Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5125/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BONANNO N.73 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BONANNO N.73 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12 novembre 2024 e sottoscritto il 5 novembre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il
10/07/2019);
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio.
2) Ciascuno manterrà la propria residenza essendo la casa coniugale in locazione;
3) Per quanto attiene ai rapporti economici in relazione all'autonoma occupazione di entrambi ciascuno provvederà al proprio mantenimento. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni in comune per cui dichiarano l'uno all'altra di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
4) I coniugi, reciprocamente, prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero, per uso turistico e di lavoro, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
5) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del
Tribunale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 113, P. II, S. A, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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