Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2025, proposto da SO CI, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
- del provvedimento della Direzione generale della previdenza militare e della leva prot. n-OMISSIS- notificato il 13 marzo 2025, di rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio per la patologia: -OMISSIS-;
- occorrendo, del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto o provvedimento comunque annesso, connesso, consequenziale o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 15 aprile 2026, il Presidente UR NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato e depositato l’8 maggio 2025, il signor-OMISSIS-dell’Esercito italiano in servizio presso la Brigata meccanizzata “Aosta” di Messina, esponeva che, con istanza del 10 maggio 2024, aveva chiesto il riconoscimento di causa di servizio per la seguente patologia: -OMISSIS-.
Il Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva, con provvedimento -OMISSIS-, aveva ritenuto tale patologia non dipendente da causa di servizio e aveva rigettato l’istanza di equo indennizzo, richiamando, a supporto, il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio n. -OMISSIS-.
Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale provvedimento e, occorrendo, del parere presupposto per i seguenti motivi:
Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere sotto i profili: della manifesta illogicità; dell’irragionevolezza; dell’erronea valutazione o travisamento della situazione di fatto; della contraddittorietà.
A supporto delle censure ha depositato una consulenza medico legale.
2. Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica.
4. All’udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso va rigettato.
Il contestato diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stato motivato con riferimento al parere contrario espresso dal Comitato di verifica che, come noto, “ rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali». Essa «si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere ” (in termini Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2025, n. 2538 con ampi richiami).
Ciò precisato, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2025, n. 2538 con richiamo a 7 febbraio 2022, n. 864), secondo cui “ una normale attività di servizio non può essere considerata causa o concausa dell’insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull’insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio (Cons. Stato sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618). A tali elementi possono essere ricondotti soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Cons. St., sez. IV, 4 ottobre 2017 n. 4619) ”.
Così inquadrata la vicenda, va rilevato che il Comitato di verifica, nel suo parere, ha preliminarmente dato atto che, come risultava dall’allegato 3 alla scheda informativa fornita dall’Amministrazione, il ricorrente non era stato esposto a -OMISSIS-, per servizi resi su automezzi, mezzi meccanici, natanti o velivoli, mentre, limitatamente al periodo dal 2023 al 2024, era stato adibito a mansioni comportanti la movimentazione di carichi di modesta entità (3-5 Kg/die) per meno di metà del turno lavorativo.
Ha, pertanto, concluso nel senso che l’infermità “-OMISSIS-” non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio poiché: “ -OMISSIS-. Invero, su tale condizione di predisposizione costituzionale, possono influire fattori concausali di natura traumatica o microtraumatica legati a peculiari attività lavorative caratterizzate da costante ed elevato impegno fisico che, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti (citato Allegato 3 alla Scheda Informativa), non risultano continuativamente riscontrabili nell’attività lavorativa dell’interessato. Pertanto, in mancanza, come nel caso di specie, dei predetti fattori patogenetici esogeni, gli invocati eventi del servizio prestato non possono correlarsi validamente all’infermità denunciata neppure alla stregua di concausa efficiente e determinante, in quanto incapaci, sul piano quali-quantitativo, di prevalere efficacemente sulle condizioni meiopragiche endogeno-costituzionali ed esogene extra-lavorative del soggetto (sovrappeso) ”.
Tale giudizio è stato avversato con la relazione di un medico legale il quale ha ritenuto che sussisteva un nesso di causalità tra la patologia in questione e la peculiarità del servizio prestato nei seguenti incarichi: attività addestrativa e operativa svolta in montagna; attività addestrativa per il conseguimento della qualifica di pattugliatore scelto; attività addestrativi con dispositivi incidenti sulla colonna; attività in zone disagiate e condizioni proibitive.
Ha, pertanto, concluso nel senso che “ l’attività lavorativa svolta ha rivestito quindi il ruolo di concausa efficiente e determinante e quindi preponderante rispetto ad altri fattori causali o almeno costituente quel minimo fattore di accelerazione o di aggravamento di cui è indubbio, nel caso in esame, doverne riconoscere l’incidenza negativa ”.
Orbene, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha svolto, dalla data dell’assunzione a quella della presentazione della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo, i seguenti incarichi:
- dal 15 settembre 2009 al 26 agosto 2012: frequenza corso di formazione per sottufficiali dell’esercito presso la Scuola di Viterbo;
- dal 27 agosto 2012 al 5 giugno 2016: -OMISSIS-presso la Compagnia fucilieri del Reggimento degli alpini di Belluno;
- dal 6 giugno 2016 al 21 agosto 2016:-OMISSIS- presso la Scuola sottoufficiali di Viterbo;
- dal 22 agosto 2016 al 27 gennaio 2019: -OMISSIS-degli allievi della scuola sottoufficiali di Viterbo;
- dal 28 gennaio 2019 al 6 ottobre 2019:-OMISSIS- presso la Scuola sottoufficiali di Viterbo;
- dal 7 ottobre 2019 al 28 marzo 2022: -OMISSIS- per rifornimenti materiali TLC;
- dal 29 marzo 2022 alla data dell’istanza (i.e. 10 maggio 2024): transitato nel ruolo speciale degli Ufficiali del Corpo di Commissariato dell’Esercito con mansioni di -OMISSIS-.
Quale -OMISSIS-ha, inoltre, partecipato a una missione in Afghanistan nel periodo marzo/agosto 2013 e all’operazione “strade sicure” nel periodo giugno/ottobre 2015.
Come rilevato dal Comitato di verifica, fattori traumatici legati a peculiari attività lavorative caratterizzate da costante ed elevato impegno fisico possono avere un’efficacia causale o concausale relativamente alla patologia in questione, ma è necessaria una continuità e una significativa incidenza temporale che nella specie mancano.
Invero: l’attività addestrativa e operativa in alta montagna ha avuto la durata di soli tre anni (2016/2019); la partecipazione all’operazione in -OMISSIS- si è svolta per 5 mesi (marzo/agosto 2013); le “peculiari attività addestrative/operative” hanno avuto svolgimento in un periodo temporalmente limitato.
Il collegio deve, allora, rilevare che la correlazione tra la grave patologia del militare e il servizio è rimasta indimostrata in quanto, giova ribadirlo, i periodi in cui si riscontrano particolari modalità, ulteriori rispetto al normale espletamento del servizio, che possono, in ipotesi, avere influito causalmente sull’insorgere dell’infermità sono limitati e discontinui; nessuna carenza istruttoria è, pertanto, ravvisabile nel parere del Comitato.
Ne deriva che con gli atti di parte ricorrente non è stata dimostrata alcuna non attendibilità scientifica delle valutazioni compiute dall’organo collegiale, essendo stata piuttosto prospettata una diversa valutazione delle medesime circostanze atta a sostituire, in maniera non consentita, l’apprezzamento di una consulenza privata a quello effettuato dal Comitato di Verifica, dovendosi aderire alla consolidata giurisprudenza che esclude la contestabilità del parere in commento alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai medici compulsati autonomamente dalla parte (cfr. la sentenza di questa sezione n. 1013 del 24 marzo 2025).
In tal senso, eventuali approfondimenti istruttori da parte del giudice (verificazione o CTU) possono essere disposti solo laddove emergano fondati dubbi sull’erroneità della regola tecnico-scientifica applicata dal Comitato nell’esame della pratica amministrativa sub iudice ovvero sulla sussistenza di errori commessi dal medesimo organo collegiale nella sua applicazione ai fatti di servizio apprezzati che, tuttavia, non si rilevano nel caso di specie.
6. Alla luce della peculiarità delle questioni trattate sussistono valide ragioni per la compensazione integrale delle spese relative all’odierno giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.