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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA ES, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5878/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. ), residente in S. Parte_1 C.F._1
Egidio del Monte Albino (SA) alla via Giovanni XXIII n. 10, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi 23, presso lo studio dell'Avv. Lucio Granata (C.F.
) del Foro di Avellino che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in VIALE DEGLI ARANCI II TRAV. 15 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, presso lo studio dell'Avv. TEDESCO PATRIZIA (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù C.F._3 di procura a margine della comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1530/18, del 30/7/2018, notificato in data 17/09/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
della somma di € 6.276,75, oltre interessi e spese, di cui €
[...]
246,92 quale conguaglio al 31/12/2015, € 540,00 quale quote ordinarie da gennaio 2016 a giugno 2018, € 5.489,83 quale somma da versare per i lavori straordinari eseguiti all'edificio approvati in data 27/07/2010, il tutto come approvato da delibera assembleare del 12/07/2016.
Parte opponente eccepiva, in relazione all'importo di € 540,00 per quote ordinarie da gennaio 2016 a giugno 2018, che nella delibera assembleare del 12/07/2016 si era proceduto solo all'approvazione del bilancio preventivo 2016, mentre alcuna approvazione aveva mai riguardato i bilanci per gli anni 2017 e 2018. Evidenziava che l'approvazione del bilancio consuntivo 2016, del bilancio consuntivo 2017 e di quello preventivo 2018, erano stati, infatti, all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26/09/2018, non tenuta per mancanza del quorum costitutivo. Pertanto, eccepiva che la quota di € 540,00 di cui all'importo ingiunto non poteva essere vantata dal opposto se CP_1 non per la quota (peraltro, non precisata) relativa al 2016, non essendo dovuto nulla per le quote dei restanti periodi, in quanto ancora non sottoposte ad alcuna approvazione da parte dell'organo condominiale alla data della formulazione della richiesta di ingiunzione. Con riguardo alla somma di € 5.489,83, imputata dall'opposto ai lavori straordinari all'edificio come da verbale CP_1 assembleare del 12/07/2016, evidenziava che, con raccomandata dell'1/12/2016, l'amministratore del Condominio aveva richiesto a padre dell'odierno opponente, il pagamento Persona_1 dell'importo di € 9.352,00 per conguaglio al 31/12/2015. A seguito della ricezione della detta missiva, l'opponente aveva, più volte, fatto richiesta di poter visionare la documentazione relativa agli importi pretesi senza ottenere, però, alcun riscontro. Dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2015, approvato con la più volte menzionata assemblea del 12/07/2016, era risultato che la quota delle spese straordinarie dovute dall'opponente ammontava in realtà ad € 7.897,21. Con assegno del 28/03/2017, però,
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 l'opponente aveva già versato al l'importo di € 500,00 CP_1 con la conseguenza che la pretesa di pagamento da € 7.897,21 (come da bilancio 2015) passava ad € 7.397,20. In virtù del nuovo conteggio, con una seconda missiva del 2/10/2017, indirizzata ad entrambi i signori la somma richiesta a titolo di quota per Pt_1 lavori straordinari risultava, infatti, pari ad € 7.397,20. Con riferimento alla suddetta circostanza, evidenziava che con raccomandata A/R del 4/04/2017, , nell'invitare Parte_1
l'Amministratore a prendere atto dell'eseguito versamento reiterava, nel contempo, la richiesta di visionare i documenti giustificativi alla base della richiesta di pagamento, anche questa volta senza ottenere alcun riscontro. Nel provvedimento monitorio opposto l'importo richiesto per lavori straordinari era stato ridimensionato ad € 5.489,83. Aggiungeva che la quota per i lavori straordinari deliberata con l'assemblea del 12/07/ 2016, non era dovuta, attesa l'illegittimità della detta deliberazione, dal momento che, come si evince dalla documentazione allegata, la convocazione per la detta assemblea datata 29/04/2016, era stata sottoscritta da “ Parte_2
”, mentre l'amministratore del era
[...] CP_1
, persona fisica distinta dal soggetto indicato Parte_3 nella convocazione, con conseguente nullità della stessa. Evidenziava, altresì, che il menzionato avviso di convocazione per l'assemblea del 12/07/2016 risultava essere stato notificato a mezzo raccomandata a padre dell'odierno Persona_1 opponente, che non aveva, peraltro, preso parte alla detta adunanza. L'amministratore, pur essendo a conoscenza che il proprietario dell'immobile sito nel Condominio fosse
[...]
, aveva inviato l'avviso di convocazione al padre e quindi Pt_1
a soggetto estraneo alla compagine condominiale. Con vaglia del 6/02/2014, l'odierno opponente aveva versato, in favore del la somma di € 4.793,31 per lavori di CP_1 ristrutturazione e pertanto, già a far data dal 2014, l'Amministratore era perfettamente a conoscenza di chi fosse l'effettivo proprietario dell'immobile. Eccepiva che l'odierno opponente non aveva mai ricevuto alcuna convocazione, con la conseguenza illegittimità della deliberazione assembleare in oggetto.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 in via preliminare
- di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto;
nel merito
- di accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- di annullare la delibera assembleare del 12/07/2016;
- di condannare, in ogni caso, l'opposto al CP_1 pagamento delle spese e del compenso dovuti per la presente procedura.
In data 6/2/2019, si costituiva il che eccepiva come CP_1 le quote condominiali fossero dovute anche in assenza di approvazione del bilancio. Con riguardo alla illegittima convocazione dell'assemblea, evidenziava che la stessa riportava l'intestazione dell'ufficio professionale dell'amministratore “ Controparte_2
”, ma la stessa era stata sottoscritta dall'Amministratore
[...] pro tempore, ed il timbro apposto riportava Parte_3 il solo nominativo dell'amministratore ed il relativo numero di iscrizione all'albo associativo dell' CP_3
Evidenzia che, fin dalla costituzione del condominio (come si evince dal verbale assembleare del 13/12/1997), si Persona_1 era qualificato proprietario e quale proprietario aveva partecipato a numerose assemblee, così come risultava dalla dichiarazione relativa all'anagrafica condominiale, essendo onere del condomino comunicare eventuali variazioni del registro anagrafico condominiale all'amministratore. Anche i pagamenti erano stati effettuati da : sia il Persona_1 vaglia postale di € 4.793,00, che veniva consegnato a all'amministratore da , come si evince dalla ricevuta Persona_1 quietanzata del 6/12/2014, sia il successivo versamento di € 500,00 avvenuto con vaglia postale circolare e consegnato all'amministratore il 28/3/2017 da , come si evince Persona_1 dalla ricevuta quietanzata. Solo nel 2017, a seguito di informazioni pervenute da altri condomini, l'amministratore aveva provveduto ad accertare la reale proprietà, con conseguente validità della delibera assembleare del 12/7/2016.
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- di rigettare l'opposizione;
- di ritenere la delibera assembleare del 12/7/2016 valida ed efficace.
In data 24/2/2021 il giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Con riguardo alla somma di € 540,00 quali quote ordinarie da gennaio 2016 a giugno 2018, va rilevato che l'art 63 disp. att. cod. civ. condiziona la possibilità dell'amministratore del condominio di ottenere ingiunzione immediatamente esecutiva, per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti, all'esistenza di uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall'assemblea, ma non osta a che l'amministratore medesimo, in difetto di detta condizione, possa richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, per il pagamento di quei contributi. Secondo la Cassazione, non è possibile il ricorso da parte dell'amministratore del condominio al procedimento monitorio ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore, cioè la ricorrenza dell'approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea (Cass.3435/2001). Pertanto, non poteva essere richiesto e concesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63 disp. att. c.c., in relazioni a tali somme, non essendo stati ancora approvati i consuntivi. Va rilevato, però, che in base alla delibera allegata, per gli anni a partire dal 2017, non risultava approvato neppure il bilancio preventivo. Secondo la Corte di Cassazione è principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio, quello che «consente all'amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato» (Cass. 29 settembre 2008 n. 24299). Pertanto, la somma di € 540,00, relativa anche ad anni (dal 2017 in poi) per i quali non risultano approvati i bilanci preventivi, non poteva essere richiesta dall'amministratore. Con riguardo alla somma di € 5.489,83, quale somma da versare per i lavori straordinari approvati, parte opponente chiede l'annullamento dell'assemblea per omessa convocazione. L'articolo 1136 c.c., comma 6, precisa, più specificamente che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. L'articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, aggiunge che l'avviso di convocazione deve essere comunicato. In caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Nel caso di specie la delibera doveva essere impugnata entro 30 giorni e ciò non è stato fatto. L'introduzione del registro dell'anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.) ha posto in capo all'amministratore l'obbligo di annotare in esso le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, comprensivi dei dati ad essi inerenti anche in caso di variazioni. È, quindi compito dell'amministratore provvedervi direttamente, ovvero a spese del condomino qualora questi non provveda di sua spontanea volontà a comunicare i dati richiesti. Infatti il legislatore ha previsto come ogni variazione dei dati vada comunicata all'amministratore in forma scritta, entro sessanta giorni, prevedendosi, altresì, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, non solo la possibilità che l'amministratore richieda, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie all'aggiornamento del registro di anagrafe ma anche, nell'ipotesi di omessa o incompleta risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la facoltà, per costui, di acquisire personalmente le informazioni necessarie, addebitandone il relativo costo al condomino. In ogni caso va tenuto presente che l'amministratore del condominio ha l'obbligo della regolare tenuta e dell'aggiornamento
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 costante del registro di anagrafe condominiale, ma il condomino ha l'obbligo di comunicare all'amministratore eventuali modifiche: in caso contrario la mancata ricezione dell'avviso è quindi addebitabile al solo condomino negligente. Pertanto, la delibera non risulta viziata, essendo imputabile agli opponenti la mancata convocazione. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dal , CP_1
l'opponente va condannato al pagamento dell'importo di € 5489,83, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 da dispositivo. Sono dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). L'opponente, poi, è tenuto, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5878/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1530/18, del 30/7/2018;
3.accoglie parzialmente la domanda principale;
4. condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, della somma di € 5489,83, oltre Controparte_1
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 interessi al saggio legale dalla domanda e sino al soddisfo;
5.condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese del procedimento Controparte_1 monitorio che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 500,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese del presente giudizio di Controparte_1 opposizione che si liquidano in € 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'8/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ES
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA ES, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5878/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. ), residente in S. Parte_1 C.F._1
Egidio del Monte Albino (SA) alla via Giovanni XXIII n. 10, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Garibaldi 23, presso lo studio dell'Avv. Lucio Granata (C.F.
) del Foro di Avellino che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in VIALE DEGLI ARANCI II TRAV. 15 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, presso lo studio dell'Avv. TEDESCO PATRIZIA (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù C.F._3 di procura a margine della comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1530/18, del 30/7/2018, notificato in data 17/09/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
della somma di € 6.276,75, oltre interessi e spese, di cui €
[...]
246,92 quale conguaglio al 31/12/2015, € 540,00 quale quote ordinarie da gennaio 2016 a giugno 2018, € 5.489,83 quale somma da versare per i lavori straordinari eseguiti all'edificio approvati in data 27/07/2010, il tutto come approvato da delibera assembleare del 12/07/2016.
Parte opponente eccepiva, in relazione all'importo di € 540,00 per quote ordinarie da gennaio 2016 a giugno 2018, che nella delibera assembleare del 12/07/2016 si era proceduto solo all'approvazione del bilancio preventivo 2016, mentre alcuna approvazione aveva mai riguardato i bilanci per gli anni 2017 e 2018. Evidenziava che l'approvazione del bilancio consuntivo 2016, del bilancio consuntivo 2017 e di quello preventivo 2018, erano stati, infatti, all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26/09/2018, non tenuta per mancanza del quorum costitutivo. Pertanto, eccepiva che la quota di € 540,00 di cui all'importo ingiunto non poteva essere vantata dal opposto se CP_1 non per la quota (peraltro, non precisata) relativa al 2016, non essendo dovuto nulla per le quote dei restanti periodi, in quanto ancora non sottoposte ad alcuna approvazione da parte dell'organo condominiale alla data della formulazione della richiesta di ingiunzione. Con riguardo alla somma di € 5.489,83, imputata dall'opposto ai lavori straordinari all'edificio come da verbale CP_1 assembleare del 12/07/2016, evidenziava che, con raccomandata dell'1/12/2016, l'amministratore del Condominio aveva richiesto a padre dell'odierno opponente, il pagamento Persona_1 dell'importo di € 9.352,00 per conguaglio al 31/12/2015. A seguito della ricezione della detta missiva, l'opponente aveva, più volte, fatto richiesta di poter visionare la documentazione relativa agli importi pretesi senza ottenere, però, alcun riscontro. Dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2015, approvato con la più volte menzionata assemblea del 12/07/2016, era risultato che la quota delle spese straordinarie dovute dall'opponente ammontava in realtà ad € 7.897,21. Con assegno del 28/03/2017, però,
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 l'opponente aveva già versato al l'importo di € 500,00 CP_1 con la conseguenza che la pretesa di pagamento da € 7.897,21 (come da bilancio 2015) passava ad € 7.397,20. In virtù del nuovo conteggio, con una seconda missiva del 2/10/2017, indirizzata ad entrambi i signori la somma richiesta a titolo di quota per Pt_1 lavori straordinari risultava, infatti, pari ad € 7.397,20. Con riferimento alla suddetta circostanza, evidenziava che con raccomandata A/R del 4/04/2017, , nell'invitare Parte_1
l'Amministratore a prendere atto dell'eseguito versamento reiterava, nel contempo, la richiesta di visionare i documenti giustificativi alla base della richiesta di pagamento, anche questa volta senza ottenere alcun riscontro. Nel provvedimento monitorio opposto l'importo richiesto per lavori straordinari era stato ridimensionato ad € 5.489,83. Aggiungeva che la quota per i lavori straordinari deliberata con l'assemblea del 12/07/ 2016, non era dovuta, attesa l'illegittimità della detta deliberazione, dal momento che, come si evince dalla documentazione allegata, la convocazione per la detta assemblea datata 29/04/2016, era stata sottoscritta da “ Parte_2
”, mentre l'amministratore del era
[...] CP_1
, persona fisica distinta dal soggetto indicato Parte_3 nella convocazione, con conseguente nullità della stessa. Evidenziava, altresì, che il menzionato avviso di convocazione per l'assemblea del 12/07/2016 risultava essere stato notificato a mezzo raccomandata a padre dell'odierno Persona_1 opponente, che non aveva, peraltro, preso parte alla detta adunanza. L'amministratore, pur essendo a conoscenza che il proprietario dell'immobile sito nel Condominio fosse
[...]
, aveva inviato l'avviso di convocazione al padre e quindi Pt_1
a soggetto estraneo alla compagine condominiale. Con vaglia del 6/02/2014, l'odierno opponente aveva versato, in favore del la somma di € 4.793,31 per lavori di CP_1 ristrutturazione e pertanto, già a far data dal 2014, l'Amministratore era perfettamente a conoscenza di chi fosse l'effettivo proprietario dell'immobile. Eccepiva che l'odierno opponente non aveva mai ricevuto alcuna convocazione, con la conseguenza illegittimità della deliberazione assembleare in oggetto.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo:
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 in via preliminare
- di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto;
nel merito
- di accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- di annullare la delibera assembleare del 12/07/2016;
- di condannare, in ogni caso, l'opposto al CP_1 pagamento delle spese e del compenso dovuti per la presente procedura.
In data 6/2/2019, si costituiva il che eccepiva come CP_1 le quote condominiali fossero dovute anche in assenza di approvazione del bilancio. Con riguardo alla illegittima convocazione dell'assemblea, evidenziava che la stessa riportava l'intestazione dell'ufficio professionale dell'amministratore “ Controparte_2
”, ma la stessa era stata sottoscritta dall'Amministratore
[...] pro tempore, ed il timbro apposto riportava Parte_3 il solo nominativo dell'amministratore ed il relativo numero di iscrizione all'albo associativo dell' CP_3
Evidenzia che, fin dalla costituzione del condominio (come si evince dal verbale assembleare del 13/12/1997), si Persona_1 era qualificato proprietario e quale proprietario aveva partecipato a numerose assemblee, così come risultava dalla dichiarazione relativa all'anagrafica condominiale, essendo onere del condomino comunicare eventuali variazioni del registro anagrafico condominiale all'amministratore. Anche i pagamenti erano stati effettuati da : sia il Persona_1 vaglia postale di € 4.793,00, che veniva consegnato a all'amministratore da , come si evince dalla ricevuta Persona_1 quietanzata del 6/12/2014, sia il successivo versamento di € 500,00 avvenuto con vaglia postale circolare e consegnato all'amministratore il 28/3/2017 da , come si evince Persona_1 dalla ricevuta quietanzata. Solo nel 2017, a seguito di informazioni pervenute da altri condomini, l'amministratore aveva provveduto ad accertare la reale proprietà, con conseguente validità della delibera assembleare del 12/7/2016.
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
- di rigettare l'opposizione;
- di ritenere la delibera assembleare del 12/7/2016 valida ed efficace.
In data 24/2/2021 il giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Con riguardo alla somma di € 540,00 quali quote ordinarie da gennaio 2016 a giugno 2018, va rilevato che l'art 63 disp. att. cod. civ. condiziona la possibilità dell'amministratore del condominio di ottenere ingiunzione immediatamente esecutiva, per il pagamento dei contributi dovuti dai partecipanti, all'esistenza di uno stato di ripartizione ritualmente approvato dall'assemblea, ma non osta a che l'amministratore medesimo, in difetto di detta condizione, possa richiedere ed ottenere decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, per il pagamento di quei contributi. Secondo la Cassazione, non è possibile il ricorso da parte dell'amministratore del condominio al procedimento monitorio ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea, avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore, cioè la ricorrenza dell'approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea (Cass.3435/2001). Pertanto, non poteva essere richiesto e concesso un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63 disp. att. c.c., in relazioni a tali somme, non essendo stati ancora approvati i consuntivi. Va rilevato, però, che in base alla delibera allegata, per gli anni a partire dal 2017, non risultava approvato neppure il bilancio preventivo. Secondo la Corte di Cassazione è principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio, quello che «consente all'amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato» (Cass. 29 settembre 2008 n. 24299). Pertanto, la somma di € 540,00, relativa anche ad anni (dal 2017 in poi) per i quali non risultano approvati i bilanci preventivi, non poteva essere richiesta dall'amministratore. Con riguardo alla somma di € 5.489,83, quale somma da versare per i lavori straordinari approvati, parte opponente chiede l'annullamento dell'assemblea per omessa convocazione. L'articolo 1136 c.c., comma 6, precisa, più specificamente che l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. L'articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, aggiunge che l'avviso di convocazione deve essere comunicato. In caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. Nel caso di specie la delibera doveva essere impugnata entro 30 giorni e ciò non è stato fatto. L'introduzione del registro dell'anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.) ha posto in capo all'amministratore l'obbligo di annotare in esso le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, comprensivi dei dati ad essi inerenti anche in caso di variazioni. È, quindi compito dell'amministratore provvedervi direttamente, ovvero a spese del condomino qualora questi non provveda di sua spontanea volontà a comunicare i dati richiesti. Infatti il legislatore ha previsto come ogni variazione dei dati vada comunicata all'amministratore in forma scritta, entro sessanta giorni, prevedendosi, altresì, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, non solo la possibilità che l'amministratore richieda, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie all'aggiornamento del registro di anagrafe ma anche, nell'ipotesi di omessa o incompleta risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la facoltà, per costui, di acquisire personalmente le informazioni necessarie, addebitandone il relativo costo al condomino. In ogni caso va tenuto presente che l'amministratore del condominio ha l'obbligo della regolare tenuta e dell'aggiornamento
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 costante del registro di anagrafe condominiale, ma il condomino ha l'obbligo di comunicare all'amministratore eventuali modifiche: in caso contrario la mancata ricezione dell'avviso è quindi addebitabile al solo condomino negligente. Pertanto, la delibera non risulta viziata, essendo imputabile agli opponenti la mancata convocazione. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dal , CP_1
l'opponente va condannato al pagamento dell'importo di € 5489,83, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 da dispositivo. Sono dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). L'opponente, poi, è tenuto, altresì, al pagamento sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5878/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1530/18, del 30/7/2018;
3.accoglie parzialmente la domanda principale;
4. condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, della somma di € 5489,83, oltre Controparte_1
N.R.G. 5878/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 interessi al saggio legale dalla domanda e sino al soddisfo;
5.condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese del procedimento Controparte_1 monitorio che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 500,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese del presente giudizio di Controparte_1 opposizione che si liquidano in € 2552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'8/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ES
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