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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1653 dell'anno 2021
Pendente tra
Pt_1
avv.ti CALEVRO GABRIELE e LEONI PIER GIORGIO parte attrice contro
Controparte_1
avv. MAZZONI FRANCESCO parte convenuta sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa acquisizione di tutti i documenti prodotti in atti di causa, previo accoglimento delle formulate istanze istruttorie tutte – inclusa la richiesta CTU - siccome debitamente capitolate in atto di citazione, a pagina 11 e a pagina 12, e rinnovate in memoria ex art. 183, n. 1, e n. 3, del CPC A) in via principale, accertare e dichiarare che la complessiva somma di €. 35.710,35 versata da , e/o il suo equivalente economico/pecuniario/monetario, al Comune di a Pt_1 CP_1 titolo di “cessione gratuita di materiali di cava” ex art. 7 della convenzione in atti, a decorrere dall'anno 2010 sino all'anno 2020, siccome risulta dal nostro documento n. 12 e relativi allegati, costituisce indebito, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2033 e seguenti del CC;
conseguentemente, e per l'effetto, condannare il , in persona del suo Sindaco Controparte_1 pro tempore in carica, a restituire all'odierna attrice tale somma e/o il suo Pt_1 equivalente economico/monetario, maggiorata di interessi di legge, nella misura che risulterà a seguito della espletanda istruttoria;
B) in via subordinata, previa ammissione delle istanze P a g . 1 | 5 istruttorie – ivi la richiesta CTU – siccome sopra indicate, alternativamente a quanto di cui al punto A), accertare e dichiarare che la somma di €. 35.710,35, versata da a titolo di Pt_1
“cessione gratuita di materiali di cava” ex art, 7 della convenzione in atti, costituisce arricchimento senza causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 del CC;
conseguentemente e per l'effetto, condannare il , in persona del suo Sindaco Controparte_1 pro tempore in carica, alla restituzione integrale della predetta somma e/o del suo equivalente pecuniario, corredata di interessi nella misura di legge che risulterà dalla espletanda istruttoria. Non si accetta il contraddittorio su domande nuove. Con vittoria di spese, contributo unificato e compensi professionali siccome di legge, ai sensi del DM n. 55/2014 siccome novellato dal DM n. 147/2022”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA : Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, respinta ogni contraria e avversa domanda, deduzione, ed istanza, anche in via istruttoria per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi ai quali integralmente si rinvia in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire dell'attrice e conseguentemente, dichiarare le domande da quest'ultima esperite inammissibili;
nel merito:
-rigettare le domande della società attrice, in quanto prescritte, inammissibili, infondate, non provate o come meglio, dichiarando altresì che nulla è dovuto dal alla società Controparte_1 attrice;
-dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società attrice al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 cpc ovvero, in subordine, al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell 'art. 96 comma 3 cpc a favore del e di;
CP_2 CP_1 in ogni caso, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio il dispiegando le conclusioni come in Parte_1 Controparte_1 epigrafe.
Si costituiva il preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione e/o di Controparte_1 interesse ad agire della società attrice e resistendo nel merito.
La causa era istruita documentalmente.
Si dà atto che il fascicolo è stato riassegnato con provvedimento di variazione tabellare del 18/10/2022 alla scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
14/2/2025. Erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione.
*** agiva in giudizio chiedendo, in via principale. la condanna del alla Parte_1 Controparte_1 ripetizione dell'indebito, quantificato nell'equivalente monetario (€ 35.710,35) dei materiali di cava dalla stessa ceduti a titolo gratuito all'ente convenuto dal 2010 al 2020 (doc. 12 e 12 b attrice), in forza dell'art. 7 della convenzione del 23.12.2008 tra il e la Controparte_1 [...]
(doc. 8 attrice), società autorizzata all'attività estrattiva nella cava sita in località Parte_2
P a g . 2 | 5 (cfr. doc. 15 attrice;
il doc. 21 attrice attesta il trasferimento a Parte_2 Parte_1 dell'autorizzazione all'attività estrattiva datato 11.3.2020).
Tale convenzione era diretta a regolare gli adempimenti connessi all'attività di estrazione, come previsto dal “Progetto definitivo di prosecuzione per la coltivazione e il recupero del sito” (cfr. delibera consiglio comunale del 17.11.2008 - doc. 3 parte convenuta;
convenzione del
23.12.2008 - doc. 8 parte attrice).
In forza di tale accordo, la si impegnava alla corresponsione, in favore del Parte_2
del contributo di estrazione previsto dall'art. 15 c. 3 l. regionale Toscana Controparte_1
78/1998 e a fornire gratuitamente al Comune i materiali occorrenti per rilevati o riempimenti
(artt. 6 e 7 convenzione - doc. 8 attrice). All'art. 9, le parti davano atto che la Parte_2 aveva concesso il sito estrattivo in godimento a con contratto di affitto di cava del Parte_1
1.7.2008 (cui poi sono succeduti altri due contratti del 9.7.2013 e 9.7.2018, quest'ultimo con scadenza il 30.6.2023 – doc. 20 attrice). si era impegnata ad attenersi al progetto di coltivazione del sito e alla convenzione Parte_1 comunale, nonché a sostenere tutti i costi e le spese inerenti all'attività di estrazione (in particolare artt. 6 e 7 contratto di affitto).
Ciò nonostante, secondo parte attrice, le cessioni a titolo gratuito del materiale lapideo dalla stessa effettuate in favore del dal 2010 al 2020 devono considerarsi indebite, in quanto CP_1 era la –soggetto autorizzato all'estrazione - l'unica obbligata alla fornitura Parte_2 nei confronti del in forza della richiamata convenzione (art. 7). CP_1
Il convenuto, di contro, oltre a contestare il difetto di legittimazione e la carenza di interesse ad agire di parte attrice, ha evidenziato che le prestazioni eseguite da non possono Parte_1 considerarsi indebite, posto che l'attrice era la società affittuaria di cava e aveva eseguito le prestazioni indicate nella convenzione per conto e nell'interesse della Nella Parte_2 prospettazione del convenuto, peraltro, il diritto di risulterebbe prescritto. Pt_1
***
Così ricostruita la vicenda in fatto, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di parte convenuta volta a far valere il difetto di legittimazione attiva e/o l'interesse ad agire della società attrice.
Si rammenta che “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa […]” (SS.UU. del 16/02/2016 n. 2951). Nel caso specifico, espone di aver eseguito una prestazione non dovuta per Pt_1 inesistenza del titolo, di talché ne sussiste la legittimazione ad agire, essendo, di contro, l'effettiva titolarità della posizione giuridica soggettiva azionata questione che attiene al merito.
Parimenti, è indubbio l'interesse di a ottenere tutela giurisdizionale e, in particolare, Parte_1 l'utilità economica che deriverebbe dall'accoglimento della domanda.
Nel caso in esame, la società attrice allega l'inesistenza del titolo giustificativo;
è, invece, onere del convenuto dimostrare che l'esecuzione della prestazione era sorretta da giusta causa (Cass.
19902/2015).
È pacifico, in quanto confermato dallo stesso convenuto, oltre che attestato dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. bolle di consegna doc. 12 e 12 b), che Parte_1 ha fornito al i materiali di cava in questione. CP_1
P a g . 3 | 5 Tali cessioni gratuite trovano giustificazione nel contratto di affitto del 1.7.2008 stipulato da con la (doc. 8 attrice). In forza di tale contratto, infatti, Parte_1 Parte_2 Parte_1 in base all'art. 7, si era impegnata a sostenere tutti i costi e le spese inerenti all'attività di estrazione, ivi compresi “gli adempimenti previsti dalle convenzioni attuali e future” (art. 7 contratto: “Si conviene che tutti i costi e spese, siano essi di natura ordinaria, straordinaria, amministrativa (rinnovi licenze, adempimento previsti dalle convenzioni attuali e future e/o leggi in essere o emanande, ecc.), tecnica (modifiche e/o integrazioni di progetti di coltivazione, nuovi progetti di ampliamento dell'area estrattiva, di installazione di impianti, relazioni geologiche, tecniche, adeguamento del sito alle norme di sicurezza, ecc.), inerenti e conseguenti all'attività di estrazione saranno a totale carico della Le precisazioni Parte_1 sopra indicate devono intendersi a titolo esemplificativo e non tassativo, intendendosi che ogni costo e spesa inerente all'attività della cava (anche pregresse), ad esclusione, saranno a carico della – doc. 20 attrice). Parte_1
Ricorre nel caso in esame ipotesi di adempimento del terzo, in quanto ha adempiuto al Pt_1 debito di proprio in forza della predetta pattuizione contrattuale tra le due società, Parte_2 come evidente dal tenore letterale dell'art. 7, il che esclude la sussistenza dell'indebito soggettivo – non invocato da parte attrice e dei cui presupposti non vi è prova -.
La circostanza che fosse priva dell'autorizzazione all'attività estrattiva (come Parte_1 attestato dal verbale di accertamento della Guardia Forestale del 13.1.2020 –doc. 9 attrice;
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è stata poi trasferita a con Parte_1 determina dirigenziale della Provincia dell'11.3.2020 - doc. 21 attrice) non assume alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto tale profilo potrebbe attenere, al più, ai rapporti interni tra e che si era obbligata ad “adoperarsi affinché autorizzazioni e Parte_1 Parte_2 licenze necessarie per la gestione della cava vengano volturate e/o concesse a nome della
[...]
(art. 11 contratto di affitto - doc. 20 attrice). Pt_1
L'azione ex art. 2041 proposta in subordine è inammissibile, difettando il requisito della sussidiarietà.
Peraltro, l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza, come nel caso di specie, di un contratto.
Infine, la CTU richiesta da risulta superflua, potendo la causa essere decisa sulla base della Pt_1 documentazione presente in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 di cui al D.M. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto (con la dimidiazione di cui all'art. 4, c. 1, attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e quindi e la non elevata difficoltà delle questioni trattate):
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
P a g . 4 | 5 RIDUZIONI (con riduzione ex art.4 c.1 ult.parte)
Compenso al netto delle riduzioni €3.808,00
Oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se e come per legge dovuti.
Non ricorrono indici tali da inferire l'abuso dello strumento processuale (96 c. 3), né gli elementi costitutivi soggettivi e oggettivi per la condanna per lite temeraria, il cui onere della prova ricade sul soggetto che si assuma danneggiato (96 c.1), di talché la relativa domanda non può trovare accoglimento, il che non importa soccombenza reciproca (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022: “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).”).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da nei confronti di , così dispone: Pt_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
CONDANNA lla refusione, nei confronti del , delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA, come per legge.
MASSA, li 26/05/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5