Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 361/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 361/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
26.02.2024,
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Guido da Spoleto, n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Daria
Grilli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, P.zza Garibaldi n. 12, presso il
Difensore;
e
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Guido da Spoleto, n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Simone
Marchetti e dall'Avv. Roberto Quirini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto,
Via delle Terme n. 8, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Acquapendente (VT) il 26 settembre 2015, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Acquapendente al N. 14, Parte II, Serie A,
Anno 2015;
pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acquapendente il 26 settembre 2015 (atto n.
14, parte II, Serie A, anno 2015).
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
90/2024 pubblicata in data 12.08.2024, passata in giudicato il 28.02.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1 Affidamento e collocazione del figlio minore:
- Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale. Il figlio avrà la collocazione prevalente presso la madre, dove avrà la residenza.
I genitori si impegnano a mantenere la massima collaborazione, tesa ad evitare che non venga mai a mancare l'apporto educativo nei confronti del figlio. Avranno, altresì cura che il figlio minore abbia sempre nei loro confronti un sicuro e preciso riferimento, nel rispetto dell'interesse del minore da ritenersi superiore e preminente.
2 Assegnazione casa coniugale
-La casa coniugale di proprietà del Sig. di cui continuerà a pagare la rata di mutuo mensile Pt_1 di € 589,02, viene assegnata alla Sig.ra completa di tutti gli arredi. La stessa si farà carico del Pt_2 pagamento di tutte le utenze, nonché delle spese ordinarie.
3 Tempistiche e modalità di frequentazione padre-figlio nell'arco dell'anno:
- Il padre avrà con il bambino rapporti continuativi e potrà vedere e stare con lo stesso, ogni qualvolta entrambi lo vogliano, compatibilmente con le esigenze e disponibilità dei genitori e gli impegni scolastici e extrascolastici del figlio. Comunque, in mancanza di accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì uscita di scuola alla domenica sera alle ore 19,00, quando la madre gli andrà incontro a Todi;
nella settimana che il figlio trascorrerà il pagina 2 di 6 fine settimana con la madre, il padre provvederà a prendere il figlio il giovedì pomeriggio dalle 16,00
o dall'uscita di scuola, alle ore 19,00 o con possibilità di pernotto.
Tempistiche e modalità di frequentazione padre-figlio in occasione delle festività Natalizie e Pasquali, nonché delle ferie estive e compleanno:
- il Sig. potrà avere il figlio con sé nei seguenti termini: i) 7 giorni in corrispondenza delle Pt_1 festività Natalizie, alternativamente, iniziando, con la madre, per l'anno corrente, dal 24 al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 6 gennaio di ogni anno;
ii) 6 giorni in corrispondenza delle festività
Pasquali di ogni anno, dal giovedì al martedì, ad anni alterni, iniziando con il padre;
iii) 15 giorni nel corso dell'estate, in 2 periodi di 7 giorni consecutivi ciascuno, fruibili anche in maniera continuativa, previo accordo;
il giorno del compleanno lo trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore, iniziando, per l'anno corrente con la madre.
- l'individuazione e la determinazione dei periodi che il figlio trascorrerà con il padre nel periodo estivo - visto che entrambi i coniugi sono dipendenti della medesima banca e le ferie vanno programmate entro il 31 marzo - dovrà avvenire con almeno 90 giorni di anticipo, fino a che le condizioni lavorative rimangano le stesse;
eventuali cambiamenti/ rinunce legati a cause eccezionali, dovranno essere comunicate con congruo anticipo.
Contributo al mantenimento del figlio – spese straordinarie – assegno unico
- a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il Sig. corrisponderà alla madre Sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese e mediante bonifico bancario alle coordinate che gli saranno Pt_2 appositamente comunicate, l'importo mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), sino a quando il Sig. dovrà farsi carico della rata di mutuo;
successivamente l'assegno verrà aumentato a € Pt_1
300,00. L'assegno è suscettibile di aggiornamento annuale su base ISTAT;
- le spese straordinarie in favore e nell'interesse del figlio farà carico su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e sono nei seguenti termini precisate: i) spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: spese scolastiche, quali spese per iscrizioni a scuole private ed università pubbliche o private e relative rette, correlate spese alloggiative (ove fuori sede), spese per ripetizioni, spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica, quali spese per corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, etc.), spese per corsi di informatica, spese per viaggi di istruzione, spese per vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per attività sportive (comprese le spese per l'attrezzatura corrispondentemente necessaria); spese medico-sanitarie, quali spese per interventi chirurgici presso strutture pubbliche o private e relative degenze, spese odontoiatriche, spese oculistiche e spese per prestazioni sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di pagina 3 di 6 fisioterapia;
ii) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione tra genitori: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, spese per acquisto di farmaci prescritti
(ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private, spese dentistiche, spese oculistiche e spese sanitarie effettuate tramite il S.S.N.;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra
[...]
immobile Parte_3
Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig.
[...] si impegna a trasferire alla Sig.ra - entro 30 giorni dalla sentenza di omologa - Pt_1 Pt_2
l'immobile sito in Spoleto (PG), Via Guido da Spoleto,2, distinto al N.C.E.U. del Comune di Spoleto
(PG) al fg. n.304:
Part. 1471 sub 4 , cat. A/3, vani 5, R.C. € 387,34
Part. 1471 sub 5, cat. C/2. Cl.3 – mq 6,00 R.C. € 3,72 al Prezzo di € 110.000,00, rimanendo in capo al sig. i benefici fiscali relativi la Parte_1 ristrutturazione edilizia, il risparmio energetico e il bonus mobili;
ciò verrà inserito nel rogito, così come previsto dall'art.16 bis, comma 8, DPR 917/86. Parte del pagamento del prezzo avverrà, mediante accollo del mutuo residuo la restante tramite assegno circolare o bonifico bancario.
Il trasferimento avverrà con l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, confermata dall'Agenzia dell'Entrate (Circolare n. 2 E del 21.04.2014 e dalla Sent. Corte Cost. n.
154/1999)
Assegno di mantenimento a favore dei coniugi
I Sigg.ri e essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente Pt_2 Pt_1 all'assegno di mantenimento
Clausole residuali:
- i Sigg.ri e acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni documento equipollente Pt_2 Pt_1 valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore;
nel caso che un Per_1 genitore intenda portare il minore all'estero, lo potrà fare solo con l'autorizzazione dell'altro
- i coniugi stabiliscono che l'eventuale nuovo compagno e compagna dovrà essere presentato/a gradualmente evitando, nei primi tempi, la frequentazione nelle rispettive abitazioni.
- le condizioni della separazione avranno efficacia dal momento del deposito del ricorso;
- le spese di procedimento saranno a carico di entrambi i coniugi in pari misura e ciascuno di essi si farà individualmente carico dei compensi del rispettivo procuratore.”
pagina 4 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 28.05.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Acquapendente (VT) il 26 settembre 2015, trascritto Parte_1 Parte_2 presso i Registri degli atti di matrimonio del Comune di Acquapendente, anno 2014, parte II, serie A, n. 14;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata pagina 5 di 6 in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acquapendente (VT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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