Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 24/04/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00939/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya, Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del dispaccio del V. Capo Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 03.02.26, portante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea in un E/D/R/C in Foggia, Bari, Trani e Barletta, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92, proposta dal Graduato ricorrente, al fine di assistere la madre, affetta da handicap in situazione di gravità;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. LE OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Rilevato che con il provvedimento impugnato il competente ufficio dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano ha negato all’attuale ricorrente, graduato con il profilo di geniere/guastatore presso il 32^ Rgt. Genio Guastatori In Fossano l’assegnazione temporanea in un E/D/R/C in Foggia, Bari, Trani e Barletta, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104 del 1992, proposta dal ricorrente, al fine di assistere la madre signora -OMISSIS-, nata il -OMISSIS-, affetta da handicap in situazione di gravità, così come certificato “ affetta da gravi patologie, tra cui “esiti di protesi valvolare aortica meccanica, diabete mellito ... disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, depressione endogena grave”, e in ragione di tale patologia la Commissione Medica della ASL di Bari, in esito a visita del -OMISSIS- dichiarata portatrice di handicap in stato di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Premesso che:
a) la madre del ricorrente non è ricoverata, che non ha parenti entro il 3° grado che possano fornirle assistenza – alcuni anche residenti fuori dall’Europa – che lo stato di salute fisica ed anche psichica non le consentono assolutamente quel minimo di autosufficienza basilare;
b) che la collocazione del ricorrente in un distaccamento tra Bari e Foggia potrebbe garantirgli di dare quell’assistenza di cui la madre necessita diuturnamente nella sua residenza in Sannicandro e notoriamente del tutto impossibile da Fossano;
c) visto che si tratta di esigenze assistenziali costanti e di lunga durata;
e) conseguentemente la fattispecie concreta è integralmente sussumibile nel quadro normativo delineato dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992;
f) rilevato che per pacifica giurisprudenza per gli appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia è sufficiente per il trasferimento motivato dalle esigenze prima rassegnate, che la vacanza organica non deve riguardare necessariamente una posizione lavorativa con specializzazione identica al profilo del ricorrente, essendo, invece, sufficiente che vi sia la carenza di almeno una posizione nel medesimo ruolo e grado, giacché la puntualizzazione «ove possibile» contenuta nel comma 5 dell’art. 33 della legge n. 241/1992, nonché quella prevista per gli appartenenti alle Forze armate dall’art. 981 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell’ordinamento militare), subordinante la concessione del beneficio de quo «nel limite (…) delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione», devono essere interpretate nel senso che deve sussistere un’esatta corrispondenza tra il ruolo e il grado, ma non tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell’organico della sede di destinazione, salve ulteriori e motivate esigenze organizzative dell’amministrazione (anche con riferimento alla necessità di non privarsi dell’apporto di lavoro a elevata specializzazione e qualificazione, frutto di un lungo addestramento mirato), le quali devono essere motivate in modo specifico e ragionevole e non in modo generico o apodittico (Cons. Stato, sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7934; Cons. Stato, sez. II, 21 giugno 2024, n. 5532; Cons. Stato, sez. II, 27 febbraio 2026, n. 1562);
g) in tale quadro, il diniego è illegittimo in mancanza di specifiche, circostanziate e preponderanti esigenze istituzionali, che, comunque l’Amministrazione non ha dedotto (Cons. Stato, sez. II, 20 aprile 2023, n. 4003);
h) considerato perciò che il ricorso deve essere accolto e va annullato il provvedimento impugnato;
i) rilevato che le spese seguono la soccombenza a fronte dei numerosi precedenti in giurisprudenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministro della Difesa al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1500,00 oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OS, Presidente, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.