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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 182/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 07/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
RR (CL), 24/05/1965 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PALUMBO PAOLO e dell'Avv. SOLLAMI SALVATORE GIOVANNI ( ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA ON. C. C.F._2 VOLPE N.12 93010 RR ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace
CONCLUSIONI: - Nel merito, in via principale, per i motivi tutti in narrativa descritti, ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere:
1. la corresponsione delle differenze retributive tra quanto Parte_1 percepito e quanto allo stesso spettante per avere di fatto svolto in favore della Controparte_1 dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, una prestazione lavorativa subordinata osservando un orario di lavoro a tempo pieno, quantificate in complessivi € 13.645,53, al lordo delle dovute ritenute di legge, o in quella somma diversa, comunque superiore a quella percepita, che dovesse risultare di giustizia, anche equitativamente e/o in applicazione dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. il risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. il risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - Conseguentemente:
1. condannare la P.IVA/C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della P.IVA_1 Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. delle differenze retributive tra quanto Parte_1 percepito e quanto allo stesso spettante per avere di fatto svolto in favore dell'anzidetta società, dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, una prestazione lavorativa subordinata osservando un orario di lavoro a tempo pieno, quantificate in complessivi € 13.645,53, al lordo delle dovute ritenute di legge, o in quella somma diversa, comunque superiore a quella percepita, che dovesse risultare di giustizia, anche equitativamente e/o in applicazione dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condannare la P.IVA/C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. del risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del Parte_1 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. condannare la P.IVA/C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig.
del risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da Parte_1
1 quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti in narrativa descritti, che il sig. ha diritto ad ottenere:
1. la Parte_1 corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto allo stesso spettante in ragione della percentuale part-time matematicamente corretta pari al 63,16%, o di quella ritenuta di giustizia comunque superiore a quella erroneamente applicata, e ciò in relazione al periodo dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. la corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto allo stesso spettante in ragione del riproporzionamento della maggiorazione per lavoro supplementare previsto dall'art. 10, comma 15, del C.C.N.L. di categoria del 10/07/2016, o di quello ritenuto di giustizia comunque superiore a quello erroneamente applicato, e ciò in relazione al periodo dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. il risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4. il risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - Conseguentemente:
1. condannare la Controparte_1
P.IVA/C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_1 MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. delle Parte_1 differenze retributive tra quanto percepito e quanto allo stesso spettante in ragione della percentuale part-time matematicamente corretta pari al 63,16%, o di quella ritenuta di giustizia comunque superiore a quella erroneamente applicata, e ciò in relazione al periodo dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condannare la Controparte_1
P.IVA/C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_1 MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. delle Parte_1 differenze retributive tra quanto percepito e quanto allo stesso spettante in ragione del riproporzionamento della maggiorazione per lavoro supplementare previsto dall'art. 10, comma 15, del C.C.N.L. di categoria del 10/07/2016, o di quello ritenuto di giustizia comunque superiore a quello erroneamente applicato, e ciò in relazione al periodo dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. condannare la P.IVA/C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della P.IVA_1 Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. del risarcimento del danno ex art. 10, Parte_1 comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4. condannare la P.IVA/C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. del risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del Parte_1 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 10/02/2022, ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto che:
1. è stato assunto dalla l'8 novembre 2017 con CP_1 Controparte_1 contratto di lavoro a tempo determinato part-time come operatore ecologico livello 2A del contratto collettivo Federambiente;
2. il contratto è stato oggetto di proroghe e successivi contratti di lavoro a tempo determinato fino al 7 novembre 2019, con riconoscimento del livello superiore B2 dal 15 settembre 2018;
3. l'8 novembre 2019 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time e con il livello B2 (operatore ecologico);
4. il 31 dicembre 2020 il rapporto di lavoro è cessato per effetto del passaggio dell'appalto ad altra ditta.
2 Ha lamentato la violazione dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, in quanto nel contratto di lavoro part-time la datrice di lavoro non ha specificato la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario (giorno, settimana, mese, anno), le clausole elastiche, così violando l'art. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e l'art. 10 CCNL
10/07/2016.
Per tali motivi ha concluso per la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate scaturenti dal maggior numero di ore lavorate e dalla corretta applicazione del ccnl, oltre al risarcimento del danno subito.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti la Controparte_1 non si è costituita e stante la regolare notifica del ricorso è stata dichiarata
[...] contumace.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 07/10/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Gli esiti dell'attività istruttoria: l'articolazione della giornata lavorativa.
La difesa del ricorrente ha depositato i contratti di lavoro, le proroghe e le buste paga, da cui si appura che effettivamente non è stata specificata l'articolazione oraria del rapporto di lavoro, sebbene i contratti fossero a tempo parziale. È stato specificato unicamente il numero delle ore da lavorare e le mansioni, oltre al CCNL per il settore nettezza urbana Federambiente da applicare al rapporto (All. 1 al ricorso con copia dei contratti di lavoro a tempo determinato part-time del 07/11/2017, 22/12/2017,
13/09/2018, 09/09/2019 e del contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time del
07/11/2019).
Dalle buste paga da novembre/2017 a dicembre/2020 (All. 2 al ricorso) si evince il sistematico ricorso al lavoro supplementare o straordinario, o il compenso per progetto obiettivo, che, come riferito dal ricorrente, è stata una modalità per retribuire prestazioni di lavoro eccedenti quella ordinaria.
I testi e , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
18.6.2024, hanno riferito del sistematico ricorso al lavoro supplementare fino al raggiungimento delle 36 ore di straordinario, a cui si è aggiunto il lavoro straordinario in caso di necessità di prestazioni lavorative per emergenze o imprevisti.
3 Il ricorso costante al lavoro supplementare è stato oggetto di una vera e propria prassi aziendale per dissimulare il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Sulle violazioni delle disposizioni di legge e collettive sulla articolazione oraria del contratto di lavoro a tempo determinato.
La difesa del ricorrente ha lamentato che la ha violato le disposizioni che CP_1 regolano il contratto di lavoro determinato, in quanto di fatto il rapporto di lavoro
(considerata la stipulazione di contratti diversi e di proroghe) ha avuto una durata pari a quella di un contratto di lavoro a tempo pieno, con richieste anche di lavoro straordinario retribuito sotto la voce “progetto obiettivo”. Non sono stati applicati correttamente gli istituti previsi dalla legge e dal ccnl, così arrivando a corrispondere una retribuzione inferiore a quella dovuta e comunque cagionando un danno al lavoratore per la mancata determinazione degli orari di lavoro.
Tanto premesso si osserva che con il dlgs n. 81/2015 è stata innovata la disciplina del contratto di lavoro subordinato, e con riguardo ai contratti a tempo parziale, l'art. 3, co. 2 e 3, dispone che «
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite».
L'art. 6 integra la suddetta disciplina con riguardo ai limiti del lavoro supplementare, del lavoro straordinario e delle clausole elastiche in un'ottica di garanzia del lavoratore dagli abusi dello jus variandi del datore di lavoro che possono incidere tanto sul livello di qualità della vita, che sulla possibilità di ricercare e svolgere altra attività lavorativa compatibile, aumentando in modo ingiustificato lo stato di precarietà anche esistenziale.
A garanzia del rispetto di tali disposizioni – così attuando i principi della direttiva
97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CE, recepita con dlgs 25 febbraio 2000, n. 61 – l'art. 10 co. 2, del dlgs n.
81/2015 stabilisce la possibilità di una determinazione officiosa atteso che: «Qualora
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno».
Riepilogate le fonti primarie che regolamentano il rapporto di lavoro a tempo parziale e rafforzano il sistema delle tutele con la previsione con una azione risarcitoria
4 che ha pure valenza sanzionatoria o dissuasiva, sulla questione del risarcimento del danno connesso alla mancata determinazione degli orari di lavoro la Suprema Corte ha evidenziato che «il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 61 del 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del
d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria. Peraltro,
l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito». (Cass. Sez. L., 06/04/2021, n. 9229,
Cassazione civile sez. lav., 29/04/2024, n.11333)
In tale contesto il ccnl all'art. 10, co. 15, (All. 3) recepisce quanto stabilito dal legislatore sulla determinazione dell'articolazione oraria del parte time e sui limiti del lavoro supplementare e straordinario, precisando i limiti entro i quali è possibile ricorrere al lavoro supplementare e le maggiorazioni retributive per tali prestazioni atteso che «15.
Le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 17 del presente c.c.n.l. Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite complessivo annuale di ore "pro-capite" pari al 40% della prestazione concordata, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi dell'art. 28 del vigente c.c.n.l. - della retribuzione globale maggiorata del 12% comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali;
per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre tale limite si darà luogo alla corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi dell'art. 28 del vigente c.c.n.l. - della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali».
Come detto le prove raccolte hanno confermato quanto assunto in ricorso relativamente alla violazione delle disposizioni di legge e collettive sulla regolamentazione del rapporto di lavoro attraverso la mancata determinazione della collocazione oraria delle prestazioni e l'abusivo ricorso al lavoro supplementare e straordinario, ma il superamento dei limiti è stato sempre contenuto entro il numero di 169 ore mensili equivalenti ad un tempo pieno, come appurato dal nominato CTU, che è stato incaricato della verifica della corretta applicazione delle disposizioni del ccnl sulla determinazione della retribuzione e che sono oggetto di disamina nel paragrafo successivo.
Le differenze retributive
Sul numero di ore il lavoratore ha richiamato le indicazioni delle buste paga prodotte sub All. 2 e predisposte dalla datrice di lavoro.
5 Per appurare la corretta applicazione di quanto previsto dal ccnl per la retribuzione del lavoro supplementare e straordinario è stato conferito incarico peritale al dr. Per_1
.
[...]
Il CTU ha evidenziato che il primo rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale iniziato l'8/11/2017 e con termine al 31/12/2017, è stato prorogato fino al
15/09/2018, con livello di inquadramento 2°. La percentuale del part time è stata del
61,54% da Novembre 2017 a Dicembre 2017, del 75% per il solo mese di Gennaio 2018
e del 63% da Febbraio 2018 a Dicembre 2018; il livello di inquadramento dal mese di
Settembre 2018 è passato al 2B.
Da gennaio 2019 la percentuale part time è scesa al 61.54% fino al termine del contratto in data 13/09/2019 ed alla successiva trasformazione a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro si è concluso il 31/12/2020.
Il CTU quanto al modus operando per determinare le differenze retributive maturate ha evidenziato quanto segue: «Il calcolo è stato effettuato determinando le somme che sarebbero spettate al lavoratore per un rapporto di lavoro a tempo pieno, e si
è detratto quanto percepito dal lavoratore così come riportato nelle buste paga agli atti.
Il CCNL applicato stabilisce che la paga può essere: MENSILIZZATA ed in tal caso il lavoratore viene retribuito in misura fissa mensile per 26 giornate al lordo di eventuali assenze. ORARIA ed in tal caso il coefficiente da utilizzare sempre per un rapporto di lavoro a tempo pieno è pari a 169 ore mensili. Per effetto di ciò ed esaminando il calendario delle presenze del lavoratore, lo stesso non raggiunge e non supera le 169 ore previste dal contratto per un rapporto di lavoro a tempo pieno. Relativamente alla voce
“compenso per progetto obiettivo” presente nei cedolini in atti si è ritenuto che il compenso spetti interamente al lavoratore, trattandosi di un compenso a finalità aggiuntiva diretto ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati da un organo di valutazione. Sono state rideterminate le ferie non godute, calcolate in gg. 13 rispetto a quelle complessivamente spettanti gg. 82 ed a quelle godute indicate nei cedolini gg. 69.
Inoltre è stato determinato il TFR spettante per l'intero periodo Novembre
2017/Dicembre 2020. Agli atti non è presente la busta paga relativa al trattamento di fine rapporto per cui la somma determinata non è stata confrontata con quella eventualmente percepita».
La difesa del ricorrente ha contestato la correttezza dei conteggi, sostanzialmente per essere differenti da quelli del CTP, ma non ha precisato i motivi per cui sono erronei, né sono state inviate osservazioni nel corso delle operazioni peritali. Né dalla mancata previsione di clausole elastiche derivano conseguenze in punto di differenze retributive, anche perché ai sensi dell'art. 10, co. 6, ccnl («Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015, nei rapporti
6 di lavoro a tempo parziale le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata») presuppone un sistema di rapporti e relazioni anche sindacali del tutto assenti nel caso di specie. Le clausole elastiche costituiscono una forma di regolamentazione dello jus variandi datoriale ed in mancanza della stessa si applica la più rigorosa disciplina generale.
Ritenuta la correttezza e la coerenza logica delle conclusioni del CTU, tenuto conto del mancato superamento della soglia delle 169 ore, la Controparte_1 deve corrispondere al ricorrente la somma di €. 13.139,04, di cui € 10.439,08 per
[...] differenze retributive maturate per effetto delle maggiorazioni orarie su lavoro supplementare e straordinario e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione per €
2.699,96 al 3.2.2025.
La misura del TFR maturato ammonta alla somma di €. 5.569,12, a cui dovrà detrarsi quanto eventualmente corrisposto, non essendo stato documentato quanto pagato per tale ragione.
Il danno ex art. 10 co. 2, del dlgs n. 81/2015 e 10 ccnl.
Sotto altro profilo la violazione delle disposizioni sulla determinazione degli orari del rapporto di lavoro a tempo parziale ha evidentemente comportato per il lavoratore un danno che non consiste necessariamente nella percezione di una retribuzione inferiore, ma in un pregiudizio, anche non economico, patito dal lavoratore per effetto di un ingiustificato stato di precarietà connesso ad un illegittimo esercizio dello jus variandi del datore di lavoro. Come chiarito dalla Suprema Corte nei precedenti citati è un danno risarcibile anche in via equitativa.
Nel caso di specie non si apprezzano oscillazioni di fatto nel numero di ore richieste al lavoratore, che di fatto ha potuto contare sulla necessità del datore di lavoro di una prestazione lavorativa a tempo pieno in relazione ad un appalto stipulato per assicurare il servizio di raccolta rifiuti con parametri costanti nel corso del tempo.
In altri termini non si rinvengono altri aspetti pregiudizievoli nella condotta datoriale, che siano diversi dalla mancata precisazione dei turni di lavoro, né al riguardo sono stati forniti dal ricorrente ulteriori elementi di qualificazione. Per tale motivo si ritiene equo il risarcimento del danno con la somma di € 1.000, considerata la complessiva durata del periodo di lavoro e la misura della retribuzione corrisposta.
Il regolamento delle spese processuali.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati tenuto conto delle tariffe per il III scaglione, di cui al DM n. 55 del
10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per le seguenti fasi
7 del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
Pertanto la resistente, in quanto parte soccombente, deve essere condannata alla loro refusione nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che - per Parte_1 le ore di lavoro supplementare e straordinario prestate in favore della Controparte_1 dall'8/11/2017 al 31/12/2020 – ha maturato un credito pari alla somma di
[...]
€. 13.139,04, di cui € 10.439,08 per differenze retributive maturate per effetto delle maggiorazioni orarie di cui all'art. 10 ccnl Federambiente, oltre interessi e rivalutazione per € 2.699,96 al 3.2.2025, per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere le suddette differenze retributive.
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che ha Parte_1 maturato nei confronti della un TFR pari alla somma di €. Controparte_1
5.569,12, per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento delle eventuali differenze sulle minori somme corrisposte.
Accerta e dichiara che la ha cagionato a CP_1 Controparte_1
un danno ex art. 10 co. 2, del dlgs n. 81/2015 e 10 ccnl per mancata Parte_1 determinazione della collocazione delle ore e/o dei turni di lavoro pari alla somma equitativamente liquidata di € 1.000, per l'effetto condanna la società convenuta al risarcimento del danno così liquidato.
Condanna la alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva somma di € Parte_1
3.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 4 novembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 07/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
RR (CL), 24/05/1965 (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PALUMBO PAOLO e dell'Avv. SOLLAMI SALVATORE GIOVANNI ( ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA ON. C. C.F._2 VOLPE N.12 93010 RR ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 resistente contumace
CONCLUSIONI: - Nel merito, in via principale, per i motivi tutti in narrativa descritti, ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto ad ottenere:
1. la corresponsione delle differenze retributive tra quanto Parte_1 percepito e quanto allo stesso spettante per avere di fatto svolto in favore della Controparte_1 dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, una prestazione lavorativa subordinata osservando un orario di lavoro a tempo pieno, quantificate in complessivi € 13.645,53, al lordo delle dovute ritenute di legge, o in quella somma diversa, comunque superiore a quella percepita, che dovesse risultare di giustizia, anche equitativamente e/o in applicazione dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. il risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. il risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - Conseguentemente:
1. condannare la P.IVA/C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della P.IVA_1 Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. delle differenze retributive tra quanto Parte_1 percepito e quanto allo stesso spettante per avere di fatto svolto in favore dell'anzidetta società, dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, una prestazione lavorativa subordinata osservando un orario di lavoro a tempo pieno, quantificate in complessivi € 13.645,53, al lordo delle dovute ritenute di legge, o in quella somma diversa, comunque superiore a quella percepita, che dovesse risultare di giustizia, anche equitativamente e/o in applicazione dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condannare la P.IVA/C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. del risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del Parte_1 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. condannare la P.IVA/C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig.
del risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da Parte_1
1 quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti in narrativa descritti, che il sig. ha diritto ad ottenere:
1. la Parte_1 corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto allo stesso spettante in ragione della percentuale part-time matematicamente corretta pari al 63,16%, o di quella ritenuta di giustizia comunque superiore a quella erroneamente applicata, e ciò in relazione al periodo dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. la corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto allo stesso spettante in ragione del riproporzionamento della maggiorazione per lavoro supplementare previsto dall'art. 10, comma 15, del C.C.N.L. di categoria del 10/07/2016, o di quello ritenuto di giustizia comunque superiore a quello erroneamente applicato, e ciò in relazione al periodo dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. il risarcimento del danno ex art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4. il risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - Conseguentemente:
1. condannare la Controparte_1
P.IVA/C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_1 MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. delle Parte_1 differenze retributive tra quanto percepito e quanto allo stesso spettante in ragione della percentuale part-time matematicamente corretta pari al 63,16%, o di quella ritenuta di giustizia comunque superiore a quella erroneamente applicata, e ciò in relazione al periodo dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condannare la Controparte_1
P.IVA/C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_1 MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. delle Parte_1 differenze retributive tra quanto percepito e quanto allo stesso spettante in ragione del riproporzionamento della maggiorazione per lavoro supplementare previsto dall'art. 10, comma 15, del C.C.N.L. di categoria del 10/07/2016, o di quello ritenuto di giustizia comunque superiore a quello erroneamente applicato, e ciò in relazione al periodo dal 08/11/2017 al 31/12/2020, o per il diverso arco temporale ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3. condannare la P.IVA/C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della P.IVA_1 Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. del risarcimento del danno ex art. 10, Parte_1 comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4. condannare la P.IVA/C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in MU (CL) alla Piazza della Repubblica s.n.c., alla corresponsione in favore del sig. del risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del Parte_1 15/06/2015, da quantificarsi nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 10/02/2022, ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto che:
1. è stato assunto dalla l'8 novembre 2017 con CP_1 Controparte_1 contratto di lavoro a tempo determinato part-time come operatore ecologico livello 2A del contratto collettivo Federambiente;
2. il contratto è stato oggetto di proroghe e successivi contratti di lavoro a tempo determinato fino al 7 novembre 2019, con riconoscimento del livello superiore B2 dal 15 settembre 2018;
3. l'8 novembre 2019 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time e con il livello B2 (operatore ecologico);
4. il 31 dicembre 2020 il rapporto di lavoro è cessato per effetto del passaggio dell'appalto ad altra ditta.
2 Ha lamentato la violazione dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, in quanto nel contratto di lavoro part-time la datrice di lavoro non ha specificato la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario (giorno, settimana, mese, anno), le clausole elastiche, così violando l'art. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e l'art. 10 CCNL
10/07/2016.
