Art. 12.
Le somme stanziate ai sensi della legge 8 gennaio 1974, n. 2 , sul capitolo 1188 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1974, possono essere utilizzate anche nell'esercizio successivo.
Le somme stanziate ai sensi della legge 8 gennaio 1974, n. 2 , sul capitolo 1188 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1974, possono essere utilizzate anche nell'esercizio successivo.