Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1971, n. 935
Articolo 1
Versione
7 dicembre 1971
Art. 2.
All'onere di lire 1 miliardo di cui al precedente articolo si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui previsti per l'anno finanziario 1970 ai sensi dell' articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera i), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1971