Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01426/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Melissari, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Commissione esaminatrice della procedura concorsuale classe -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria finale pubblicata il 7.07.2025 prot. n. -OMISSIS-, relativa alla procedura concorsuale p.n.r.r. 2 - classe di concorso -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del 7.07.2025, di approvazione della graduatoria relativa alla procedura concorsuale p.n.r.r. 2, classe di concorso -OMISSIS- - Laboratori di Fisica, bandita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui assegna il terzo posto al candidato beneficiario della riserva di cui alla L. n. 68/1999.
2. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Deduce che il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica, su base regionale, per titoli ed esami, indetto dal Ministero con decreto n. -OMISSIS-, “ per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 ”, per la specifica classe di concorso -OMISSIS- - Laboratorio di Fisica.
Con l’avversato decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -amministrazione responsabile della gestione aggregata della procedura- è stata approvata la graduatoria di merito definitiva, composta da 3 vincitori corrispondenti ai posti banditi e da 1 idoneo, pari al 30% dei posti messi a concorso.
All’interno della graduatoria è risultato vincitore un candidato appartenente alle categorie protette ai sensi della L. n. 68/1999.
Il ricorrente è risultato pertanto primo degli idonei, pur avendo conseguito un punteggio complessivo di 199 punti, superiore a quello del beneficiario del posto riservato.
Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. n. -OMISSIS- e successivi decreti di modifica e integrazione, da ultimo il decreto prot. n. -OMISSIS-, è stato definito il contingente regionale delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2025/2026. Per la classe di concorso in esame sono stati autorizzati soltanto due posti complessivi nella Regione Calabria, uno nella provincia di Catanzaro e uno nella provincia di Reggio Calabria. Pertanto, pur essendo la graduatoria di merito composta da tre vincitori, il terzo classificato -candidato appartenente alle categorie protette ai sensi della L. n. 68/1999- non è stato destinatario di proposta nomina in ruolo per l’a.s. 2025/2026, non rientrando nel numero dei posti effettivamente autorizzati dal Ministero.
La riserva è quindi rimasta inoperante per il corrente anno scolastico, potendo esplicare effetti solo in occasione di successivi scorrimenti o di nuovi contingenti assunzionali, mentre il deducente permane nella posizione di primo degli idonei, senza che l’attuale contingente gli abbia arrecato alcun danno attuale in termini di mancata assunzione.
3. Con ordinanze n. -OMISSIS- è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con le prime tre censure, nonché con la sesta, settima, ottava, decima, dodicesima e tredicesima doglianza -suscettibili di trattazione congiunta poiché connesse e meramente reiterative degli stessi profili di illegittimità- è denunciata la violazione della L. n. 68/1999, del D. Lgs. n. 165/2001 e del d.P.R. n. 487/1994, in quanto la riserva a favore delle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999 presuppone l’esistenza di una effettiva scopertura delle quote d’obbligo previste dall’art. 3, le quali devono essere verificate con riguardo allo specifico al profilo professionale -nel caso di specie classe di concorso -OMISSIS-, Laboratori di Fisica- e alla singola provincia in cui l’assunzione è prevista, come disposto nella circolare ministeriale n. -OMISSIS- del 7.11.2000.
Non risulterebbe tuttavia effettuato alcun accertamento formale della scopertura della quota d’obbligo nella classe di concorso -OMISSIS- per le province calabresi, come dimostrano le risposte ufficiali dell’U.S.R. Calabria e degli U.S.P. di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, mentre l’U.S.R. Campania, cui è stata delegata solo l’organizzazione delle prove, ha espressamente escluso di essere competente a effettuare tale controllo.
Sarebbe così violato il decreto dipartimentale n. -OMISSIS- di indizione della procedura concorsuale p.n.r.r. 2, il quale non ha previsto posti riservati per la Calabria, nonché integrata una disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, che, in virtù del proprio punteggio, risultava nella terza posizione utile della graduatoria finale ma poi collocato in posizione deteriore a seguito dell’inserimento del beneficiario della riserva.
Le deduzioni sono infondate.
Le quote riserva di cui alla L. n. 68/1999 sono contemplate dall’art. 3, comma 1, a mente del quale “ I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
L’art. 2 d.P.R. n. 333/2000, recante il regolamento di attuazione della L. 68/1999, stabilisce poi che “Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato ”.
Diversamente dalle deduzioni difensive dell’esponente, pertanto, la determinazione della quota è parametrata non per singola provincia o per classe di concorso ma per l’intera articolazione regionale.
Per come correttamente dedotto dalla difesa erariale, infatti, non può assumere contrario rilievo la circolare ministeriale n. -OMISSIS-/2000, avendo essa per un verso una valenza meramente interpretativa e risultando inoltre recessiva rispetto all’indicato parametro dell’art. 2, che opera un richiamo al personale complessivamente occupato per la determinazione dell’obbligo di riserva.
Ne consegue che a fronte di un complessivo numero di dipendenti regionali superiore a 50 dipendenti, ai fini della quota di beneficiari della riserva trova applicazione la percentuale del 7% prevista dall’art. 3, comma 1, L. 68/1999.
Peraltro, alla luce delle emergenze documentali negli uffici scolastici calabresi sono assunti, per il profilo -OMISSIS- - Laboratori di Fisica, 2 dipendenti a Vibo Valentia, 5 a Catanzaro, 8 a Reggio Calabria, 9 a Cosenza e 2 a Crotone, così risultando in ogni caso superata la soglia minima di 15 dipendenti prevista per l’obbligo di riserva.
5.1. Con la quarta e undicesima censura è poi dedotta la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e del principio di trasparenza, poiché il contestato inserimento del beneficiario della riserva è avvenuto in assenza della pubblicazione dei verbali di valutazione dei titoli.
Le doglianze non sono suscettibili di favorevole valutazione.
Invero, la riserva di un posto in favore di appartenenti alle categorie protette non necessita di specifica motivazione, risultando la medesima evincibile dalla previsione nella lex specialis di cui al decreto dipartimentale n. -OMISSIS- e dal regime giuridico contenuto nella L. n. 68/1999 in uno alle relative scoperture d’organico.
Sul punto, occorre inoltre rilevare come il valore “0,00%” riportato nell’allegato A del decreto n. -OMISSIS- per la classe di concorso -OMISSIS- - Calabria non equivale alla mancanza di posti riservati ma significa che nessun dipendente delle protette ex lege n. 68/1999 è già in servizio e pertanto la quota d’obbligo è scoperta.
Applicando, poi, il sistema informativo ministeriale SIDI emerge un posto riservato nella provincia di Cosenza e una quota residua nella provincia di Reggio Calabria.
Sotto distinto profilo, non è ravvisabile alcun obbligo di pubblicazione dei verbali di valutazione dei titoli dei candidati, ferma l’accessibilità degli stessi ai sensi degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990, come peraltro avvenuto nella fattispecie.
5.2. In base, da ultimo, al quinto e al nono motivo di gravame, l’atto risulterebbe illegittimo per vizio di incompetenza, poiché la commissione avrebbe attribuito in via autonoma un posto riservato, attività invece ascrivibile all’ufficio scolastico regionale della Calabria.
L’assunto va disatteso.
Invero, alla commissione spetta la redazione della graduatoria di merito, in base alla verifica degli elaborati redatti dai candidati e al computo dei rispettivi titoli, assegnare i relativi punteggi, verificare l’eventuale presenza di beneficiari della quota di riserva e trasmettere la medesima graduatoria all’amministrazione procedente, per la successiva approvazione.
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TR, Presidente
RO TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO TO | ER TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.