TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 17/03/2026, n. 851
TAR
Sentenza breve 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del giudicato; eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti

    L'ordinanza impugnata non si radica nella parte del provvedimento originario annullato dalla sentenza precedente, ma costituisce conseguenza della revoca del codice di registrazione. Lo "svuotamento" (alienazione o macellazione ordinaria) non ha natura ablatoria come l'abbattimento, permettendo la conversione del compendio zootecnico in valore pecuniario, e non configura elusione del giudicato.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità (art. 138 reg. Ue 2017/625 e art. 5 d.lgs. 27/2021) – Eccesso di potere per automatismo sanzionatorio

    L'art. 138 del Regolamento UE 625/2017 consente all'Amministrazione di adottare misure opportune per assicurare che l'operatore ponga rimedio alle non conformità e le impedisca, incluse misure concernenti la detenzione dei capi. Il mantenimento degli animali nello stabilimento senza registrazione aumenterebbe il rischio sanitario. La sanzione ha funzione dissuasiva.

  • Inammissibile
    Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoga

    Il motivo è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la valutazione sulla proporzionalità delle residue misure (blocco ufficiale e revoca registrazione) è già stata compiuta dalla sentenza n. 2408/2025.

  • Inammissibile
    Imposizione macellazione o vendita coattiva di animali sani

    Il motivo è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la valutazione sulla proporzionalità delle residue misure (blocco ufficiale e revoca registrazione) è già stata compiuta dalla sentenza n. 2408/2025.

  • Inammissibile
    Mancata adozione delle azioni necessarie per determinare origine, entità non conformità e responsabilità

    Il motivo è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la valutazione sulla congruità dell'istruttoria e sulla proporzionalità delle residue misure è già stata compiuta dalla sentenza n. 2408/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 17/03/2026, n. 851
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 851
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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