Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alphanrg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Alessia Marconi e Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di IA PI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Gimigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
NO LB, IC Di Iesu, NG CO, IP Di Iesu, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
quanto al ricorso introduttivo,
- della nota emessa dal Comune di IA PI prot. n. 0011726/2025 in data 16.4.2025, comunicata all’odierna ricorrente in pari data, avente ad oggetto “CUP 9816 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VINCA nell’ambito de Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “Progetto di realizzazione di parco eolico da 4 aerogeneratori della potenza complessiva di 22,4 MW denominato “IA PI” e opere connesse” – Proponente ALPHANRG SRL – RICHIESTA PARERE” e dei relativi allegati, ovverosia:
(i) la Relazione Tecnica Illustrativa per l’Autorizzazione Paesaggistica datata 15 aprile 2025 e rilasciata dal Responsabile EL Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di IA PI, con cui è stato espresso parere all’esecuzione dell’intervento;
(ii) il verbale n. 5 della seduta del 15.4.2025 della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di IA PI, avente ad oggetto “Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “IA PI” composto da nr. 4 aerogeneratori della potenza di 5,6 MW cadauno, per una potenza complessiva di 22,4 MW e opere connesse, da realizzarsi nel Comune di IA PI”;
(ii) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 4.8.2025,
(i) della nota prot. n. 0016152-P del 14.7.2025, trasmessa in data 16.7.2025, rilasciata dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e avente ad oggetto “CUP 9816 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA integrata con la VINCA nell’ambito de Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento “Progetto di realizzazione di parco eolico da 4 aerogeneratori della potenza complessiva di 22,4 MW denominato “IA PI” e opere connesse” – Proponente ALPHANRG SRL – Parere di competenza paesaggistica e archeologica”;
(ii) della nota prot. 0014842 – P dell’1.7.2025 rilasciata dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e avente ad oggetto “Comune di IA PI (AV) – Richiesta Autorizzazione Indagini Archeologiche – Parco eolico IA PI_PAUR_9816 – Progetto Leonardo per la realizzazione di impianti eolici in loc. Difesa Grande. Richiedente: Leonardo Engineering S.r.l. Riscontro”, limitatamente alla parte in cui si afferma che “ai fini dell’espressione del parere di competenza di questo Ufficio in merito alla compatibilità, per i profili di tutela archeologica, dell’impianto in oggetto, l’esito di eventuali indagini geognostiche nelle aree di progetto non costituisce elemento dirimente dal momento che la stessa, a norma del dettato del D.M. 26/05/1995, costituisce un “omogeneo contesto antico da tutelare nella sua interezza e salvaguardare conservando lo stato dei luoghi” per la presenza diffusa di testimonianze diversificate e pluristratificate di un’attività antropica compresa tra Preistoria e il Medioevo, anche in termini di infrastrutture territoriali e di divisioni agrarie antiche, che trascende la dimensione puntuale EL singole evidenze”;
(iii) ove occorrer possa, del parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito della conferenza di servizi del 3.6.2025, il cui verbale è stato trasmesso in data 16.6.2025;
(iv) e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché degli atti già gravati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio per le amministrazioni sopraindicate;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente intende realizzare nel Comune di IA PI un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 4 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,6 MW, per una potenza complessiva di 22,4 MW, con relative opere di connessione alla RTN.
In data 12.1.2024 la ricorrente ha trasmesso alla Regione Campania istanza di rilascio del provvedimento di VIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 relativa a tale progetto (doc. 4 allegato al ricorso).
Con nota prot. PG/2024/0286885 del 10.6.2024 l’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha comunicato il formale avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27 bis, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.
In data 18.2.2025 si è quindi tenuta la prima seduta della conferenza di servizi.
Con nota prot. MIC|MIC_SABAP-SA|28/03/2025|0007256-P (doc. 7 allegato al ricorso) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha rappresentato “ che, al fine del rilascio del parere di competenza, per il procedimento in oggetto si dovrà attivare la procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. L’elenco dei titoli abilitativi dovrà inoltre essere integrato con la previsione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21, commi 4-5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ”.
A fondamento della necessità di attivazione della procedura di autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza ha evidenziato quanto segue:
“ considerato che, nel corso del conseguente approfondimento istruttorio, si è potuta verificare l’interferenza degli aerogeneratori denominati WTG AI02, AI03 e AI04, ricadenti rispettivamente nelle particelle 216 (ex 73), 203 (ex 112) e 406 (ex 111) del Foglio 34 del Comune di IA PI, con l’area in località Difesa Grande sottoposta a provvedimento di tutela diretta, per effetto del D.M. 26/05/1995, in quanto di interesse archeologico particolarmente importante per la presenza di “una serie di insediamenti di età sannitica ed ellenistico-romana, testimoniati da necropoli e tombe, cippi miliari ed agrari, tracce di centuriazione, ville, ponti medievali”, nonché di “una fitta rete tratturale di cui si identificano anche i percorsi, diverticoli del grande Tratturo Regio Pescasseroli-Candela” e “dell’antica Via Herculia testimoniata da cippi miliari”;
vista la nota prot. n. 8562 del 06/05/2011 dell’Ufficio Legislativo dell’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali (“Risposta a quesito MBAC-DR-CAM 0003360 08/03/2011 - Art. 142, comma 1, lett. m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 22-01-2004, n. 42, e s.m.i.”), che ha specificato che, in assenza di un Piano Paesaggistico Regionale corredato da una perimetrazione EL “zone di interesse archeologico” ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., “È da reputare, ormai, che la qualificazione di un’area in termini di interesse archeologico, assunta dall’autorità ai sensi del Titolo I della Parte seconda del Codice, comporti automaticamente la qualificazione della stessa come <<zona di interesse archeologico>> ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m), e conseguentemente che l'apposizione del vincolo archeologico rende direttamente operativo il vincolo paesaggistico disposto da tale disposizione”;
considerato, altresì, che il D.M. 26/05/1995 ha stabilito che “l’intero sito denominato Difesa Grande, di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, è di grande importanza archeologica costituendo un omogeneo contesto antico da tutelare nella sua interezza e salvaguardare conservando lo stato dei luoghi” ”.
Nel corso della seconda seduta della conferenza di servizi, tenutasi in data 1.4.2025, il dirigente dell’Area Tecnica del Comune di IA PI ha rappresentato che sarebbe stata “ convocata la Commissione locale per il Paesaggio per avviare l’istruttoria ed esprimere il parere di competenza ”.
Riunitasi quest’ultima commissione in data 15.4.2025 la stessa ha reso parere non favorevole per le seguenti motivazioni:
“ - l'impianto, composto da quattro aerogeneratori ricadenti nelle particelle 216, 203, e 406 del Foglio 34 del Comune di IA PI, interessa una zona sottoposta a provvedimento di tutela diretta, per effetto del D. M. del 26/05/1995, soggetta a vincolo archeologico. Per tale motivo si ritiene che la realizzazione dell'impianto, tenuto conto EL importanti opere fondali degli aerogeneratori e della previsione di cavidotti interrati, comprometterebbe la salvaguardia del bene tutelato, ovvero EL preesistenze archeologiche, documentate e rappresentate nella relazione storico-artistica allegata al citato Decreto di apposizione del vincolo;
- da segnalare, altresì, che l'ulteriore installazione di aerogeneratori comporterebbe un ulteriore impatto visivo, anche in considerazione degli impatti cumulativi con altri impianti già autorizzati ed installati nelle aree contermini ” (v. doc. 3 allegato al ricorso).
Con atto del 15.4.2025 il responsabile del procedimento EL Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di IA PI ha poi del pari espresso parere sfavorevole all’esecuzione dell’intervento, prendendo atto del parere espresso dalla Commissione locale per il Paesaggio e valutato, pertanto, “ che l’impianto interessa una zona sottoposta a provvedimento di tutela diretta, per effetto del D. M. del 26/05/1995, soggetta a vincolo archeologico., e per tale motivo la realizzazione dell’impianto, tenuto conto EL importanti opere fondali degli aerogeneratori e della previsione di cavidotti interrati, comprometterebbe la salvaguardia del bene tutelato, ovvero EL preesistenze archeologiche, documentate e rappresentate nella relazione storico-artistica allegata al citato Decreto di apposizione del vincolo, e che l’ulteriore installazione di aerogeneratori comporterebbe un ulteriore impatto visivo, anche in considerazione degli impatti cumulativi con altri impianti già autorizzati ed installati nelle aree contermini ” (v. doc. 2 allegato al ricorso).
Con nota prot. n. 0011726/2025 del 16.4.2025 il Comune ha trasmesso tali due pareri alla società ricorrente.
In data 3.6.2025 si è tenuta la terza seduta della conferenza di servizi (v. doc. 14 prodotto dalla ricorrente in data 4.8.2025).
Nell’ambito di tale riunione la Soprintendenza ha osservato quanto segue:
“ è stata verificata l’interferenza degli aerogeneratori denominati WTG AI02, AI03 e AI04, ricadenti rispettivamente nelle particelle 216 (ex 73), 203 (ex 112) e 406 (ex 111) del Foglio 34 del Comune di IA PI in località Difesa Grande sottoposta a provvedimento di tutela diretta, per effetto del D.M. 26/05/1995, in quanto di interesse archeologico particolarmente importante per la presenza di una serie di insediamenti di età sannitica ed ellenistico-romana, testimoniati da necropoli e tombe, cippi miliari ed agrari, tracce di centuriazione, ville, ponti medievali, nonché di una fitta rete tratturale di cui si identificano anche i percorsi, diverticoli del grande Tratturo Regio Pescasseroli-Candela e dell’antica Via Herculia testimoniata da cippi miliari.
Ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è da reputare che la qualificazione di un’area in termini di interesse archeologico, assunta dall’autorità ai sensi del Titolo I della Parte seconda del Codice, comporti automaticamente la qualificazione della stessa come “zona di interesse archeologico” e, conseguentemente, che l'apposizione del vincolo archeologico rende direttamente operativo il vincolo paesaggistico disposto da tale disposizione”, e a tal proposito viene fatto rilevare il parere non favorevole già trasmesso dal Comune di IA PI con nota prot. n. 11726/2025 del 16/04/2025.
Si segnalano, inoltre, la presenza di alcuni beni vincolati, in particolare la RI MM e la OR EL AV, che rientrano nell’area compresa dei tre km e, quindi, ricadenti direttamente nell’area buffer.
Viene, infine, sottolineato che l’esistenza del vincolo diretto sull’area denominata Difesa Grande relativamente ai tre aerogeneratori citati prevede che venga, contestualmente, attivato l’art. 26 c. 2 D.lgs. 42/2004 … Ai fini di un eventuale superamento del dissenso da parte della Soprintendenza non resterebbe altro che dislocare gli aerogeneratori ricadenti all’interno del perimetro dell’area archeologica vincolata ”.
La società ricorrente ha chiesto “ che l’eventuale ostatività espressa o anticipata possa essere superata mediante la prescrizione di indagini archeologiche preventive. Tale misura sarebbe l’unica utile ad individuare l’eventuale presenza di reperti e scongiurare che, nel rispetto del principio di precauzione, le attività in situ ne compromettano la conservazione ”.
2. Con il ricorso introduttivo (notificato in data 16.6.2025 e depositato in data 24.6.2025) la società ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 0011726/2025 del 16.4.2025 del Comune di IA PI ed i relativi allegati per i seguenti motivi:
I) gli atti impugnati sarebbero viziati per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’area in cui dovrebbe sorgere l’impianto sarebbe fortemente degradata per la presenza di una discarica e di una ex cava regolarmente autorizzate;
la realizzazione dell’impianto consentirebbe il recupero di tale area mediante la produzione di energia pulita e renderebbe possibile lo svolgimento di saggi archeologici preventivi da parte della ricorrente, al fine di verificare la presenza di reperti archeologici presenti sull’area, garantendo in concreto quella tutela di conservazione di cui si fa portatore il DM 1995;
il Comune avrebbe reso parere negativo sulla base della semplice esistenza del vincolo archeologico, che non osterebbe in alcun modo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; alcuna preclusione al rilascio di tale autorizzazione deriverebbe dal D. Lgs. 42/2004, dal D.M. del 1995 e dalla nota della Soprintendenza del 28.3.2025;
vi sarebbe la necessità di una valutazione in concreto sulla base del contesto paesaggistico di riferimento e EL risultanze fattuali;
a ragionare diversamente sarebbero violati gli artt. 142 e 146 del D. Lgs. 42/2004;
tenuto conto che nel caso di specie si discute di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l’amministrazione dovrebbe operare un’attenta comparazione degli interessi pubblici coinvolti, senza che vi possa essere alcun primato dell’interesse alla tutela dei valori paesaggistici rispetto a quello alla produzione energetica in modo ecosostenibile;
nel caso di specie il Comune avrebbe erroneamente confuso il vincolo paesaggistico disciplinato dall’art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 con il vincolo archeologico apposto con il D.M. del 1995 nel momento in cui ha richiamato genericamente la tutela del bene archeologico di cui al D.M. del 1995 ed il potenziale rischio collegato alle opere fondali dell’Impianto;
l’amministrazione non avrebbe ricercato un punto di equilibrio tra gli interessi coinvolti, in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in modo da favorire soluzione tale da consentire la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico; in effetti, la stessa non avrebbe tenuto conto che l’area di progetto sarebbe estremamente antropizzata e caratterizzata dalla contestuale presenza di una ex cava e di una discarica attiva fino al 2007 e che tali insediamenti sarebbero stati attivi per anni nonostante la presenza del vincolo di cui al D.M. del 1995;
il D.M. 10.9.2010, recante le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, alla parte IV tra i criteri generali per il corretto inserimento degli impianti FER nel paesaggio avrebbe indicato quale elemento per la valutazione positiva dei progetti il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche;
la valutazione del Comune sarebbe contraddittoria nel momento in cui lo stesso avrebbe comunque individuato l’area di progetto come utilizzabile per la realizzazione di impianti eolici di taglia grande;
il Comune avrebbe quindi posto in essere una disparità di trattamento ed avrebbe avuto una condotta contraddittoria, avendo, da una parte, consentito attività umane estremamente inquinanti e dannose e, dall’altra, impedito la realizzazione di un impianto di produzione di energia pulita;
in definitiva, nel caso di specie l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non sarebbe in conflitto con la realizzazione dell’impianto, il quale contribuirebbe ad un uso del territorio più sostenibile e attento;
II) il Comune avrebbe poi violato il principio del dissenso costruttivo in ragione della mancata effettuazione di un’istruttoria in concreto sull’impianto suddetto, con valutazione della possibilità di prescrizioni utili a consentire la realizzazione del progetto e suggerimento EL opportune soluzioni progettuali in grado di tutelare il bene archeologico e, contestualmente, permettere la realizzazione dell’impianto attraverso il compimento di saggi archeologici preventivi (le cui modalità sono specificamente disciplinate dall’art. 28, comma 4, del D. Lgs. 42/2004);
III) ancora, il Comune avrebbe violato il principio di matrice euro-unitaria di massima diffusione EL fonti rinnovabili; tale principio non consentirebbe alle amministrazioni di adottare provvedimenti che pongono divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili e richiederebbe alle amministrazioni di motivare laddove l'interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile sia ritenuto recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti;
il Comune avrebbe espresso una posizione “totalizzante”, senza alcun bilanciamento degli interessi coinvolti e di fatto ponendo un divieto assoluto alla realizzazione dell’Impianto; tale divieto sarebbe in contrasto con la disciplina europea e nazionale che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale;
IV) gli atti impugnati andrebbero censurati anche nella parte in cui hanno ritenuto la sussistenza di un impatto cumulativo del progetto con altre iniziative rinnovabili; il Comune non avrebbe indicato quali impianti (e di quale tipologia) sarebbero presenti nelle aree contermini e, soprattutto, i criteri in base ai quali ha ritenuto che si potrebbero determinare impatti cumulativi; vi sarebbe quindi un difetto di motivazione e di istruttoria tale da viziare gli atti impugnati;
inoltre, la vicinanza ad altri impianti esistenti sarebbe addirittura criterio preferenziale per la localizzazione dei nuovi progetti, come dimostrato dal Regolamento UE 2577/2022 e dalla Direttiva UE/2023/2413;
ad ogni buon conto, l’eventuale presenza di impianti eolici nell’area non potrebbe ostare di per sé al rilascio del parere favorevole, essendo onere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo spiegare le ragioni concrete, in rapporto al contesto di riferimento, per cui, a fronte della precedente autorizzazione di un’opera, non debba invece esserne autorizzata una seconda identica per tipologia costruttiva e funzione, anche considerando cumulativamente l’impatto paesaggistico EL due opere.
3. Si è costituito il Ministero della Cultura, senza inizialmente svolgere difese.
4. Facendo seguito a quanto verificatosi in sede di terza seduta della conferenza di servizi la società ricorrente in data 20.6.2025 ha chiesto alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di indagini archeologiche non invasive al fine di precisare il grado di rischio di interferenza dell’Impianto con eventuali evidenze archeologiche nell’area di progetto.
Con nota prot. n. 0014842 – P dell’1.7.2025 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino ha evidenziato l’insussistenza di motivi ostativi alla realizzazione di tali indagini non invasive, non comportando le stesse “ un impatto sul sottosuolo e/o modificazioni nello stato dei luoghi ”, con conseguente non necessità della preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
La Soprintendenza ha poi precisato che “ ai fini dell’espressione del parere di competenza di questo Ufficio in merito alla compatibilità, per i profili di tutela archeologica, dell’impianto in oggetto, l’esito di eventuali indagini geognostiche nelle aree di progetto non costituisce elemento dirimente dal momento che la stessa, a norma del dettato del D.M. 26/05/1995, costituisce un “omogeneo contesto antico da tutelare nella sua interezza e salvaguardare conservando lo stato dei luoghi” per la presenza diffusa di testimonianze diversificate e pluristratificate di un’attività antropica compresa tra Preistoria e il Medioevo, anche in termini di infrastrutture territoriali e di divisioni agrarie antiche, che trascende la dimensione puntuale EL singole evidenze ”.
Con la successiva nota prot. 0016152-P del 14.7.2025 la Soprintendenza ha poi reso parere contrario alla realizzazione dell’impianto in discussione “ in base al layout proposto, reputando indispensabile, per un eventuale superamento del dissenso, la proposta di una nuova soluzione progettuale che preveda la dislocazione degli aerogeneratori denominati WTGAI02, WTGAI03 e WTGAI04 ”.
A fondamento di tale parere la Soprintendenza ha posto un’articolata motivazione.
Prima di tutto l’amministrazione ha così rappresentato la situazione vincolistica dell’area di intervento:
“ A. Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Per quanto è stato possibile desumere dalla documentazione a disposizione, si rappresenta quanto segue:
1. Beni tutelati ai sensi della Parte ll del D. Lqs. 42/2004: nell'area in esame sono presenti interferenze con le fasce di rispetto dei beni storico-architettonici e/o archeologici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. di seguito elencate:
Beni archeologici:
a) Località Difesa Grande, sottoposta alle disposizioni di tutela con D.M. 26/05/1995. Si rileva un'interferenza diretta di alcune componenti dell'impianto — nello specifico gli aerogeneratori WTGAI02, WTGAI03 e WTGAI04, ricadenti rispettivamente nelle p.11e 216 (ex 73), 203 (ex 112) e 406 (ex 111) del Foglio 34 del N.C.T. del Comune di IA PI e le relative infrastrutture indispensabili di progetto (cavidotto interrato MT, viabilità di accesso, piazzole temporanee-definitive) — e l'area in località Difesa Grande sottoposta a provvedimento di tutela diretta, per effetto del D.M. 26/05/1995, in quanto di interesse archeologico particolarmente importante per la presenza di "una serie di insediamenti di età sannitica ed ellenistico-romana, testimoniati da necropoli e tombe, cippi miliari ed agrari, tracce di centuriazione, ville, ponti medievali", nonché di "una fitta rete tratturale di cui si identificano anche i percorsi, diverticoli del grande Tratturo Regio Pescasseroli- Candela" e "dell'antica Via Herculia testimoniata da cippi miliari". Le suddette opere, interferendo direttamente con un'area gravata da un provvedimento di tutela diretta in quanto di interesse archeologico particolarmente importante, rientrano pertanto tra gli interventi subordinati all'acquisizione della preventiva autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente di cui all'art. 21, commi 4-5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodromica alla VPIA presentata dal Proponente, in particolare, risultano le seguenti distanze tra l'impianto in progetto — relativamente alla componente più vicina — e siti di interesse archeologico inseriti nel catalogo MOSI: - distanza inferiore a 10 m dal luogo di rinvenimento del miliario attribuito alla via Aemilia in località San Giovanni di IA PI (Sito 09), collocato lungo il tracciato del Tratturello Foggia-Camporeale; - distanza inferiore a 10 m dal sito (area ad uso funerario documentata in età preromana e romana: Sito 15) in località Taverna Vitoli, Contrada Camporeale; - distanza inferiore a 10 m dall'area di dispersione di materiali di età romana in località Forte (Sito 21); - distanza inferiore a 10 m dal sito a carattere residenziale di età romana in località Pezza La Croce (Sito 23); - distanza di 200-500 m dalle persistenze centuriali in località Capitolo (Sito 24); - distanza tra i 100 e i 500 m dal sito di carattere produttivo (fornaci di età romana: Siti 25 e 26) in località Capitolo; - distanza di 100-200 m dal sito a carattere residenziale di età romana in località Difesa Grande (Sito 27); - distanza di 200-500 m dai siti di età preromana e romana in località CO e Consiglio (Siti 28, 29, 30, 31, 32).
2. Beni tutelati ai sensi della Parte III del D. Lqs. 42/2004 e ss.mm.ii.:
a) Aree tutelate per legge ex art. 142, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004: per effetto del D.M. 26/05/1995 suddetto, la medesima area risulta sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica; ciò prevede l'espletamento della procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
b) Aree tutelate per legge ex art. 142, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna): si è rilevato che il cavidotto intercetta la fascia di rispetto del ORnte Cervaro;
c) Aree tutelate ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004: si evidenzia, per completezza di indagine, che il cavidotto intercetta aree già dichiarate di "notevole interesse pubblico", ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 già identificate come "Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Monte Falco nel Comune di IA PI" (D.M. in G.U. n. 200 del 27/08/2013, seppur annullato con sentenza n. 2678/2015 del TAR del Lazio).
In ogni caso, sulle aree indicate ai punti b) e c) il cavidotto sarà realizzato mediante Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC). Tenuto conto del DPR 31/2017, l'intervento relativo al cavidotto non necessita di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per quanto strettamente disposto dall'art. 146 secondo cui tale atto risulta necessario nel caso in cui le opere possano recare pregiudizio a immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157.
B. Area Vasta di analisi:
Nella zona coinvolta dall'intervento progettuale ricadono numerose masserie che preservano le caratteristiche tipiche e che testimoniano il forte connubio tra l'architettura che le contraddistingue e la ruralità dei luoghi. Si tratta di insediamenti, complessi e/o singole costruzioni generalmente di valore storico-testimoniale nonché meritevoli di attenzione e con alcuni di questi insediamenti architettonici rurali interferisce l'impianto di produzione di energia in questione, nell'insieme EL sue opere, come nel caso ad esempio della:
- RI MM - D.M. 21/08/1995, compresa nell'area buffer di 3 km, in particolare collocata ad una distanza di circa 2 km dagli aerogeneratori WTGAI01 e WTGA102;
- OR EL AV - D.M. del 09/10/1995, compresa nell'area buffer di 3 km, in particolare collocata ad una distanza di circa 2 km dall'aerogeneratore WTGAI02.
Seppur l'intervento, relativamente ai suddetti beni, non necessiti di autorizzazione ex art. 21, gli aerogeneratori interessati risultano essere collocati nella fascia di rispetto (determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e, dunque, tali aerogeneratori risultano collocati in area non idonea e, pertanto, dovrà essere garantita la fascia di rispetto di almeno 3,0 km tra il limite dell'area tutelata e l'impianto eolico, così come previsto dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.
Si elencano di seguito ulteriori beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 presenti nell'area vasta di analisi: - RI "La Sprinia" inerente al D.M. del 23/01/1995, direttamente interessata dal passaggio del cavidotto AT; - la RI "Sant'Eleuterio" di cui al D.M. del 09/10/1995, distante circa 650 m dall'impianto (Stazione elettrica di utenza); - la RI "Montefalco" oggetto del D.M. del 09/10/1995, distante circa 550 m dall'impianto (Stazione elettrica di utenza) ed ancora meno dal tracciato del cavidotto MT; - la RI "Chiuppo de Bruno con annessa cappella", oggetto del D.M. del 09/10/1995; - la RI "Ex Taverna EL Monache", oggetto del D.M. del 09/10/1995.
Risulta, inoltre, ubicata in prossimità dell'impianto anche la "RI Intonti" la quale, sebbene non ancora formalmente dichiarata bene culturale, è notoriamente conosciuta per la sua valenza storico-architettonica.
In prossimità dell'impianto in oggetto risulta presente, sulla Strada Provinciale n. 10, la discarica per rifiuti non pericolosi denominata "Difesa Grande di IA PI". Con D.D. 159 del 21/11/2019 della Regione Campania è stato approvato il progetto definitivo di chiusura e gestione post mortem della discarica, attualmente in corso di realizzazione in base al piano di variante sostanziale approvato con D.D. n. 40 del 29/07/2024 ”.
In relazione agli impatti cumulativi l’amministrazione ha poi evidenziato, richiamando anche gli atti del Comune impugnati con il ricorso introduttivo, che “ il progetto dell'impianto eolico in questione è ubicato in un settore in cui risultano già presenti e/o autorizzati altri impianti di tipo eolico e fotovoltaico/agrivoltaico.
In considerazione della dimensione del progetto in questione, nonché della dimensione degli aerogeneratori previsti, e per quanto visibile dai fotoinserimenti riportati negli elaborati progettuali, è possibile valutare come la presenza dell'impianto eolico in oggetto rispetto al contesto territoriale di riferimento, e rispetto agli altri impianti FER esistenti, autorizzati e/o in fase di costruzione, contribuisce all'alterazione degli elementi caratteristici del paesaggio, apportando un ulteriore impatto sul paesaggio circostante ”.
Con riferimento alla tutela architettonica e paesaggistica l’amministrazione ha poi sottolineato di aver tenuto conto di quanto segue:
“ 1. Procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lqs. 42/2004 e ss.mm.iL tenuto conto di quanto comunicato da questa Soprintendenza con nota prot. n. 7256-P del 28/03/2025 ed emerso in sede di Conferenza di servizi (seconda seduta del 01/04/2025), ed in particolare dell'interferenza degli aerogeneratori WTGAI02, WTGAI03 e WTGAI04 con l'area sottoposta, per effetto del D.M. 26/05/1995, alle disposizioni di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto di interesse archeologico particolarmente importante;
tenuto conto della nota prot. n. 8562 del 06/05/2011 dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la quale si specifica che: "È da reputare, ormai, che la qualificazione di un'area in termini di interesse archeologico, assunta dall'autorità ai sensi del Titolo I della Parte seconda del Codice, comporti automaticamente la qualificazione della stessa come «zona di interesse archeologico» ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), e conseguentemente che l'apposizione del vincolo archeologico rende direttamente operativo il vincolo paesaggistico disposto da tale disposizione";
tenuto conto dunque della presenza di Aree tutelate per legge ex art. 142, c.1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004;
considerato che, al fine del rilascio del parere di competenza, per il procedimento in oggetto è stata attivata la procedura di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 interessando il Comune di IA PI, per quanto di competenza;
…
considerato che l'area interessata da parte EL opere del progetto in esame è sottoposta alle disposizioni contenute nelle Parti terza e quarta del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in quanto ricadente in area tutelata per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. m), come già chiarito. Come riportato dal D.M. 26/05/1995, in particolare, "l'intero sito denominato Difesa Grande, di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, è di grande importanza archeologica costituendo un omogeneo contesto antico da tutelare nella sua interezza e salvaguardare conservando lo stato dei luoghi". La presenza nella suddetta area della discarica per rifiuti non pericolosi denominata "Difesa Grande di IA PI" non può essere inoltre invocata a supporto di ulteriori proposte di modifica del paesaggio in quanto la Regione Campania, con D.D. 159 del 21/11/2019, ha approvato il progetto definitivo di chiusura e gestione post mortem della discarica, attualmente in corso di realizzazione in base al piano di variante sostanziale approvato con D.D. n. 40 del 29/07/2024;
valutata la documentazione complessivamente inoltrata, nonché tenuto conto della vigente normativa, questa Soprintendenza, in merito alla istanza di autorizzazione paesaggistica presentata, per quanto di competenza e limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, esprime, PARERE CONTRARIO al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione EL opere del progettato intervento e, nello specifico, degli aerogeneratori WTGAI02, WTGAI03 e WTGAI04 collocati nell'area sottoposta a provvedimento di vincolo diretto con D.M. 26/05/1995 .
2. Descrizione degli impatti cumulativi
L'impianto eolico proposto si inserisce in un paesaggio caratterizzato da morfologia sub-collinare e che risulta significativamente modificato dalla presenza di numerosi impianti eolici. Gli aerogeneratori in progetto, per quanto posti a distanze reciproche relativamente elevate e in una configurazione sostanzialmente parallela allo sviluppo longitudinale dei profili morfologici, comporterebbero pertanto un ulteriore aggravio EL limitazioni alla visibilità e leggibilità del paesaggio in un'area la cui integrità morfologica risulta già notevolmente compromessa.
Per quanto concerne gli impatti cumulativi, considerato il contesto esistente, caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori nell'area di studio, e seppur il progetto preveda un limitato numero di aerogeneratori, il progetto in questione rappresenta un ulteriore impatto.
3. Valutazione dell'intervento
In ragione della presente istruttoria,
- visto il progetto pubblicato sul sito viavas.regione.campania.it nella cartella relativa al CUP 9763;
- preso atto che l'intervento, per quanto rappresentato e descritto negli elaborati disponibili al sul sito web dedicato di codesto Ente regionale, prevede la realizzazione di un impianto tecnologico per la produzione di
energia elettrica da fonte eolica come precedentemente descritto;
- considerato che gli aerogeneratori WTGAI02, WTGAI03 e WTGAI04 interferiscono direttamente con un'area vincolata, per effetto del D.M. 26/05/1995, ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto di interesse archeologico particolarmente importante, meritevole di essere tutelata come contesto paesaggistico unitario recante i segni della stratificazione della presenza antropica sul territorio. In merito alla istanza di autorizzazione paesaggistica presentata si esprime pertanto parere contrario al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione EL opere del progettato intervento e, nello specifico, degli aerogeneratori WTG A102, A103 e A104;
- considerato che gli aerogeneratori WTGAI01 e WTGAI02 risultano collocati ad una distanza minore di 3 km (fascia di rispetto prevista dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii) dai beni denominati RI MM e OR EL AV, sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 21/08/1995 e che, dunque, tali aerogeneratori risultano collocati in area non idonea;
- considerata la presenza di numerosi beni culturali nell'area vasta di analisi;
- considerato che, per quanto concerne gli impatti cumulativi, considerato il contesto esistente, caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori nell'area di studio, e seppur il progetto preveda un limitato numero di aerogeneratori, il progetto in questione rappresenta un ulteriore impatto;
per tutto quanto sopra visto, constatato e considerato, relativamente ai profili di competenza architettonica e paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, questa Soprintendenza esprime il proprio PARERE CONTRARIO alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
Al fine sia di salvaguardare i contesti e gli elementi tutelati ai sensi EL Parti Seconda e Terza del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e di giungere a un eventuale superamento del dissenso, che allo stato attuale del progetto risulta irrisolvibile, questa Soprintendenza reputa indispensabile la proposta di una nuova soluzione progettuale che contempli quantomeno:
- lo stralcio e/o la dislocazione degli aerogeneratori denominati WTGAI02, WTGAI03 e WTGAI04 in modo da eliminarne l'interferenza con l'area di interesse archeologico particolarmente importante, vincolata per effetto del D.M. 26/05/1995, in località Difesa Grande;
- l'allontanamento degli aerogeneratori WTGAI01 e WTGAI02 _dalla RI MM (D.M. 21/08/1995) e dal bene culturale denominato OR EL AV (D.M. del 09/10/1995), in modo da garantire il rispetto della distanza di almeno 3 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. prevista dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. ”.
In relazione alla tutela archeologica l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:
“ Esaminata la documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), redatta dal dott. Antonio Mesisca ai sensi dell'art. 41, comma 4 e allegato 1.8 al D.Lgs. n. 36/2023 e redatta secondo le modalità di cui all'allegato 1 al DPCM 14/02/2022 e in formato PDF;
considerato che dalla sopradetta documentazione si evince un'interferenza diretta, per quanto non esplicitamente rilevata, tra gli aerogeneratori denominati WTG A102, A103 e A104 con le relative infrastrutture di progetto (cavidotto interrato MT, viabilità di accesso, piazzole temporanee-definitive) e l'area in località Difesa Grande, ricadente nel Foglio 34 del N.C.T. del Comune di IA PI, sottoposta a provvedimento di tutela diretta, per effetto del D.M. 26/05/1995, in quanto di interesse archeologico particolarmente importante per la presenza di "una serie di insediamenti di età sannitica ed ellenistico-romana, testimoniati da necropoli e tombe, cippi miliari ed agrari, tracce di centuriazione, ville, ponti medievali", nonché di "una fitta rete tratturale di cui si identificano anche i percorsi, diverticoli del grande Tratturo Regio Pescasseroli-Candela" e "dell'antica Via Herculia testimoniata da cippi miliari". Le lavorazioni ricadenti nelle p.11e 216, 203 e 406 del F. 34, interferendo direttamente con un'area gravata da un provvedimento di tutela diretta in quanto di interesse archeologico particolarmente importante, rientrano pertanto tra gli interventi subordinati all'acquisizione della preventiva autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente di cui all'art. 21, commi 4-5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente";
tenuto conto del parere contrario alla realizzazione dell'intervento de quo espresso da questa Soprintendenza relativamente ai profili di competenza paesaggistica e storico-architettonica;
ritenuto che l'impianto in progetto, con riferimento agli aerogeneratori WTG A102, A103 e A104 e alle opere connesse, non risulti compatibile con le esigenze di tutela di un comprensorio che conserva notevoli testimonianze della presenza umana pluristratificata sul territorio, anche in termini di infrastrutture territoriali (viabilità antica e rete tratturale) e di divisioni agrarie antiche. Il D.M. 26/05/1995, in particolare, ha definito le peculiari esigenze di tutela di tale comprensorio nei termini di "un omogeneo contesto antico da tutelare nella sua interezza e salvaguardare conservando lo stato dei luoghi" ed evitando ulteriori interventi di notevole impatto come quello determinato dalla presenza della discarica di Difesa Grande, della quale è stata decretata la chiusura e la gestione post mortem al fine di porre i presupposti per una piena riqualificazione dell'area, per tutto quanto sopra esaminato, considerato, constatato e ritenuto questa Soprintendenza, in relazione ai profili attinenti alla tutela archeologica e ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., esprime la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto de quo in base al layout proposto ”.
5. Con ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 21.7.2025 e depositato in data 4.8.2025) la ricorrente ha impugnato il parere contrario espresso dalla Soprintendenza nella nota prot. 0016152-P del 14.7.2025, nonché la nota prot. n. 0014842 – P dell’1.7.2025 della Soprintendenza nella parte relativa alla precisazione sopra riportata.
In particolare, con tale ricorso la ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali atti per i seguenti motivi:
I) con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto in ordine all’illegittimità degli atti impugnati con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, richiamando in parte considerazioni già svolte nel primo motivo del ricorso introduttivo;
gli atti impugnati sarebbero viziati, perché si risolverebbero in un divieto preventivo di realizzazione dell’impianto, ignorando lo stato attuale dell’area in cui va realizzato il progetto ed impedendo la riqualificazione dell’area, così tradendo lo scopo del D.M. del 1995;
l’amministrazione avrebbe confuso il vincolo archeologico con quello paesaggistico; il vincolo archeologico non comporterebbe l’inedificabilità assoluta dell’area, ma semplicemente l’obbligo per l’amministrazione di verificare in concreto la compatibilità dell’intervento con le ragioni di tutela;
tenuto conto del D.M. del 1995 la Soprintendenza avrebbe dovuto chiedersi se la realizzazione dell’impianto sarebbe risultata tecnicamente incompatibile con la cura dei reperti archeologici rinvenuti nell’area; tale valutazione sarebbe dovuta avvenire per mezzo di indagini archeologiche;
la Soprintendenza avrebbe ignorato l’esito EL indagini archeologiche avviate dalla ricorrente e si sarebbe appiattita sulla generica necessità di tutela dei reperti archeologici;
del resto, si sarebbe in presenza di reperti archeologici che a decorrere dal 1995 non sarebbero stati in alcun modo oggetto di attività di recupero e/o conservazione;
inoltre, nell’area di interesse il vincolo sarebbe stato ritenuto compatibile con due insediamenti produttivi che sono stati attivi per anni, conformemente alle autorizzazioni rilasciate;
l’ultima autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania per la chiusura e la gestione post mortem della discarica avrebbe previsto attività particolarmente invasive sull’area; nel relativo procedimento autorizzativo la Soprintendenza non avrebbe richiesto l’espletamento di preventivi saggi e indagini archeologiche, non partecipando neppure alle sedute di conferenza di servizi;
ad ogni buon conto, l’impianto eolico in discussione non sarebbe certo in grado di minare l’integrità dei beni archeologici presenti nella zona soggetta a vincolo;
il D.M. 10.9.2010, recante le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, alla parte IV tra i criteri generali per il corretto inserimento degli impianti FER nel paesaggio avrebbe indicato quale elemento per la valutazione positiva dei progetti il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche;
vi sarebbe stata una disparità di trattamento ed una condotta contraddittoria, essendo stata, da una parte, consentita attività umana estremamente inquinante e dannosa e, dall’altra, impedita la realizzazione di un impianto di produzione di energia pulita;
in definitiva, nel caso di specie l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non sarebbe in conflitto con la realizzazione dell’impianto, il quale contribuirebbe ad un uso del territorio più sostenibile e attento;
II) con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto in ordine all’illegittimità degli atti impugnati con riferimento agli aspetti di tutela architettonica e paesaggistica, richiamando in parte considerazioni già svolte nel primo motivo del ricorso introduttivo;
il parere della Soprintendenza si sarebbe limitato a richiamare l’esistenza del vincolo archeologico in base al D.M. del 1995 per ritenere l’impianto incompatibile con le esigenze di tutela del vincolo paesaggistico-architettonico di cui all’art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004;
il D. Lgs. 42/2004 ed il D.M. del 1995 non imporrebbero l’intangibilità paesaggistica EL aree archeologiche; vi sarebbe la necessità di una valutazione in concreto sulla base del contesto paesaggistico di riferimento e EL risultanze fattuali; a ragionare diversamente sarebbero violati gli artt. 142 e 146 del D. Lgs. 42/2004;
gli atti impugnati sarebbero quindi illegittimi, non specificando gli stessi gli specifici profili di incompatibilità del progetto con il contesto paesaggistico nel quale l’impianto si deve inserire;
l’amministrazione non potrebbe limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate;
l’amministrazione avrebbe dovuto tenere specificamente conto che si è in presenza di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con conseguente necessità di attenta comparazione degli interessi pubblici coinvolti;
non vi sarebbe alcun primato degli interessi alla tutela dei valori paesaggistici rispetto all’interesse alla produzione energetica in modo ecosostenibile;
la Soprintendenza avrebbe dovuto ricercare un punto di equilibrio tra gli interessi coinvolti, in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in modo da favorire soluzione tale da consentire la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico; nel caso di specie l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che l’area di progetto sarebbe estremamente antropizzata e caratterizzata dalla contestuale presenza di una ex cava e di una discarica attiva fino al 2007;
non si potrebbe confondere il paesaggio archeologico con il vincolo archeologico, in quanto il primo non si propone di conservare il singolo reperto emergente o sotterraneo, bensì di salvaguardare la forma del paesaggio che include il sito archeologico;
la motivazione degli atti impugnati sarebbe apodittica, perché la Soprintendenza si sarebbe limitata a richiamare genericamente le esigenze di tutela di un presunto “contesto paesaggistico unitario recante i segni della stratificazione della presenza antropica sul territorio”, senza però individuare concretamente tale contesto paesaggistico e, soprattutto, le ragioni per cui la realizzazione dell’impianto sarebbe incompatibile con il paesaggio di riferimento;
III) con il terzo motivo la ricorrente ha affrontato il profilo riguardante la presunta fascia di rispetto ex art. 20, comma 8 lett. c-quater;
in particolare, la ricorrente ha criticato la motivazione degli atti impugnati in relazione all’asserita violazione da parte degli aerogeneratori WTG AI01 e AI02 della fascia di rispetto di 3 km dai beni denominati RI MM e OR EL AV, sottoposti a tutela diretta con D.M. del 21.8.1995;
il mancato rispetto dei criteri previsti dalla lettera c-quater del comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021 (area non vincolata e distanza di 3 km da beni tutelati ai sensi della parte II) impedirebbe l’applicazione EL semplificazioni relative alle aree idonee, ma non determinerebbe l’inidoneità dell’area;
tale disposizione recherebbe una disciplina direttamente applicabile alle aree idonee senza, tuttavia, introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree “non idonee”;
in tal senso deporrebbe quanto previsto dal comma 7 del predetto art. 20 (come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa); in quest’ottica si porrebbero anche la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa relativa al favor del diritto euro-unitario e nazionale per la massima diffusione EL fonti energetiche rinnovabili ed all’inesistenza di una primazia dell’interesse a protezione degli interessi paesaggistici;
in definitiva, non sussisterebbe la fascia di rispetto indicata dalla Soprintendenza;
IV) con il quarto motivo la ricorrente ha ripreso ed ampliato le deduzioni contenute nel quarto motivo del ricorso introduttivo in relazione agli impatti cumulativi ed ha censurato gli atti impugnati anche nella parte in cui hanno ritenuto la sussistenza di un impatto cumulativo del progetto con altre iniziative rinnovabili;
tenuto conto EL disposizioni recate dal D. Lgs. 152/2006 (e, in particolare, le lettere b e c dell’art. 5) l’intero procedimento di VIA sarebbe volto a confrontare gli impatti che produrrà il progetto in relazione alla situazione di fatto esistente al momento di presentazione dell’istanza e con riferimento agli impatti cumulativi; tanto sarebbe confermato anche dall’allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, che impone (nell’ambito dello screening) di considerare il “cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati”;
inoltre, non sarebbe possibile valutare impatti cumulativi con progetti differenti per tipologia, ad esempio fotovoltaici ed eolici;
stante tale contesto, la Soprintendenza avrebbe posto in essere valutazioni arbitrarie ed illegittime, avendo preso in considerazione impianti di diverse tecnologie ed essendosi limitata ad affermare l’alterazione degli elementi caratteristici del paesaggio, senza però fornire alcuna motivazione di dettaglio;
dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente emergerebbe che nell’ottica della riduzione al minimo degli impianti cumulativi l’impianto in discussione sarebbe costituito da un numero esiguo di aerogeneratori, particolarmente distanti tra loro e posti a rilevante distanza da altri impianti eolici già localizzati e/o autorizzati nell’area vasta;
inoltre, la vicinanza ad altri impianti esistenti sarebbe addirittura criterio preferenziale per la localizzazione dei nuovi progetti, come dimostrato dal Regolamento UE 2577/2022 e dalla Direttiva UE/2023/2413;
ad ogni buon conto, l’eventuale presenza di impianti eolici nell’area non potrebbe ostare di per sé al rilascio del parere favorevole, essendo onere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo di spiegare le ragioni concrete, in rapporto al contesto di riferimento, per cui, a fronte della precedente autorizzazione di un’opera, non dovrebbe invece esserne autorizzata una seconda identica per tipologia costruttiva e funzione, anche considerando cumulativamente l’impatto paesaggistico EL due opere;
V) con il quinto motivo la ricorrente ha ripreso le censure svolte nel secondo motivo del ricorso introduttivo in ordine alla violazione del principio del dissenso costruttivo;
la Soprintendenza si sarebbe limitata a fornire soluzioni progettuali alternative assolutamente irrealizzabili e consistenti nella dislocazione EL turbine all’esterno del vincolo di cui al D.M. del 1995 e al di fuori della fascia di rispetto di 3 km dai beni denominati RI MM e OR EL AV;
tale motivazione sarebbe apparente ed elusiva dell’obbligo di dissenso costruttivo, in quanto gli esistenti vincoli archeologico e paesaggistico non precluderebbero di per sé il rilascio di parere positivo e non sussisterebbe alcuna fascia di rispetto ai sensi dell’art. 20, comma 8 lett. c-quater;
il principio del dissenso costruttivo avrebbe imposto alla Soprintendenza di proporre opportune soluzioni progettuali in grado di tutelare il bene archeologico e, contestualmente, permettere la realizzazione dell’impianto attraverso il compimento di saggi archeologici preventivi (le cui modalità sono specificamente disciplinate dall’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004);
del resto, le soluzioni progettuali avanzate dalla Soprintendenza imporrebbero uno stravolgimento assoluto del progetto originariamente presentato, che di fatto dovrebbe ripartire con un nuovo procedimento di PAUR;
VI) infine, con il sesto motivo la ricorrente ha ripreso le censure svolte nel terzo motivo del ricorso introduttivo in ordine al principio di matrice euro-unitaria di massima diffusione EL fonti rinnovabili.
6. Con memoria depositata in data 30.8.2025 il Ministero della Cultura, concentrandosi sui soli motivi aggiunti, ha dedotto che:
- la ricorrente in fase di progettazione dell’intervento non avrebbe rilevato, né dato atto dell’esistenza del vincolo archeologico e, quindi, del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 e dell’interferenza dello stesso con una parte consistente dell’impianto progettato;
- dagli elaborati prodotti dalla ricorrente in seguito alla richiesta di integrazione della Soprintendenza emergerebbe come alla società proponente fossero note l’esistenza e la prossimità all’area di progetto ad una serie di beni di dichiarato interesse archeologico (v. all. 12 e 13 depositati dalla difesa erariale);
- la ricorrente non avrebbe posto in essere nei propri elaborati una delimitazione certa dell’estensione del vincolo mediante caratterizzazione della totalità EL particelle catastali (ovvero della corrispondente porzione di territorio) alle quali esso si applica; quindi, da tali elaborati non sarebbe possibile evincere che i suddetti beni culturali di dichiarato interesse archeologico rientrano in un’unica area dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante per effetto del D.M. 26.05.1995 e al cui interno ricadono gli aerogeneratori WTG AI02, AI03 e AI04 con le relative opere di connessione;
- non rileverebbe la distinzione tra vincolo archeologico e vincolo paesaggistico determinato dall’esistenza di zone di interesse archeologico invocata dalla ricorrente alla luce del contenuto del vincolo promanante dal D.M. 26.5.1995; da tale D.M. deriverebbe la natura non puntuale ma diffusa e non esclusivamente archeologica, ma anche paesaggistica, dei beni culturali oggetto di tutela;
- sarebbe stata quindi pienamente legittima la richiesta della Soprintendenza, in seguito alla prima riunione della conferenza di servizi, di attivare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, pure tenuto conto dell’orientamento espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 8562 del 6.5.2011;
- pertanto, non sarebbe stata la Soprintendenza ad esplicitare un divieto preventivo dell’opera, bensì la ricorrente a porre in essere un completo stravolgimento dello stato dei fatti, dalla cui corretta ricostruzione si dovrebbe evincere che la società ricorrente ha fin dall’inizio ignorato / non considerato lo statuto giuridico dell’area sulla quale insiste la porzione maggioritaria dell’impianto in progetto, dichiarata nel suo complesso di interesse archeologico “particolarmente importante” (D.M. 26.05.1995) e, in quanto tale, sottoposta a tutte le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004;
- la ricorrente non avrebbe effettuato la dovuta comunicazione alla Soprintendenza per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica”, come previsto dal D.M. 10.09.2010 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), punto 13.3, “Nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs. 42 del 2004”;
- l’interesse a garantire la tutela dei beni culturali oggetto di tutela dovrebbe ritenersi prevalente in ragione della natura diffusa e non puntuale degli stessi, costituenti un paesaggio archeologico pluristratificato che si definisce per la presenza capillare di insediamenti, di una fitta rete tratturale e dell’antica Via Herculia;
- quanto alla presenza di una cava di argilla questa sarebbe stata da tempo chiusa; rispetto alla discarica di “Difesa Grande” sarebbe stato ormai autorizzato il progetto definitivo di chiusura e gestione post mortem ;
- vale a dire che sarebbe stato avviato un lungo e delicato processo di ricomposizione ambientale di un’area già interessata da interventi particolarmente invasivi; tale area nelle zone circostanti l’ex discarica conserverebbe ancora i caratteri essenziali di un paesaggio agrario nel quale è possibile leggere i segni stratificati della presenza umana nelle epoche antiche;
- in ordine alle indagini archeologiche la Soprintendenza non avrebbe rilasciato alcuna autorizzazione all’esecuzione EL anzidette attività, essendosi la stessa limitata ad evidenziare l’insussistenza di motivi ostativi;
- in senso ostativo al progetto della ricorrente sarebbe poi il rilievo per cui il bene archeologico diffuso di cui si discute non si limiterebbe ad evidenze di natura strutturale, o comunque materiale, presenti nel sottosuolo e/o sul soprassuolo, bensì comprenderebbe anche tracce di infrastrutture territoriali antiche (viabilità, rete tratturale, centuriazione) definibili in termini di segni leggibili sulla superficie del paesaggio attuale;
- non vi sarebbe stata alcuna violazione da parte dell’amministrazione dei canoni di correttezza e buona fede, avendo questa esposto le proprie valutazioni in merito all’efficacia EL indagini archeologiche della società ricorrente in rapporto alla situazione dell’area ed evidenziato di non vincolare le proprie determinazioni all’esito di dette indagini, demandando quindi alla Società la scelta se effettuarle ugualmente;
- relativamente all’esame del progetto sotto il profilo della tutela paesaggistica e architettonica il parere reso dalla Soprintendenza sarebbe poi sorretto da motivazioni adeguate, espresse alla luce di un’istruttoria approfondita anche in ragione EL posizioni espresse dalla commissione locale per il paesaggio del Comune;
- per consolidata giurisprudenza le scelte compiute dall’amministrazione in tema di VIA sarebbero scelte tecniche, espressione di ampia discrezionalità e come tali non sarebbero sindacabili dal giudice amministrativo, se non in casi di esito abnorme o manifestamente illogico; nel caso di specie non sarebbero presenti vizi di questo tipo;
- quanto alle censure legate al principio del dissenso costruttivo la peculiare natura EL disposizioni in materia di tutela archeologica e paesaggistica ed i beni oggetto di tutela non consentirebbero di individuare un diverso sito per la localizzazione degli aerogeneratori se non all’esterno dell’area vincolata, essendo necessario minimizzare l’impatto in rapporto ai beni di cui occorre garantire la tutela; la Soprintendenza avrebbe esplicitato fin da subito le ragioni della propria contrarietà e indicato la sola alternativa progettuale praticabile ai fini del suo superamento, ponendo in tal modo la propria azione amministrativa in una posizione non già di contrasto, bensì di piena conformità al principio euro-unitario di massima diffusione EL fonti di energia rinnovabili.
7. In data 1.9.2025 hanno poi depositato atto di intervento ad opponendum i soggetti indicati in epigrafe, in qualità di proprietari di fondi sui quali ricadranno le opere del nuovo parco eolico della società ricorrente (e destinatari dell’avvio di procedure di espropriazione ed asservimento), ed hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi proposti.
Ad avviso degli interventori i ricorsi proposti sarebbero inammissibili in ragione della natura non decisoria ed endoprocedimentale dei pareri impugnati, con conseguente non lesività degli stessi. Il dissenso della Soprintendenza sarebbe poi dissenso qualificato che l’Autorità procedente dovrebbe prendere in considerazione insieme alle altre posizioni espresse.
8. All’udienza del 3.9.2025 il Collegio ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27.1.2026.
In vista di tale udienza pubblica la ricorrente, il Comune e gli interventori hanno depositato documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
All’udienza pubblica del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Tanto premesso, sia il ricorso introduttivo, sia quello per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, riguardando atti endoprocedimentali non vincolanti e non suscettibili di ledere immediatamente la sfera giuridica della ricorrente.
Sul punto questa Sezione staccata, premesso il richiamo alle disposizioni di cui all’art. 12, commi 3, 3 bis e 4, del D. Lgs. 387/2003, all’art. 27 bis, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 ed al paragrafo 14.6 e 9 EL “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” (approvate con D.M. 10.9.2010), ha prima di tutto evidenziato che “ dal combinato disposto EL norme dianzi riportate si evince l’articolazione di un procedimento improntato a canoni di semplificazione e concentrazione, che si conclude con l’adozione del PAUR all’esito di una CdS decisoria comprendente sia la determinazione di VIA (eventualmente integrata dalla VI) sia gli ulteriori titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all’esercizio del progetto proposto;
- tanto premesso, è incontestabile che il procedimento de quo debba transitare per il modulo della CdS (espressamente richiamato sia dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 sia dall’art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) e debba soggiacere alla disciplina dettata dall’art. 14 ter della l. n. 241/1990 (espressamente richiamato dall’art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006) ”.
Fatto riferimento agli artt. 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della L. 241/1990 questa Sezione staccata ha poi evidenziato quanto segue:
“ - in altri termini, in base al regime pro tempore vigente, il dissenso qualificato manifestato in CdS dall’autorità preposta alla tutela di interessi sensibili – tra cui quelli paesaggistici, presidiati dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino – non comporta la devoluzione del processo decisionale al Consiglio dei Ministri – come avveniva in base al regime previgente –, ma forma unicamente oggetto della valutazione ponderale EL posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all’adozione della determinazione conclusiva, che potrà essere eventualmente opposta dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ovvero – come, appunto, nella specie – direttamente impugnata in sede giurisdizionale) dall’autorità dissenziente, preposta alla tutela di interessi sensibili;
- si tratta di una regola dal contenuto flessibile, che consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l’importanza dell’apporto EL singole autorità e la tipologia degli eventuali dissensi; laddove tali contributi non costituiscono espressione di un potere provvedimentale, ma di un potere valutativo, esercitato in vista di un confronto dialettico, che concorre, per quanto di competenza della singola partecipante, a formare il giudizio complessivo posto a fondamento del provvedimento conclusivo;
- a siffatta regola di azione è improntata anche la CdS ex art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, finalizzata al rilascio del PAUR, la quale ha natura decisoria, svolgendosi proprio con le modalità di cui all’art. 14 ter della l. n. 241/1990, e sostituendo a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza EL amministrazioni partecipanti: la previsione di un simile strumento mira, infatti, a favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, semplificando il procedimento autorizzativo e concentrando in un’unica sede l’apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate;
- in tale prospettiva, il pronunciamento negativo di un’autorità preposta alla tutela di un interesse sensibile non produce – come detto –, in ragione della mera natura qualificata di quest’ultimo, l’effetto di impedire in radice la valutazione ponderale e discrezionale EL posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, quindi, l’eventuale conclusione positiva della CdS, ma assolve la funzione di patrocinio dei peculiari beni presidiati dall’autorità promanante e, di conseguenza, rimane, in ogni caso, assoggettato a detta valutazione ponderale e discrezionale;
- in questo senso, TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 11870/2022 ha osservato che «il parere negativo opposto da una EL amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, non può produrre l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentazione degli interessi di cui detta amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale dell'autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. anche Cass., sez. un., 1° febbraio 2021, n. 2155) … in altri termini, anche in presenza di pareri negativi l'amministrazione procedente può, sulla scorta di una valutazione discrezionale EL posizioni prevalenti, addivenire ad una determinazione conclusiva dell'iter autorizzativo di segno positivo, rimanendo la stessa libera di recepire o meno quanto espresso dalle amministrazioni in sede di Conferenza di servizi … pertanto, il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura non potrebbe impedire l’adozione del provvedimento di autorizzazione, laddove l’amministrazione procedente compia una valutazione discrezionale favorevole all’approvazione del progetto»;
- un simile approccio ermeneutico risulta, peraltro, corroborato dal trend legislativo invalso in sede di disciplina della transizione ecologica e dell’accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, laddove, all’art. 30, comma 2, del d.l. n. 77/2021 (“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento EL strutture amministrative e di accelerazione e snelli-mento EL procedure”), conv. in l. n. 108/2021, si è prevista, con specifico riferimento ai nei procedimenti abilitativi in Conferenza di servizi relativi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché in linea con la disposizione dell’art. 12, comma 3 bis, del d.lgs. n. 387/2003, una sostanziale compressione EL prerogative interdittive esercitabili dall’autorità statale preposta alla tutela paesaggistica («Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo 14 -quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241»);
- tutto ciò, dunque, a ripudio del propugnato dogma della primarietà assoluta degli interessi sensibili, segnatamente di ordine paesaggistico, e della speculare recessività assoluta degli altri interessi con essi potenzialmente confliggenti, vieppiù, allorquando questi ultimi ricevano dall’ordinamento un livello di valorizzazione e protezione non inferiore rispetto ai primi;
…
- non vale a dequotare i superiori approdi, il tenore dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, dal quale, a dire di parte ricorrente, dovrebbe inferirsi che il dissenso ministeriale in materia paesaggistica imporrebbe indefettibilmente la conclusione negativa del procedimento di VIA;
- in particolare, la norma richiamata stabilisce, al comma 1, che «per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, al comma 2, che, «qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente»;
- ebbene, la tesi attorea si infrange contro un triplice ordine di obiezioni; e cioè: a) in primis, già a livello sistematico, il citato art. 26 figura collocato nella Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina i “beni culturali”, mentre i “beni paesaggistici” – quali, appunto, quelli nel caso in esame presidiati dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino – sono regolati dalla successiva Parte III; b) inoltre, sul piano letterale, e in omaggio al canone ermeneutico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, posto che il patrimonio culturale è ripartito dall’art. 2 del d.lgs. n. 42/2004 in “beni culturali” e “beni paesaggistici”, il comma 2 del medesimo art. 26 è da intendersi riferito ai soli progetti incidenti sui “beni culturali”, e non anche ai non menzionati “beni paesaggistici”, laddove ricollega portata preclusiva al pronunciamento ministeriale di irrimediabile incompatibilità «con le esigenze di protezione dei beni culturali», e non anche con le esigenze di protezione dei “beni paesaggistici”; c) infine dal punto di vista logico, se, in base al comma 1, quando si tratta di valutare l’impatto ambientale, il Ministero della Cultura dovrebbe agire in conformità alla disciplina di cui agli artt. 23-27 bis del d.lgs. n. 152/2006, la quale postula bensì l’espressione del parere di competenza, ma senza attribuire ad esso alcun carattere di prevalenza rispetto a quello espresso in campo ambientale, non si comprenderebbe perché, in base al comma 2, il parere del Ministero della Cultura assurga a vero e proprio veto generalizzato (anche al di fuori del perimetro dei “beni culturali” in senso stretto);
- a suffragio della linea interpretativa dianzi tracciata, militano, altresì, le seguenti argomentazioni, elargite da TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 624/2020: «Se ci si attestasse solo all'art. 26 …. ne deriverebbe che al MIBAC spetta un potere decisorio di "blocco" in materia di VIA nei casi in cui il progetto incida sui beni culturali e paesaggistici in modo incompatibile con la loro tutela, a prescindere dall'indizione della conferenza dei servizi decisoria che … resta pur sempre al centro della complessa procedura di valutazione di impatto ambientale. Il potere del MIBAC di determinare la conclusione, in senso negativo, della VIA (art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004), che si traduce praticamente in un potere di arresto della realizzazione dell'opera progettata, è invero bilanciato da due disposizioni in materia di procedimento amministrativo che sono di applicazione generalizzata a tutti i settori di attività in cui è previsto il potere di intervento di più amministrazioni pubbliche. La prima è la Conferenza dei servizi, perché l'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, richiamato dallo stesso art. 26, prevede per le procedure di VIA di competenza regionale il ricorso obbligatorio alla conferenza decisoria (art. 14 ter l. n. 241/90), convocata in modalità "sincrona", a cui si applicano tutte le disposizioni in materia di determinazioni conclusive della conferenza stessa (artt. 14 quater e 14 quinquies). Nel caso di pronuncia negativa degli organi del MIBAC, tali procedure non si arrestano necessariamente, potendosi concludere con una decisione positiva, assunta in base all'orientamento prevalente ed opponibile dal Ministero davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri» ” (v. la sentenza n. 1556/2023 di questa Sezione staccata).
La posizione espressa da questa Sezione staccata risulta confermata e rafforzata dal Consiglio di Stato che in sede di appello avverso la sentenza summenzionata ha sottolineato, tra l’altro, quanto segue:
“ Del pari incontestato è il rilievo della sentenza impugnata secondo cui il procedimento autorizzatorio di cui trattasi debba necessariamente transitare per il modulo della Conferenza di servizi, espressamente richiamato sia dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 sia dall’art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 e debba quindi soggiacere alla disciplina dettata dall’art. 14 - ter della l. n. 241/1990.
L’esegesi, letterale e sistematica di tali disposizioni – come peraltro ben colto in seno alla Conferenza di servizi in esame dal Rappresentante unico EL Amministrazioni statali – porta alla conclusione che l’eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all’aspetto paesaggistico dell’intervento soggiace alle specifiche norme che regolano i lavori della Conferenza medesima, costituendo non già l’espressione di un potere di veto, bensì un “dissenso” qualificato che in base alla disciplina recata dagli articoli 14 – ter e 14 – quinquies della l. n. 241/90, forma unicamente oggetto della valutazione ponderale EL posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all’adozione della determinazione conclusiva.
Sarà poi quest’ultima che, eventualmente, potrà formare oggetto di opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell’Autorità dissenziente preposta alla tutela di interessi sensibili.
6.3. A non diversa esegesi possono condurre le due norme invocate dall’appellante.
6.3.1 Relativamente all’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004 (come sostituito dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104), secondo cui “Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, in senso contrario alle deduzioni del Ministero soccorre l’interpretazione sistematica.
Il comma 1 del medesimo art. 26 ribadisce infatti che “Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152”.
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Codice dei beni culturali “1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi EL vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
[...]”.
Il complesso EL richiamate disposizioni effettua pertanto un rinvio dinamico alla disciplina in materia di Conferenza di servizi sincrona ed alle ipotesi di dissenso.
Torna pertanto in rilievo il già richiamato art. 14– quinquies della l. n. 241/90 secondo cui a fronte di opinioni dissenzienti, se non viene raggiunta una soluzione condivisa, l’Ente, purché abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso, ha la facoltà di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la determinazione conclusiva; il Consiglio dei Ministri potrà o confermare la decisione della Conferenza di servizi, ovvero accogliere (anche parzialmente) l’opposizione.
In materia, si è espressa più volte la Corte di Cassazione, osservando che “la confluenza della procedura nelle modalità della conferenza di servizi comporta che, nella dialettica degl'interessi coinvolti, il parere negativo opposto da una EL Amministrazioni partecipanti non può produrre l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, ma svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla tutela dell'ente che lo esprime, ed è conseguentemente rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere”; con la conseguenza che “il complessivo quadro normativo conduce a ritenere che anche il parere negativo del MIBAC, pur se espresso D.Lgs. n. 42, ex art. 26, comma 2 cit., in quanto confluente nell'ambito procedurale della conferenza di servizi, debba ritenersi superabile o, comunque, non direttamente ostativo, non precludendo, di per sé, il successivo sviluppo del procedimento” (Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 14 aprile 2023, n. 10054).
Del resto, l’elemento qualificante della disciplina recata dall’art. 27 –bis del Codice dell’ambiente (nonché dall’art. 27 per quanto riguarda il procedimento unico ambientale di competenza statale) è rappresentata dalla circostanza che l’Autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla Conferenza, superando gli eventuali dissensi anche EL Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili.
Una diversa conclusione, per quanto riguarda i beni culturali, avrebbe quindi dovuto formare oggetto di una previsione esplicitamente derogatoria rispetto alla disciplina generale della Conferenza di servizi ” (Consiglio di Stato, IV Sez., 28 marzo 2024, n. 2930).
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso di specie la circostanza che i pareri impugnati siano stati fondati su aspetti di tutela paesaggistica ed archeologica non toglie che debba prevalere, per le considerazioni esposte dalla giurisprudenza citata, quanto previsto dalla disciplina in materia di conferenza di servizi sincrona e di ipotesi di dissenso manifestate in seno alla stessa.
Ne consegue che non ostando in alcun modo gli atti impugnati alla prosecuzione della conferenza di servizi (tutt’ora in corso come evincibile dalla documentazione in atti) e non essendo gli stessi suscettibili di annullare la discrezionalità spettante all’autorità decidente l’unico atto autenticamente lesivo e, quindi, impugnabile sarà la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi adottata in sede di PAUR.
Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi proposti, pure tenuto conto che a ragionare diversamente questo giudice andrebbe a pronunciarsi su di un potere non ancora esercitato da parte dell’Autorità procedente (vale a dire la Regione Campania), in chiara violazione del disposto del comma 2 dell’art. 34 c.p.a..
10. Le spese vanno compensate alla luce dell’esito del giudizio e della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SS, Presidente
AR ME, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ME | IE SS |
IL SEGRETARIO