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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/12/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile seconda
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione Civile seconda, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1722/2021 R.G. tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BONGIOVANNI IGNAZIO -opponente-
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ORNATI CP_1 P.IVA_1
EA e FF ZU -opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/02/2021, la notificava al sig. il decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 252/2021, R.G. n. 49/2021, del 01/02/2021 emesso dal Tribunale di
Siracusa, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma 31.064, 22, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 06/04/2021 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni chiedeva: “all'll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i requisiti di legge né il pericolo di perdita delle garanzie nell'eventualità di riconoscimento del credito;
- revocare il D.I. opposto (n. 252/21 - 49/2021 RG Tribunale Siracusa) o, con qualsiasi altra statuizione, dichiararlo privo di effetti, con ogni conseguenza anche sulle spese di monitorio;
- nel merito, in adesione alle motivazioni esposte in narrativa, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, in ragione dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati in violazione delle disposizioni di legge;
- in coerenza, rideterminare a mezzo di CTU contabile che sin d'ora si chiede, il residuo ed eventuale saldo debitorio del rapporto intercorso tra il debitore principale sig. e l'opposta. Si chiede disporre CTU contabile volta: Parte_1
a) a calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento alle rilevazioni dei tassi ex legge 108/96;
b) a rideterminare l'effettivo eventuale residuo a saldo della posizione debitoria per rimborso quota capitale e interessi legali, qualora dovuti, previa decurtazione da ogni costo ed indebita remunerazione del capitale. Con favore di spese e compensi del presente giudizio”
4. L'opposizione in parola veniva iscritta al ruolo generale innanzi all'intestato
Tribunale.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la proposta opposizione e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 252/2021, R.G. n. 49/2021, del 01/02/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 252/2021, R.G. n. 49/2021, del
01/02/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria. Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
pag. 2/5 Con provvedimento del 26.12.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 252/2021, R.G. n. 49/2021, del 01/02/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, disponendo che parte opposta promuovesse entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della ordinanza procedimento di mediazione civile obbligatoria. La causa veniva rinviata per la verifica di tale adempimento all'udienza del 4.07.2022. Veniva espletata dalla parte opposta la mediazione civile che si concludeva con verbale negativo del 12.04.2023, per mancata partecipazione della parte opponente. Previo rigetto della richiesta di CTU contabile, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. Precisate alla predetta udienza le conclusioni la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è totalmente infondata e come tale va integralmente rigettata.
Parte opponente, pur eccependo, nella propria domanda, la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, in ragione dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati in violazione delle disposizioni di legge, non fornisce alcuna prova di quanto dalla stessa lamentato, né ha allegato una perizia di parte econometrica, dalla quale poter ricavare la presunta usurarietà dei tassi applicati, né ha prodotto in giudizio la
Gazzetta ufficiale del periodo di riferimento dal quale ricavare il tasso trimestrale applicato. La richiesta, pertanto, formulata di nomina di CTU contabile, è stata da questo Giudice, rigettata con ordinanza in data 18.06.2024, per la natura esplorativa della stessa.
Ciò posto, si rileva inoltre che in punto di usura non è sufficiente la mera contestazione dell'avvenuta applicazione di interessi usurari, priva di qualunque indicazione circa i termini del presunto superamento dal tasso soglia;
la parte che deduce la violazione del divieto di usura, ha infatti l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, onere nella fattispecie non soddisfatto. Si precisa che, pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l'accertamento, e possibilmente provarli. Sulla base pag. 3/5 di quanto sopra premesso si ribadisce l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, la quale non può sopperire alla genericità ed al difetto di allegazioni, altresì non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, con la conseguenza che deve esse negata qualora si tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Ordinanza Cass.
Civ. n. 2311 del 2018 - che avendo ad oggetto un contratto di finanziamento, esprime, anzi conferma, il principio di specificità delle contestazioni - in cui si legge "La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento"). Sul punto, poi, pacifica è la giurisprudenza.
E plurimis:
Cassazione civile , sez. III , 31/03/2025 , n. 8498 - La consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, n. 30218 - La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
pag. 4/5 La proposta opposizione va pertanto, rigettata per la inammissibilità della stessa, oltreché per l'assoluta carenza di prova, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte opposta, come da dispositivo
P. Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1722/21 R.G disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree perché sfornite di prova, oltreché infondate;
• Conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
• Per l'effetto condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese legali liquidate in euro 7.616, oltre spese generali
15%, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 6 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile seconda
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione Civile seconda, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1722/2021 R.G. tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BONGIOVANNI IGNAZIO -opponente-
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ORNATI CP_1 P.IVA_1
EA e FF ZU -opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/02/2021, la notificava al sig. il decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 252/2021, R.G. n. 49/2021, del 01/02/2021 emesso dal Tribunale di
Siracusa, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma 31.064, 22, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 06/04/2021 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni chiedeva: “all'll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i requisiti di legge né il pericolo di perdita delle garanzie nell'eventualità di riconoscimento del credito;
- revocare il D.I. opposto (n. 252/21 - 49/2021 RG Tribunale Siracusa) o, con qualsiasi altra statuizione, dichiararlo privo di effetti, con ogni conseguenza anche sulle spese di monitorio;
- nel merito, in adesione alle motivazioni esposte in narrativa, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, in ragione dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati in violazione delle disposizioni di legge;
- in coerenza, rideterminare a mezzo di CTU contabile che sin d'ora si chiede, il residuo ed eventuale saldo debitorio del rapporto intercorso tra il debitore principale sig. e l'opposta. Si chiede disporre CTU contabile volta: Parte_1
a) a calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento alle rilevazioni dei tassi ex legge 108/96;
b) a rideterminare l'effettivo eventuale residuo a saldo della posizione debitoria per rimborso quota capitale e interessi legali, qualora dovuti, previa decurtazione da ogni costo ed indebita remunerazione del capitale. Con favore di spese e compensi del presente giudizio”
4. L'opposizione in parola veniva iscritta al ruolo generale innanzi all'intestato
Tribunale.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando la proposta opposizione e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 252/2021, R.G. n. 49/2021, del 01/02/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 252/2021, R.G. n. 49/2021, del
01/02/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria. Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
pag. 2/5 Con provvedimento del 26.12.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 252/2021, R.G. n. 49/2021, del 01/02/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa, disponendo che parte opposta promuovesse entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della ordinanza procedimento di mediazione civile obbligatoria. La causa veniva rinviata per la verifica di tale adempimento all'udienza del 4.07.2022. Veniva espletata dalla parte opposta la mediazione civile che si concludeva con verbale negativo del 12.04.2023, per mancata partecipazione della parte opponente. Previo rigetto della richiesta di CTU contabile, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. Precisate alla predetta udienza le conclusioni la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è totalmente infondata e come tale va integralmente rigettata.
Parte opponente, pur eccependo, nella propria domanda, la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, in ragione dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati in violazione delle disposizioni di legge, non fornisce alcuna prova di quanto dalla stessa lamentato, né ha allegato una perizia di parte econometrica, dalla quale poter ricavare la presunta usurarietà dei tassi applicati, né ha prodotto in giudizio la
Gazzetta ufficiale del periodo di riferimento dal quale ricavare il tasso trimestrale applicato. La richiesta, pertanto, formulata di nomina di CTU contabile, è stata da questo Giudice, rigettata con ordinanza in data 18.06.2024, per la natura esplorativa della stessa.
Ciò posto, si rileva inoltre che in punto di usura non è sufficiente la mera contestazione dell'avvenuta applicazione di interessi usurari, priva di qualunque indicazione circa i termini del presunto superamento dal tasso soglia;
la parte che deduce la violazione del divieto di usura, ha infatti l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, onere nella fattispecie non soddisfatto. Si precisa che, pur essendo la consulenza tecnica un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, ed essendo ammessa la possibilità per il CTU di accertare direttamente taluni fatti da valutare, è comunque onere della parte attrice di allegare i fatti primari su cui basare l'accertamento, e possibilmente provarli. Sulla base pag. 3/5 di quanto sopra premesso si ribadisce l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, la quale non può sopperire alla genericità ed al difetto di allegazioni, altresì non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, con la conseguenza che deve esse negata qualora si tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Ordinanza Cass.
Civ. n. 2311 del 2018 - che avendo ad oggetto un contratto di finanziamento, esprime, anzi conferma, il principio di specificità delle contestazioni - in cui si legge "La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento"). Sul punto, poi, pacifica è la giurisprudenza.
E plurimis:
Cassazione civile , sez. III , 31/03/2025 , n. 8498 - La consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, n. 30218 - La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
pag. 4/5 La proposta opposizione va pertanto, rigettata per la inammissibilità della stessa, oltreché per l'assoluta carenza di prova, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte opposta, come da dispositivo
P. Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1722/21 R.G disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree perché sfornite di prova, oltreché infondate;
• Conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
• Per l'effetto condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese legali liquidate in euro 7.616, oltre spese generali
15%, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 6 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Gianfranco Todaro
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