Sentenza 30 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
Parere definitivo 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01435/2026REG.PROV.COLL.
N. 01182/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1182 del 2023, proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (R.F.I. s.p.a.), società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., in persona dell’institore indicato in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Vado Ligure, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
nei confronti
Ristorante da Antonio s.r.l. in liquidazione, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (sezione prima) n. 570/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vado Ligure;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere FA ER, sulle conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società pubblica odierna appellante agisce nel presente giudizio in qualità di proprietaria di alcuni immobili siti in Comune di Vado Ligure, già destinati al servizio ferroviario, concessi in locazione al ristorante pizzeria Da Antonio, di Vicidomini Antonino, costituiti da un locale di mq 457 (censito a catasto fabbricati al foglio 13, mappale 683), adibito a ristorante pizzeria, e da un terreno di mq 1.300 (a catasto terreni al foglio 13, mappale 578), adibito a parcheggio per la clientela.
2. In relazione al descritto compendio immobiliare, nel 2015 l’amministrazione comunale accertava l’esistenza di opere edili realizzate in assenza di titolo, per le quali ingiungeva quindi la demolizione (ordinanza del 28 luglio 2015, n. 38). Il provvedimento era emesso nei confronti della ditta locataria, individuata quale responsabile, e dell’odierna appellante, quale proprietaria.
3. Il primo dava parziale esecuzione al provvedimento e per il resto presentava un’istanza di accertamento di conformità, respinta dall’amministrazione comunale (con provvedimento in data 25 febbraio 2016, n. prot. 3735), in ragione del fatto che all’esito di un apposito sopralluogo erano stati riscontrati ulteriori abusi rispetto a quello che avevano dato luogo all’emissione dell’ordine demolitorio.
4. Infine, constatata sulla base del successivo sopralluogo del 10 marzo 2016 la persistenza degli abusi edilizi - container ad uso servizi igienici e spogliatoio del personale; tettoia ricoprente due prefabbricati; ulteriore container posto al di sotto della tettoia; manufatto in corso di costruzione con struttura portante di copertura composta da porzioni di binari ferroviari; abbancamento di terreno di 336 mc - ne veniva nuovamente ingiunta la demolizione, con ordinanza comunale del 6 aprile 2016, n. 19.
5. Contro quest’ultimo provvedimento la società odierna ricorrente proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, da questo respinta con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
6. Erano innanzitutto giudicate infondate le censure intese a sostenere l’illegittimità dell’ordine demolitorio nei confronti dell’odierna appellante, quale soggetto proprietario degli immobili interessati dagli abusi e tuttavia ad essi estraneo. In contrario la pronuncia di primo grado affermava che in tale qualità lo stesso soggiace al potere repressivo della competente autorità comunale in ragione « del suo rapporto materiale con la cosa », a prescindere dalla commissione all’abuso. A questo riguardo aggiungeva che l’estraneità della società ricorrente rispetto all’abuso assume rilievo esclusivamente ai fini dell’acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di sedime una volta accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio.
7. Inoltre, veniva dichiarato inammissibile perché proposto con memoria il motivo con il quale la ricorrente aveva dedotto la pendenza di una domanda di sanatoria degli abusi.
8. Contro la sentenza così motivata la società ricorrente propone appello, al quale resiste l’amministrazione comunale.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità della sentenza di rigetto del ricorso in primo grado per non avere considerato la situazione di estraneità della società ricorrente agli abusi accertati e di indisponibilità delle aree da essi interessate. L’impossibilità di ottemperare all’ordine demolitorio derivante dalla descritta situazione di indisponibilità del compendio immobiliare renderebbe palese l’illegittimità del provvedimento impugnato, in conformità alla giurisprudenza amministrativa in materia.
2. Con il secondo motivo d’appello si deduce un travisamento delle risultanze di causa da parte della sentenza, con riguardo specifico al capo con cui è stato dichiarato inammissibile il preteso motivo di impugnazione relativo alla pendenza presso l’amministrazione comunale di una domanda di sanatoria degli abusi, perché formulato non già con il ricorso ma con successiva memoria illustrativa. In contrario si sottolinea che la circostanza è stata dedotta non già quale ulteriore ragione di illegittimità del provvedimento impugnato, ma a dimostrazione del perdurante interesse ad una decisione di merito, malgrado l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione con ricorso straordinario, cui ha fatto seguito la trasposizione nella presente sede giurisdizionale, dopo lo spirare del termine di 90 giorni ex art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, per ottemperarvi. Sul punto si assume che la sentenza avrebbe confuso la sanatoria, proposta dal conduttore responsabile con domanda ricevuta con prot. n. 15096 in data 20 luglio 2016 dall’amministrazione comunale, con la precedente sanatoria rigettata da quest’ultima e richiamata nel provvedimento repressivo impugnato.
3. Le censure sono infondate.
4. L’incontestata qualità della società appellante di proprietaria degli immobili interessati dagli abusi edilizi, anch’essi incontroversi, la rende infatti legittima destinataria dell’ordine di demolizione ex art. 31, comma 2, del testo unico dell’edilizia. Come ormai pacifico presso la giurisprudenza amministrativa, la disposizione ora richiamata, la quale costituisce la base normativa del provvedimento impugnato nel presente giudizio, attribuisce alla competente autorità comunale un potere sanzionatorio di carattere reale, che si rivolge non pertanto non solo all’autore dell’abuso, in ragione dell’illecito da esso commesso, ma anche al proprietario dell’immobile da esso interessato. Quest’ultimo viene chiamato a rispondere dell’illecito edilizio anche se non autore o corresponsabile di esso, in ragione del rapporto dominicale con l’immobile, che lo abilita ad intervenire per ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata (in questo senso, per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
5. Peraltro, la qualità di destinatario del potere repressivo dell’autorità comunale svolge anche una funzione di garanzia per il proprietario dell’immobile oggetto di abusi edilizi. Infatti, si consente in questo modo di attivarsi per evitare le conseguenze dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, comportanti anche l’acquisizione del bene al patrimonio dell’autorità comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia.
6. Sotto quest’ultimo profilo, deve precisarsi che la facoltà di rimuovere gli abusi insita nel potere dominicale sulla cosa non è giuridicamente impedita dall’attribuzione a terzi del godimento di questa. Il proprietario può infatti avvalersi degli strumenti di tutela civilistica per riacquisire la disponibilità del bene per la necessità, prevalente sul contrapposto interesse del detentore qualificato alla stabilità del rapporto, di ottemperare al superiore ordine dell’autorità amministrativa finalizzato alla rimozione degli abusi edilizi accertati. Tanto meno una tutela del detentore qualificato può peraltro configurarsi quando di essi egli sia l’autore.
6. L’ipotesi da ultimo descritta è quella verificatasi nel caso oggetto di controversia. Pertanto è palese la conformità del provvedimento impugnato al paradigma dell’art. 31, comma 1, del testo unico dell’edilizia sopra richiamato, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa, parimenti citata. Presso quest’ultima si riconosce un unico temperamento, consistente nella dimostrazione dell’impossibilità obiettiva di riacquisire la disponibilità dell’immobile malgrado i tentativi compiuti. Di ciò non è stata tuttavia data alcuna prova nel presente giudizio.
7. Quanto al travisamento da parte della sentenza di primo grado del rilievo che nella presente fattispecie riveste l’istanza di sanatoria per gli abusi tuttora pendente, esso non è idoneo ad inficiarne la decisione finale. Ciò si ricava dalle stesse critiche svolte sul punto con il presente appello, con le quali si precisa che la deduzione ha l’esclusivo scopo di precisare il permanere dell’interesse della società ricorrente ad una decisione di merito malgrado l’intervenuta scadenza del termine di legge per ottemperare all’ordine demolitorio impugnato.
8. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a rifondere al Comune di Vado Ligure le spese di causa, liquidate in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA ER |
IL SEGRETARIO