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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 528/2024 R.G.A.C. promossa da (avv. Vincenzo Di Lorenzo) contro Parte_1 Controparte_1
(contumace) e avente ad oggetto: crediti da lavoro subordinato, osserva quanto segue:
[...]
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 3.6.2024, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva di “1)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dalla società resistente la complessiva somma di € 3.726,92 (per retribuzione, spettanze di fine rapporto e TFR) avendo la datrice di lavoro omesso di corrispondergli il pagamento di parte della mensilità di settembre
2023, pari ad € 313,82, della mensilità di ottobre 2023, pari ad € 2.383,54, della mensilità di novembre 2023, pari ad € 630,39 e del tfr maturato per l'anno 2023 pari ad € 399,17, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, oltre interessi (da calcolarsi ex art. 1284, 4 comma, c.c.) e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2)-per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma meglio sopra indicata oltre accessori;
3)-condannare infine la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”. A fondamento della sua pretesa lo stesso deduceva: di essere stato assunto dalla con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
pieno ed indeterminato a far data dal 01.09.2023 con qualifica di operaio (muratore) ed inquadramento nel 4 livello del CCNL Edilizia Piccola Media Industria e di aver svolto la propria prestazione lavorativa in favore della resistente fino al 11.11.2023, rassegnando le proprie dimissioni;
di aver svolto per tutta la durata del rapporto, la sua prestazione, di settimana in settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00; di essere “rimasto creditore, nei confronti della resistente della complessiva somma di € 3.726,92 (per retribuzione, spettanze di fine rapporto e TFR) avendo la datrice di lavoro omesso di corrispondergli il pagamento: a)-di parte della mensilità di settembre 2023 pari ad € 313,82; b)-della mensilità di ottobre 2023 pari ad € 2.383,54; c)-della mensilità di novembre 2023 pari ad € 630,39; d)-del tfr maturato per l'anno 2023 pari ad € 399,17”
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, la convenuta non si costituiva in giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda del ricorrente è senz'altro fondata e deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto il 01.09.2023 e che il rapporto di lavoro sia cessato l'11.11.2023 per effetto di dimissioni (si leggano la data di assunzione riportata sulla buste paga di settembre 2023 e quella di dimissioni riportata nel modello al doc. n 2).
Sempre dalla documentazione prodotta (e in particolare dal contratto e dalla busta paga) si apprende che il ricorrente era stato assunto a tempo pieno, inquadrato al 4 livello del CCNL
Edilizia Piccola Media Industria.
È, poi, principio generale in tema di diritto del lavoro quello secondo il quale mentre al lavoratore incombe l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa, grava sul datore di lavoro quello di provare il corretto adempimento alla sua obbligazione corrispettiva di pagamento della voci retributive dovute secondo quanto previsto dal CCNL applicato o applicabile: nel caso di specie è pacifico al dipendente spetti la retribuzione mensile per ogni mese lavorato, così come dall'ultima busta paga emessa relativa a settembre 2023, si desumono i dati per il calcolo delle voci che compongono le retribuzioni e il TFR maturato su tutte le voci retributive spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro;
peraltro, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che la convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio in tal modo tenendo un comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, che denota la mancanza di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente e conforta nell'accoglimento delle sue pretese.
Unica eccezione va fatta per la somma di euro 100,72 indicata nel conteggio di parte ricorrente
Pag. 2 di 4 (doc. n. 3) per “festività in domenica” relativa al mese di novembre 2023, non essendo stato né dedotto in ricorso che il ricorrente avrebbe lavorato, sia pure una sola volta, nella giornata di domenica (essendo, anzi, stato richiesto di provare di aver lavorato “dal lunedì al venerdì”) né essendo tale giornata desumibile dal prospetto allegato alla busta paga di settembre 2023.
Può pertanto ritenersi provato che il ricorrente sia rimasto creditore delle somme comunque maturate per il periodo dal settembre all'11 novembre 2023, ovverosia delle seguenti somme: a)-di parte della mensilità di settembre 2023 pari ad € 313,82; b)-della mensilità di ottobre 2023 pari ad € 2.383,54; c)-della mensilità di novembre 2023 pari ad € 529,67
(ovverosia della differenza tra la somma richiesta di € 630,39 e quella di €100,72 per festività in domenica non spettante); d)-del tfr maturato per l'anno 2023 pari ad € 399,17.
Il conteggio delle somme indicate in ricorso (così come sopra decurtato), allora, ben può essere recepito in questa pronuncia, essendo state correttamente computate nel citato conteggio le somme dovute sulla base del CCNL applicato e in base ai dati indicati nella buste paga prodotta (provenienti dal datore di lavoro e aventi valore confessorio).
Al pagamento della complessiva somma di euro 3626,2, dunque, deve essere in questa sede condannata la convenuta.
Sulle singole somme sopra indicate, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3°
c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per retribuzione,e dalla fine del rapporto quanto a quelli per T.F.R.), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché Cass. 16392/2002).
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte convenuta va infine condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto dei valori minimi in considerazione della totale assenza di attività difensiva posta in essere da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in accoglimento del ricorso, così provvede: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di euro 3626,2 oltre agli ulteriori interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate di cui alla motivazione nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 6 maggio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 4 di 4
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 528/2024 R.G.A.C. promossa da (avv. Vincenzo Di Lorenzo) contro Parte_1 Controparte_1
(contumace) e avente ad oggetto: crediti da lavoro subordinato, osserva quanto segue:
[...]
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 3.6.2024, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva di “1)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dalla società resistente la complessiva somma di € 3.726,92 (per retribuzione, spettanze di fine rapporto e TFR) avendo la datrice di lavoro omesso di corrispondergli il pagamento di parte della mensilità di settembre
2023, pari ad € 313,82, della mensilità di ottobre 2023, pari ad € 2.383,54, della mensilità di novembre 2023, pari ad € 630,39 e del tfr maturato per l'anno 2023 pari ad € 399,17, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, oltre interessi (da calcolarsi ex art. 1284, 4 comma, c.c.) e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2)-per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma meglio sopra indicata oltre accessori;
3)-condannare infine la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”. A fondamento della sua pretesa lo stesso deduceva: di essere stato assunto dalla con contratto di lavoro a tempo Controparte_1
pieno ed indeterminato a far data dal 01.09.2023 con qualifica di operaio (muratore) ed inquadramento nel 4 livello del CCNL Edilizia Piccola Media Industria e di aver svolto la propria prestazione lavorativa in favore della resistente fino al 11.11.2023, rassegnando le proprie dimissioni;
di aver svolto per tutta la durata del rapporto, la sua prestazione, di settimana in settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00; di essere “rimasto creditore, nei confronti della resistente della complessiva somma di € 3.726,92 (per retribuzione, spettanze di fine rapporto e TFR) avendo la datrice di lavoro omesso di corrispondergli il pagamento: a)-di parte della mensilità di settembre 2023 pari ad € 313,82; b)-della mensilità di ottobre 2023 pari ad € 2.383,54; c)-della mensilità di novembre 2023 pari ad € 630,39; d)-del tfr maturato per l'anno 2023 pari ad € 399,17”
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, la convenuta non si costituiva in giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda del ricorrente è senz'altro fondata e deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto il 01.09.2023 e che il rapporto di lavoro sia cessato l'11.11.2023 per effetto di dimissioni (si leggano la data di assunzione riportata sulla buste paga di settembre 2023 e quella di dimissioni riportata nel modello al doc. n 2).
Sempre dalla documentazione prodotta (e in particolare dal contratto e dalla busta paga) si apprende che il ricorrente era stato assunto a tempo pieno, inquadrato al 4 livello del CCNL
Edilizia Piccola Media Industria.
È, poi, principio generale in tema di diritto del lavoro quello secondo il quale mentre al lavoratore incombe l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa, grava sul datore di lavoro quello di provare il corretto adempimento alla sua obbligazione corrispettiva di pagamento della voci retributive dovute secondo quanto previsto dal CCNL applicato o applicabile: nel caso di specie è pacifico al dipendente spetti la retribuzione mensile per ogni mese lavorato, così come dall'ultima busta paga emessa relativa a settembre 2023, si desumono i dati per il calcolo delle voci che compongono le retribuzioni e il TFR maturato su tutte le voci retributive spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro;
peraltro, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che la convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio in tal modo tenendo un comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, che denota la mancanza di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente e conforta nell'accoglimento delle sue pretese.
Unica eccezione va fatta per la somma di euro 100,72 indicata nel conteggio di parte ricorrente
Pag. 2 di 4 (doc. n. 3) per “festività in domenica” relativa al mese di novembre 2023, non essendo stato né dedotto in ricorso che il ricorrente avrebbe lavorato, sia pure una sola volta, nella giornata di domenica (essendo, anzi, stato richiesto di provare di aver lavorato “dal lunedì al venerdì”) né essendo tale giornata desumibile dal prospetto allegato alla busta paga di settembre 2023.
Può pertanto ritenersi provato che il ricorrente sia rimasto creditore delle somme comunque maturate per il periodo dal settembre all'11 novembre 2023, ovverosia delle seguenti somme: a)-di parte della mensilità di settembre 2023 pari ad € 313,82; b)-della mensilità di ottobre 2023 pari ad € 2.383,54; c)-della mensilità di novembre 2023 pari ad € 529,67
(ovverosia della differenza tra la somma richiesta di € 630,39 e quella di €100,72 per festività in domenica non spettante); d)-del tfr maturato per l'anno 2023 pari ad € 399,17.
Il conteggio delle somme indicate in ricorso (così come sopra decurtato), allora, ben può essere recepito in questa pronuncia, essendo state correttamente computate nel citato conteggio le somme dovute sulla base del CCNL applicato e in base ai dati indicati nella buste paga prodotta (provenienti dal datore di lavoro e aventi valore confessorio).
Al pagamento della complessiva somma di euro 3626,2, dunque, deve essere in questa sede condannata la convenuta.
Sulle singole somme sopra indicate, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3°
c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per retribuzione,e dalla fine del rapporto quanto a quelli per T.F.R.), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché Cass. 16392/2002).
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte convenuta va infine condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto dei valori minimi in considerazione della totale assenza di attività difensiva posta in essere da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in accoglimento del ricorso, così provvede: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di euro 3626,2 oltre agli ulteriori interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate di cui alla motivazione nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 6 maggio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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