Art. 5.
La Corte suprema di cassazione, se nelle ipotesi pio viste negli articoli 3 e 4 della presente legge accoglie il ricorso, rinvia la causa al tribunale competente a conoscere della controversia, che deve essere indicato nella sentenza della Corte suprema di cassazione. La sentenza pronunziata nel giudizio di rinvio non e' soggetta ad appello.
La Corte suprema di cassazione, se nelle ipotesi pio viste negli articoli 3 e 4 della presente legge accoglie il ricorso, rinvia la causa al tribunale competente a conoscere della controversia, che deve essere indicato nella sentenza della Corte suprema di cassazione. La sentenza pronunziata nel giudizio di rinvio non e' soggetta ad appello.