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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 127/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati Gangemi Francesca, Gurnari Giovanni ed Egidio Lizza, contro Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Biondi Massimo, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 127/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gangemi Francesca, dall'Avv. Gurnari Giovanni e dall'Avv. Egidio
Lizza, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Biondi Massimo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.05.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 28.01.2024, proponeva Parte_1
opposizione all'atto di precetto notificato a mezzo pec il 15.01.2024, con cui la CP_1
intimava all'odierno opponente il pagamento della somma di € 44.263,84 in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 288/2023 del Tribunale di Palmi, non opposto.
Evidenziava, in proposito, che nel momento in cui il decreto ingiuntivo gli era stato notificato (in data
21.07.2023) si trovava ristretto in carcere in forza di provvedimento cautelare personale eseguito l'08.04.2021 su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Solo di recente il era stato rimesso in libertà e, solo in data 15.01.2024, gli veniva notificato l'atto di precetto Pt_1
oggi impugnato.
Pertanto, il , con l'odierna opposizione, impugnava l'atto di intimazione e Parte_1 precetto nonché il DI n. 288/2023 ai sensi dell'art. 650 cpc., proprio perché, pur possedendo l'indirizzo pec, tuttavia risultava ristretto in carcere dall'8.04.2021 per provvedimento dell'A.G. penale fino ad ottobre 2023 circa.
Inoltre, tale provvedimento risultava inesigibile, in quanto l'intero patrimonio personale risultava sottoposto a misura cautelare, dapprima di sequestro e poi di confisca, così trovando applicazione la previsione dell'art. 55 del Codice Antimafia, per cui il sequestro inibisce l'inizio delle procedure esecutive e la prosecuzione di quelle in corso, che avrebbero dovuto essere sospese (art. 55, commi
1, 2 e 3, Codice Antimafia).
Chiedeva, pertanto, il l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione di accertamento del credito e/o di esecuzione in danno del sig. ; 2) per l'effetto voglia revocare il DI opposto e, Parte_1
comunque, accertare e dichiarare la inesistenza del diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata stante il sequestro penale nonché per misure di prevenzione disposto a carico del sig.
e, in ogni caso, la inammissibilità ed improcedibilità della intrapresa azione esecutiva.” Pt_1
Si costituiva la quale, in primo luogo, eccepiva la tardività dell'opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. dal , in quanto Parte_1 quest'ultimo risultava scarcerato ad ottobre 2023 come dallo stesso dichiarato, e, pertanto, avrebbe potuto proporre opposizione a d.i. una volta tornato in stato di libertà, non essendo mai stata contestata il buon esito della pec con cui gli era stato notificato il provvedimento monitorio. Peraltro,
l'opposizione risultava comunque tardiva, atteso che il precetto gli era stato notificato in data
15.01.2024, mentre l'odierno atto introduttivo era stato notificato in data 28.01.2024, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 650 III comma c.p.c.
Nel merito il credito doveva ritenersi fondato, stante l'assenza di qualsivoglia censura da parte dell'opponente.
Infine, nel rilevare la mancata prova del provvedimento di confisca (indicato dall'opponente) la convenuta evidenziava che il provvedimento monitorio emesso risultava valido ed efficace nei confronti dei beni del non attinti dalla disposizione di sequestro. Pt_1
In conclusione, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc, in quanto ultratardiva per i motivi sopra indicati;
Nel merito, rigettare la domanda infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, in ogni caso accertare e dichiarare il credito di in ragione del contratto di finanziamento del 04.01.2021 e CP_1 avente n. 60667186 e per l'effetto condannare il Dott. al pagamento in favore Parte_2 della stessa della somma di € 41.558,88, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi sul capitale come da art. 6 del contratto dalla decadenza del beneficio del termine sino all'effettivo soddisfo”.
2. L'opposizione di è infondata. Parte_1
Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Invero, è principio consolidato quello della giurisprudenza secondo il quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione (Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, n.7560; Cassazione civile sez. lav.,
29/08/2011, n.17759).
Nel caso di specie, dunque, risulta incontestato che il è stato scarcerato ad ottobre 2023 (per Pt_1
l'esattezza il 3.10.2024) tornando in stato di libertà. E altresì incontestato che il titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 288/2023 del Tribunale di Palmi, era stato notificato al via pec in data 21.07.2023. Pt_1
La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto monitorio emesso causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto (Cassazione civile sez. III,
04/07/2019, n.17922: “Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.,
la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza”).
Nel caso in esame, peraltro, va subito precisato che il decreto ingiuntivo n. n. 288/2023 è stato regolarmente notificato al debitore , presso il suo indirizzo pec, e che tale Parte_1
notifica si considera validamente effettuata. Ciò alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I, 17/09/1998, n.9279), secondo cui: “la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, ed in particolare l'art. 138 c.p.c., concernente la notificazione a mani proprie - certamente possibile anche ove il destinatario si trovi in stato di detenzione -, nonché l'art. 139 c.p.c., il quale dispone che la notificazione va effettuata nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, ovvero, se non è noto il comune di residenza, nel comune di dimora, o, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, ed indica i possibili consegnatari dell'atto, individuati sulla base di vincoli di parentela o di convivenza o di lavoro subordinato o di comunanza di rapporti, tali da offrire la massima garanzia in ordine alla effettiva consegna dell'atto al destinatario.”
In ogni caso, a norma dell'art. 650 c.p.c. “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore" (comma 1)”.
Al riguardo tale termine non può intendersi sine die, come ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c.,
l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto). (Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022,
n.7560). Dunque, nel caso di specie, il fatto impeditivo dedotto (ovvero la carcerazione) si è conclusa ad ottobre 2023 (precisamente il 3.10.2023) così dovendo ritenersi ampiamente decorso il termine previsto per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650, venuta meno l'asserita causa impeditiva già da ottobre 2023, mentre l'odierna impugnazione è stata notificata in data 28.01.2024.
Con l'ulteriore motivo di opposizione il ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione ai sensi degli artt. 55 e ss. del D.Lgs. n. 159 del 2011, in quanto l'azione esecutiva intrapresa avrebbe violato il disposto degli articoli sopra richiamati, stante l'emissione nei confronti dell'opponente di un decreto di sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di RC Sezione Misure di Prevenzione in data 18.10.2023 (n. 34/2023 provv. Sequestro;
n. 59/2023 R.G.M.P.).
A mente dell'art. 55 co. 1 del decreto legislativo: “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione”.
Ciò detto, al fine di chiarire il perimetro dell'odierno giudizio, con l'opposizione a precetto, nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. 1 co., nel caso di esecuzione non ancora iniziata, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittima formazione di quest'ultimo. Pertanto, l'opponente non può fare valere ragioni che attengono al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma può fare valere solo fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo azionato (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/06/2017, n.14636).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha sollevato, quale fatto impeditivo dell'esecuzione,
l'avvenuta sottoposizione del proprio patrimonio alla citata misura di prevenzione del sequestro.
Sul punto, va rilevato che il D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 52) ha inteso prevedere una disciplina specifica tesa a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede, prevedendo che: “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.”
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha dato prova della sussistenza di queste condizioni di opponibilità, limitandosi genericamente ad affermare che tutti i beni di propria pertinenza risultano attinti dal citato provvedimento ablativo.
Ora, come noto, in punto di distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa.
L'opponente, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 cpc, contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Ciò detto, nel caso di specie, al di là della generica affermazione dell'opponente che “non vi sono nella disponibilità del sig. beni ulteriori rispetto a quelli oggetto di sequestro finalizzato Pt_1 alla confisca posto che, purtroppo per l'odierno opponente, le ragioni della giustizia, ad oggi, ne hanno determinato l'azzeramento di ogni attività patrimoniale, societaria e lavorativa” , il
[...] non ha dato prova concreta e specifica dell'insussistenza di beni ulteriori a quelli attinti Parte_1
dal disposto sequestro, non consentendo, anche alla luce della contestazione mossa dall'opposta, di ritenere le condizioni di opponibilità della confisca secondo le previsioni di cui all'art. 52 e ss del
D.lgs. 159/2011.
Del resto, se l'art. 55 del citato decreto dispone che non possano iniziarsi e debbano sospendersi le procedure esecutive ne consegue che ogni valutazione, al riguardo, deve essere rimessa alla eventuale successiva fase esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i vigenti parametri del D.M. 147/2022, ai minimi, in considerazione della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale e della semplicità delle questioni di diritto e di fatto trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Parte_1
nei confronti della disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
[...] Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 13.05.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati Gangemi Francesca, Gurnari Giovanni ed Egidio Lizza, contro Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Biondi Massimo, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 127/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gangemi Francesca, dall'Avv. Gurnari Giovanni e dall'Avv. Egidio
Lizza, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Biondi Massimo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.05.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 28.01.2024, proponeva Parte_1
opposizione all'atto di precetto notificato a mezzo pec il 15.01.2024, con cui la CP_1
intimava all'odierno opponente il pagamento della somma di € 44.263,84 in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 288/2023 del Tribunale di Palmi, non opposto.
