Art. 2. ((Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascun impiegato, il numero di 48 ore mensili ed il loro corrispettivo e' stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo, contemplati, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, la retribuzione da computarsi ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario e' quella in godimento in base all'anzianita' di servizio. Ai funzionari dei gradi superiori al 7° i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura forfetaria mensile ragguagliata al corrispettivo di 48 ore, retribuite con le modalita' ed i criteri predetti.
Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente comma e' ridotto ad 1/8 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata.
Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della, sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo.
Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brrevi periodi di tempo - previo assenso del Ministro per il tesoro - prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo. I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti comuni.
Restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto)) ((6)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello stato 16 settembre 1947, n. 1282 , ha disposto (con l'art.4) che "Per il personale subalterno in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato il limite massimo di ore di lavoro straordinario risultante dal combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e' elevato a centoventi."
Ha inoltre disposto (con l'art.6) che la modifica ha effetto dal 1° luglio 1947. ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767 , ha disposto (con l'art.5) che " Le maggiorazioni di 1/10, 2/10 e 3/10 per il computo dei compensi orari del lavoro straordinario previste dagli articoli 2 - primo e secondo comma - e 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , sono elevate rispettivamente al 15 per cento, 25 per cento e 35 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 11) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952. ------------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 , ha disposto (con l'art.25) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1955. ------------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 , come modificato dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 , ha disposto (con l'art.10) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1955.
Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente comma e' ridotto ad 1/8 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata.
Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della, sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo.
Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brrevi periodi di tempo - previo assenso del Ministro per il tesoro - prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo. I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti comuni.
Restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto)) ((6)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello stato 16 settembre 1947, n. 1282 , ha disposto (con l'art.4) che "Per il personale subalterno in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato il limite massimo di ore di lavoro straordinario risultante dal combinato disposto dei commi secondo e quarto dell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e' elevato a centoventi."
Ha inoltre disposto (con l'art.6) che la modifica ha effetto dal 1° luglio 1947. ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767 , ha disposto (con l'art.5) che " Le maggiorazioni di 1/10, 2/10 e 3/10 per il computo dei compensi orari del lavoro straordinario previste dagli articoli 2 - primo e secondo comma - e 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , sono elevate rispettivamente al 15 per cento, 25 per cento e 35 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 11) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952. ------------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 , ha disposto (con l'art.25) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1955. ------------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767 , come modificato dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7 , ha disposto (con l'art.10) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1955.