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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
CO CH, AT
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5355/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Comune di Sarno - Piazza Iv Novembre 84087 Sarno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 Avv. - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2914/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 815/2021 TARI 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 757472/2023 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda la TARI 2016 dovuta dal contribuente Resistente_1 al Comune di Sarno.
L'atto impugnato è l'avviso di presa in carico n. 757472/2023 notificato da SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria della riscossione, avverso il quale il contribuente aveva proposto ricorso in primo grado eccependo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico (n. 815/202) e la conseguente prescrizione del credito.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno (sentenza n. 2914/2024) ha accolto il ricorso, ritenendo irregolare la notifica dell'avviso di accertamento per mancata prova del tentativo di consegna personale prima di ricorrere alla procedura ex art. 140 c.p.c.; ha così dichiarato inefficace l'interruzione della prescrizione e il credito prescritto.
Propone appello il Comune deducendo la regolarità della notifica dell'atto presupposto, effettuata da messo tributario, che ha attestato, nella relata, il tentativo di consegna e la temporanea assenza del destinatario e nessuna norma impone al messo di attestare i precedenti tentativi di consegna;
peraltro, il giudice di primo grado avrebbe accolto una eccezione sollevata tardivamente, con memorie successive al ricorso.
Si è costituita la SOGET, deducendo: a) l'inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto l'avviso di presa in carico è assimilabile a un estratto di ruolo e non è autonomamente impugnabile;
b) che l'atto impugnato è stato preceduto da un avviso di accertamento regolarmente notificato e mai opposto, rendendo definitiva la pretesa;
c) in ultimo, la carenza di legittimazione passiva per questioni differenti rispetto ai vizi relativi alla propria attività di riscossione.
Si è costituito il contribuente deducendo, preliminarmente, che il tema della regolarità della notifica rientrava nell'originaria causa petendi (sequenza notificatoria e nullità derivata) e non è, quindi, motivo nuovo;
nel merito, la nullità della notifica dell'accertamento presupposto, non essendo sufficiente una generica relata, ma la prova del tentativo ex artt. 138–139 e l'avviso di tentata notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che l'avviso di presa in carico è, in sé, atto informativo, privo di forza impositiva e non rientra tra gli atti elencati all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992; ciononostante, è impugnabile se è il primo
“avviso” che il contribuente riceve di un debito tributario (Cass. 6589 del 2025).
Ciò premesso, gli atti tributari possono essere notificati secondo le modalità previste dall'art. 60, che richiama gli artt. 137 e seguenti c.p.c., ma introduce deroghe per esigenze di certezza e rapidità.
Quando il destinatario non è reperibile al domicilio fiscale, l'atto deve essere depositato presso la casa comunale con contestuale invio della raccomandata informativa e la relata di notifica deve indicare chiaramente solo il tentativo di consegna, con l'indicazione della data e dell'ora dell'assenza, l'avvenuto deposito e affissione e la spedizione della raccomandata informativa. Solo la mancata prova di uno di questi passaggi rende la notifica irregolare (Cass. civ. n. 14093/2022; Cass. n. 4741/2019).
Tanto emerge con evidenza dalla documentazione prodotta, per cui si impone l'accoglimento dell'appello, ma l'iter processuale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
CO CH, AT
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5355/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Comune di Sarno - Piazza Iv Novembre 84087 Sarno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 Avv. - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2914/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 02/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 815/2021 TARI 2016
- AVV.PRESA CARIC n. 757472/2023 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello;
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda la TARI 2016 dovuta dal contribuente Resistente_1 al Comune di Sarno.
L'atto impugnato è l'avviso di presa in carico n. 757472/2023 notificato da SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria della riscossione, avverso il quale il contribuente aveva proposto ricorso in primo grado eccependo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico (n. 815/202) e la conseguente prescrizione del credito.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno (sentenza n. 2914/2024) ha accolto il ricorso, ritenendo irregolare la notifica dell'avviso di accertamento per mancata prova del tentativo di consegna personale prima di ricorrere alla procedura ex art. 140 c.p.c.; ha così dichiarato inefficace l'interruzione della prescrizione e il credito prescritto.
Propone appello il Comune deducendo la regolarità della notifica dell'atto presupposto, effettuata da messo tributario, che ha attestato, nella relata, il tentativo di consegna e la temporanea assenza del destinatario e nessuna norma impone al messo di attestare i precedenti tentativi di consegna;
peraltro, il giudice di primo grado avrebbe accolto una eccezione sollevata tardivamente, con memorie successive al ricorso.
Si è costituita la SOGET, deducendo: a) l'inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto l'avviso di presa in carico è assimilabile a un estratto di ruolo e non è autonomamente impugnabile;
b) che l'atto impugnato è stato preceduto da un avviso di accertamento regolarmente notificato e mai opposto, rendendo definitiva la pretesa;
c) in ultimo, la carenza di legittimazione passiva per questioni differenti rispetto ai vizi relativi alla propria attività di riscossione.
Si è costituito il contribuente deducendo, preliminarmente, che il tema della regolarità della notifica rientrava nell'originaria causa petendi (sequenza notificatoria e nullità derivata) e non è, quindi, motivo nuovo;
nel merito, la nullità della notifica dell'accertamento presupposto, non essendo sufficiente una generica relata, ma la prova del tentativo ex artt. 138–139 e l'avviso di tentata notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che l'avviso di presa in carico è, in sé, atto informativo, privo di forza impositiva e non rientra tra gli atti elencati all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992; ciononostante, è impugnabile se è il primo
“avviso” che il contribuente riceve di un debito tributario (Cass. 6589 del 2025).
Ciò premesso, gli atti tributari possono essere notificati secondo le modalità previste dall'art. 60, che richiama gli artt. 137 e seguenti c.p.c., ma introduce deroghe per esigenze di certezza e rapidità.
Quando il destinatario non è reperibile al domicilio fiscale, l'atto deve essere depositato presso la casa comunale con contestuale invio della raccomandata informativa e la relata di notifica deve indicare chiaramente solo il tentativo di consegna, con l'indicazione della data e dell'ora dell'assenza, l'avvenuto deposito e affissione e la spedizione della raccomandata informativa. Solo la mancata prova di uno di questi passaggi rende la notifica irregolare (Cass. civ. n. 14093/2022; Cass. n. 4741/2019).
Tanto emerge con evidenza dalla documentazione prodotta, per cui si impone l'accoglimento dell'appello, ma l'iter processuale giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.