Evidenziava, in proposito, che nel momento in cui il decreto ingiuntivo gli era stato notificato (in data
21.07.2023) si trovava ristretto in carcere in forza di provvedimento cautelare personale eseguito l'08.04.2021 su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Solo di recente il era stato rimesso in libertà e, solo in data 15.01.2024, gli veniva notificato l'atto di precetto Pt_1
oggi impugnato.
Pertanto, il , con l'odierna opposizione, impugnava l'atto di intimazione e Parte_1 precetto nonché il DI n. 288/2023 ai sensi dell'art. 650 cpc., proprio perché, pur possedendo l'indirizzo pec, tuttavia risultava ristretto in carcere dall'8.04.2021 per provvedimento dell'A.G. penale fino ad ottobre 2023 circa.
Inoltre, tale provvedimento risultava inesigibile, in quanto l'intero patrimonio personale risultava sottoposto a misura cautelare, dapprima di sequestro e poi di confisca, così trovando applicazione la previsione dell'art. 55 del Codice Antimafia, per cui il sequestro inibisce l'inizio delle procedure esecutive e la prosecuzione di quelle in corso, che avrebbero dovuto essere sospese (art. 55, commi
1, 2 e 3, Codice Antimafia).
Chiedeva, pertanto, il l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione di accertamento del credito e/o di esecuzione in danno del sig. ; 2) per l'effetto voglia revocare il DI opposto e, Parte_1
comunque, accertare e dichiarare la inesistenza del diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata stante il sequestro penale nonché per misure di prevenzione disposto a carico del sig.
e, in ogni caso, la inammissibilità ed improcedibilità della intrapresa azione esecutiva.” Pt_1
Si costituiva la quale, in primo luogo, eccepiva la tardività dell'opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. dal , in quanto Parte_1 quest'ultimo risultava scarcerato ad ottobre 2023 come dallo stesso dichiarato, e, pertanto, avrebbe potuto proporre opposizione a d.i. una volta tornato in stato di libertà, non essendo mai stata contestata il buon esito della pec con cui gli era stato notificato il provvedimento monitorio. Peraltro,
l'opposizione risultava comunque tardiva, atteso che il precetto gli era stato notificato in data
15.01.2024, mentre l'odierno atto introduttivo era stato notificato in data 28.01.2024, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 650 III comma c.p.c.
Nel merito il credito doveva ritenersi fondato, stante l'assenza di qualsivoglia censura da parte dell'opponente.
Infine, nel rilevare la mancata prova del provvedimento di confisca (indicato dall'opponente) la convenuta evidenziava che il provvedimento monitorio emesso risultava valido ed efficace nei confronti dei beni del non attinti dalla disposizione di sequestro. Pt_1
In conclusione, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione ex art. 650 cpc, in quanto ultratardiva per i motivi sopra indicati;
Nel merito, rigettare la domanda infondata in fatto ed in diritto;
In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, in ogni caso accertare e dichiarare il credito di in ragione del contratto di finanziamento del 04.01.2021 e CP_1 avente n. 60667186 e per l'effetto condannare il Dott. al pagamento in favore Parte_2 della stessa della somma di € 41.558,88, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi sul capitale come da art. 6 del contratto dalla decadenza del beneficio del termine sino all'effettivo soddisfo”.
2. L'opposizione di è infondata. Parte_1
Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Invero, è principio consolidato quello della giurisprudenza secondo il quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione (Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, n.7560; Cassazione civile sez. lav.,
29/08/2011, n.17759).
Nel caso di specie, dunque, risulta incontestato che il è stato scarcerato ad ottobre 2023 (per Pt_1
l'esattezza il 3.10.2024) tornando in stato di libertà. E altresì incontestato che il titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 288/2023 del Tribunale di Palmi, era stato notificato al via pec in data 21.07.2023. Pt_1
La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto monitorio emesso causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto (Cassazione civile sez. III,
04/07/2019, n.17922: “Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.,
la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza”).
Nel caso in esame, peraltro, va subito precisato che il decreto ingiuntivo n. n. 288/2023 è stato regolarmente notificato al debitore , presso il suo indirizzo pec, e che tale Parte_1
notifica si considera validamente effettuata. Ciò alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. I, 17/09/1998, n.9279), secondo cui: “la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, ed in particolare l'art. 138 c.p.c., concernente la notificazione a mani proprie - certamente possibile anche ove il destinatario si trovi in stato di detenzione -, nonché l'art. 139 c.p.c., il quale dispone che la notificazione va effettuata nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, ovvero, se non è noto il comune di residenza, nel comune di dimora, o, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, ed indica i possibili consegnatari dell'atto, individuati sulla base di vincoli di parentela o di convivenza o di lavoro subordinato o di comunanza di rapporti, tali da offrire la massima garanzia in ordine alla effettiva consegna dell'atto al destinatario.”
In ogni caso, a norma dell'art. 650 c.p.c. “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore" (comma 1)”.
Al riguardo tale termine non può intendersi sine die, come ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine ordinario per proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che, indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art. 650 c.p.c.,
l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, proposta nei dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione, ma oltre quaranta giorni dalla notificazione, ritualmente eseguita, del precetto). (Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022,
n.7560). Dunque, nel caso di specie, il fatto impeditivo dedotto (ovvero la carcerazione) si è conclusa ad ottobre 2023 (precisamente il 3.10.2023) così dovendo ritenersi ampiamente decorso il termine previsto per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650, venuta meno l'asserita causa impeditiva già da ottobre 2023, mentre l'odierna impugnazione è stata notificata in data 28.01.2024.
Con l'ulteriore motivo di opposizione il ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione ai sensi degli artt. 55 e ss. del D.Lgs. n. 159 del 2011, in quanto l'azione esecutiva intrapresa avrebbe violato il disposto degli articoli sopra richiamati, stante l'emissione nei confronti dell'opponente di un decreto di sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di RC Sezione Misure di Prevenzione in data 18.10.2023 (n. 34/2023 provv. Sequestro;
n. 59/2023 R.G.M.P.).
A mente dell'art. 55 co. 1 del decreto legislativo: “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione”.
Ciò detto, al fine di chiarire il perimetro dell'odierno giudizio, con l'opposizione a precetto, nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. 1 co., nel caso di esecuzione non ancora iniziata, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittima formazione di quest'ultimo. Pertanto, l'opponente non può fare valere ragioni che attengono al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma può fare valere solo fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo azionato (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/06/2017, n.14636).
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha sollevato, quale fatto impeditivo dell'esecuzione,
l'avvenuta sottoposizione del proprio patrimonio alla citata misura di prevenzione del sequestro.
Sul punto, va rilevato che il D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 52) ha inteso prevedere una disciplina specifica tesa a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede, prevedendo che: “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.”
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha dato prova della sussistenza di queste condizioni di opponibilità, limitandosi genericamente ad affermare che tutti i beni di propria pertinenza risultano attinti dal citato provvedimento ablativo.
Ora, come noto, in punto di distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa.
L'opponente, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 cpc, contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Ciò detto, nel caso di specie, al di là della generica affermazione dell'opponente che “non vi sono nella disponibilità del sig. beni ulteriori rispetto a quelli oggetto di sequestro finalizzato Pt_1 alla confisca posto che, purtroppo per l'odierno opponente, le ragioni della giustizia, ad oggi, ne hanno determinato l'azzeramento di ogni attività patrimoniale, societaria e lavorativa” , il
[...] non ha dato prova concreta e specifica dell'insussistenza di beni ulteriori a quelli attinti Parte_1
dal disposto sequestro, non consentendo, anche alla luce della contestazione mossa dall'opposta, di ritenere le condizioni di opponibilità della confisca secondo le previsioni di cui all'art. 52 e ss del
D.lgs. 159/2011.
Del resto, se l'art. 55 del citato decreto dispone che non possano iniziarsi e debbano sospendersi le procedure esecutive ne consegue che ogni valutazione, al riguardo, deve essere rimessa alla eventuale successiva fase esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i vigenti parametri del D.M. 147/2022, ai minimi, in considerazione della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale e della semplicità delle questioni di diritto e di fatto trattate.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Parte_1
nei confronti della disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
[...] Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 13.05.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella