicazione della guarigione dal Covid-19, è stata dichiarata la cessazione temporanea della sospensione con decorrenza dall'8.4.2022. Ha proseguito rilevando che, unitamente ad alcuni colleghi, ha diffidato l ad evitare futuri provvedimenti di sospensione Controparte_1 dal lavoro, accertando l'impossibilità di applicare ai locali dell'edificio presso il quale la stessa svolge le sue prestazioni lavorative, la disciplina del d.l. 44/2021, conv. nella legge 76/2021, non ottenendo risposte. Ha dato atto che il 9.3.2023
22 ha ricevuto, tramite posta elettronica, una conferma implicita dalla resistente
(invito ad attivare lo smart working per chiusura dell'edificio ad iniziativa dell ) del fatto che l'Ellisse non è un edificio sanitario e non può essere CP_2 dunque oggetto della disciplina che ha giustificato la sospensione dal servizio.
2. Costituitasi con memoria depositata il 18.9.2024, l Controparte_1
ha contestato in fatto e diritto le pretese della ricorrente. Ha rilevato di
[...] aver informato il personale, con circolare prot. n. 87086 del 14.12.2021, che, a partire dal successivo 15.12, l'obbligo di completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19, era stato esteso al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 […] ovvero personale amministrativo della sanità”. Ha rammentato che, a seguito dell'accertamento della mancata effettuazione della vaccinazione da parte della ricorrente, e dopo l'invito a regolarizzare la posizione entro 5 giorni, in data 3.1.2022, è stata obbligata a disporne la sospensione del servizio fino al 31 marzo 2022, data in cui tale sospensione è stata prorogata in virtù dell'art. 8 del d.l. 24/2022, informandola che il provvedimento sarebbe rimasto efficace sino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre il 31.12.2022. Ha aggiunto che, dopo avere appreso che la dipendente aveva contratto il Covid-19 con conseguente isolamento contumaciale sino al 2.4.2022, ha disposto la cessazione temporanea della sospensione con prov. n. 25033 del 7.4.2022 sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è stata differita secondo le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute (in particolare la n. 8284 del 3.3.2021 in base alla quale la vaccinazione avrebbe dovuto essere effettuata ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa), con ripresa di efficacia automatica della sospensione qualora alla scadenza del suddetto termine non fosse pervenuto al datore di lavoro il certificato di vaccinazione.
3. All'udienza del 1.10.2024, fallito il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata rinviata all'udienza del
21.11.2025 previo scambio di note difensive.
33 4. La ricorrente ha prospettato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale, imposto anche al personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35 e 36 Cost. nelle parti in cui l'art. 4 del d.l. n. 44/2021 ha reso obbligatoria la vaccinazione per la funzione di prevenzione della diffusione del virus senza adeguatamente indagare sull'effettiva efficacia di vaccini e in cui ha subordinato il diritto al lavoro costituzionalmente garantito all'adempimento di un obbligo fondato su dati non correttamente verificati e attestati solamente da autorità in conflitto d'interesse, in violazione altresì del principio di autodeterminazione sanitaria e di proporzionalità. Si è soffermata, in particolare, sul fatto che l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 senza contemplare, bilanciando adeguatamente gli interessi in gioco, prestazioni indennitarie in favore dei dipendenti sospesi dal servizio costituirebbe violazione del principio lavoristico cardine del nostro ordinamento. Ha duramente criticato le pronunce della
Corte costituzionale che si sono espresse sul punto, parlando (pag. 38 dell'atto introduttivo della lite) di decisioni che avrebbero “pilatescamente” avallato l'operato del legislatore (le enfasi sono apposte dallo scrivente in questa sede)
“…affermando – per la prima volta nella storia della Repubblica ed in maniera assolutamente illegittima quanto incostituzionale (!) – che l'operato del legislatore sarebbe stato dettato da sedicenti (rectius, inesistenti) motivazioni medico-scientifiche ovvero che la “costituzionalità” di una norma non deve essere verificata rispetto ai principi della Carta costituzionale quanto piuttosto in base a sedicenti “dati” provenienti da “istituzioni” medico scientifiche…”, trovando queste affermazioni – a suo dire – riscontro, in inchieste giornalistiche televisive e non mancando di accusare la Corte di avere rinunciato ad un'analisi critica ed imparziale degli elementi e questioni sottopostole, abdicando “…a quella posizione di terzietà che dovrebbe caratterizzare il potere giurisdizionale…”. Si è ampiamente diffusa nell'argomentare l'illegittimità della normativa che ha imposto l'obbligo vaccinale ai dipendenti pubblici superando l'originale deroga che consentiva l'adibizione al lavoro da remoto e nella parte in cui non contempla l'erogazione di un assegno alimentare in favore dei dipendenti sospesi. Dopo una dissertazione storica sul
44 ruolo della magistratura e sulla separazione dei poteri, ha censurato “le scelte di Governo e Parlamento” basate su valutazioni a suo parere sbagliate che hanno dato corso all'obbligo di somministrazione di un trattamento sperimentale erroneamente definito vaccino sostenendo che si sarebbe trattato, in base ad alcuni studi, di un trattamento potenzialmente dannoso per la salute umana.
La ricorrente, inoltre, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio emesso il 3.1.2022 a suo carico avente ad oggetto
“accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e
4-ter D.L. 01/04/2021 n. 44, modificato dal D.L. 26/11/2021 n. 172 e conseguente sospensione dal servizio”, in quanto disposto nei riguardi di persona che si occupa di incombenze amministrative all'interno di un edificio in cui non sono svolte attività o erogate prestazioni di tipo sanitario. Ha anche censurato la regolarità formale del provvedimento ai sensi dell'art. 21 septies della legge n.
241/1990 trattandosi di atto sprovvisto di firma e numero di protocollo.
5. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni dappresso indicate.
5.1 Con provvedimento del 3.1.2022 (doc. 4 res.), il direttore generale f.f. e il direttore amministrativo della resistente hanno comunicato alla ricorrente la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione “a decorrere dalla data odierna e fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano nazionale vaccinale e comunque non oltre il
31/03/2022”, richiamando, a fondamento della decisione, gli artt. 4 e 4 ter del d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021 e dopo avere ricordato che la diffida ad adempiere del precedente 28.12.2021 era rimasta senza esito.
L'art. 4 ter del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge 76/2021, inserito nel testo dall'art. 2, comma 1, del d.l. 26 novembre 2021, n. 172, conv. con modif. nella legge 3/2022, nella versione applicabile ratione temporis prevedeva che: “1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto- legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale
55 scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124; c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis; d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
66 vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021….”.
L'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 richiamato, nella parte che interessa, stabilisce che: “1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio- sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno….”.
5.2 Le censure formali della ricorrente non hanno alcun fondamento, posto che il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione è un atto
77 gestorio di un rapporto di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato disciplinato dal diritto privato e non un atto amministrativo, sicché il riferimento all'art. 21-nonies della legge 241/1990 è fuori centro. Per scrupolo di completezza è doveroso osservare che l'atto, nella versione integrale prodotta sub doc. 4 fasc. res. (nel doc. 14 fasc. ric. non è visibile la parte più alta), risulta digitalmente sottoscritto dai due autori, il d.g. facente funzioni dott. e CP_4 la direttrice amministrava reca il numero di protocollo. Parte_3
5.3 E' parimenti infondata la contestazione della in ordine Pt_1 all'ascrivibilità della fattispecie concreta al comma 1, lett. c) della disposizione trascritta, come del resto già statuito dalla sentenza n. 97 del 25 luglio 2025 della Corte d'Appello di Perugia, che ha confermato precedente di questo
Tribunale reso su caso analogo.
Invero, la disposizione applicata nel caso in esame ha esteso l'obbligo di vaccinazione a tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgevano la propria attività presso le strutture dell'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992, il che significa, ad avviso di chi scrive, che il personale tutto, a prescindere dalla tipologia di mansioni svolte (tecniche, amministrative o sanitarie in senso stretto) doveva essere sottoposto al vaccino a meno che non operasse sulla base di contratti esterni e quindi non avesse alcun rapporto effettivo con il luogo di lavoro. La ricorrente ha proposto un'ermeneutica chirurgicamente letterale della disposizione, che tende ad evidenziare che l'edificio dell'Ellisse dove ella prestava servizio non rientrava nell'elenco dell'art. 8 ter perché all'interno dello stesso non v'erano ricoveri o attività sanitaria, ma così facendo ha completamente disatteso la ratio di una normativa che tendeva ad estendere l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori operanti presso le strutture sanitarie. Non
è un caso che l'articolo riportato – che la difesa della onsidera solo Pt_1 nel passaggio testuale che la riguarda direttamente – ha previsto l'estensione dell'obbligo vaccinale nei confronti di persone che non sono minimamente interessate dall'attività sanitaria spaziandosi dal personale scolastico a quello penitenziario al comparto della difesa o alla polizia locale, in un elenco di fattispecie unificate dall'esigenza di prevenzione del virus in settori strategici per il funzionamento della vita civile o in situazione di elevata promiscuità e
88 circolazione di persone. In questo contesto, supporre che la otesse Pt_1 essere esonerata dalla vaccinazione perché operante all'interno di un edificio e cioè di un'articolazione dell'azienda resistente che, singolarmente preso, non ospitava attività di ricovero o prestazioni sanitarie, implica alterare completamento il significato della norma. Del resto, già la Corte d'Appello di
Torino, riformando una pronuncia resa dal Tribunale del capoluogo piemontese in una vicenda sovrapponibile alla presente, ha chiarito che il richiamo della normativa del 1992, se colto nella sua pienezza, tende ad estendere il perimetro dell'obbligo vaccinale ben al di là del riferimento spaziale alle singole articolazioni operative delle aziende sanitarie: (le enfasi sono apposte dallo scrivente): “…L'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021 fa infatti riferimento al personale che lavora nella “struttura”, e non in sue singole sedi o articolazioni interne, quali sono gli ospedali, i distretti sanitari o gli ambulatori territoriali. Il richiamo all'art.
8-ter è alle “strutture” che, per lo svolgimento della loro attività, necessitano dell'autorizzazione sanitaria e tali non sono i singoli reparti o distretti (ospedali, unità operative o altre articolazioni interne), che possono Part essere istituiti, eliminati o modificati autonomamente dalla con proprio atto aziendale. La scelta del legislatore di individuare l'ambito in cui vige l'obbligo vaccinale anche per lavoratori diversi dagli operatori sanitari di cui all'art. 4 del
D.L. n. 44/2021 mediante richiamo alla definizione delle “strutture” di cui all'art.
8-ter del D. L.vo n. 502/92 è funzionale a ricomprendere in esse ogni tipologia di soggetto giuridico, sia pubblico che privato, che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari e socio sanitari, facendovi così rientrare enti pubblici, società di capitali, associazioni, onlus, fondazioni, previa autorizzazione della
Regione di riferimento (v art.
8-ter, commi 3-5, D. L.vo n. 502/92, relativi ai presupposti per ottenere l'autorizzazione, alle procedure necessarie e ai compiti dei Comuni e delle Regioni su questa materia). Nell'elencare le
“strutture” che richiedono l'autorizzazione l'art.
8-ter cit. dà quindi rilievo non alla natura del soggetto, ma alla natura dell'attività di fornitura di servizi sanitari e socio sanitari esercitata. La “struttura” non è pertanto il luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa, bensì il soggetto giuridico che gestisce servizi sanitari e socio sanitari, attività che, appunto, richiede l'autorizzazione ex
99 art.
8-ter cit.. Del resto, la funzione dell'art.
4-ter è proprio quella di estendere l'obbligo vaccinale, già previsto dall'art. 4 D.L. n. 44/21 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia, come confermato dal fatto che l'art.
4-ter fa espressamente salvo l'art.
4. Dunque, l'estensione riguarda proprio il personale delle strutture sanitarie che svolge mansioni “non sanitarie” (quali quelle svolte dall'appellato), che, anzi, è in effetti il destinatario dell'art.
4-ter D.L. n. 44/21. A seguito di detta estensione,
l'obbligo vaccinale vale quindi per tutto il personale dipendente delle
“strutture” che esercitano attività sanitarie (nel caso in esame, per tutto il personale della ), senza quindi distinguere né tra mansioni (sanitarie, Pt_5 amministrative, tecniche) cui il personale sia adibito né tra sedi cui i dipendenti siano fisicamente assegnati. L'obbligo vaccinale è stato infatti esteso dall'art.
4-ter al personale che svolge in dette strutture la propria attività lavorativa “a qualsiasi titolo”. Non rileva dunque la collocazione fisica dell'ufficio (
[...]
) a cui è assegnato l'appellato, ossia il fatto che esso si trovi Controparte_5 all'esterno dei luoghi in cui viene erogata l'attività sanitaria. La norma non prevede alcuna distinzione tra sedi prevalentemente adibite ad attività amministrative e quelle adibite ad attività sanitarie e questo è del tutto coerente con l'abolizione, ad opera dello stesso D.L. n. 172/21, per il personale che si sottrae volontariamente all'obbligo vaccinale, della possibilità, di cui al previgente art. 4 D.L. n. 44/21, di essere adibito a mansioni e sedi diverse da quelle proprie, profilo di cui si dirà anche più oltre con riferimento alle questioni riproposte dall'appellato. La scelta del legislatore di estensione dell'obbligo vaccinale è ragionevole, non essendo possibile, in un ente che eroga servizi sanitari, tenere completamente e costantemente separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni “d'ufficio”, così come è impossibile mantenere separate le aree in cui circola l'utenza e il personale sanitario ad essa dedicato da quelle dove si svolgono le attività più propriamente tecniche o amministrative. L'interpretazione della norma fatta propria dal Tribunale vanifica l'obiettivo che si è posto il legislatore, e, cioè, quello di proteggere, da un lato, il personale, di fatto più esposto al contagio in quanto a contatto con persone potenzialmente contagiose, e dall'altro,
1100 l'utenza dei servizi sanitari…” (App. Torino, sez. lavoro, n. 594 del 3-15.11.2022; ma negli stessi termini si fa rinvio alla già citata sentenza n. 97 del 25.7.2025 della Corte d'Appello di Perugia pronunciata su caso identico al presente).
5.4 Inoltre, il ricorso contiene una serie di veementi critiche alle pronunce della
Corte Costituzionale che si è già esaurientemente pronunciata su tutte le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni sull'obbligo vaccinale che parte ricorrente oggi sterilmente ripropone e segnatamente:
- con la sentenza n. 14 del 9.2.2023 ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati i dubbi di costituzionalità dell'art. 4 del d.l. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario formulati dal
Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, e, in particolare, sulla compatibilità dell'obbligo vaccinale con l'art. 32 Cost. ha richiamato i criteri già elaborati dalla giurisprudenza costituzionale evidenziandone l'intervenuta osservanza nella fattispecie in esame:
“…Essi, già elencati nella sentenza n. 258 del 1994, sono indicati come segue: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”
(cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n.
210/1992)». Da una lettura complessiva degli indicati criteri si evince che il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di
1111 per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l'indennizzabilità.
Come efficacemente espresso nella sentenza n. 218 del 1994, la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 5.1.–
Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del
1992)…” “…Il giudice a quo sembra non considerare che la giurisprudenza costituzionale ha affermato con chiarezza (sulla base dei ricordati criteri) che il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto come si è detto titolo per l'indennizzo. Non può, pertanto, condividersi la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di
«conseguenze indesiderate, pregiudizievole oltre il limite del normalmente tollerabile» (sentenza n. 118 del 1996)….” La Corte ha, quindi, sindacato nel merito il bilanciamento fra gli interessi individuali e collettivi giungendo alla conclusione che: “…10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell'AIFA, dell'ISS e del
1122 Segretariato generale del Ministero della salute. Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, Pa sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell sopra menzionata, pagina 2). Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9)….” “…11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e
1133 imprevedibilità del contagio….”. Ha concluso che “…la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-
CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo esser effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già “obsoleto”, posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati….”;
- con la sentenza n. 15 del 9.2.2023, la Corte ha affrontato e superato le questioni di legittimità costituzionale poste dai Tribunali ordinari di
Brescia, Catania e Padova nella parte in cui l'inadempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e 4 ter del d.l. 44/2021 determinava la sospensione del dipendente dal servizio senza corresponsione della retribuzione né di un'indennità o di un assegno alimentare ma anche nella parte in cui non era contemplato l'onere del datore di lavoro di adibizione del personale a mansioni diverse: “…La disciplina censurata poggia, quindi, sull'evidente presupposto che per i menzionati comparti lavorativi, con riferimento ai quali la legge ha avvertito la speciale esigenza di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazione di fragilità, non poteva obbligarsi il datore di lavoro ad adibire i soggetti che non avessero inteso
1144 vaccinarsi a mansioni comunque idonee ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, come è invece richiesto dall'art. 4, comma
7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, per i soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione in ragione di un accertato pericolo per la salute. La disposizione censurata si fonda sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di cosiddetto repêchage, quale quello auspicato dai rimettenti, non fosse compatibile con le specificità di tali organizzazioni aziendali, se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di adempiere per poter ricevere la retribuzione. Le disposizioni censurate hanno escluso, cioè, l'opportunità di addossare al datore un obbligo generalizzato di adottare accomodamenti organizzativi, non ravvisando, in rapporto alle categorie professionali in esame, le condizioni della fungibilità e della sia pur parziale idoneità lavorativa residua del dipendente non vaccinato, condizioni sempre necessarie, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per giustificare la permanenza di un apprezzabile interesse datoriale a una diversa prestazione lavorativa….” “…La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della
1155 necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile….” ed anche attribuendo natura assistenziale all'intervento del datore di lavoro la conclusione non muta
“…Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera…”.
La Corte Costituzionale ha richiamato le considerazioni qui parzialmente trascritte anche nella più recente sentenza n. 188 del 15.10-4.12.2024, respingendo analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter del d.l. 44/2021 in discussione sollevate dal Tar Lazio in una controversia concernente personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria e non v'è alcuno spazio per riproporle nuovamente, sicché le pretese della ricorrente di conseguire il trattamento retributivo non percepito in costanza di sospensione o quantomeno un assegno alimentare sono infondate e vanno respinte, essendo la ricorrente stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione in
1166 applicazione di una norma di legge dell'ordinamento che la sua datrice di lavoro non poteva che osservare a tutela della salute degli stessi dipendenti e dell'utenza.
6. Quanto al diritto europeo, oggetto di accenno nel ricorso, l'ordinanza del
Tribunale di Padova citata nel testo (originata da una controversia analoga alla presente) è esitata nella pronuncia del 13.7.2023, resa nella causa C-
765/21 con cui la CGUE ha dichiarato irricevibili tutte le richieste di rinvio pregiudiziale non essendo stata adeguatamente motivata l'esistenza di un collegamento fra le questioni controverse e l'attuazione di fonti del diritto europeo, non senza evidenziare che la scelta di rendere o meno obbligatoria la somministrazione di un vaccino appartiene al legislatore nazionale: “…Al riguardo occorre sottolineare, in via preliminare, che l'articolo 168, paragrafo 7,
TFUE non enuncia, a carico degli Stati membri, alcuna prescrizione relativa alla vaccinazione obbligatoria di talune categorie di persone, considerato che il diritto dell'Unione non pregiudica, in forza di tale articolo 168, paragrafo 7, la competenza degli Stati membri ad adottare disposizioni destinate a definire la loro politica sanitaria….” “…Orbene, la controversia di cui al procedimento principale riguarda la domanda di D.M., basata sull'asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021, di essere riammessa in servizio nel reparto di neurochirurgia-degenze dell'ospedale universitario. Tale controversia non riguarda quindi l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2021/953, in particolare del suo articolo 5, paragrafo 1, il quale conferisce alle persone vaccinate il diritto al rilascio di un certificato vaccinale, o del suo articolo 7, paragrafo 1, il quale conferisce alle persone guarite da un'infezione da SARS-CoV-2 il diritto al rilascio di un certificato di guarigione…”. Considerazioni dello stesso segno sono contenute nella più recente sentenza 12.6.2025, n. 219, pronunciata dalla sezione X della medesima CGUE nella causa C-219/24 a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte Suprema dell'Estonia in una causa intentata da autisti addetti al personale di emergenza licenziati dalla municipalità di Tallinn per avere rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19: “…è giocoforza constatare che la direttiva 89/391 non contiene alcuna disposizione relativa
1177 alla vaccinazione dei lavoratori, cosicché da tale direttiva non si può trarre alcun insegnamento quanto alla possibilità per gli Stati membri di prevedere un obbligo vaccinale….45 Ne consegue che, sebbene l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con i punti 1 e 2 dell'allegato VII di quest'ultima, imponga ai datori di lavoro l'obbligo, qualora esista un vaccino efficace, di consentire l'accesso a un siffatto vaccino ai lavoratori interessati e, correlativamente, conferisca a questi ultimi il diritto di avere accesso a tale vaccino, detta direttiva non prevede se e in quali circostanze i datori di lavoro possano imporre una siffatta vaccinazione al fine di proteggere i lavoratori interessati o altre categorie di persone e, correlativamente, se e in quali circostanze a tali lavoratori possa essere imposto l'obbligo di sottoporsi a detta vaccinazione o se, al contrario, possano rifiutarla…..46 Ne risulta che, con le direttive 89/391 e 2000/54, il legislatore dell'Unione europea non ha inteso definire le condizioni alle quali gli Stati membri sarebbero legittimati a prevedere un obbligo vaccinale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale…54 Orbene, dai punti da 35 a 48 della presente sentenza risulta che un obbligo vaccinale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale, secondo il giudice del rinvio, deriva dall'articolo 13, paragrafo 2, della
TTOS, non rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 89/391 e 2004/54.
Tale obbligo vaccinale non costituisce quindi un'«attuazione» del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, , C- 765/21, Controparte_6
EU:C:2023:566, punto 44). 55 Ne consegue che una disposizione nazionale, come l'articolo 13, paragrafo 2, della TTOS, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta e non può, pertanto, essere valutata alla luce delle disposizioni di quest'ultima, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 1, o del suo articolo 31, paragrafo 1. 56 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché
l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391, e l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54, in combinato disposto con l'allegato VII, punti 1 e 2, della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i
1188 lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico…”.
7. Anche la pretesa, avanzata in via gradata, con cui la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al rimborso delle retribuzioni perdute previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di sospensione perché disposto in costanza di malattia è infondata, difettando radicalmente non soltanto la prova, ma finanche l'affermazione, da parte della dipendente, di essersi ammalata prima dell'adozione del provvedimento di sospensione e di avere documentato detto stato alla resistente ed in questa sede. Di contro, è la stessa (pag. 6 del ricorso) a rammentare che al momento Pt_1 dell'adozione del provvedimento, era intenta a svolgeva il proprio lavoro:
“…nei giorni successivi la Sig.ra si presentava al lavoro munita di Pt_1 regolare green pass “base” ma veniva contattata dal Dott. della Per_1
Direzione del Personale, il quale in maniera assolutamente anomala quanto illegittima – le comunicava che non avrebbe dovuto presentarsi al lavoro in quanto “sospesa”; a tale richiesta, rispondeva che, non Parte_1 avendo ricevuto alcuna sospensione, la sua assenza sarebbe stata assolutamente ingiustificata. 11. Quindi, in data 03.01.2022 perveniva alla Sig.ra comunicazione via pec di “accertamento dell'inosservanza Pt_1 dell'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4- ter D.L. 01/04/2021 n. 44, modificato dal D.L. 26/11/2021 n. 172 e conseguente sospensione dal servizio”
(pp.
6-7 del ricorso introduttivo).
Nulla va aggiunto in ordine all'accenno di doglianza della ricorrente relativo alla sua riammissione in servizio con comunicazione del 7.4.2022 a decorrere dal giorno successivo a fronte di intervenuta guarigione dal Covid 19 e comunicazione dell'acquisizione del c.d. Green pass rafforzato il 4.4.2022, in quanto nessuna domanda risulta formulata al riguardo e tenuto conto del fatto che la resistente risulta avere reagito revocando il provvedimento di sospensione nel tempo strettamente necessario.
8. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati,
1199 dell'impegno professionale richiesto dalla controversia e del valore indeterminabile della stessa (applicando lo scaglione fra € 26.000,00 ed €
52.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 6), attestandosi sui valori minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 4.628,50 per compenso professionale, oltre r.f., Iva
e Cap come per legge.
Perugia, 21.11.2025
IL GIUDICE
Marco ED
2200