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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Pima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Presidente
dott.ssa Arianna Carimati Giudice
dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1943/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1979, rappresentata e difesa dall'Avv. COVIELLO DANIELA e dall'Avv. CERVATI
MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/06/1979;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/10/2024).
OGGETTO: “Cumulo di domande di separazione personale e scioglimento del matrimonio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 17/09/2024 la sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. in Controparte_1
Pereyaslav – Khmelnytskyy, regione di Kyiv (UCRAINA) in data 07/09/2002, poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese al n. n. 114, parte II, serie C, dell'anno 2002; da tale unione non sono nati figli.
Ricostruita l'interruzione della convivenza sin dal 2009, senza possibilità di restaurazione di comunione d'intenti e di vita, la difesa ricorrente ha argomentato circa la giurisdizione del giudice italiano adito, nonché la legge applicabile italiana, nonostante la fattispecie presenti elementi di transnazionalità. Parte attrice ha chiesto mera pronuncia sullo status, senza ulteriori condizioni.
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per il resistente, nonostante regolare e tempestiva notifica.
All'esito della prima udienza di comparizione 17/12/2024, la parte ricorrente, richiesta dal Giudice, ha dichiarato: “Sono 15 anni che noi non ci vediamo. Lui ha un'altra figlia già. Noi non abbiamo più niente da fare insieme. Lui mi ha detto: se tu vuoi che io firmi tutte le carte dammi 500€. Io allora sono venuta qui, non mi fido di lui.”.
Pertanto, esclusa la necessità di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di domande accessorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status di separazione personale.
***********
1) La contumacia
Parte resistente è stata destinataria di regolare e tempestiva notifica;
nonostante ciò, la stessa non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza all'uopo fissata.
Pertanto, occorre procedere a formale dichiarazione di contumacia.
2) La pronuncia sullo status di separazione personale
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi in epigrafe;
invero, la ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso del processo, nonché la circostanza fattuale di conduzione di vite separate ormai da oltre un pagina 2 di 3 decennio, in uno al comportamento inerte del resistente, pur destinatario di regolare notifica, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
3) La prosecuzione del giudizio per il cumulo di domande
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (12 mesi, atteso il ricorso contenzioso, decorrenti dalla prima udienza di comparizione, e quindi dal 17/12/2024).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
2) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/06/1979, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Pereyaslav – Khmelnytskyy, regione di Kyiv (UCRAINA) in data 07/09/2002, poi trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese al n. n. 114, parte II, serie C, dell'anno 2002;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 09 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Pima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Presidente
dott.ssa Arianna Carimati Giudice
dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1943/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1979, rappresentata e difesa dall'Avv. COVIELLO DANIELA e dall'Avv. CERVATI
MICHELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/06/1979;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/10/2024).
OGGETTO: “Cumulo di domande di separazione personale e scioglimento del matrimonio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 17/09/2024 la sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. in Controparte_1
Pereyaslav – Khmelnytskyy, regione di Kyiv (UCRAINA) in data 07/09/2002, poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese al n. n. 114, parte II, serie C, dell'anno 2002; da tale unione non sono nati figli.
Ricostruita l'interruzione della convivenza sin dal 2009, senza possibilità di restaurazione di comunione d'intenti e di vita, la difesa ricorrente ha argomentato circa la giurisdizione del giudice italiano adito, nonché la legge applicabile italiana, nonostante la fattispecie presenti elementi di transnazionalità. Parte attrice ha chiesto mera pronuncia sullo status, senza ulteriori condizioni.
Attivato il contraddittorio, nessuno si è costituito per il resistente, nonostante regolare e tempestiva notifica.
All'esito della prima udienza di comparizione 17/12/2024, la parte ricorrente, richiesta dal Giudice, ha dichiarato: “Sono 15 anni che noi non ci vediamo. Lui ha un'altra figlia già. Noi non abbiamo più niente da fare insieme. Lui mi ha detto: se tu vuoi che io firmi tutte le carte dammi 500€. Io allora sono venuta qui, non mi fido di lui.”.
Pertanto, esclusa la necessità di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di domande accessorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status di separazione personale.
***********
1) La contumacia
Parte resistente è stata destinataria di regolare e tempestiva notifica;
nonostante ciò, la stessa non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza all'uopo fissata.
Pertanto, occorre procedere a formale dichiarazione di contumacia.
2) La pronuncia sullo status di separazione personale
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi in epigrafe;
invero, la ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso del processo, nonché la circostanza fattuale di conduzione di vite separate ormai da oltre un pagina 2 di 3 decennio, in uno al comportamento inerte del resistente, pur destinatario di regolare notifica, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
3) La prosecuzione del giudizio per il cumulo di domande
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo civile, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (12 mesi, atteso il ricorso contenzioso, decorrenti dalla prima udienza di comparizione, e quindi dal 17/12/2024).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
2) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/06/1979, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Pereyaslav – Khmelnytskyy, regione di Kyiv (UCRAINA) in data 07/09/2002, poi trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese al n. n. 114, parte II, serie C, dell'anno 2002;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 09 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Heather M. R. Lo Giudice
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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