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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/09/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5150/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio) promossa da:
ata in COSTA D'AVORIO il 02/10/1981 Parte_1
con avv. DE GRANDI GIUSEPPE GIUSEPPE comeo difensivo in atti;
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 7 nato in [...] il [...] C.F. Controparte_1
con avv. FACCINCANI ZIGIOTTO GUIA come da C.F._1
mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 16.06.2025, che si riportano di seguito le parti hanno precisato le seguenti conclusioni conformi:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il giorno 30.8.1999 in Koumassi (Costa
[...] Controparte_1
D'Avorio) e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Bonifacio (VR) al numero 41, parte 2, serie C, anno 2021, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Disporre l'affidamento dei figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza con la madre non appena si adempirà la condizione di cui al punto 3) che segue.
3) Le parti concordano che, sino a che non avrà trovato una nuova abitazione, la pagina 2 di 7 sig.ra rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in San Parte_1
Bonifacio (VR), Via Enrico Toti n. 22 unitamente al marito e ai figli. Quando
avrà reperito un nuovo alloggio vi traslocherà unitamente ai figli, che trasferiranno presso di lei anche la residenza.
4) Stabilire che il padre avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato dall'uscita da scuola sino alla domenica sera;
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola con pernottamento;
- durante le vacanze estive, in date da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, il padre passerà con loro un periodo di due settimane anche non continuative e analogo diritto spetta alla madre;
- il padre starà con loro la metà delle vacanze pasquali, curando l'alternanza del giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
- il padre starà con loro la metà delle vacanze di Carnevale, riservando negli anni pari il primo periodo alla madre ed il successivo al padre e viceversa negli anni dispari;
- il padre starà con loro la metà delle vacanze natalizie riservando negli anni pari al padre il primo periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al termine delle vacanze alla madre;
viceversa, negli anni dispari;
pagina 3 di 7 - i figli trascorreranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore le festività
del Santo Patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8
dicembre.
Stabilire che tale regime di visita potrà essere derogato, di comune accordo fra i genitori, per gli impegni lavorativi degli stessi e/o per le esigenze scolastiche e sociali dei minori con comunicazione a mezzo email oppure con messaggio via whatsapp.
5) In virtù di quanto previsto in merito all'abitazione disporsi che, dal momento in cui la madre si trasferirà nel nuovo alloggio con i tre figli, il padre le corrisponderà un contributo per il loro mantenimento nella misura di € 600,00
mensili complessivi (200,00 euro ciascuno) entro il giorno 10 di ogni mese;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo Istat.
6) Darsi atto che le parti continueranno a percepire il 50% pro quota dell'assegno unico universale per i figli.
7) Disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% alle seguenti voci di spese accessorie come dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona, che qui si intende conosciuto e richiamato.
8) Darsi atto che il padre continuerà a provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
[...]
in Inghilterra, fino alla fine dei suoi studi e finché non Persona_1
pagina 4 di 7 raggiungerà l'autosufficienza economica.
9) Spese del presente giudizio di separazione compensate.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n 1530/2024, Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava lo separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunti
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
30/08/1999 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di SAN BONIFACIO come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis pagina 5 di 7 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il
30/08/1999 e trascritto nel registro degli atti di stato civile del Comune di
SAN BONIFACIO alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da pagina 6 di 7 intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN BONIFACIO (Registri n.41 serie II, Serie C)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona l'11.09.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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