Per tali motivi ha concluso per la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate scaturenti dal maggior numero di ore lavorate e dalla corretta applicazione del ccnl, oltre al risarcimento del danno subito.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti la Controparte_1 non si è costituita e stante la regolare notifica del ricorso è stata dichiarata
[...] contumace.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 07/10/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Gli esiti dell'attività istruttoria: l'articolazione della giornata lavorativa.
La difesa del ricorrente ha depositato i contratti di lavoro, le proroghe e le buste paga, da cui si appura che effettivamente non è stata specificata l'articolazione oraria del rapporto di lavoro, sebbene i contratti fossero a tempo parziale. È stato specificato unicamente il numero delle ore da lavorare e le mansioni, oltre al CCNL per il settore nettezza urbana Federambiente da applicare al rapporto (All. 1 al ricorso con copia dei contratti di lavoro a tempo determinato part-time del 07/11/2017, 22/12/2017,
13/09/2018, 09/09/2019 e del contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time del
07/11/2019).
Dalle buste paga da novembre/2017 a dicembre/2020 (All. 2 al ricorso) si evince il sistematico ricorso al lavoro supplementare o straordinario, o il compenso per progetto obiettivo, che, come riferito dal ricorrente, è stata una modalità per retribuire prestazioni di lavoro eccedenti quella ordinaria.
I testi e , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
18.6.2024, hanno riferito del sistematico ricorso al lavoro supplementare fino al raggiungimento delle 36 ore di straordinario, a cui si è aggiunto il lavoro straordinario in caso di necessità di prestazioni lavorative per emergenze o imprevisti.
3 Il ricorso costante al lavoro supplementare è stato oggetto di una vera e propria prassi aziendale per dissimulare il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Sulle violazioni delle disposizioni di legge e collettive sulla articolazione oraria del contratto di lavoro a tempo determinato.
La difesa del ricorrente ha lamentato che la ha violato le disposizioni che CP_1 regolano il contratto di lavoro determinato, in quanto di fatto il rapporto di lavoro
(considerata la stipulazione di contratti diversi e di proroghe) ha avuto una durata pari a quella di un contratto di lavoro a tempo pieno, con richieste anche di lavoro straordinario retribuito sotto la voce “progetto obiettivo”. Non sono stati applicati correttamente gli istituti previsi dalla legge e dal ccnl, così arrivando a corrispondere una retribuzione inferiore a quella dovuta e comunque cagionando un danno al lavoratore per la mancata determinazione degli orari di lavoro.
Tanto premesso si osserva che con il dlgs n. 81/2015 è stata innovata la disciplina del contratto di lavoro subordinato, e con riguardo ai contratti a tempo parziale, l'art. 3, co. 2 e 3, dispone che «
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite».
L'art. 6 integra la suddetta disciplina con riguardo ai limiti del lavoro supplementare, del lavoro straordinario e delle clausole elastiche in un'ottica di garanzia del lavoratore dagli abusi dello jus variandi del datore di lavoro che possono incidere tanto sul livello di qualità della vita, che sulla possibilità di ricercare e svolgere altra attività lavorativa compatibile, aumentando in modo ingiustificato lo stato di precarietà anche esistenziale.
A garanzia del rispetto di tali disposizioni – così attuando i principi della direttiva
97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CE, recepita con dlgs 25 febbraio 2000, n. 61 – l'art. 10 co. 2, del dlgs n.
81/2015 stabilisce la possibilità di una determinazione officiosa atteso che: «Qualora
l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno».
Riepilogate le fonti primarie che regolamentano il rapporto di lavoro a tempo parziale e rafforzano il sistema delle tutele con la previsione con una azione risarcitoria
4 che ha pure valenza sanzionatoria o dissuasiva, sulla questione del risarcimento del danno connesso alla mancata determinazione degli orari di lavoro la Suprema Corte ha evidenziato che «il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 61 del 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del
d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria. Peraltro,
l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito». (Cass. Sez. L., 06/04/2021, n. 9229,
Cassazione civile sez. lav., 29/04/2024, n.11333)
In tale contesto il ccnl all'art. 10, co. 15, (All. 3) recepisce quanto stabilito dal legislatore sulla determinazione dell'articolazione oraria del parte time e sui limiti del lavoro supplementare e straordinario, precisando i limiti entro i quali è possibile ricorrere al lavoro supplementare e le maggiorazioni retributive per tali prestazioni atteso che «15.
Le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 17 del presente c.c.n.l. Per le prestazioni di lavoro supplementare effettuate entro il limite complessivo annuale di ore "pro-capite" pari al 40% della prestazione concordata, si darà luogo alla corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi dell'art. 28 del vigente c.c.n.l. - della retribuzione globale maggiorata del 12% comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali;
per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre tale limite si darà luogo alla corresponsione della quota oraria - determinata ai sensi dell'art. 28 del vigente c.c.n.l. - della retribuzione globale maggiorata del 30%, comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali».
Come detto le prove raccolte hanno confermato quanto assunto in ricorso relativamente alla violazione delle disposizioni di legge e collettive sulla regolamentazione del rapporto di lavoro attraverso la mancata determinazione della collocazione oraria delle prestazioni e l'abusivo ricorso al lavoro supplementare e straordinario, ma il superamento dei limiti è stato sempre contenuto entro il numero di 169 ore mensili equivalenti ad un tempo pieno, come appurato dal nominato CTU, che è stato incaricato della verifica della corretta applicazione delle disposizioni del ccnl sulla determinazione della retribuzione e che sono oggetto di disamina nel paragrafo successivo.
Le differenze retributive
Sul numero di ore il lavoratore ha richiamato le indicazioni delle buste paga prodotte sub All. 2 e predisposte dalla datrice di lavoro.
5 Per appurare la corretta applicazione di quanto previsto dal ccnl per la retribuzione del lavoro supplementare e straordinario è stato conferito incarico peritale al dr. Per_1
.
[...]
Il CTU ha evidenziato che il primo rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale iniziato l'8/11/2017 e con termine al 31/12/2017, è stato prorogato fino al
15/09/2018, con livello di inquadramento 2°. La percentuale del part time è stata del
61,54% da Novembre 2017 a Dicembre 2017, del 75% per il solo mese di Gennaio 2018
e del 63% da Febbraio 2018 a Dicembre 2018; il livello di inquadramento dal mese di
Settembre 2018 è passato al 2B.
Da gennaio 2019 la percentuale part time è scesa al 61.54% fino al termine del contratto in data 13/09/2019 ed alla successiva trasformazione a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro si è concluso il 31/12/2020.
Il CTU quanto al modus operando per determinare le differenze retributive maturate ha evidenziato quanto segue: «Il calcolo è stato effettuato determinando le somme che sarebbero spettate al lavoratore per un rapporto di lavoro a tempo pieno, e si
è detratto quanto percepito dal lavoratore così come riportato nelle buste paga agli atti.
Il CCNL applicato stabilisce che la paga può essere: MENSILIZZATA ed in tal caso il lavoratore viene retribuito in misura fissa mensile per 26 giornate al lordo di eventuali assenze. ORARIA ed in tal caso il coefficiente da utilizzare sempre per un rapporto di lavoro a tempo pieno è pari a 169 ore mensili. Per effetto di ciò ed esaminando il calendario delle presenze del lavoratore, lo stesso non raggiunge e non supera le 169 ore previste dal contratto per un rapporto di lavoro a tempo pieno. Relativamente alla voce
“compenso per progetto obiettivo” presente nei cedolini in atti si è ritenuto che il compenso spetti interamente al lavoratore, trattandosi di un compenso a finalità aggiuntiva diretto ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati da un organo di valutazione. Sono state rideterminate le ferie non godute, calcolate in gg. 13 rispetto a quelle complessivamente spettanti gg. 82 ed a quelle godute indicate nei cedolini gg. 69.
Inoltre è stato determinato il TFR spettante per l'intero periodo Novembre
2017/Dicembre 2020. Agli atti non è presente la busta paga relativa al trattamento di fine rapporto per cui la somma determinata non è stata confrontata con quella eventualmente percepita».
La difesa del ricorrente ha contestato la correttezza dei conteggi, sostanzialmente per essere differenti da quelli del CTP, ma non ha precisato i motivi per cui sono erronei, né sono state inviate osservazioni nel corso delle operazioni peritali. Né dalla mancata previsione di clausole elastiche derivano conseguenze in punto di differenze retributive, anche perché ai sensi dell'art. 10, co. 6, ccnl («Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015, nei rapporti
6 di lavoro a tempo parziale le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata») presuppone un sistema di rapporti e relazioni anche sindacali del tutto assenti nel caso di specie. Le clausole elastiche costituiscono una forma di regolamentazione dello jus variandi datoriale ed in mancanza della stessa si applica la più rigorosa disciplina generale.
Ritenuta la correttezza e la coerenza logica delle conclusioni del CTU, tenuto conto del mancato superamento della soglia delle 169 ore, la Controparte_1 deve corrispondere al ricorrente la somma di €. 13.139,04, di cui € 10.439,08 per
[...] differenze retributive maturate per effetto delle maggiorazioni orarie su lavoro supplementare e straordinario e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione per €
2.699,96 al 3.2.2025.
La misura del TFR maturato ammonta alla somma di €. 5.569,12, a cui dovrà detrarsi quanto eventualmente corrisposto, non essendo stato documentato quanto pagato per tale ragione.
Il danno ex art. 10 co. 2, del dlgs n. 81/2015 e 10 ccnl.
Sotto altro profilo la violazione delle disposizioni sulla determinazione degli orari del rapporto di lavoro a tempo parziale ha evidentemente comportato per il lavoratore un danno che non consiste necessariamente nella percezione di una retribuzione inferiore, ma in un pregiudizio, anche non economico, patito dal lavoratore per effetto di un ingiustificato stato di precarietà connesso ad un illegittimo esercizio dello jus variandi del datore di lavoro. Come chiarito dalla Suprema Corte nei precedenti citati è un danno risarcibile anche in via equitativa.
Nel caso di specie non si apprezzano oscillazioni di fatto nel numero di ore richieste al lavoratore, che di fatto ha potuto contare sulla necessità del datore di lavoro di una prestazione lavorativa a tempo pieno in relazione ad un appalto stipulato per assicurare il servizio di raccolta rifiuti con parametri costanti nel corso del tempo.
In altri termini non si rinvengono altri aspetti pregiudizievoli nella condotta datoriale, che siano diversi dalla mancata precisazione dei turni di lavoro, né al riguardo sono stati forniti dal ricorrente ulteriori elementi di qualificazione. Per tale motivo si ritiene equo il risarcimento del danno con la somma di € 1.000, considerata la complessiva durata del periodo di lavoro e la misura della retribuzione corrisposta.
Il regolamento delle spese processuali.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati tenuto conto delle tariffe per il III scaglione, di cui al DM n. 55 del
10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per le seguenti fasi
7 del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
Pertanto la resistente, in quanto parte soccombente, deve essere condannata alla loro refusione nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che - per Parte_1 le ore di lavoro supplementare e straordinario prestate in favore della Controparte_1 dall'8/11/2017 al 31/12/2020 – ha maturato un credito pari alla somma di
[...]
€. 13.139,04, di cui € 10.439,08 per differenze retributive maturate per effetto delle maggiorazioni orarie di cui all'art. 10 ccnl Federambiente, oltre interessi e rivalutazione per € 2.699,96 al 3.2.2025, per l'effetto condanna la società convenuta a corrispondere le suddette differenze retributive.
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che ha Parte_1 maturato nei confronti della un TFR pari alla somma di €. Controparte_1
5.569,12, per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento delle eventuali differenze sulle minori somme corrisposte.
Accerta e dichiara che la ha cagionato a CP_1 Controparte_1
un danno ex art. 10 co. 2, del dlgs n. 81/2015 e 10 ccnl per mancata Parte_1 determinazione della collocazione delle ore e/o dei turni di lavoro pari alla somma equitativamente liquidata di € 1.000, per l'effetto condanna la società convenuta al risarcimento del danno così liquidato.
Condanna la alla refusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da che vengono liquidate nella complessiva somma di € Parte_1
3.500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 4 novembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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