Articolo 180 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 179Articolo 181
Versione
12 maggio 1963
Art. 180. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1943-44 quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1943-44 (articolo 176) ........... L. 22.483.313,08 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 178) ........... " 14.850.274,89
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1944 ... L. 37.333.487,45
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963