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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2273/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE SS - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi:
nato il [...] in [...] Parte_1
E
VA CA nata il [...] a [...]
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a
MONTELABBATE il 21/09/2019, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso congiunto ex art. 31 L.N. 898/70 e ai sensi del Reg. Ue. N. 1259/2010, in applicazione dell'articolo 3 lett. A) Reg. n-2201/2003, nell'emarginato procedimento,
i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento a carico delle stesse.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda di divorzio per lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è da tempo divenuta intollerabile ed è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi, tale per cui gli stessi sono pertanto addivenuti alla congiunta decisione di procedere al divorzio in applicazione del codice legge marocchina, così come da concorde Per_1
volontà delle parti.
Sussiste la giurisdizione di questa AG ai sensi dell'articolo 3 lett. A) Reg. n-2201/2003
Il Tribunale, valutato che le condizioni concordate rispondano all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto confermate con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente tutte richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
RE SS
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE SS - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi:
nato il [...] in [...] Parte_1
E
VA CA nata il [...] a [...]
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a
MONTELABBATE il 21/09/2019, optando per il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso congiunto ex art. 31 L.N. 898/70 e ai sensi del Reg. Ue. N. 1259/2010, in applicazione dell'articolo 3 lett. A) Reg. n-2201/2003, nell'emarginato procedimento,
i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento a carico delle stesse.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda di divorzio per lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è da tempo divenuta intollerabile ed è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi, tale per cui gli stessi sono pertanto addivenuti alla congiunta decisione di procedere al divorzio in applicazione del codice legge marocchina, così come da concorde Per_1
volontà delle parti.
Sussiste la giurisdizione di questa AG ai sensi dell'articolo 3 lett. A) Reg. n-2201/2003
Il Tribunale, valutato che le condizioni concordate rispondano all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto confermate con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi integralmente tutte richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
RE SS