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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2024, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 12/03/2024 h. 8,30, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10464/2021 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
CIMMINO MICHELE e ALBANESE GERARDO, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RUMOLO MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2021 l'istante agiva nei confronti della società resistente sulla premessa della intercorrenza con essa di un rapporto di lavoro subordinato, chiedendo condanna della stessa al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettantigli per il complessivo importo indicato in ricorso in relazione ai titoli ivi specificati.
Premesso di aver svolto mansioni di aiuto cuoco presso il sito in Organizzazione_1
Ercolano, esponeva di aver lavorato in forza di contratti a tempo determinato full time per 40 ore settimanali per i seguenti periodi: dal 05.04.2018 al 31.10.2018, dall'1.04.2019 al 31.10.2019, ed infine dall'1.08.2020 al 31.08.2020, con inquadramento nel VI livello del CCNL di categoria. Lamentava che nei primi due periodi lavorativi indicati aveva di fatto lavorato per 10 ore al giorno, eccetto un giorno a settimana, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, in cui lavorava per 12 ore, con un giorno di riposo;
precisava, inoltre, di aver svolto anche le mansioni di pizzaiolo nei mesi di agosto e settembre, e di cuoco unico nel mese di ottobre. In merito all'ultimo periodo lavorativo, invece, lamentava di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 6 ore al giorno, ed il sabato e la domenica per 10 ore, senza alcun riposo settimanale, svolgendo la mansione di cuoco unico. Si costituiva in giudizio la società, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sono incontestati fra le parti i periodi di lavoro, peraltro contrattualizzati, le mansioni svolte (6° livello, dal momento che il computo delle richieste differenze è stato elaborato sulla base del medesimo livello retributivo riconosciuto), mentre oggetto di doglianza è sostanzialmente l'effettivo orario di lavoro prestato. I testi escussi hanno dichiarato:
- , collega di lavoro con mansioni di lavapiatti nel mese di Agosto 2020, ha Testimone_1 riferito che lavoravano “dal lunedì al venerdì dalle 17,30/18 fino alle 23/23,30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 14/14,30.… Non siamo andati a lavorare il giorno 30-08-2020, in cui io sono diventato maggiorenne… Nell'hotel vi era una piscina, e per i clienti della stessa preparava da mangiare sempre il ricorrente”.
1 - , già dipendente di parte resistente, con mansioni di addetto al front Testimone_2 office nel 2018 e parte del 2019, direttore dal Giugno o Luglio 2019 a tutto il 2020, ha riferito che in tutti i periodi di causa “il ricorrente ha lavorato con orario dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 22, in cui chiudeva il ristorante, per sei giorni alla settimana, sia di mattina che di pomeriggio, con un giorno di riposo… Nel 2019 lo chef se ben ricordo, andò via ed Per_1 il ricorrente lavorava in cucina..; nel 2020 il ristorante era chiuso a pranzo e la sera c'era solamente la pizzeria. Nel 2018 e 2019 a pranzo era possibile mangiare solo panini in piscina, mentre la sera era aperta la pizzeria;
il ricorrente era l'unico pizzaiolo della struttura”.
- , dipendente della società negli anni 2018 e 2019, fino ad ottobre, con Persona_2 mansioni di facchino di notte e portiere dalle 23 alle 07 del mattino dopo, ha riferito che incontrava “il ricorrente la sera, non lo vedevo alle 7 del mattino;
tuttavia, poiché capitava 2
o 3 volte alla settimana che mi venisse chiesto dalla famiglia ed in particolare Per_3 dall'architetto di svolgere qualche incombenza, lo incontravo in mattinata. Il Tes_3 ricorrente svolgeva mansioni di aiuto cuoco e talvolta sostituiva il cuoco quando era assente;
la sera preparava l'impasto delle pizze, e le pizze stesse, che serviva ai clienti. Lavorava dalle 10 alle 15 circa o talvolta anche un poco oltre, quando venivano fatte delle riunioni con i rappresentanti farmaceutici;
tornava alle 17 e andava via alle 23, o qualche volta alle 24 o all'una, quando vi erano degli eventi. A maggio e giugno vi erano le comunioni, e capitava che vi fossero anche più “banchetti” in contemporanea, perché vi erano più sale e in una stessa sala potevano essere messi dei separèe. Ogni giorno, compresa la domenica, il ricorrente lavorava con il detto doppio turno, con un giorno di riposo obbligatorio;
quando vi erano i “banchetti” di domenica, il turno poteva essere anche continuativo. Tutti noi lavoravamo quali stagionali da maggio fino ad ottobre;
l'albergo chiude da novembre ad aprile.”
- chef di cucina da aprile a settembre / ottobre del 2019, ovvero prima del covid, Tes_4 ha dichiarato di aver “fatto un accordo con la proprietà per fruire di ferie a partire dal 15.10.2019 circa. Dopo questo periodo non ho più avuto contatti con parte resistente. Il ricorrente lavorava con me con mansioni di aiutante di cucina, commis di cucina… Il ricorrente lavorava per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo che cadeva in giornate comprese tra il lunedì ed il mercoledì. L'orario di lavoro era dalle 10:30 alle 14:30, e dalle 18:30/19:00 alle 22:00; con certezza posso riferire che non lavorava oltre tale orario, perché era molto categorico anche nel rispetto del fine orario. Per circa 20 giorni nel mese di agosto preparava l'impasto per le pizze, le realizzava e le infornava, tant'è che posso riferire che, secondo me, era più bravo in questo che come aiuto cuoco”. Reputa il giudicante raggiunta la prova dell'avvenuta prestazione di lavoro in misura pari di 9 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, mentre non vi è prova di svolgimento, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, di una prestazione di 12 ore per un giorno a settimana, di talchè la domanda va accolta in tali termini, ovvero per un numero di ore eccedenti pari a 14 a settimana, e 60 mensili.
Ridotti in tali termini i conteggi di cui in ricorso, svolti in conformità alle buste paga prodotte agli atti, consegue che al ricorrente competono €. 9.280,60 per l'anno 2018, €. 7.862,77 per l'anno 2019 ed €. 1.095,86 per l'anno 2020, ed in totale €. 18.239,23, di cui €. 542,04 per TFR. In conclusione, la domanda va accolta in parte qua con condanna di parte resistente al pagamento in favore del ricorrente degli importi come calcolati nel precedente capoverso, ai quali va aggiunta la maggiorazione per gli accessori ex art. 429 cpc dalle singole date di maturazione al saldo. La va altresì condannata alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale CP_1 in misura conforme alla presente pronuncia. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione applicabile in relazione al valore effettivo del giudizio, ovvero all'entità economica dell'interesse sostanziale che ha ricevuto tutela attraverso la decisione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna in persona del CP_1 legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di del complessivo importo di €. Parte_1 18.239,23, di cui €. 542,04 per TFR, oltre accessori come in motivazione, nonché alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente in misura conforme alla presente pronuncia;
- condanna la società resistente al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 2.694,00, oltre €. 118,50 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 12.3.2024
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
3
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 12/03/2024 h. 8,30, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10464/2021 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
CIMMINO MICHELE e ALBANESE GERARDO, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
RUMOLO MAURIZIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2021 l'istante agiva nei confronti della società resistente sulla premessa della intercorrenza con essa di un rapporto di lavoro subordinato, chiedendo condanna della stessa al pagamento in suo favore delle differenze retributive spettantigli per il complessivo importo indicato in ricorso in relazione ai titoli ivi specificati.
Premesso di aver svolto mansioni di aiuto cuoco presso il sito in Organizzazione_1
Ercolano, esponeva di aver lavorato in forza di contratti a tempo determinato full time per 40 ore settimanali per i seguenti periodi: dal 05.04.2018 al 31.10.2018, dall'1.04.2019 al 31.10.2019, ed infine dall'1.08.2020 al 31.08.2020, con inquadramento nel VI livello del CCNL di categoria. Lamentava che nei primi due periodi lavorativi indicati aveva di fatto lavorato per 10 ore al giorno, eccetto un giorno a settimana, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, in cui lavorava per 12 ore, con un giorno di riposo;
precisava, inoltre, di aver svolto anche le mansioni di pizzaiolo nei mesi di agosto e settembre, e di cuoco unico nel mese di ottobre. In merito all'ultimo periodo lavorativo, invece, lamentava di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 6 ore al giorno, ed il sabato e la domenica per 10 ore, senza alcun riposo settimanale, svolgendo la mansione di cuoco unico. Si costituiva in giudizio la società, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sono incontestati fra le parti i periodi di lavoro, peraltro contrattualizzati, le mansioni svolte (6° livello, dal momento che il computo delle richieste differenze è stato elaborato sulla base del medesimo livello retributivo riconosciuto), mentre oggetto di doglianza è sostanzialmente l'effettivo orario di lavoro prestato. I testi escussi hanno dichiarato:
- , collega di lavoro con mansioni di lavapiatti nel mese di Agosto 2020, ha Testimone_1 riferito che lavoravano “dal lunedì al venerdì dalle 17,30/18 fino alle 23/23,30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 14/14,30.… Non siamo andati a lavorare il giorno 30-08-2020, in cui io sono diventato maggiorenne… Nell'hotel vi era una piscina, e per i clienti della stessa preparava da mangiare sempre il ricorrente”.
1 - , già dipendente di parte resistente, con mansioni di addetto al front Testimone_2 office nel 2018 e parte del 2019, direttore dal Giugno o Luglio 2019 a tutto il 2020, ha riferito che in tutti i periodi di causa “il ricorrente ha lavorato con orario dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 22, in cui chiudeva il ristorante, per sei giorni alla settimana, sia di mattina che di pomeriggio, con un giorno di riposo… Nel 2019 lo chef se ben ricordo, andò via ed Per_1 il ricorrente lavorava in cucina..; nel 2020 il ristorante era chiuso a pranzo e la sera c'era solamente la pizzeria. Nel 2018 e 2019 a pranzo era possibile mangiare solo panini in piscina, mentre la sera era aperta la pizzeria;
il ricorrente era l'unico pizzaiolo della struttura”.
- , dipendente della società negli anni 2018 e 2019, fino ad ottobre, con Persona_2 mansioni di facchino di notte e portiere dalle 23 alle 07 del mattino dopo, ha riferito che incontrava “il ricorrente la sera, non lo vedevo alle 7 del mattino;
tuttavia, poiché capitava 2
o 3 volte alla settimana che mi venisse chiesto dalla famiglia ed in particolare Per_3 dall'architetto di svolgere qualche incombenza, lo incontravo in mattinata. Il Tes_3 ricorrente svolgeva mansioni di aiuto cuoco e talvolta sostituiva il cuoco quando era assente;
la sera preparava l'impasto delle pizze, e le pizze stesse, che serviva ai clienti. Lavorava dalle 10 alle 15 circa o talvolta anche un poco oltre, quando venivano fatte delle riunioni con i rappresentanti farmaceutici;
tornava alle 17 e andava via alle 23, o qualche volta alle 24 o all'una, quando vi erano degli eventi. A maggio e giugno vi erano le comunioni, e capitava che vi fossero anche più “banchetti” in contemporanea, perché vi erano più sale e in una stessa sala potevano essere messi dei separèe. Ogni giorno, compresa la domenica, il ricorrente lavorava con il detto doppio turno, con un giorno di riposo obbligatorio;
quando vi erano i “banchetti” di domenica, il turno poteva essere anche continuativo. Tutti noi lavoravamo quali stagionali da maggio fino ad ottobre;
l'albergo chiude da novembre ad aprile.”
- chef di cucina da aprile a settembre / ottobre del 2019, ovvero prima del covid, Tes_4 ha dichiarato di aver “fatto un accordo con la proprietà per fruire di ferie a partire dal 15.10.2019 circa. Dopo questo periodo non ho più avuto contatti con parte resistente. Il ricorrente lavorava con me con mansioni di aiutante di cucina, commis di cucina… Il ricorrente lavorava per 6 giorni a settimana con un giorno di riposo che cadeva in giornate comprese tra il lunedì ed il mercoledì. L'orario di lavoro era dalle 10:30 alle 14:30, e dalle 18:30/19:00 alle 22:00; con certezza posso riferire che non lavorava oltre tale orario, perché era molto categorico anche nel rispetto del fine orario. Per circa 20 giorni nel mese di agosto preparava l'impasto per le pizze, le realizzava e le infornava, tant'è che posso riferire che, secondo me, era più bravo in questo che come aiuto cuoco”. Reputa il giudicante raggiunta la prova dell'avvenuta prestazione di lavoro in misura pari di 9 ore al giorno, per 6 giorni a settimana, mentre non vi è prova di svolgimento, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, di una prestazione di 12 ore per un giorno a settimana, di talchè la domanda va accolta in tali termini, ovvero per un numero di ore eccedenti pari a 14 a settimana, e 60 mensili.
Ridotti in tali termini i conteggi di cui in ricorso, svolti in conformità alle buste paga prodotte agli atti, consegue che al ricorrente competono €. 9.280,60 per l'anno 2018, €. 7.862,77 per l'anno 2019 ed €. 1.095,86 per l'anno 2020, ed in totale €. 18.239,23, di cui €. 542,04 per TFR. In conclusione, la domanda va accolta in parte qua con condanna di parte resistente al pagamento in favore del ricorrente degli importi come calcolati nel precedente capoverso, ai quali va aggiunta la maggiorazione per gli accessori ex art. 429 cpc dalle singole date di maturazione al saldo. La va altresì condannata alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale CP_1 in misura conforme alla presente pronuncia. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione applicabile in relazione al valore effettivo del giudizio, ovvero all'entità economica dell'interesse sostanziale che ha ricevuto tutela attraverso la decisione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna in persona del CP_1 legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di del complessivo importo di €. Parte_1 18.239,23, di cui €. 542,04 per TFR, oltre accessori come in motivazione, nonché alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente in misura conforme alla presente pronuncia;
- condanna la società resistente al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 2.694,00, oltre €. 118,50 per esborsi, ed oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 12.3.2024
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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