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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G. sez. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Di Micco;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.4.2011, proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 37120220017343825000, dell'importo di €.4.790,93, notificato in data 19.01.2023 avente ad oggetto contributi (e sanzioni civili) anni 2019 e 2020 di competenza della gestione agricola datori di lavoro dell' Ha dedotto che i contributi previdenziali per gli operai agricoli debbano CP_1 essere calcolati sulle ore di lavoro effettivamente prestate ed altresì che l' errando nella CP_1 quantificazione dei contributi, aveva richiesto somme superiori a quelle di cui al Dlgs 146/97 ed alle CP_ Circolari n.37 del 7.3.2019 e n.39 del 17.3.2020.
Ha concluso per la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito impugnato e per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha in via preliminare eccepito la decadenza dall'azione in quanto proposta oltre i termini di legge;
nel merito ha dedotto la fondatezza della pretesa contributiva derivante dalla perdita delle agevolazioni contributive dovuta alla denuncia da parte del ricorrente per il lavoratore agricolo a tempo determinato di una retribuzione minima imponibile Per_1 inferiore a quella dovuta ai sensi del D.L. 338/1989 convertito dalla L. 389/1989. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025.
Preliminarmente va dichiarata la ammissibilità del ricorso in quanto tempestivamente depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito previsto a pena di decadenza dall'art. 24 D.Lgs 46/99.
Nel merito la opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Pare opportuno premettere, avuto riguardo alle argomentazioni proposte dalla parte ricorrente con note scritte del 22.2.2024 e del 11.2.2025, che è costante nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione l'affermazione secondo cui, nell'ambito del processo del lavoro di cui agli artt. 409 ss.
c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda», di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che, nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale (e lo stesso dicasi per l'avviso di addebito) per il pagamento di contributi e premi,
l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n.
14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono “modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice” (Cass. 31704/2019).
Tanto premesso in generale si osserva che nella specie, come emerge dall'esame dell'atto, l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto contributi del datore di lavoro dovuti per operaio agricolo a tempo determinato in relazione al terzo trimestre 2019 ed al terzo e quarto trimestre 2020.
L' nella memoria di costituzione ha evidenziato e chiarito che la pretesa contributiva oggetto CP_1 dell'avviso di addebito è stata determinata dal mancato rispetto da parte dell'opponente del minimo retributivo imponibile in relazione al rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato instaurato con il lavoratore da cui è conseguita la perdita delle agevolazioni contributive in agricoltura Per_1 richieste e concesse per tale rapporto di lavoro.
Avuto riguardo alla materia del contendere pare quindi opportuno riportare la normativa rilevante nella fattispecie in esame e le pronunce giurisprudenziali ad essa connesse.
A tal riguardo occorre rammentare che, ai fini previdenziali, la base imponibile è rappresentata dalla retribuzione che il lavoratore deve ricevere (secondo legge o contrattazione collettiva) a prescindere dalla circostanza che la stessa gli sia stata effettivamente erogata dal suo datore di lavoro. Tale principio generale si rinviene nel comma 1 dell'art. 1 decreto legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989 (rubricato: “Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile”) a norma del quale: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Tale disposizione prevede il cosiddetto “minimale contributivo” stabilendo il principio secondo cui qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando (anche) la contrattazione collettiva. Pertanto, mentre il reddito imponibile ai fini fiscali (secondo il Testo Unico delle Imposte sui redditi) è quello effettivamente percepito dal lavoratore, il reddito imponibile ai fini previdenziali è, non solo quello percepito ma anche quello che scaturisce dalla retribuzione dovuta al lavoratore in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 1 legge cit. (c.d. retribuzione virtuale).
L'art. 20 comma 2 D.lgs. 375/93, come sostituito dall'art. 9 comma 3 D.L. 510/96, convertito con modificazioni con la Legge 608/96, prevede poi che “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
La Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui mentre ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell'impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell'impresa. (Cass.7781/15, Cass.10374/00).
Va poi richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di sgravi contributivi, secondo cui quando l' allega inadempienze contributive che portano al disconoscimento del concesso CP_1 sgravio, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste per lo sgravio (tra le tante, v. Cass.1157/18, Cass.18160/18). Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento si osserva che nella specie l' ha dedotto e provato, mediante la documentazione prodotta in allegato alla CP_1 memoria di costituzione, che la retribuzione imponibile giornaliera denunciata dal ricorrente per il lavoratore agricolo el periodo oggetto di causa è stata inferiore alla retribuzione minima Per_1 imponibile giornaliera prevista dai contratti collettivi di categoria per la Provincia di Salerno da corrispondere agli operai agricoli a tempo determinato inquadrati nella medesima area 3 del predetto lavoratore (v. DMAG e “tabella confagricoltura Salerno”). Da tale dcumentazione risulta che l'opponente, in qualità di datore di lavoro, ha denunciato mediante DMAG una retribuzione giornaliera di € 44,00 mentre quella prevista dalla contrattazione territoriale di Salerno è pari ad €
53,01.
A fronte delle deduzioni e prove offerte dall' sin dalla costituzione in giudizio, il ricorrente -su CP_1 cui, come visto, gravava l'onere della prova della sussistenza delle condizioni di legge richieste per lo sgravio contributivo- alcuna idonea “contro prova” ha fornito alla prima udienza utile a tal fine. Più specificamente il ricorrente, con le note scritte disposte in sostituzione della udienza del 23.2.2024, si è limitato sotto tale profilo a dedurre che la retribuzione imponibile da prendere in considerazione sarebbe stata quella del CCNL “Confinprese” senza tuttavia né produrre tale contrattazione né provare la effettiva applicazione al rapporto di lavoro di tale CCNL né dedurre che si tratti di CCNL applicabile al settore agricolo. Come affermato dalla Corte di Cassazione sarebbe stato viceversa onere del ricorrente, in quanto teso a dimostrare la spettanza dello sgravio contributivo (e la conseguente infondatezza della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito) dimostrare di aver denunciato una retribuzione imponibile giornaliera in linea con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale o territoriale del settore agricolo (Cass. 3976/2024). Tale prova non è stata affatto fornita dallo il quale nel ricorso ha prospettato, richiamando Cass. 13185/2022, che l Pt_1 CP_1 avrebbe erroneamente quantificato la retribuzione imponibile sulla base di un orario di lavoro superiore a quello seguito dal lavoratore agricolo circostanza tuttavia smentita Per_1 documentalmente dalle buste paga prodotte in atti dallo stesso ricorrente da cui emerge un orario giornaliero seguito dal predetto lavoratore pari a 6,30 ovvero l'ordinario orario di lavoro a tempo pieno previsto dall'art. 30 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (su cui la contrattazione collettiva calcola il minimale retributivo giornaliero)
In conclusione, essendo stata fornita la prova da parte dell' dei fatti posti alla base della perdita CP_1 da parte dello delle agevolazioni contributive in relazione all'OTD e Pt_1 Per_1 conseguentemente della fondatezza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice monocratico dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%.
Salerno, 12.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G. sez. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Di Micco;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.4.2011, proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 37120220017343825000, dell'importo di €.4.790,93, notificato in data 19.01.2023 avente ad oggetto contributi (e sanzioni civili) anni 2019 e 2020 di competenza della gestione agricola datori di lavoro dell' Ha dedotto che i contributi previdenziali per gli operai agricoli debbano CP_1 essere calcolati sulle ore di lavoro effettivamente prestate ed altresì che l' errando nella CP_1 quantificazione dei contributi, aveva richiesto somme superiori a quelle di cui al Dlgs 146/97 ed alle CP_ Circolari n.37 del 7.3.2019 e n.39 del 17.3.2020.
Ha concluso per la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito impugnato e per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha in via preliminare eccepito la decadenza dall'azione in quanto proposta oltre i termini di legge;
nel merito ha dedotto la fondatezza della pretesa contributiva derivante dalla perdita delle agevolazioni contributive dovuta alla denuncia da parte del ricorrente per il lavoratore agricolo a tempo determinato di una retribuzione minima imponibile Per_1 inferiore a quella dovuta ai sensi del D.L. 338/1989 convertito dalla L. 389/1989. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025.
Preliminarmente va dichiarata la ammissibilità del ricorso in quanto tempestivamente depositato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito previsto a pena di decadenza dall'art. 24 D.Lgs 46/99.
Nel merito la opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Pare opportuno premettere, avuto riguardo alle argomentazioni proposte dalla parte ricorrente con note scritte del 22.2.2024 e del 11.2.2025, che è costante nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione l'affermazione secondo cui, nell'ambito del processo del lavoro di cui agli artt. 409 ss.
c.p.c., l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda», di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004).
La Corte di Cassazione ha poi precisato che, nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale (e lo stesso dicasi per l'avviso di addebito) per il pagamento di contributi e premi,
l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n.
14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono “modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice” (Cass. 31704/2019).
Tanto premesso in generale si osserva che nella specie, come emerge dall'esame dell'atto, l'avviso di addebito opposto ha ad oggetto contributi del datore di lavoro dovuti per operaio agricolo a tempo determinato in relazione al terzo trimestre 2019 ed al terzo e quarto trimestre 2020.
L' nella memoria di costituzione ha evidenziato e chiarito che la pretesa contributiva oggetto CP_1 dell'avviso di addebito è stata determinata dal mancato rispetto da parte dell'opponente del minimo retributivo imponibile in relazione al rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato instaurato con il lavoratore da cui è conseguita la perdita delle agevolazioni contributive in agricoltura Per_1 richieste e concesse per tale rapporto di lavoro.
Avuto riguardo alla materia del contendere pare quindi opportuno riportare la normativa rilevante nella fattispecie in esame e le pronunce giurisprudenziali ad essa connesse.
A tal riguardo occorre rammentare che, ai fini previdenziali, la base imponibile è rappresentata dalla retribuzione che il lavoratore deve ricevere (secondo legge o contrattazione collettiva) a prescindere dalla circostanza che la stessa gli sia stata effettivamente erogata dal suo datore di lavoro. Tale principio generale si rinviene nel comma 1 dell'art. 1 decreto legge n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989 (rubricato: “Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile”) a norma del quale: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Tale disposizione prevede il cosiddetto “minimale contributivo” stabilendo il principio secondo cui qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando (anche) la contrattazione collettiva. Pertanto, mentre il reddito imponibile ai fini fiscali (secondo il Testo Unico delle Imposte sui redditi) è quello effettivamente percepito dal lavoratore, il reddito imponibile ai fini previdenziali è, non solo quello percepito ma anche quello che scaturisce dalla retribuzione dovuta al lavoratore in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 1 legge cit. (c.d. retribuzione virtuale).
L'art. 20 comma 2 D.lgs. 375/93, come sostituito dall'art. 9 comma 3 D.L. 510/96, convertito con modificazioni con la Legge 608/96, prevede poi che “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.
La Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui mentre ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell'impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell'ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell'impresa. (Cass.7781/15, Cass.10374/00).
Va poi richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di sgravi contributivi, secondo cui quando l' allega inadempienze contributive che portano al disconoscimento del concesso CP_1 sgravio, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste per lo sgravio (tra le tante, v. Cass.1157/18, Cass.18160/18). Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento si osserva che nella specie l' ha dedotto e provato, mediante la documentazione prodotta in allegato alla CP_1 memoria di costituzione, che la retribuzione imponibile giornaliera denunciata dal ricorrente per il lavoratore agricolo el periodo oggetto di causa è stata inferiore alla retribuzione minima Per_1 imponibile giornaliera prevista dai contratti collettivi di categoria per la Provincia di Salerno da corrispondere agli operai agricoli a tempo determinato inquadrati nella medesima area 3 del predetto lavoratore (v. DMAG e “tabella confagricoltura Salerno”). Da tale dcumentazione risulta che l'opponente, in qualità di datore di lavoro, ha denunciato mediante DMAG una retribuzione giornaliera di € 44,00 mentre quella prevista dalla contrattazione territoriale di Salerno è pari ad €
53,01.
A fronte delle deduzioni e prove offerte dall' sin dalla costituzione in giudizio, il ricorrente -su CP_1 cui, come visto, gravava l'onere della prova della sussistenza delle condizioni di legge richieste per lo sgravio contributivo- alcuna idonea “contro prova” ha fornito alla prima udienza utile a tal fine. Più specificamente il ricorrente, con le note scritte disposte in sostituzione della udienza del 23.2.2024, si è limitato sotto tale profilo a dedurre che la retribuzione imponibile da prendere in considerazione sarebbe stata quella del CCNL “Confinprese” senza tuttavia né produrre tale contrattazione né provare la effettiva applicazione al rapporto di lavoro di tale CCNL né dedurre che si tratti di CCNL applicabile al settore agricolo. Come affermato dalla Corte di Cassazione sarebbe stato viceversa onere del ricorrente, in quanto teso a dimostrare la spettanza dello sgravio contributivo (e la conseguente infondatezza della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito) dimostrare di aver denunciato una retribuzione imponibile giornaliera in linea con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale o territoriale del settore agricolo (Cass. 3976/2024). Tale prova non è stata affatto fornita dallo il quale nel ricorso ha prospettato, richiamando Cass. 13185/2022, che l Pt_1 CP_1 avrebbe erroneamente quantificato la retribuzione imponibile sulla base di un orario di lavoro superiore a quello seguito dal lavoratore agricolo circostanza tuttavia smentita Per_1 documentalmente dalle buste paga prodotte in atti dallo stesso ricorrente da cui emerge un orario giornaliero seguito dal predetto lavoratore pari a 6,30 ovvero l'ordinario orario di lavoro a tempo pieno previsto dall'art. 30 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (su cui la contrattazione collettiva calcola il minimale retributivo giornaliero)
In conclusione, essendo stata fornita la prova da parte dell' dei fatti posti alla base della perdita CP_1 da parte dello delle agevolazioni contributive in relazione all'OTD e Pt_1 Per_1 conseguentemente della fondatezza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice monocratico dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese Parte_1 generali al 15%.
Salerno, 12.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio