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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7947 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia AN, all' udienza del 3.11.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 28558/2024
Tra
(c.f. ), nato il 23/ 5/58 a Portici, ivi residente Parte_1 C.F._1 al Cortile Acampora n. 22 , rapp.to e difeso dall'Avv.Leopoldo ER e dall'Avv.
CI ER coi quali elett.te domicilia c/o lo Studio Legale Associato ER in
Portici al Corso Garibaldi n.85
RICORRENTE
E
(c.f. ) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., sig. (cf. CP_2
), dom.to per la carica c/o la sede sociale in Napoli al Corso CodiceFiscale_2
Umberto I n.7 ed assistito dagli avv.ti Alberto Cinquegrana e Chiara Pucciarelli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia, 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/12/2024 il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 31/12/15 al pagina1 di 7 19/6/24 come operaio inquadrato alla 3^ categoria del CCNL per i Lavoratori dell'Industria
Metalmeccanica Privata, confluito nel parametro D2 dal giugno 2021.
Precisava che la prestazione era resa in modalità part time al 50% e che il rapporto di lavoro si risolveva per dimissioni volontarie.
Aggiungeva:
- di aver percepito la tredicesima mensilità solo per il 2019, (€ 400,00), per il
2023 (€ 654,00) e per i ratei maturati alla risoluzione (€ 461,59) e, pertanto, di essere creditore a tale titolo della somma di € 5.705,43;
- di non aver percepito l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, rilevando l'avvenuto azzeramento nel foglio paga di giugno delle 303,85 ore maturate risultanti nel foglio paga di maggio 2024 e, pertanto, di essere creditore a tale titolo della somma di € 3.543,52;
- che, l'indennità di mancato preavviso dovuta dal ricorrente all'azienda è stata erroneamente calcolata nella misura di € 2.219,00, importo detratto nella busta paga di giugno 2024, anziché nella misura di € 675,55 e, pertanto, di avere diritto alla restituzione dell'importo di € 1.543,45;
- che risulta ancora spettante a titolo di TFR la somma di € 1.863,49;
Tanto premesso, evidenziava l'erroneità del foglio paga di giugno 2024 sia per il calcolo del preavviso a debito, sia per l'importo riportato a titolo di TFR, nonché per via dell'azzeramento delle ferie e dei permessi non goduti.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertato e dichiarato il diritto a percepire il
TFR, la tredicesima mensilità, l'indennità ferie e permessi non goduti e la retribuzione per mancato preavviso detratta in eccesso dal foglio paga di giugno 2024, di cui dovrà riconoscersi l'erroneità, 2)condanni la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 12.655,89 come imputata e calcolata nella premessa del presente ricorso e nei conteggi allegati o di quella diversa ed anche maggiore che si riterrà, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3)vinte le spese ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari”.
Ritualmente evocata in giudizio si costituiva la società resistente e:
- ammetteva l'erroneità del calcolo della indennità di mancato preavviso, ma quantificandola in € 863,00 e non in € 675,55 come erroneamente ricalcolato da pagina2 di 7 controparte, spettando a quest'ultimo la restituzione dalla somma di € 1.356,00 e non ad € 1.543,45;
- che a titolo di tredicesima mensilità il ricorrente aveva percepito la somma di
€ 9.355,45, importo maggiore rispetto a quanto richiesto (€ 5.705,43) e che, per tale motivo, la società resistente risultava creditrice nei confronti del sig. della Pt_1 maggior importo indebitamente corrisposto pari alla differenza di € 3.650.02;
- che, a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti risultava dovuta la somma di € 3.543,52, come richiesto dal ricorrente.
Tanto premesso rassegnava concludeva chiedendo all'adito Tribunale “… di rigettare il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto e finanche temerario, riconoscendo come dovuta solo ed esclusivamente la somma di € 1.249,50 con condanna del ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 3/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il GL rileva che risulta condiviso dalle parti l'importo spettante a titolo di indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti e pari a € 3.543,52, nonché quella dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso e pari a € 1.356,00.
Infatti, rispetto alla prima voce retributiva parte resistente con la memoria difensiva afferma: “…quanto all'indennità per ferie e permessi non goduti, la società resistente riconosce che per un errore del consulente del lavoro che elabora gli statini paga, nella determinazione dei ratei di fine rapporto effettivamente al ricorrente era dovuto al tal titolo
l'importo lordo richiesto di € 3.543,52”.
Invece, in ordine all'indennità di mancato preavviso la resistente ammetteva l'erroneità del calcolo dell'importo detratto a tale titolo (€ 2.219,00), ma lo rideterminava nella misura di €
863,00 e non di € 675,55, con una differenza dovuta a tale titolo a favore del ricorrente di €
1.356,00.
Con note del 13.10.2025, il ricorrente aderiva a tale rideterminazione.
Quanto alla domanda volta all'ottenimento del TFR si osserva quanto segue.
pagina3 di 7 L'art. 2120 del c.c. prevede che: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
Costante giurisprudenza ha chiarito che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto e in conseguenza di essa (Cass. civ. n. 11579/2014; Cass. civ. n. 3894/2010).
Nel caso di specie è pacifica tra le parti e documentata (cfr. modulo di dimissioni allegato al ricorso) l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in data 19.6.2024.
Tanto premesso, atteso che nulla è stato provato circa il pagamento e che non vi è contestazione sulla quantificazione della somma dovuta a tale titolo, va riconosciuto al ricorrente l'importo di € 1.863,49.
Residua la questione della tredicesima.
Come osservato anche di recente dalla Suprema Corte, (Cass. Civile Ord. Sez. L Num.
115 Anno 2020), spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente, l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (Cass. 6 marzo 1986, n. 1484; Cass. 13 aprile 1992, n.
4512).
Al fine di assolvere tale onere probatorio, la società resistente produce in giudizio i fogli paga e il partitario contenenti gli importi che sarebbero stati corrisposti al ricorrente a titolo di tredicesima.
Ciò nonostante, tali documenti non risultano idonei a provare l'avvenuto pagamento.
Sul punto si richiama quanto osservato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 06 settembre 2018, n. 21699: “…con riferimento al primo motivo, la doglianza appare infondata alla luce di quanto correttamente, in punto di fatto e di diritto, accertato dalla Corte di merito, secondo cui il P. aveva impugnato le buste paga esibite, contestando sia gli orari che le retribuzioni ivi indicati, rilevando, quindi, in particolare, testualmente, che dette buste risultavano «firmate (alcune) solo per ricevuta e non per quietanza>>, di modo che andava applicato il principio affermato dalla citata pronuncia di questa Corte n. 1150 del 04/02/1994, secondo cui l'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della
pagina4 di 7 legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (conforme Cass. lav. n. 7310 del 29/05/2001, Cfr. altresì Cass. lav. n.
13150 del 24/06/2016, secondo cui le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa
l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che
l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale.(Cfr. anche Cass. lav. n. 9588 del 14/07/2001, secondo cui non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.) Parimenti, secondo Cass. lav. n. 6267 del 24/06/1998, la sottoscrizione “per ricevuta” opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti…”
Alla luce di tale orientamento, nel caso di specie i fogli paga non sono sottoscritti per quietanza e nemmeno per ricevuta e, pertanto, non sono idonei a dimostrare il pagamento di quanto richiesto dal ricorrente a titolo di tredicesima.
Pertanto, spetta al ricorrente la somma di € 5.705,43.
pagina5 di 7 Tanto premesso, il ricorso va accolto e la resistente va condannata al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 3.543,52 per ferie e permessi non goduti, della somma di €
1.356,00 per rideterminazione dell'indennità di mancato preavviso, della somma di €
1.863,49 a titolo di TFR e della somma di € 5.705,43 a titolo di tredicesima mensilità, per un totale di € 12.468,44.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia AN, definitamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 3.543,52 per ferie e permessi non goduti, la somma di €
1.356,00 per rideterminazione dell'indennità di mancato preavviso, la somma di €
1.863,49 a titolo di TFR e la somma di € 5.705,43 a titolo di tredicesima mensilità, per un totale di € 12.468,44 oltre accessori ex lege.
- Condanna, altresì, la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
2200,00 oltre IVA, CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia AN
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