TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4440/23 e iniziato con ricorso depositato in data
25/10/23 da , con avv. C. GRECO Parte_1
- ricorrente -
contro , con avv. C. VALENTE Controparte_1
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
- Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti ed annotato negli atti di matrimonio del Comune di Trieste sub n. 250 p. 1 anno 2007;
-rigettare le domande avversarie di cui alla comparsa di costituzione e risposta sub 2 e 3 in quanto inammissibili nonché quelle sub 4 e 5 in quanto infondate in fatto e diritto.
In ogni caso con vittoria di esborsi, compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, il ricorrente precisa le proprie conclusioni come da I e II memoria ex art. 473bis n. 17.
Conclusioni della resistente:
pagina 1 di 9 - accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti ed annotato negli atti di matrimonio del Comune di Trieste sub 250 p.1 anno 2007 e ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trieste di procedere alle relative annotazioni
In via riconvenzionale:
- disporre come già nell'accordo di separazione che la casa coniugale sita a Trieste in via Commerciale n. 99 venga posta in vendita e contestualmente venga versato direttamente dall'acquirente al momento della sottoscrizione del rogito notarile l'importo di Euro 100.000,00 alla sig.ra che sarà autorizzata a CP_1 partecipare alla compravendita. Porre un termine per la realizzazione della compravendita disponendo che qualora venisse disatteso dal questi versi alla l'importo di 100.000,00 Euro a tacitazione di ogni Pt_1 CP_1 pretesa economica derivante dall'acquisto della casa familiare a prescindere dalla mancata realizzazione della vendita dell'immobile;
- disporre che il versi mensilmente un assegno divorzile per una somma pari ad Euro 500,00 alla sig.ra Pt_1
Mercato rivalutabile ex Istat, da corrispondersi entro il giorno 22 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della resistente;
- disporre a carico del un risarcimento danni in favore della , per il ritardato inadempimento degli Pt_1 CP_1 impegni economici assunti in sede di omologa della separazione, da quantificarsi secondo equità del giudice;
In via istruttoria: precisa le proprie conclusioni come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. chiedendo il rigetto delle domande istruttorie avversarie perché irrilevanti ai fini della decisione.
In ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il ricorrente ha adito questo Tribunale esponendo di aver contratto matrimonio civile con la in data 11.08.2007, a Trieste, optando per il regime della separazione dei beni. I coniugi CP_1 fissavano la loro residenza nell'immobile di proprietà esclusiva del sito a Trieste in via Pt_1
Commerciale n. 99. Dall'unione non nascevano figli. Divenuta insostenibile la situazione domestica e dopo aver tentato una soluzione bonaria, il , con ricorso dd.
6.12.2023 agiva dinanzi al Tribunale Pt_1 di Trieste per ottenere la separazione personale nell'ambito del procedimento iscritto sub RG
3874/2022. Costituitasi in giudizio anche la , le parti comparivano innanzi al Presidente del CP_1
Tribunale in data 22.02.2023, e, addivenute ad un accordo, rassegnavano conclusioni congiunte. Il
Tribunale di Trieste con decreto dd.24.04.2023 omologava la separazione, accogliendo le seguenti conclusioni: “-Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge e, conseguentemente, pronunciare la separazione personale dei coniugi;
-disporre che la casa coniugale sita a Trieste in via
Commerciale n. 99 rimanga nella disponibilità esclusiva del fino alla vendita e che la Pt_1 CP_1 la rilasci nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30.04.2023; -disporre che il Pt_1 versi un contributo al mantenimento della pari ad Euro 500,00 mensili per 24 mesi. Il primo CP_1 pagina 2 di 9 importo verrà versato all'udienza del 22.02.2023, in seguito verrà versato mensilmente ogni 22 del mese. -disporre che all'atto di vendita della casa coniugale sita in Via Commerciale n.99 venga riconosciuto alla l'importo di Euro 100.000,00 (centomila//00) a tacitazione di ogni pretesa CP_1 economica derivante dalla partecipazione all'acquisto della casa famigliare. Tale importo verrà corrisposto direttamente dall'acquirente al momento della sottoscrizione del rogito notarile a cui la
Mercato sarà autorizzata a partecipare. Il sig. si obbliga a comunicare alla sig.ra la Pt_1 CP_1 data ed il luogo della compravendita. -spese interamente compensate tra le parti”.
Il ricorrente ha quindi chiesto “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti ed annotato negli atti di matrimonio del Comune di Trieste sub n. 250 p. 1 anno 2007; - nulla in punto casa coniugale, di proprietà esclusiva del , che rimane nella sua esclusiva disponibilità; - Pt_1 disporre che il versi un contributo al mantenimento della pari ad Euro 500,00 mensili Pt_1 CP_1 fino al 22.02.2025 ovvero prima laddove reperisca un'attività lavorativa”.
Nel costituirsi in giudizio, la ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha proposto un CP_1 diverso assetto economico, chiedendo accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe (eccetto la richiesta risarcitoria).
Sentite le parti, il Giudice delegato ha, in via provvisoria, confermato le condizioni di separazione e quindi ha ordinato esibizioni documentali, ritenendo invece inutili le ulteriori attività istruttorie proposte. Infine, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, riservandola al Collegio.
Ciò posto, può pronunciarsi senz'altro lo scioglimento del matrimonio, preso atto che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui è conseguita la relativa omologa in data
22/02/23; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod. dalla L.
n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); evidente altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Venendo quindi al piano economico, è noto che anche dopo il divorzio residua un vincolo di solidarietà tra gli ex coniugi, da ciò conseguendo la possibile attribuzione a quello più debole di un assegno periodico ex art. 5 Legge 898/70.
Va peraltro premesso che le statuizioni patrimoniali assunte in sede di separazione – che sia frutto di accordo fra le parti o di decisione giudiziale, poco importa - non hanno alcuna efficacia vincolante nel giudizio di divorzio, salvo se del caso esplicare una qualche rilevanza indiziaria. Infatti, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ha natura e funzione diverse rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, prescindendo dagli obblighi di mantenimento od alimentari, operanti invece nel regime di convivenza e di separazione. Un tanto viene bene evidenziato, pagina 3 di 9 ad es., da Cass. civ. sez. 1 16/05/2017 n. 12196, secondo cui “Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati atta c\d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà
e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione”
(in punto ontologica diversità delle due tipologie di assegno e autonomia dei procedimenti di separazione e divorzio, caratterizzati da causa petendi e petitum differenti, cfr. anche Cass. civ. sez. I
5497/92 e 1666/88, 4174/78, sez. un. 9884/01).
La specifica funzione dell'assegno ex art. 5 L. div. è stata di recente ridisegnata dalla Corte di
Cassazione, infine intervenuta a sezioni unite con la ormai nota pronuncia dd. 11/07/18 n. 18287, che ha composto un contrasto tra sezioni semplici, segnatamente affermando che “a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà,
e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
pagina 4 di 9 Dunque, ai fini della decisione sull'assegno di divorzio, occorre tenere in considerazione non già il tenore di vita pregresso, ma diversi fattori, adottando un criterio c.d. “composito”. Operano tanto la funzione assistenziale, quanto quella compensativa, quanto quella perequativa, quali criteri equiordinati previsti dallo stesso testo dell'art. 5, comma 6, L. div., prima parte, ed i quali tutti vanno a comporre il parametro cui attenersi per decidere sia in ordine all'attribuzione che alla quantificazione dell'assegno.
Al giudice del divorzio è demandato quindi il compito di valutare, caso per caso, se - pur in ipotesi di autosufficienza economica del coniuge richiedente l'assegno - la condizione dello stesso risulti oggettivamente più debole, non quale conseguenza automatica dello scioglimento del vincolo, bensì per effetto di scelte condivise tra i coniugi durante il matrimonio risultate poi penalizzanti per il coniuge che assuma di avere diritto all'assegno; nel caso di disparità economico–reddituale, occorre accertare cioè, ai fini della valutazione dei mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli, se detta disparità sia dipesa o dipenda da scelte di conduzione familiare condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali, anche in relazione alla durata del matrimonio e all'effettive potenzialità delle capacità lavorative future, parametrate all'età e al contesto del mercato del lavoro. Ne deriva quindi una funzione equilibratrice dell'assegno, tale da consentire al coniuge di godere di “un livello reddituale adeguato al contributo fornito della realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto anche un contenuto prognostico riguardante il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso” (v. anche, più di recente, Cass. n. 765/20, nonché Cass. 14160/22 e 7596/22, circa l'irrilevanza in sé della disparità economica tra i coniugi o dell'alto livello reddituale dell'altro coniuge.
Merita menzione soprattutto Cass. civ. Sez. VI 13.10.2022 n. 29920, secondo cui, in sostanza,
“Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - ..- o l'elevata capacità economica di uno dei due”; infatti, la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare “assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di “aspettative professionali sacrificate” (SU n. 18287 del 2018) e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto”; solo in tal caso “il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di compensazione”, non essendovi ragione di riequilibrare divari reddituali e patrimoniali che derivino, non già da sacrifici fatti nell'interesse della famiglia, bensì semplicemente dalle “pregresse formazioni professionali individuali, quale risultato delle diverse storie di ciascun componente della coppia”. Ed ancora va pagina 5 di 9 citata Cass. 23583/22, in punto onere del coniuge richiedente di “indicare specificamente e dimostrare nel giudizio” quali siano state le “realistiche occasioni professionali – reddituali” sacrificate a causa di scelte compiute nell'interesse della famiglia).
Pertanto, risulta individuato un nuovo criterio per accertare il presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente, con ciò superando entrambi gli orientamenti che si erano formati in precedenza in materia (il primo aveva per lo più valorizzato il carattere assistenziale dell'assegno divorzile, intendendo l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente come insufficienza degli stessi ad assicurare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: S.U. 11490/1990; aveva poi fatto seguito un nuovo indirizzo, inaugurato con la sentenza dd. 10/05/17 n. 11504 sez. I, nel senso di ricollegare il presupposto dell'inadeguatezza al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, individuando quale esclusivo parametro l'indipendenza o autosufficienza economica).
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue, con riferimento al caso qui in esame;
premessa altresì la ovvia irrilevanza della questione relativa all'eccepita tardività del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni della resistente e alla correlativa istanza di rimessione in termini, non risultando mai abbandonate le conclusioni già in precedenza dalla stessa formulate (salva la novità della richiesta risarcitoria, comunque inammissibile per le ragioni che di seguito si specificheranno).
In primo luogo, si rileva che, in sede di separazione, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della di € 500,00 mensili. Tale circostanza, sebbene abbia CP_1 un'importanza soltanto relativa, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, da un verso rivela che vi era già all'epoca una obiettiva disparità economica tra i coniugi, dall'altro denota una indubbia capacità di contribuzione di cui disponeva il marito.
Quanto alla situazione attuale, la ha riferito di essere ora disoccupata. L'estratto CP_1 contributivo dimesso attesta pregresse esperienze lavorative soltanto fino al 2018 e con redditi modesti
(solo per le annualità 2008, 2009 e 2010 sono indicati importi lordi superiori ai 10.000 euro, per attività
d'impresa). Negli ultimi anni, fino al 2023, risultano attività di collaborazione, con un montante contributivo di € 1500 circa. Il contratto riconosce meri rimborsi spese per € 200-300 mensili CP_2 circa. L'attuale svolgimento di attività in nero è stato solo genericamente allegato e non è stato provato in alcun modo. L'estratto conto presso le Poste in atti riporta somme esigue (doc. 3 conv.).
E' vero che la non è iscritta elle liste di collocamento (era suo onere provarlo) e potrebbe CP_1 far fruttare le esperienze pregresse, ma il modesto livello delle stesse e l'età (60 anni) appaiono poco compatibili con una redditività sufficiente, ossia con un ritorno realmente proficuo nel mercato del lavoro (si veda anche Cass. 18522/20, nel senso che “In tema di diritto all'assegno divorzile, pagina 6 di 9 l'attitudine dell'ex coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata una effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già sulla base di mere valutazioni astratte e ipotetiche”).
Può in effetti parlarsi di solo parziale autosufficienza economica, ossia di “possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale”, per dirla con Cass. 29920/22, e pertanto il criterio assistenziale depone in favore dell'odierna istante.
Passando poi all'aspetto compensativo, si rammenta che l'operatività di tale componente è subordinata, come si è detto, alla prova - da fornirsi anche tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti - del contributo dato dal coniuge economicamente più debole al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge.
La ha sostenuto di non aver realmente gestito le attività d'impresa o societarie di cui CP_1 figurava formalmente quale titolare o partecipe, essendosi piuttosto limitata a svolgere mansioni impiegatizie o di semplice manovalanza, nell'ambito di attività di fatto gestite dal marito, Al di là della indubbia genericità di allegazioni ed offerte probatorie al riguardo, l'assunto non è stato in effetti contestato se non blandamente dal;
le difese di quest'ultimo si sono concentrate per lo più sulle Pt_1 asserite astratte capacità lavorative ed ipotetiche entrate reddituali della moglie, ovvero su sue attuali non provate attività redditizie (si pensi all'affermazione, rimasta del tutto priva di riscontri, che “Da molto tempo la ricorrente esercita attività d'impresa irregolare”). Appare peraltro innegabile che la
, proprio in virtù delle attività esecutive e simili svolte, apportò un qualche significativo CP_1 contributo alle attività imprenditoriali del coniuge;
contributo meritevole di una qualche remunerazione, anche al di là di eventuali mancate retribuzioni o indennità percepite (fatto qui non giustiziabile).
Quanto al , dalle dichiarazioni da lui depositate si evincono, per il 2022, redditi netti pari ad Pt_1
Euro 25.369,00, che corrispondono a circa Euro 2.100,00 mensili. Risulta un saldo di € 42.616,01 all'11/10/23 sul conto solo a lui intestato presso BCC.
Il ricorrente lamenta di essere gravato dalle rate del mutuo fondiario (per € 1.700,00 mensili- doc.
12) e per il finanziamento cointestato alla (per € 482,00-doc. 13 e 14). Eppure il , solo CP_1 Pt_1 nel 2023, si impegnava a pagare € 500 mensili alla moglie, con ciò dimostrando di essere capace di farlo, non potendo solo ora invocare un mero spirito di accondiscendenza o liberalità temporanea, in assenza del resto di apprezzabili fatti sopravvenuti idonei ad inficiare tale capacità; e ciò anche a prescindere dall'attendibilità delle relative dichiarazioni fiscali.
pagina 7 di 9 Si deve dunque concludere che spetta alla ricorrente un assegno divorzile, sotto il profilo sia assistenziale che perequativo-compensativo.
Va per altro verso ricordata la specifica pattuizione contenuta negli accordi di separazione secondo cui, all'atto della vendita della casa coniugale di Via Commerciale n.99, sarebbe stato “riconosciuto alla l'importo di Euro 100.000,00 (centomila//00) a tacitazione di ogni pretesa economica CP_1 derivante dalla partecipazione all'acquisto della casa famigliare”, e tale importo sarebbe stato
“corrisposto direttamente dall'acquirente al momento della sottoscrizione del rogito notarile a cui la
sarà autorizzata a partecipare”. CP_1
E' indubbio che le parti intesero stipulare un vero e proprio patto negoziale con efficacia vincolante, non già con “valore transitorio”, o modificabile ad nutum o qualificabile mero “gesto di liberalità”. Come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15169/2022, la sentenza di divorzio su domanda congiunta (o su conclusioni concordi) ha effetto dichiarativo con riferimento agli accordi patrimoniali;
ciò significa che l'accordo vive nel mondo del diritto quale atto di autonomia negoziale del quale la sentenza si limita a prendere atto, in quanto non ostativo al fine della nuova configurazione dello status e della disciplina dei rapporti degli ex coniugi. Tali accordi, dunque, conservano la natura di atto contrattuale privato, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza, e come tali vivono nel mondo giuridico, in ragione e nei limiti di tale loro natura
(rimanendo, quindi, soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi). Parimenti, l'importanza dell'autonomia privata è stata valorizzata dalla recente sentenza n. 18843/2024 della S.C., che rappresenta una svolta significativa in tema di accordi negoziali in sede di separazione o divorzio;
fermo restando sempre il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto con norme inderogabili, o con l'interesse dei figli, specie se minori, il promuovere accordi validi ed efficaci senza necessità di omologazione vale a favorire una gestione più efficiente e meno conflittuale delle crisi matrimoniali.
E' altresì vero che, se anche un accordo o negozio nei suddetti termini può essere utilmente e validamente avallato nel giudizio di separazione o divorzio, la questione della sua attuazione resterebbe invece estranea a tale giudizio (né sarebbe giustiziabile ex art. 473 bis 38 c.p.c., che è strumento previsto “Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale”; idem, non gioverebbe l'art. 473 bis 29 c.p.c., che riguarda “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”, non già la mera attuazione degli accordi di separazione o divorzio, che ovviamente non attengano all'affidamento e alla responsabilità genitoriale). Pertanto, sono inammissibili le domande riconvenzionali di esecuzione dell'accordo e risarcimento per ritardo pure proposte dalla resistente. pagina 8 di 9 Tuttavia, resta un dato di fatto che la , almeno finché non avrà ottenuto l'importo suindicato CP_1 di € 100.000 oggetto del preciso accordo intervenuto e del correlativo impegno assunto dal , Pt_1 disporrà di scarsi e inadeguati mezzi economici e finanziari, così corroborando il criterio assistenziale di cui si è già detto.
Circa il quantum dell'assegno, può confermarsi l'importo già in essere, che appare d'altronde congruo anche in relazione alla durata del matrimonio (contratto nel 2007).
Infine, le spese processuali vanno integralmente compensate, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in 11/08/2007, in Trieste, tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 250 parte Controparte_1
I anno 2007; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla ex coniuge un assegno divorzile di € 500 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
dichiara inammissibili le residue domande della resistente;
dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 6/10/25 il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 9 di 9