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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1374/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2528/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3167/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX0AEV01693 0 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX0AEV01693 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, in persona del Direttore pro-tempore, come da atti propone appello avverso la sentenza emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 , appellato, non costituito e dichiarato contumace
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 3167/07/22, con la quale la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando l'avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2018. L'Ufficio deduceva l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il primo giudice avrebbe:
1. omesso di valutare il contenuto del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di
Taormina del 15.5.2019;
2. travisato i fatti relativi alla percezione dei contributi AGEA;
3. erroneamente ritenuto carente la motivazione dell'accertamento;
4. non considerato che l'accertamento era fondato sugli stessi presupposti già riconosciuti validi in altre annualità dal medesimo organo giudicante;
5. violato i principi in materia di presunzioni semplici e onere della prova, nonché gli artt. 2697 c.c. e 115
c.p.c..
L'appellato non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul contenuto del PVC e sulla fondatezza dell'accertamento
Dagli atti emerge che l'accertamento trae origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Taormina, da cui risultava che il contribuente aveva:
· presentato domande di contributi AGEA basate su contratti di affitto rivelatisi inesistenti o falsamente sottoscritti;
· indicato particelle non effettivamente condotte dal contribuente;
· indebitamente percepito contributi comunitari derivanti da tali domande viziate.
Gli elementi raccolti dai militari costituivano un quadro istruttorio completo, fondato su dichiarazioni dei proprietari, verifiche documentali e riscontri oggettivi.
L'avviso impugnato recepiva tali risultanze con motivazione sufficiente e coerente, autonoma e non meramente riproduttiva del PVC. L'affermazione del contrario da parte del giudice di primo grado risulta, pertanto, infondata.
2. Sulla qualificazione dei contributi AGEA come ricavi
L'Ufficio ha correttamente inquadrato i contributi percepiti come ricavi d'impresa, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. g) e h) del TUIR, imputabili all'esercizio in cui l'AGEA ha emesso i decreti di liquidazione. Inoltre, essendo contributi ottenuti mediante dichiarazioni mendaci, essi rientravano nella disciplina dei proventi illeciti tassabili ex art. 14, comma 4, della L. 537/1993, come l'Ufficio ha puntualmente argomentato.
Il primo giudice ha ignorato tale disciplina, annullando l'accertamento senza confrontarsi con le corrette norme applicabili.
3. Sulle presunzioni semplici e sull'onere della prova
L'Amministrazione finanziaria, in presenza di violazioni sostanziali, era legittimata ad avvalersi di presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (sent. nn. 1240/2014, 4381/2011, 5528/2012, 15134/2006) richiamato dall'Ufficio.
Il giudice di primo grado non ha applicato tali principi, violando altresì:
· l'art. 2697 c.c., che pone a carico del contribuente la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa;
· l'art. 115 c.p.c., che impone la decisione secondo le prove offerte.
Nella specie, il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria e l'appellato, in questo grado, è rimasto contumace, senza confutare gli elementi posti a base dell'atto.
4. Sulla continuità dei presupposti accertativi
L'Ufficio ha anche rilevato che per le annualità precedenti erano state emesse sentenze favorevoli all'Amministrazione, fondate sugli stessi presupposti accertativi (sentenze nn. 452/2022, 453/2022,
454/2022, 455/2022, e 1796/06/2022).
Il primo giudice ha immotivatamente sostenuto che i presupposti fossero diversi, senza fornire adeguata giustificazione.
5. Conclusioni sulla fondatezza dell'appello
Le censure dedotte dall'Ufficio sono fondate e pienamente supportate dalle risultanze documentali e dai principi giuridici richiamati. La sentenza impugnata, al contrario, si presenta errata applicazione della normativa tributaria, non sufficientemente motivata e non osservante dei principi probatori.
L'appello deve pertanto essere integralmente accolto.
Le psese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E.
900,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2528/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3167/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
7 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX0AEV01693 0 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX0AEV01693 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, in persona del Direttore pro-tempore, come da atti propone appello avverso la sentenza emessa a seguito di ricorso proposto da Resistente_1 , appellato, non costituito e dichiarato contumace
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 3167/07/22, con la quale la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando l'avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2018. L'Ufficio deduceva l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il primo giudice avrebbe:
1. omesso di valutare il contenuto del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di
Taormina del 15.5.2019;
2. travisato i fatti relativi alla percezione dei contributi AGEA;
3. erroneamente ritenuto carente la motivazione dell'accertamento;
4. non considerato che l'accertamento era fondato sugli stessi presupposti già riconosciuti validi in altre annualità dal medesimo organo giudicante;
5. violato i principi in materia di presunzioni semplici e onere della prova, nonché gli artt. 2697 c.c. e 115
c.p.c..
L'appellato non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul contenuto del PVC e sulla fondatezza dell'accertamento
Dagli atti emerge che l'accertamento trae origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Taormina, da cui risultava che il contribuente aveva:
· presentato domande di contributi AGEA basate su contratti di affitto rivelatisi inesistenti o falsamente sottoscritti;
· indicato particelle non effettivamente condotte dal contribuente;
· indebitamente percepito contributi comunitari derivanti da tali domande viziate.
Gli elementi raccolti dai militari costituivano un quadro istruttorio completo, fondato su dichiarazioni dei proprietari, verifiche documentali e riscontri oggettivi.
L'avviso impugnato recepiva tali risultanze con motivazione sufficiente e coerente, autonoma e non meramente riproduttiva del PVC. L'affermazione del contrario da parte del giudice di primo grado risulta, pertanto, infondata.
2. Sulla qualificazione dei contributi AGEA come ricavi
L'Ufficio ha correttamente inquadrato i contributi percepiti come ricavi d'impresa, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lett. g) e h) del TUIR, imputabili all'esercizio in cui l'AGEA ha emesso i decreti di liquidazione. Inoltre, essendo contributi ottenuti mediante dichiarazioni mendaci, essi rientravano nella disciplina dei proventi illeciti tassabili ex art. 14, comma 4, della L. 537/1993, come l'Ufficio ha puntualmente argomentato.
Il primo giudice ha ignorato tale disciplina, annullando l'accertamento senza confrontarsi con le corrette norme applicabili.
3. Sulle presunzioni semplici e sull'onere della prova
L'Amministrazione finanziaria, in presenza di violazioni sostanziali, era legittimata ad avvalersi di presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (sent. nn. 1240/2014, 4381/2011, 5528/2012, 15134/2006) richiamato dall'Ufficio.
Il giudice di primo grado non ha applicato tali principi, violando altresì:
· l'art. 2697 c.c., che pone a carico del contribuente la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa;
· l'art. 115 c.p.c., che impone la decisione secondo le prove offerte.
Nella specie, il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria e l'appellato, in questo grado, è rimasto contumace, senza confutare gli elementi posti a base dell'atto.
4. Sulla continuità dei presupposti accertativi
L'Ufficio ha anche rilevato che per le annualità precedenti erano state emesse sentenze favorevoli all'Amministrazione, fondate sugli stessi presupposti accertativi (sentenze nn. 452/2022, 453/2022,
454/2022, 455/2022, e 1796/06/2022).
Il primo giudice ha immotivatamente sostenuto che i presupposti fossero diversi, senza fornire adeguata giustificazione.
5. Conclusioni sulla fondatezza dell'appello
Le censure dedotte dall'Ufficio sono fondate e pienamente supportate dalle risultanze documentali e dai principi giuridici richiamati. La sentenza impugnata, al contrario, si presenta errata applicazione della normativa tributaria, non sufficientemente motivata e non osservante dei principi probatori.
L'appello deve pertanto essere integralmente accolto.
Le psese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 800,00 e per il secondo grado in complessivi E.
900,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente