CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3456 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Jean Luc Bussa giusta procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Roma in Viale
Glorioso n. 13
Appellante
E
assistita e difesa, giusta procura in calce alla memoria di CP_1 costituzione dall'avv. Fiorella Fiorito presso il cui studio in Milano al Corso di
Porta Romana n. 52, è elettivamente domiciliata
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6992/2024 pubblicata il 13.06.2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado la proponeva opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n 838/24 con cui l'attuale appellante aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 2.346,01 a titolo di Tfr e spettanze di fine rapporto.
Sosteneva che le pretese azionate con ricorso per decreto ingiuntivo erano già state oggetto di separato ricorso proposto ai sensi dell'art 414 c.p.c. per il pagamento della somma di euro 40.377,17 per aver svolto mansioni al IV livello come cameriere di sala con diritto a percepire differenze retributive per straordinario,
13^,14^, bonus Renzi, ferie, permessi, indennità cassa e TFR;
che in quel processo, all'udienza, il lavoratore aveva ammesso di aver ricevuto le somme indicate in busta paga;
che il Tribunale respingeva quel ricorso e condannava il lavoratore al pagamento di euro 3.250,00 per compensi professionali oltre iva cpa.
Tanto premesso sosteneva la società che le domande oggetto del ricorso monitorio fossero inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem;
che l'opposto, invece, in base al precedente pronunciamento, era debitore della società di euro
4.126,20 di cui al precetto notificatogli il 13/9/23, somma si che eccepiva in compensazione.
In primo grado la difesa dell'attuale appellante, in sede di memoria di costituzione avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ha allegato CP_1 che il aveva lavorato alle dipendenze della dal Parte_1 CP_1
16.02.2018 al 31.10.2019, a fronte di contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato ritualmente sottoscritto e rinnovato (allegato n. 1); che aveva svolto le mansioni di cameriere di sala presso il “Ristorante Tucci” di proprietà della sito in Piazza Navona ai nn. 94-100, con inquadramento al Livello CP_1
IV del CCNL di categoria dei Pubblici Esercizi;
che il rapporto di lavoro era terminato in data 31.10.2019.
Sosteneva in questa sede che al nulla fosse stato corrisposto a titolo di TFR, Pt_1 indennità varie e spettanze finali;
che solo < mesi…in data
30.07.2020…il Lavoratore accusava ricezione solo di un minor pagamento a titolo di acconto (allegato n. 4) per la somma di 1.507,00 €>>; che < bonifico (allegato n. 4) riportava “ACCONTO CEDOLINO OTTOBRE 2019”… il
Lavoratore riferisce come non abbia poi ricevuto l'integrale pagamento della busta paga relativa alle spettanze di fine rapporto…>>. Argomentava in diritto che < subordinati che parasubordinati, devono essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili e mai la parte datoriale ha fornito prova alcuna di aver pagato al… la somma complessiva di 3.853,01 Euro, così come risultante dal cedolino Pt_1 del mese di ottobre 2019 (allegato 3)…che quindi risulta quindi Parte_1 creditore nei confronti della della residua somma netta di € 2.346,01 CP_1
(duemilatrecentoquarantasei/01) dotata di certezza, liquidità ed esigibilità, per i titoli di cui sopra, in quanto comprovata dal cedolino paga del mese di ottobre 2019 redatto dalla società datrice di lavoro stessa>>.
Rispetto all'altro giudizio, in ragione del quale la controparte aveva eccepito il ne bis in idem, : 1) nelle conclusioni di detto ricorso non vi era una richiesta di condanna al pagamento del TFR, quanto piuttosto di riconoscimento di somme basate su conteggi relativi alle differenze di orari e mansioni effettivamente svolti dal lavoratore;
2) alla prima udienza di comparizione del 15.02.2022 il Lavoratore non diceva nulla di specifico in ordine al TFR;
alla successiva udienza si faceva richiesta di riconoscimento immediato quantomeno delle somme a titolo di TFR non ancora corrisposte e il datore di lavoro prestava acquiescenza alla mancata corresponsione di detto emolumento;
la richiesta avanzata al Giudice veniva rigettata solo poiché il datore di lavoro contestava il CCNL applicato per tale conteggio e non poiché tale importo non fosse dovuto;
3) il cedolino del TFR non veniva contestato in quanto, semplicemente, il Lavoratore riteneva di non avere rilievi circa i conteggi ivi dedotti ma questa è questione ben diversa rispetto all'effettivo pagamento di tali spettanze.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, così statuiva: Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto.
Con l'atto di gravame si censura la decisione di cui si chiede la riforma con condanna al pagamento delle somme richieste in via monitoria.
Si è costituita la chiedendon il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Secondo il primo giudice nell'altro giudizio < stessi titoli del presente giudizio, se pur calcolate considerando in esse l'incidenza dell'orario superiore e l'unitarietà del rapporto dall'instaurazione del primo contratto a tempo determinato. Ora la domanda volta al pagamento delle differenze retributive azionate nel giudizio di cognizione comprende la domanda al pagamento delle differenze retributive azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'identità dei titoli, tanto che nelle conclusioni si chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 40.377,17 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In quel giudizio il Tribunale accertava che le somme portate in busta, compresa la busta paga di ottobre 2019 di chiusura del rapporto prodotta in quel giudizio dal datore di lavoro, come affermato anche nella sentenza del Tribunale, erano stare corrisposte, come dichiarato in sede di interrogatorio dallo stesso lavoratore, pertanto respingeva il ricorso… il lavoratore non poteva agire con il ricorso monitorio per essere detta domanda già stata azionata in un precedente giudizio chiusosi con sentenza di rigetto. Si è infatti ritenuto che “Il principio del
"ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa…deve essere revocato il decreto opposto e parte opposta condannata alle spese di lite liquidate in dispositivo>>.
I presupposti del ne bis in idem nel processo civile, secondo la Corte di Cassazione, sono la già definizione di una domanda giudiziale con sentenza passata in giudicato,
l'identità delle parti e la sostanziale identità dell'oggetto tra il primo e il nuovo giudizio. Il principio vieta di riproporre la stessa controversia, coprendo non solo ciò che è stato dedotto, ma anche ciò che era deducibile, con conseguente inammissibilità della nuova azione.
Con sentenza la sentenza n. 5816/2023 resa inter partes, passata in giudicato, il giudice ha respinto integralmente il ricorso e le domande avanzate dal nei Pt_1 confronti della CP_1
In quel giudizio il pur chiedendo il riconoscimento della sussistenza di un Pt_1 rapporto di lavoro subordinato anche relativamente a periodi non formalmente coperti dal contratto stipulato fra le parti (cfr. conclusioni del ricorso ex art. 414
c.p.c. << accertare e dichiarare che tra il Sig. e la è Parte_1 CP_1 intercorso unico e continuativo rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato dal 16.02.2018 al 31.10.2019>>; pur invocando il Livello 4° del
CCNL Pubblici Esercizi per tutto il periodo assunto come lavorato, quale cameriere di sala presso il “Ristorante Tucci” sito in Piazza Navona nn. 94-100 oltre al
< spettante sin dall'inizio del rapporto ed in relazione alla quantità del lavoro svolto>>, chiedeva di < l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro specificati in premessa… e condannare la parte resistente, stante l'unicum del rapporto, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutti gli importi di cui in narrativa, per la somma complessiva pari ad € 40.377,17 (Euro quarantamilatrecentosettantasette/17), come meglio specificati nei conteggi allegati, ovvero di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia…>>
Gli importi e i relativi titoli erano stati indicati partitamente come segue:
Relativamente al periodo dal 16.02.2018 al 31.10.2018:
Differenze retribuzione ordinaria per un totale di € 186,84;
Straordinario feriale diurno per un totale di € 10.344,63;
Straordinario festivo diurno per un totale di € 4.940,54;
13° mensilità per un totale di € 991,79;
14° mensilità per un totale di € 991,80;
Ferie per un totale di € 991,60;
Permessi per un totale di € 599,66;
TFR per un totale di € 2.058,45; Totale periodo € 21.105,31
Relativamente al periodo dal 01.03.2019 al 31.10.2019
Straordinario feriale diurno per un totale di € 9.868,40;
Straordinario festivo diurno per un totale di € 4.712,40;
Assegni Nucleo Familiare per un totale di € 458,61;
13° mensilità per un totale di € 1.005,12;
14° mensilità per un totale di € 1.005,12;
Ferie per un totale di € 1.004,93;
Permessi per un totale di € 607,73; TFR per un totale di € 1.068,15; Totale periodo
€ 19.271,86. Per un importo complessivo di € 40.377,17.
Con il decreto ingiuntivo, rispetto al rapporto di lavoro formalizzato dal 01.03.2019 al 31.10.2019 assumeva, che nulla gli fosse stato < indennità varie e spettanze finali>>; di essere in possesso del cedolino relativo alla conclusione del rapporto di lavoro predisposto dalla avendo però CP_1 ricevuto, in data 30.07.2020, un minor pagamento a titolo di acconto, come confermato dalla causale del bonifico per soli 1.507,00 €. Diversamente l'importo di cui alla busta paga era pari a € 3.853,01 per cui risultava creditore < somma netta di € 2.346,01>>
Quindi nel giudizio RG n. 19708/2021 l'attuale appellante ha azionato una
“pretesa” maggiore ma comunque comprensiva del TFR, indicato come titolo della richiesta e anche se per un periodo lavorativo più ampio, ma specificato per due lassi temporali diversificati, di cui si è chiesta la “unificazione”.
Va poi precisato come dalle conclusioni ben si comprende che la richiesta riguardasse non necessariamente le pretese economiche così rideterminate in forza dell'accoglimento di tutte le deduzioni, ma anche solo la somma <
o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione..>>.
Conclusivamente il primo procedimento è stato definito con una sentenza passata in giudicato, ovvero non più soggetta a impugnazione ordinaria;
la richiesta di decreto ingiuntivo è stata azionata nei confronti della ha dato origine CP_1 ad un giudizio fra le stesse identiche parti che hanno partecipato al giudizio precedente, a prescindere dalla loro posizione processuale.
Vi è identità dell'oggetto anche se la prima causa era “piu ampia”, come si è avuto modo di chiarire in precedenza;
ed identità della causa petendi (titolo) ovvero rapporti lavoro e TFR, sia pure, nel primo, per un periodo più ampio e per un importo maggiore. La causa petendi è pacificamente la medesima.
Ove anche non si dovesse ritenere valida tale lettura interpretativa, va aggiunto che
Il principio del ne bis in idem implica che non si possa riproporre la stessa domanda tra le stesse parti se una sentenza definitiva si è già pronunciata su essa.
A ciò va aggiunto che il giudicato copre sia il "dedotto" (ciò che è stato effettivamente discusso e argomentato in giudizio), sia il "deducibile" (ciò che si sarebbe potuto ragionevolmente far valere).
Orbene è evidente che in via subordinata l'appellante avrebbe potuto far valere nel primo processo il proprio diritto a percepire il TFR sulla base di quanto documentalmente già provato ed a prescindere dagli esiti delle ulteriori richieste.
Se si dovesse ritenere che la prima domanda non contenesse anche quella volta al pagamento del tfr come già dovuto e non come esito del proecesso, si dovrebbe comunque concludere che il profilo azionato poi in sede monitoria fosse ben deducibile ma non dedotto.
Non paiono sussistere le condizioni per la condanna dell'appellante per lite temeraria, trattandosi di questione interpretativa, pur infondata.
Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della che si si liquidano in Controparte_2 complessivi € 2.600,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere
all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3456 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Jean Luc Bussa giusta procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Roma in Viale
Glorioso n. 13
Appellante
E
assistita e difesa, giusta procura in calce alla memoria di CP_1 costituzione dall'avv. Fiorella Fiorito presso il cui studio in Milano al Corso di
Porta Romana n. 52, è elettivamente domiciliata
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6992/2024 pubblicata il 13.06.2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado la proponeva opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n 838/24 con cui l'attuale appellante aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 2.346,01 a titolo di Tfr e spettanze di fine rapporto.
Sosteneva che le pretese azionate con ricorso per decreto ingiuntivo erano già state oggetto di separato ricorso proposto ai sensi dell'art 414 c.p.c. per il pagamento della somma di euro 40.377,17 per aver svolto mansioni al IV livello come cameriere di sala con diritto a percepire differenze retributive per straordinario,
13^,14^, bonus Renzi, ferie, permessi, indennità cassa e TFR;
che in quel processo, all'udienza, il lavoratore aveva ammesso di aver ricevuto le somme indicate in busta paga;
che il Tribunale respingeva quel ricorso e condannava il lavoratore al pagamento di euro 3.250,00 per compensi professionali oltre iva cpa.
Tanto premesso sosteneva la società che le domande oggetto del ricorso monitorio fossero inammissibili per violazione del principio del ne bis in idem;
che l'opposto, invece, in base al precedente pronunciamento, era debitore della società di euro
4.126,20 di cui al precetto notificatogli il 13/9/23, somma si che eccepiva in compensazione.
In primo grado la difesa dell'attuale appellante, in sede di memoria di costituzione avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ha allegato CP_1 che il aveva lavorato alle dipendenze della dal Parte_1 CP_1
16.02.2018 al 31.10.2019, a fronte di contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato ritualmente sottoscritto e rinnovato (allegato n. 1); che aveva svolto le mansioni di cameriere di sala presso il “Ristorante Tucci” di proprietà della sito in Piazza Navona ai nn. 94-100, con inquadramento al Livello CP_1
IV del CCNL di categoria dei Pubblici Esercizi;
che il rapporto di lavoro era terminato in data 31.10.2019.
Sosteneva in questa sede che al nulla fosse stato corrisposto a titolo di TFR, Pt_1 indennità varie e spettanze finali;
che solo < mesi…in data
30.07.2020…il Lavoratore accusava ricezione solo di un minor pagamento a titolo di acconto (allegato n. 4) per la somma di 1.507,00 €>>; che < bonifico (allegato n. 4) riportava “ACCONTO CEDOLINO OTTOBRE 2019”… il
Lavoratore riferisce come non abbia poi ricevuto l'integrale pagamento della busta paga relativa alle spettanze di fine rapporto…>>. Argomentava in diritto che < subordinati che parasubordinati, devono essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili e mai la parte datoriale ha fornito prova alcuna di aver pagato al… la somma complessiva di 3.853,01 Euro, così come risultante dal cedolino Pt_1 del mese di ottobre 2019 (allegato 3)…che quindi risulta quindi Parte_1 creditore nei confronti della della residua somma netta di € 2.346,01 CP_1
(duemilatrecentoquarantasei/01) dotata di certezza, liquidità ed esigibilità, per i titoli di cui sopra, in quanto comprovata dal cedolino paga del mese di ottobre 2019 redatto dalla società datrice di lavoro stessa>>.
Rispetto all'altro giudizio, in ragione del quale la controparte aveva eccepito il ne bis in idem, : 1) nelle conclusioni di detto ricorso non vi era una richiesta di condanna al pagamento del TFR, quanto piuttosto di riconoscimento di somme basate su conteggi relativi alle differenze di orari e mansioni effettivamente svolti dal lavoratore;
2) alla prima udienza di comparizione del 15.02.2022 il Lavoratore non diceva nulla di specifico in ordine al TFR;
alla successiva udienza si faceva richiesta di riconoscimento immediato quantomeno delle somme a titolo di TFR non ancora corrisposte e il datore di lavoro prestava acquiescenza alla mancata corresponsione di detto emolumento;
la richiesta avanzata al Giudice veniva rigettata solo poiché il datore di lavoro contestava il CCNL applicato per tale conteggio e non poiché tale importo non fosse dovuto;
3) il cedolino del TFR non veniva contestato in quanto, semplicemente, il Lavoratore riteneva di non avere rilievi circa i conteggi ivi dedotti ma questa è questione ben diversa rispetto all'effettivo pagamento di tali spettanze.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, così statuiva: Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto.
Con l'atto di gravame si censura la decisione di cui si chiede la riforma con condanna al pagamento delle somme richieste in via monitoria.
Si è costituita la chiedendon il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Secondo il primo giudice nell'altro giudizio < stessi titoli del presente giudizio, se pur calcolate considerando in esse l'incidenza dell'orario superiore e l'unitarietà del rapporto dall'instaurazione del primo contratto a tempo determinato. Ora la domanda volta al pagamento delle differenze retributive azionate nel giudizio di cognizione comprende la domanda al pagamento delle differenze retributive azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'identità dei titoli, tanto che nelle conclusioni si chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 40.377,17 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In quel giudizio il Tribunale accertava che le somme portate in busta, compresa la busta paga di ottobre 2019 di chiusura del rapporto prodotta in quel giudizio dal datore di lavoro, come affermato anche nella sentenza del Tribunale, erano stare corrisposte, come dichiarato in sede di interrogatorio dallo stesso lavoratore, pertanto respingeva il ricorso… il lavoratore non poteva agire con il ricorso monitorio per essere detta domanda già stata azionata in un precedente giudizio chiusosi con sentenza di rigetto. Si è infatti ritenuto che “Il principio del
"ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa…deve essere revocato il decreto opposto e parte opposta condannata alle spese di lite liquidate in dispositivo>>.
I presupposti del ne bis in idem nel processo civile, secondo la Corte di Cassazione, sono la già definizione di una domanda giudiziale con sentenza passata in giudicato,
l'identità delle parti e la sostanziale identità dell'oggetto tra il primo e il nuovo giudizio. Il principio vieta di riproporre la stessa controversia, coprendo non solo ciò che è stato dedotto, ma anche ciò che era deducibile, con conseguente inammissibilità della nuova azione.
Con sentenza la sentenza n. 5816/2023 resa inter partes, passata in giudicato, il giudice ha respinto integralmente il ricorso e le domande avanzate dal nei Pt_1 confronti della CP_1
In quel giudizio il pur chiedendo il riconoscimento della sussistenza di un Pt_1 rapporto di lavoro subordinato anche relativamente a periodi non formalmente coperti dal contratto stipulato fra le parti (cfr. conclusioni del ricorso ex art. 414
c.p.c. << accertare e dichiarare che tra il Sig. e la è Parte_1 CP_1 intercorso unico e continuativo rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato dal 16.02.2018 al 31.10.2019>>; pur invocando il Livello 4° del
CCNL Pubblici Esercizi per tutto il periodo assunto come lavorato, quale cameriere di sala presso il “Ristorante Tucci” sito in Piazza Navona nn. 94-100 oltre al
< spettante sin dall'inizio del rapporto ed in relazione alla quantità del lavoro svolto>>, chiedeva di < l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro specificati in premessa… e condannare la parte resistente, stante l'unicum del rapporto, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutti gli importi di cui in narrativa, per la somma complessiva pari ad € 40.377,17 (Euro quarantamilatrecentosettantasette/17), come meglio specificati nei conteggi allegati, ovvero di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia…>>
Gli importi e i relativi titoli erano stati indicati partitamente come segue:
Relativamente al periodo dal 16.02.2018 al 31.10.2018:
Differenze retribuzione ordinaria per un totale di € 186,84;
Straordinario feriale diurno per un totale di € 10.344,63;
Straordinario festivo diurno per un totale di € 4.940,54;
13° mensilità per un totale di € 991,79;
14° mensilità per un totale di € 991,80;
Ferie per un totale di € 991,60;
Permessi per un totale di € 599,66;
TFR per un totale di € 2.058,45; Totale periodo € 21.105,31
Relativamente al periodo dal 01.03.2019 al 31.10.2019
Straordinario feriale diurno per un totale di € 9.868,40;
Straordinario festivo diurno per un totale di € 4.712,40;
Assegni Nucleo Familiare per un totale di € 458,61;
13° mensilità per un totale di € 1.005,12;
14° mensilità per un totale di € 1.005,12;
Ferie per un totale di € 1.004,93;
Permessi per un totale di € 607,73; TFR per un totale di € 1.068,15; Totale periodo
€ 19.271,86. Per un importo complessivo di € 40.377,17.
Con il decreto ingiuntivo, rispetto al rapporto di lavoro formalizzato dal 01.03.2019 al 31.10.2019 assumeva, che nulla gli fosse stato < indennità varie e spettanze finali>>; di essere in possesso del cedolino relativo alla conclusione del rapporto di lavoro predisposto dalla avendo però CP_1 ricevuto, in data 30.07.2020, un minor pagamento a titolo di acconto, come confermato dalla causale del bonifico per soli 1.507,00 €. Diversamente l'importo di cui alla busta paga era pari a € 3.853,01 per cui risultava creditore < somma netta di € 2.346,01>>
Quindi nel giudizio RG n. 19708/2021 l'attuale appellante ha azionato una
“pretesa” maggiore ma comunque comprensiva del TFR, indicato come titolo della richiesta e anche se per un periodo lavorativo più ampio, ma specificato per due lassi temporali diversificati, di cui si è chiesta la “unificazione”.
Va poi precisato come dalle conclusioni ben si comprende che la richiesta riguardasse non necessariamente le pretese economiche così rideterminate in forza dell'accoglimento di tutte le deduzioni, ma anche solo la somma <
o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione..>>.
Conclusivamente il primo procedimento è stato definito con una sentenza passata in giudicato, ovvero non più soggetta a impugnazione ordinaria;
la richiesta di decreto ingiuntivo è stata azionata nei confronti della ha dato origine CP_1 ad un giudizio fra le stesse identiche parti che hanno partecipato al giudizio precedente, a prescindere dalla loro posizione processuale.
Vi è identità dell'oggetto anche se la prima causa era “piu ampia”, come si è avuto modo di chiarire in precedenza;
ed identità della causa petendi (titolo) ovvero rapporti lavoro e TFR, sia pure, nel primo, per un periodo più ampio e per un importo maggiore. La causa petendi è pacificamente la medesima.
Ove anche non si dovesse ritenere valida tale lettura interpretativa, va aggiunto che
Il principio del ne bis in idem implica che non si possa riproporre la stessa domanda tra le stesse parti se una sentenza definitiva si è già pronunciata su essa.
A ciò va aggiunto che il giudicato copre sia il "dedotto" (ciò che è stato effettivamente discusso e argomentato in giudizio), sia il "deducibile" (ciò che si sarebbe potuto ragionevolmente far valere).
Orbene è evidente che in via subordinata l'appellante avrebbe potuto far valere nel primo processo il proprio diritto a percepire il TFR sulla base di quanto documentalmente già provato ed a prescindere dagli esiti delle ulteriori richieste.
Se si dovesse ritenere che la prima domanda non contenesse anche quella volta al pagamento del tfr come già dovuto e non come esito del proecesso, si dovrebbe comunque concludere che il profilo azionato poi in sede monitoria fosse ben deducibile ma non dedotto.
Non paiono sussistere le condizioni per la condanna dell'appellante per lite temeraria, trattandosi di questione interpretativa, pur infondata.
Le spese del grado seguono la soccombenza come da dispositivo
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti della che si si liquidano in Controparte_2 complessivi € 2.600,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa