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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1342/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1342/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Trento n.1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bisogno che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno premesso che, con decreto 4. Pt_2
di Salerno ha omologato la separazione consensuale dagli stessi proposta in occasione della quale le parti hanno, tra l'altro, concordato l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie la somma complessiva mensile di € 900,00 per il suo mantenimento e per il mantenimento dei figli, ed;
Per_1 Per_2 hanno altresì precisato che, con decreto n. cronol. 3105/20 9. l medesimo Tribunale ha revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere la somma di € 300,00 per il mantenimento del figlio atteso il sopravvenuto Per_1 raggiungimento della autonomia economica da pa edesimo. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette statuizioni in ragione del mutamento delle rispettive condizioni economiche. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la mutata situazione economica dei coniugi, così come attestato da entrambe le parti, e la concorde volontà di volere modificare le statuizioni di carattere economico legittimano la modifica di quanto in precedenza disposto;
pertanto, il Tribunale, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 1996/14 del 22.04.2014, così come modificato con decreto del 29.03.2021, ratifica quanto richiesto e concordato dalle parti e dispone la revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_2 Parte_1 la somma per il s e la riduzione a €
[...] per il mantenimento della sola figlia , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica decreto di omologa n. cronol. 1996/14 del 22.04.2014 del Tribunale di Salerno, così come modificato con decreto n. cronol. 3105/2021 del 29.03.2021, dispone la revoca dell'obbligo a carico di i corrispondere a la somma Parte_2 Parte_1 per il s o e la riduzion to per il mantenimento della sola figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente;
-nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1342/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Trento n.1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bisogno che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno premesso che, con decreto 4. Pt_2
di Salerno ha omologato la separazione consensuale dagli stessi proposta in occasione della quale le parti hanno, tra l'altro, concordato l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie la somma complessiva mensile di € 900,00 per il suo mantenimento e per il mantenimento dei figli, ed;
Per_1 Per_2 hanno altresì precisato che, con decreto n. cronol. 3105/20 9. l medesimo Tribunale ha revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere la somma di € 300,00 per il mantenimento del figlio atteso il sopravvenuto Per_1 raggiungimento della autonomia economica da pa edesimo. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette statuizioni in ragione del mutamento delle rispettive condizioni economiche. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la mutata situazione economica dei coniugi, così come attestato da entrambe le parti, e la concorde volontà di volere modificare le statuizioni di carattere economico legittimano la modifica di quanto in precedenza disposto;
pertanto, il Tribunale, a parziale modifica del decreto di omologa n. cronol. 1996/14 del 22.04.2014, così come modificato con decreto del 29.03.2021, ratifica quanto richiesto e concordato dalle parti e dispone la revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_2 Parte_1 la somma per il s e la riduzione a €
[...] per il mantenimento della sola figlia , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica decreto di omologa n. cronol. 1996/14 del 22.04.2014 del Tribunale di Salerno, così come modificato con decreto n. cronol. 3105/2021 del 29.03.2021, dispone la revoca dell'obbligo a carico di i corrispondere a la somma Parte_2 Parte_1 per il s o e la riduzion to per il mantenimento della sola figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente;
-nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi