TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8857/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f./p.i. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Margherita Cammarata (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 10 giugno 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6848/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. formulando le seguenti argomentazioni:
1 “dalla lettura della relazione medico-legale, invero, emerge una laconica e breve argomentazione in ordine alla valutazione delle riscontrate patologie senza l'ulteriore precisazione delle motivazioni che hanno determinato l'assegnazione del complessivo 67%” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 29 aprile 2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in neurologia, vista la peculiarità delle principali patologie della ricorrente (cfr. ordinanza del 9 maggio 2025),
l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa “La perizianda soffre di un quadro neuro-psichico Per_1
caratterizzato da deflessione del tono dell'umore, turbe mnesiche a breve termine e deficit cognitivo in soggetto con encefalopatia vascolare (riferiti eventi ischemici cerebrali risalenti al 2008 e 2019) cui residua l'ipostenia all'emilato sinistro obiettivamente rilevata dalla sottoscritta alle operazioni peritali del gennaio 2024; per tale quadro clinico la perizianda pratica trattamento farmacologico specialistico (Depakin, Tegretol, Ascriptin, Cipralex) ed è seguita dai sanitari neurologi dell' di Palermo (vedasi ultima consulenza neurologica risalente al Controparte_2
21/10/2022); tale quadro psicopatologico, alla luce di quanto emerso dall'analisi della carente documentazione specialistica prodotta e di quanto rilevato in occasione di visita medico-legale eseguita dall'odierno Consulente Tecnico, in base al D.M. 5/2/1992 (codici analogici 2205 - 1005 -
1101 delle patologie dell'apparato psichico), è giudicato in grado di incidere funzionalmente sulla capacità lavorativa della perizianda nella misura complessiva del 67 %.”) anche il secondo c.t.u., pur riconoscendo una percentuale di invalidità del 70%, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata l'8 ottobre 2025: sulla base delle notizie anamnestiche, della obiettività clinica, della documentazione sanitaria presa in esame e del test della Scala di Hamilton effettuato nel corso della ctu, si può esprimere nei confronti della
Signora il seguente giudizio diagnostico: “vasculopatiacerebrale con pregressi Parte_1 ictus cerebrali (2008 e 2019),esitati in lieve emiparesi sinistra(emisoma non dominante)prevalente all'arto superiore (cod. 7306–percentuale attribuita:31); epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento farmacologico(cod. 2202– percentuale fissa: 46); sindrome depressiva endoreattiva lieve
2 (cod. 2204 –percentuale fissa: 10). (…) Dall'effettuazione di detto calcolo è risultato che dette infermità come patologie concorrenti hanno determinato nei confronti della Signora Parte_1
una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale del 70%” ), esaustiva
[...]
anche rispetto alle osservazioni formulate dalla ricorrente (cfr. relazione depositata l'8 ottobre 2025: in merito a quanto ripotato nelle osservazioni alla ctu, si ha motivo di evidenziare – come già contenuto nella presente relazione – che tutta la documentazione sanitaria presente nel fascicolo telematico è stata presa in visione e considerata sotto l'aspetto medico-legale, ivi compresa la rx al rachide lombo-sacrale del 14.5.2024 cui fa riferimento il legale della ricorrente nelle osservazioni alla ctu. Detta rx ha evidenziato un quadro radiografico di “conservata altezza dei somi vertebrali in esame;
inizio di segni x-grafici di spondiloartrosi con sclerosi delle limitanti somatiche .. riduzione in ampiezza degli spazi intersomatici in sede posteriore con maggiore misura in L5-S1 ..”, mentre l'esameclinico sul rachide osteo-articolare – effettuato nel corso della ctu – ha evidenziato un riscontro clinico obiettivo negativo per quanto riguarda l'aspetto clinico funzionale con assenza di incidenze funzionali e/o algie e, pertanto, con assenza di una percentuale invalidante assegnata. Al riguardo, si ritiene utile evidenziare che anche l'esame clinico dell'apparato osteo- articolare, effettuato nel corso delle operazioni peritali per la fase relativa all'ATP, ha dato analogo riscontro clinico negativo. Per quanto riguarda, inoltre, il richiamato principio - secondo il quale il grado del danno funzionale permanente determinato in applicazione delle tabelle di cui D.M.
5.2.1992 può essere aumentato (o diminuito) nella misura massima di cinque punti percentuali – lo stesso fa esclusivo riferimento alcaso in cui vi sia un'incidenza dell'invalidità sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (c.d. capacità semispecifica) o sulla capacità lavorativa specifica: ne consegue che resta esclusa una variazione della percentuale in relazione all'età del soggetto, prossima a quella del pensionamento di vecchiaia dei lavoratori, od alla mancata prestazione di attività lavorativa retribuita e, in particolare, alla condizione di casalinga (cfr.
Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 9807 del 14.4.2008). Per quanto sopra, si conferma il giudizio medico-legale già espresso”) e che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
3 Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8857/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f./p.i. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Margherita Cammarata (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 10 giugno 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6848/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u. formulando le seguenti argomentazioni:
1 “dalla lettura della relazione medico-legale, invero, emerge una laconica e breve argomentazione in ordine alla valutazione delle riscontrate patologie senza l'ulteriore precisazione delle motivazioni che hanno determinato l'assegnazione del complessivo 67%” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 29 aprile 2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in neurologia, vista la peculiarità delle principali patologie della ricorrente (cfr. ordinanza del 9 maggio 2025),
l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa “La perizianda soffre di un quadro neuro-psichico Per_1
caratterizzato da deflessione del tono dell'umore, turbe mnesiche a breve termine e deficit cognitivo in soggetto con encefalopatia vascolare (riferiti eventi ischemici cerebrali risalenti al 2008 e 2019) cui residua l'ipostenia all'emilato sinistro obiettivamente rilevata dalla sottoscritta alle operazioni peritali del gennaio 2024; per tale quadro clinico la perizianda pratica trattamento farmacologico specialistico (Depakin, Tegretol, Ascriptin, Cipralex) ed è seguita dai sanitari neurologi dell' di Palermo (vedasi ultima consulenza neurologica risalente al Controparte_2
21/10/2022); tale quadro psicopatologico, alla luce di quanto emerso dall'analisi della carente documentazione specialistica prodotta e di quanto rilevato in occasione di visita medico-legale eseguita dall'odierno Consulente Tecnico, in base al D.M. 5/2/1992 (codici analogici 2205 - 1005 -
1101 delle patologie dell'apparato psichico), è giudicato in grado di incidere funzionalmente sulla capacità lavorativa della perizianda nella misura complessiva del 67 %.”) anche il secondo c.t.u., pur riconoscendo una percentuale di invalidità del 70%, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto all'esito di un'indagine particolarmente approfondita (cfr. relazione depositata l'8 ottobre 2025: sulla base delle notizie anamnestiche, della obiettività clinica, della documentazione sanitaria presa in esame e del test della Scala di Hamilton effettuato nel corso della ctu, si può esprimere nei confronti della
Signora il seguente giudizio diagnostico: “vasculopatiacerebrale con pregressi Parte_1 ictus cerebrali (2008 e 2019),esitati in lieve emiparesi sinistra(emisoma non dominante)prevalente all'arto superiore (cod. 7306–percentuale attribuita:31); epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento farmacologico(cod. 2202– percentuale fissa: 46); sindrome depressiva endoreattiva lieve
2 (cod. 2204 –percentuale fissa: 10). (…) Dall'effettuazione di detto calcolo è risultato che dette infermità come patologie concorrenti hanno determinato nei confronti della Signora Parte_1
una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale del 70%” ), esaustiva
[...]
anche rispetto alle osservazioni formulate dalla ricorrente (cfr. relazione depositata l'8 ottobre 2025: in merito a quanto ripotato nelle osservazioni alla ctu, si ha motivo di evidenziare – come già contenuto nella presente relazione – che tutta la documentazione sanitaria presente nel fascicolo telematico è stata presa in visione e considerata sotto l'aspetto medico-legale, ivi compresa la rx al rachide lombo-sacrale del 14.5.2024 cui fa riferimento il legale della ricorrente nelle osservazioni alla ctu. Detta rx ha evidenziato un quadro radiografico di “conservata altezza dei somi vertebrali in esame;
inizio di segni x-grafici di spondiloartrosi con sclerosi delle limitanti somatiche .. riduzione in ampiezza degli spazi intersomatici in sede posteriore con maggiore misura in L5-S1 ..”, mentre l'esameclinico sul rachide osteo-articolare – effettuato nel corso della ctu – ha evidenziato un riscontro clinico obiettivo negativo per quanto riguarda l'aspetto clinico funzionale con assenza di incidenze funzionali e/o algie e, pertanto, con assenza di una percentuale invalidante assegnata. Al riguardo, si ritiene utile evidenziare che anche l'esame clinico dell'apparato osteo- articolare, effettuato nel corso delle operazioni peritali per la fase relativa all'ATP, ha dato analogo riscontro clinico negativo. Per quanto riguarda, inoltre, il richiamato principio - secondo il quale il grado del danno funzionale permanente determinato in applicazione delle tabelle di cui D.M.
5.2.1992 può essere aumentato (o diminuito) nella misura massima di cinque punti percentuali – lo stesso fa esclusivo riferimento alcaso in cui vi sia un'incidenza dell'invalidità sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (c.d. capacità semispecifica) o sulla capacità lavorativa specifica: ne consegue che resta esclusa una variazione della percentuale in relazione all'età del soggetto, prossima a quella del pensionamento di vecchiaia dei lavoratori, od alla mancata prestazione di attività lavorativa retribuita e, in particolare, alla condizione di casalinga (cfr.
Cassazione Civile – Sezione Lavoro n. 9807 del 14.4.2008). Per quanto sopra, si conferma il giudizio medico-legale già espresso”) e che, come tale, merita di essere pienamente condivisa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
3 Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
AB LT
4