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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07142/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02321 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07142/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7142 del 2025, proposto dal Consiglio di
Presidenza della Corte dei conti e dalla Corte dei conti, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
AT LA, non costituito nel presente grado del giudizio
IA NZ CI, non costituita nel presente grado del giudizio
per la riforma
della sentenza n. 3613 del 18 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto nel primo grado del presente giudizio dal dott. AT LA e, per l'effetto, ha N. 07142/2025 REG.RIC.
annullato la delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con cui la dott.ssa IA NZ CI è stata assegnata al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione centrale delle Autonomie.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il Consigliere Massimiliano
CC e viste le conclusioni delle amministrazioni appellanti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio, definito dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in poi, per brevità, il Tribunale) con la sentenza qui impugnata, ha ad oggetto la delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, con cui la dott.ssa IA NZ CI è stata assegnata al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione Centrale delle Autonomie.
2. L'iter procedimentale che ha condotto alla predetta assegnazione può essere sinteticamente riassunto come segue:
i) la procedura per la copertura del posto di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione autonomie è stata indetta con delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 18 gennaio 2024;
ii) hanno presentato domanda di partecipazione, tra gli altri, l'odierno appellato, dott.
LA (Presidente della Sezione di controllo per la regione Sicilia), e la controinteressata, dott.ssa CI (Presidente della Sezione di controllo per la regione Toscana);
iii) la procedura in esame è disciplinata, inter alia, dall'art. 32 del Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei N. 07142/2025 REG.RIC.
conti (delibera n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019), che prevede due distinti indicatori al fine di individuare il candidato prescelto:
- il primo è il parametro dell'anzianità nella qualifica di Presidente di Sezione (che viene apprezzato in via automatica, attribuendo 1 punto per ogni anno e tanti dodicesimi di punto per quanti sono i mesi eccedenti l'anno intero);
- il secondo è l'attitudine allo svolgimento delle funzioni da assegnare che viene valutato attribuendo un punteggio discrezionale; iv) nel corso dell'adunanza del 30-31 gennaio 2024, il Consiglio di presidenza ha proceduto all'audizione dei candidati;
v) nel corso della successiva adunanza del 5-6 marzo 2024, tenutasi in seduta 'non pubblica':
- dapprima, il Consiglio di Presidenza ha stilato la graduatoria provvisoria dei partecipanti sulla scorta del punteggio per l'anzianità, nella quale il ricorrente è risultato al primo posto (4,58 contro 3,58 della Presidente CI);
- successivamente, si è svolto il dibattito dei componenti del Consiglio in merito al percorso professionale dei candidati;
- è seguita, poi, la votazione a scrutinio segreto per l'attribuzione ai candidati del punteggio discrezionale per il parametro dell'attitudine;
- infine, il Consiglio ha stilato la graduatoria finale (sommando il punteggio per l'anzianità con quello discrezionale per l'attitudine), nella quale il ricorrente si è classificato al secondo posto con punti 7,58 totali, rispetto ai 9,58 della Presidente
CI, risultata vincitrice;
- il Consiglio ha, così, «delibera[to] di assegnare, dalla data della relativa delibera consiliare, il Presidente di sezione IA NZ CI al posto di funzione di
Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione delle autonomie»; N. 07142/2025 REG.RIC.
vi) con successiva deliberazione del 26 marzo 2024, intestata al Consiglio di presidenza e sottoscritta dal Presidente della Corte dei conti, la Presidente CI è stata assegnata al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione delle autonomie, sulla scorta della seguente motivazione:
- «Considerato che il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 5-6 marzo 2024, svoltasi in seduta non pubblica, ha valutato comparativamente i candidati che hanno presentato domanda”;
- “visto il fascicolo personale, la domanda, il curriculum e la relazione presentata
[…] dal Presidente di Sezione IA NZ CI”;
- “considerato il giudizio di prevalenza formulato dal Consiglio di presidenza rispetto agli altri candidati utilmente scrutinabili, in considerazione:
a) dell'esperienza maturata dalla Presidente CI nel corso della intera carriera magistraturale e di quella specifica, di gran lunga prevalente, continuativamente svolta nell'area del controllo, sia a livello regionale – ove ha, altresì, ricoperto funzioni direttive in qualità di Presidente della Sezione regionale di controllo per la
Toscana – sia a livello centrale presso la Sezione degli affari comunitari e internazionali e presso l'allora Collegio dei contratti secretati;
b) delle funzioni svolte in ambito internazionale, sempre nella materia del controllo, in ragione della esperienza acquisita per dieci anni presso la Corte dei conti europea, anche con funzioni di coordinamento e direzione di gruppi di lavoro, in materia di audit delle finanze pubbliche, nonché di politica di coesione e ricerca;
c) dell'esperienza maturata, altresì, in qualità di componente delle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberante e consultiva;
d) nonché di tutti gli elementi emergenti dal curriculum vitae della candidata, dall'autorelazione, dalla documentazione in atti e dall'audizione personale”; N. 07142/2025 REG.RIC.
- “Ritenuta, pertanto, la particolare attitudine del Presidente di sezione IA
NZ CI rispetto allo specifico posto di funzione».
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto avanti al Tribunale, il dott. LA, odierno appellato, ha impugnato la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza al termine dell'adunanza del 5-6 marzo 2024, nonché la delibera di assegnazione formalizzata in data 26 marzo 2024.
3.1. Nel primo motivo di impugnazione, il ricorrente in prime cure ha sostenuto che la deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza nel corso dell'adunanza del 5-6 marzo 2024 sia illegittima, perché adottata sulla base del mero computo matematico dei voti espressi dai singoli componenti del Consiglio di presidenza, senza esprimere alcuna motivazione a sostegno della stessa.
3.1.1. La deliberazione sarebbe, quindi, priva di motivazione e violerebbe:
- sia l'art. 21, comma 3, del Regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti (delibera n. 52 del 14 febbraio 2019), che prevede che «delle sedute non pubbliche il verbale riporta (…) la motivazione collegiale delle deliberazioni adottate»;
- sia l'art. 32, comma 1, lett. b) del Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti che dispone che
“per l'assegnazione [a posti di funzione] vengono adottati i criteri di seguito indicati:
[…] b) il punteggio discrezionale da attribuire con giudizio motivato, è stabilito in punti 1,00 per ciascun componente del Consiglio di Presidenza”;
- sia, più in generale, l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l'art. 41, par. 2, lett. c), della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3.1.2. Il ricorrente ha specificato, inoltre, che il fatto che tale deliberazione sia stata assunta a voto segreto (così come imposto dal Testo Unico) non preclude che la stessa debba essere motivata, in quanto la normativa interna stabilisce l'obbligo di N. 07142/2025 REG.RIC.
motivazione per la delibera nel suo complesso, e tale obbligo viene ribadito per i singoli punteggi discrezionali.
3.1.3. Ha aggiunto, poi, che nessuna ragione giustificativa della scelta compiuta a favore della Presidente CI potrebbe ricavarsi dal verbale dell'adunanza, laddove sono riportate le dichiarazioni dei consiglieri intervenuti nella discussione: due consiglieri, infatti, avrebbero manifestato la preferenza per il ricorrente; il Procuratore generale avrebbe invitato il Consiglio a valutare comparativamente le candidature del ricorrente e della Presidente CI; un altro consigliere avrebbe posto l'attenzione su un terzo candidato; infine, solamente il membro laico del Consiglio avrebbe espresso la propria preferenza per la candidata poi nominata.
3.1.4. Conseguentemente, i 6 punti assegnati dal Consiglio alla Presidente CI a titolo di punteggio discrezionale sarebbero stati attribuiti – plausibilmente – uno dal consigliere che si era pronunciato a favore di lei nella discussione, mentre gli altri cinque da componenti il collegio che erano rimasti silenti durante il dibattito.
3.1.5. Il punteggio discrezionale assegnato da questi ultimi non potrebbe, quindi, dirsi in alcun modo motivato.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha impugnato la “deliberazione”, intestata al
Consiglio di presidenza e sottoscritta dal Presidente della Corte dei conti in data 26 marzo 2024, con cui è stata formalizzata e motivata la nomina della Presidente
CI.
3.2.1. Il ricorrente in prime cure ha assunto che tale deliberazione violasse l'art. 22, comma 2, del Regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, l'art. 10, comma 1, della l. n. 117 del 1988 nonché l'art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990.
3.2.2. In particolare, questa deliberazione, nella parte in cui espone una motivazione alla nomina della controinteressata, sarebbe illegittima, perché l'art. 22 del
Regolamento del Consiglio di Presidenza attribuisce al Presidente una mera funzione di esternazione della volontà espressa dell'organo collegiale (ossia il Consiglio di N. 07142/2025 REG.RIC.
Presidenza), che ha la competenza ad assumere le delibere sulle assegnazioni dei posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti.
3.2.3. Il Presidente non potrebbe aggiungere, autonomamente, una sua motivazione a quella della delibera consiliare, né potrebbe surrogare, con una sua motivazione, quella assente nella delibera consiliare.
3.2.4. Nel caso di specie, quindi, la motivazione addotta dal Presidente alla decisione collegiale del Consiglio di Presidenza sarebbe una motivazione “postuma” e come tale inammissibile.
3.2.5. In ogni caso, ha proseguito il ricorrente, anche a voler ammettere che il
Presidente sia legittimato a fornire una motivazione alla precedente delibera consiliare, comunque la motivazione addotta alla delibera di cui è causa sarebbe illegittima, perché non reca alcun confronto fra i candidati e non esterna le ragioni per cui uno di essi viene preferito agli altri.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente in prime cure ha dedotto la violazione del bando di concorso e dell'art. 32 del Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazione a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti, che prevede che il punteggio discrezionale debba essere attribuito tenendo conto di due criteri: «capacità organizzative dimostrate nell'esercizio delle funzioni direttive» e «capacità professionale nelle materie di competenza della Sezione di cui si tratta».
3.3.1. Nella deliberazione del Consiglio di Presidenza, così come nella delibera presidenziale, mancherebbe una valutazione comparativa dei ricorrenti con riferimento ai due criteri.
3.3.2. Il ricorrente, tuttavia, nella sua autorelazione, avrebbe descritto varie esperienze integranti i due citati criteri, tra cui (i) il processo di riorganizzazione della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana che avrebbe portato a un significativo miglioramento dei controlli sulla Regione e sugli enti locali e (ii) le esperienze presso N. 07142/2025 REG.RIC.
la Sezione di controllo della Regione Veneto, la Regione siciliana e la Procura contabile.
3.4. Con l'ultimo motivo, svolto in via subordinata, il ricorrente in prime cure ha affermato l'illegittimità dell'art. 18, comma 5, e dell'art. 20, comma 3, del
Regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nella parte in cui dispongono che il punteggio discrezionale sia assunto con votazione segreta.
3.5. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio la Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti per chiedere il rigetto del ricorso.
3.6. La controinteressata dott. CI, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
3.7. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal Tribunale all'udienza pubblica del 22 gennaio 2024.
4. All'esito del giudizio, con la sentenza n. 3613 del 18 febbraio 2025, il Tribunale ha accolto il ricorso del dott. LA, annullando la delibera impugnata.
4.1. Secondo il Tribunale, la questione centrale in rilievo nella presente controversia concerne i caratteri che deve avere la motivazione della delibera con cui il Consiglio di presidenza della Corte dei conti assegna un magistrato ad un determinato posto di funzione.
4.2. Tale questione, ha osservato il Tribunale, è stata recentemente affrontata da questa
Sezione nella sentenza n. 9393 del 22 novembre 2024, la quale ha messo in luce la necessità che la delibera di assegnazione contenga «una motivazione rafforzata e puntuale delle ragioni per le quali, a fronte dei curricula dei candidati, si è preferito assegnare all'esito della comparazione un maggior punteggio, per la componente
“discrezionale” di questo, all'uno anziché all'altro».
4.3. Il Tribunale, applicando tali principi al caso di specie, ha osservato come la decisione di assegnare la Presidente CI al posto di funzione in esame non sia N. 07142/2025 REG.RIC.
stata corredata da alcuna motivazione che indichi le ragioni per le quali ella è stata preferita al Presidente LA.
4.4. Tali ragioni, infatti, non risulterebbero esposte né nella delibera adottata dal
Consiglio di Presidenza in esito alla discussione avvenuta nel corso dell'adunanza del
5-6 marzo 2024, né nella successiva delibera di assegnazione, formalizzata dal
Presidente della Corte dei conti in data 26 marzo 2024.
4.5. Al termine della votazione, dunque, il Consiglio si è limitato a prendere atto del numero di voti discrezionali ricevuti dai vari candidati e, dopo averli sommati a quelli attribuiti in automatico per l'anzianità, ha stilato la graduatoria finale della procedura selettiva, nella quale la Presidente CI è risultata vincitrice.
4.6. Preso atto di ciò, il Consiglio ha, poi, «delibera[to] di assegnare dalla data della relativa delibera consiliare, il Presidente di sezione IA NZ CI al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la
Sezione delle autonomie».
4.7. Il Consiglio non ha, però, esplicitato alcuna motivazione a sostegno della decisione collegialmente assunta.
4.8. Tale decisione non potrebbe, quindi, ritenersi legittima, perché non esprime le ragioni per le quali l'organo collegiale ha ritenuto che la Presidente CI dovesse essere preferita rispetto agli altri candidati e, in particolare, rispetto al ricorrente.
4.9. Non sono esplicitate, in particolare, le motivazioni che giustificano la preferenza della Presidente CI nel confronto comparativo con il Presidente LA.
5. E, come riconosciuto da ultimo anche da questo Consiglio di Stato nella sentenza prima citata (n. 9393/2024), i provvedimenti di nomina dei magistrati della Corte dei conti ai posti di funzione non si sottraggono all'obbligo di motivazione, dovendo essi essere dotati di «una motivazione rafforzata e puntuale delle ragioni per le quali, a fronte dei curricula dei candidati, si è preferito assegnare all'esito della N. 07142/2025 REG.RIC.
comparazione un maggior punteggio, per la componente “discrezionale” di questo, all'uno anziché all'altro».
5.1. Ciò è imposto dalla previsione dell'art. 32, comma 1, lett. b) del Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti (delibera n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019) che prevede che i punteggi discrezionali, relativi alla valutazione di prevalenza della particolare attitudine alle funzioni da assegnare, siano attribuiti «con giudizio motivato».
5.2. Apparirebbe evidente che delle varie dichiarazioni dei componenti del Consiglio nel corso del dibattito (i) almeno due sono state rese a favore del Presidente LA, (ii) altre due in favore della Presidente CI e (iii) le ulteriori due a favore del terzo e quarto candidato alla selezione.
5.3. Non sarebbe possibile, pertanto, evincere da tali dichiarazioni quali siano le reali ragioni che, al termine della discussione, hanno determinato ben sei Consiglieri
(dunque quattro in più di quelli che nel corso dell'adunanza del Plenum si sono dichiarati a favore della Presidente CI) ad esprimere il voto discrezionale in favore di quest'ultima e non del Presidente LA.
5.4. Né si potrebbe legittimamente sostenere che coloro che hanno votato per la
Presidente CI lo abbiano fatto condividendo le osservazioni formulate in suo favore da uno dei due Consiglieri nel corso del dibattito.
5.5. Si tratterebbe, infatti, di un'operazione ricostruttiva meramente ipotetica, priva di possibilità di riscontro.
5.6. Infine, una motivazione della preferenza accordata alla Presidente CI rispetto agli altri candidati non si evince nemmeno dalla deliberazione del 26 marzo
2024, intestata al Consiglio di presidenza della Corte dei conti e sottoscritta dal
Presidente della Corte.
5.7. La motivazione esplicitata da tale delibera a corredo della nomina della Presidente
CI, infatti, si limiterebbe ad illustrare i tratti qualificanti del percorso N. 07142/2025 REG.RIC.
professionale di quest'ultima, ma non svolgerebbe alcun cenno alla comparazione con il profilo del Presidente LA e, dunque, non esporrebbe le ragioni per le quali, a fronte di due percorsi professionali di così alto livello, si sia preferito assegnare un punteggio maggiore, per la componente “discrezionale”, alla prima anziché al secondo.
6. In sintesi, secondo il primo giudice, anche a prescindere dalla corretta qualificazione giuridica che si intenda attribuire al rapporto esistente tra (i) la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza e (ii) la successiva deliberazione intestata al Consiglio di presidenza e sottoscritta dal Presidente della Corte, rimane incontrovertibile il fatto che né la prima, né la seconda rechino una motivazione che dia conto delle regioni per le quali il profilo professionale della Presidente CI è stato ritenuto prevalente rispetto a quello del Presidente LA con riferimento allo specifico posto da assegnare.
6.1. Entrambe le deliberazioni, pertanto, non potrebbero che risultare illegittime per i motivi esposti.
6.2. Le osservazioni che precedono dimostrerebbero la fondatezza dei primi tre motivi di doglianza, nella parte in cui censurano la carenza motivazionale degli atti impugnati.
6.3. Alla luce di ciò, per il Tribunale, sono rimasti conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di censura inerenti alle esperienze professionali del ricorrente non tenute in considerazione dalle deliberazioni impugnate, così come il quarto motivo di ricorso, svolto in via subordinata.
7. Avverso tale sentenza, che, per le menzionate ragioni, ha annullato la delibera impugnata, hanno proposto appello la Corte dei Conti e il Consiglio di Presidenza, assumendone l'erroneità per le ragioni che saranno esaminate, e ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado.
7.1. Non si è costituito il dott. LA, appellato, nonostante la ritualità della notifica. N. 07142/2025 REG.RIC.
7.2. Nella pubblica udienza del 10 marzo 2026 il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate dalle amministrazioni appellanti nell'istanza di passaggio in decisione depositata il 6 marzo 2026, ha trattenuto la causa in decisione.
8. L'appello è fondato per le sintetiche, e dirimenti, ragioni che qui di seguito si espongono.
8.1. Anzitutto, meritano senza dubbio condivisione, con assorbimento di ogni altra questione, le censure delle amministrazioni appellanti, laddove rilevano che il giudice di prime cure non ha tenuto conto della giurisprudenza amministrativa – pure contraddittoriamente richiamata – per cui l'obbligo di motivazione attiene al solo provvedimento finale a firma presidenziale, e non anche al verbale dell'adunanza, sicché in mancanza di specifici chiarimenti in ordine al rapporto tra i suddetti atti, il verbale non avrebbe potuto essere censurato per difetto di motivazione e, dall'altro lato, non ha nemmeno rilevato che, nel caso di specie, il deliberato è stato assunto in seguito alla votazione da parte del Plenum di una proposta motivata (tra le altre pure formulate), come inequivocabilmente attestato nel verbale dell'adunanza.
8.2. In effetti il Plenum, a differenza di quanto ha ritenuto la sentenza qui gravata, si
è pronunciato esplicitamente sulle proposte, espresse dai diversi componenti ed emerse in modo chiaro, e anche netto, durante il dibattito, e il verbale, lungi dall'attestare l'assenza di «alcuna proposta (ossia alcun deliberando) in favore di uno
o dell'altro candidato», certifica l'esatto contrario, dando atto delle tre diverse proposte formulate, in ottica comparativa, da altrettanti componenti del Plenum e corredate, ciascuna di esse, di analitica motivazione.
8.3. Ma tale rilievo non è, comunque, nemmeno decisivo ai fini del presente giudizio.
8.4. A differenza, infatti, di quanto ha ritenuto il primo giudice, che non ha correttamente applicato al caso di specie i principi in tema di motivazione declinati da questo Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza n. 9393 del 2024, la successiva delibera del Consiglio di Presidenza – che sola deve esternare, in modo compiuto e N. 07142/2025 REG.RIC.
organico e all'esito di una complessiva valutazione dei candidati, le ragioni della preferenza assegnata dal Plenum, essendo il verbale del Plenum atto endoprocedimentale, che non ha portata lesiva, come ha del resto anche affermato la stessa sentenza n. 9393 del 2024 – reca, ancorché in forma (molto) sintetica, le ragioni per le quali l'organo di autogoverno ha ritenuto di assegnare prevalenza al profilo professionale della Pres. CI.
8.5. Anzitutto, nel caso di specie il verbale dell'adunanza del 5 marzo 2024 già attestava proprio il dibattito svoltosi prima del voto in ottica comparativa e non a caso riporta – tra l'altro – le dichiarazioni motivate di coloro che hanno ritenuto prevalente il profilo della controinteressata rispetto a quello del dott. LA.
8.6. Le motivazioni addotte dai componenti a sostegno della candidatura della Pres.
CI, poi, sono state recepite dal provvedimento a firma presidenziale n. 143/2024, ove infatti si mette in risalto, con espressa e sintetica motivazione, all'esito di una valutazione complessiva dei candidati: «l'esperienza specifica» della CI, «di gran lunga prevalente, continuativamente svolta nell'area del controllo, sia a livello regionale […] che a livello centrale» (così come valorizzata in ottica comparativa da tre componenti del Plenum, a fronte di quella del ricorrente, di gran lunga inferiore, avendo egli iniziato a svolgere funzioni di controllo «solo in occasione della promozione a Presidente di Sezione nel 2019», come parimenti specificato, a verbale, da un componente); «le funzioni svolte in ambito internazionale, sempre nella materia del controllo, in ragione della esperienza acquisita per dieci anni presso la Corte dei conti europea, anche con funzioni di coordinamento e direzione di gruppi di lavoro, in materia di audit delle finanze pubbliche […]» (evidenziata dagli stessi tre componenti durante il dibattito); «l'esperienza maturata, altresì, in qualità di componente delle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberante e consultiva, nonché di tutti gli elementi emergenti dal curriculum vitae della candidata, dall'autorelazione, dalla documentazione in atti e dall'audizione personale». N. 07142/2025 REG.RIC.
8.7. Il giudizio di prevalenza assegnato alla dott.ssa CI, anche se manca un analitico confronto con quello del dott. LA (del resto non necessario per la validità della delibera, essendo all'uopo sufficiente una comparazione sintetica, che nel caso di specie non manca, seppur sintetica), si regge su motivazioni che si fondano sulla miglior professionalità acquisita da questa rispetto alla maggior anzianità del dott.
LA e, dunque, questo giudizio nel caso di specie può dirsi, ancorché, si ripete, sinteticamente, integrato sul piano motivazionale, a differenza di quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, che ha erroneamente giudicato carente la motivazione del provvedimento.
9. L'appello, pertanto, per le dirimenti ragioni esposte (che assorbono ogni altra questione dedotta nell'appello, comprese anche le censure ritualmente riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.: p. 32 e ss. del ricorso), va accolto, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado (e accolto nei primi suoi tre motivi dal primo giudice).
10. Le spese del doppio grado del giudizio, per la peculiarità della vicenda, possono essere comunque interamente compensate tra le parti.
10.1. Per la soccombenza, comunque, rimane definitivamente a carico del dott. LA il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
10.2. Il dott. LA, non costituitosi nel presente grado del giudizio, deve essere comunque condannato a versare il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione del gravame da parte delle amministrazioni odierne appellanti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado da AT LA. N. 07142/2025 REG.RIC.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di AT LA il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
DA AT LA a versare il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell'appello da parte del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RC IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano CC, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano CC RC IP N. 07142/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02321 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07142/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7142 del 2025, proposto dal Consiglio di
Presidenza della Corte dei conti e dalla Corte dei conti, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
AT LA, non costituito nel presente grado del giudizio
IA NZ CI, non costituita nel presente grado del giudizio
per la riforma
della sentenza n. 3613 del 18 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto nel primo grado del presente giudizio dal dott. AT LA e, per l'effetto, ha N. 07142/2025 REG.RIC.
annullato la delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con cui la dott.ssa IA NZ CI è stata assegnata al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione centrale delle Autonomie.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il Consigliere Massimiliano
CC e viste le conclusioni delle amministrazioni appellanti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio, definito dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in poi, per brevità, il Tribunale) con la sentenza qui impugnata, ha ad oggetto la delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, con cui la dott.ssa IA NZ CI è stata assegnata al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione Centrale delle Autonomie.
2. L'iter procedimentale che ha condotto alla predetta assegnazione può essere sinteticamente riassunto come segue:
i) la procedura per la copertura del posto di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione autonomie è stata indetta con delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 18 gennaio 2024;
ii) hanno presentato domanda di partecipazione, tra gli altri, l'odierno appellato, dott.
LA (Presidente della Sezione di controllo per la regione Sicilia), e la controinteressata, dott.ssa CI (Presidente della Sezione di controllo per la regione Toscana);
iii) la procedura in esame è disciplinata, inter alia, dall'art. 32 del Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei N. 07142/2025 REG.RIC.
conti (delibera n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019), che prevede due distinti indicatori al fine di individuare il candidato prescelto:
- il primo è il parametro dell'anzianità nella qualifica di Presidente di Sezione (che viene apprezzato in via automatica, attribuendo 1 punto per ogni anno e tanti dodicesimi di punto per quanti sono i mesi eccedenti l'anno intero);
- il secondo è l'attitudine allo svolgimento delle funzioni da assegnare che viene valutato attribuendo un punteggio discrezionale; iv) nel corso dell'adunanza del 30-31 gennaio 2024, il Consiglio di presidenza ha proceduto all'audizione dei candidati;
v) nel corso della successiva adunanza del 5-6 marzo 2024, tenutasi in seduta 'non pubblica':
- dapprima, il Consiglio di Presidenza ha stilato la graduatoria provvisoria dei partecipanti sulla scorta del punteggio per l'anzianità, nella quale il ricorrente è risultato al primo posto (4,58 contro 3,58 della Presidente CI);
- successivamente, si è svolto il dibattito dei componenti del Consiglio in merito al percorso professionale dei candidati;
- è seguita, poi, la votazione a scrutinio segreto per l'attribuzione ai candidati del punteggio discrezionale per il parametro dell'attitudine;
- infine, il Consiglio ha stilato la graduatoria finale (sommando il punteggio per l'anzianità con quello discrezionale per l'attitudine), nella quale il ricorrente si è classificato al secondo posto con punti 7,58 totali, rispetto ai 9,58 della Presidente
CI, risultata vincitrice;
- il Consiglio ha, così, «delibera[to] di assegnare, dalla data della relativa delibera consiliare, il Presidente di sezione IA NZ CI al posto di funzione di
Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione delle autonomie»; N. 07142/2025 REG.RIC.
vi) con successiva deliberazione del 26 marzo 2024, intestata al Consiglio di presidenza e sottoscritta dal Presidente della Corte dei conti, la Presidente CI è stata assegnata al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la Sezione delle autonomie, sulla scorta della seguente motivazione:
- «Considerato che il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 5-6 marzo 2024, svoltasi in seduta non pubblica, ha valutato comparativamente i candidati che hanno presentato domanda”;
- “visto il fascicolo personale, la domanda, il curriculum e la relazione presentata
[…] dal Presidente di Sezione IA NZ CI”;
- “considerato il giudizio di prevalenza formulato dal Consiglio di presidenza rispetto agli altri candidati utilmente scrutinabili, in considerazione:
a) dell'esperienza maturata dalla Presidente CI nel corso della intera carriera magistraturale e di quella specifica, di gran lunga prevalente, continuativamente svolta nell'area del controllo, sia a livello regionale – ove ha, altresì, ricoperto funzioni direttive in qualità di Presidente della Sezione regionale di controllo per la
Toscana – sia a livello centrale presso la Sezione degli affari comunitari e internazionali e presso l'allora Collegio dei contratti secretati;
b) delle funzioni svolte in ambito internazionale, sempre nella materia del controllo, in ragione della esperienza acquisita per dieci anni presso la Corte dei conti europea, anche con funzioni di coordinamento e direzione di gruppi di lavoro, in materia di audit delle finanze pubbliche, nonché di politica di coesione e ricerca;
c) dell'esperienza maturata, altresì, in qualità di componente delle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberante e consultiva;
d) nonché di tutti gli elementi emergenti dal curriculum vitae della candidata, dall'autorelazione, dalla documentazione in atti e dall'audizione personale”; N. 07142/2025 REG.RIC.
- “Ritenuta, pertanto, la particolare attitudine del Presidente di sezione IA
NZ CI rispetto allo specifico posto di funzione».
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto avanti al Tribunale, il dott. LA, odierno appellato, ha impugnato la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza al termine dell'adunanza del 5-6 marzo 2024, nonché la delibera di assegnazione formalizzata in data 26 marzo 2024.
3.1. Nel primo motivo di impugnazione, il ricorrente in prime cure ha sostenuto che la deliberazione assunta dal Consiglio di Presidenza nel corso dell'adunanza del 5-6 marzo 2024 sia illegittima, perché adottata sulla base del mero computo matematico dei voti espressi dai singoli componenti del Consiglio di presidenza, senza esprimere alcuna motivazione a sostegno della stessa.
3.1.1. La deliberazione sarebbe, quindi, priva di motivazione e violerebbe:
- sia l'art. 21, comma 3, del Regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti (delibera n. 52 del 14 febbraio 2019), che prevede che «delle sedute non pubbliche il verbale riporta (…) la motivazione collegiale delle deliberazioni adottate»;
- sia l'art. 32, comma 1, lett. b) del Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti che dispone che
“per l'assegnazione [a posti di funzione] vengono adottati i criteri di seguito indicati:
[…] b) il punteggio discrezionale da attribuire con giudizio motivato, è stabilito in punti 1,00 per ciascun componente del Consiglio di Presidenza”;
- sia, più in generale, l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l'art. 41, par. 2, lett. c), della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3.1.2. Il ricorrente ha specificato, inoltre, che il fatto che tale deliberazione sia stata assunta a voto segreto (così come imposto dal Testo Unico) non preclude che la stessa debba essere motivata, in quanto la normativa interna stabilisce l'obbligo di N. 07142/2025 REG.RIC.
motivazione per la delibera nel suo complesso, e tale obbligo viene ribadito per i singoli punteggi discrezionali.
3.1.3. Ha aggiunto, poi, che nessuna ragione giustificativa della scelta compiuta a favore della Presidente CI potrebbe ricavarsi dal verbale dell'adunanza, laddove sono riportate le dichiarazioni dei consiglieri intervenuti nella discussione: due consiglieri, infatti, avrebbero manifestato la preferenza per il ricorrente; il Procuratore generale avrebbe invitato il Consiglio a valutare comparativamente le candidature del ricorrente e della Presidente CI; un altro consigliere avrebbe posto l'attenzione su un terzo candidato; infine, solamente il membro laico del Consiglio avrebbe espresso la propria preferenza per la candidata poi nominata.
3.1.4. Conseguentemente, i 6 punti assegnati dal Consiglio alla Presidente CI a titolo di punteggio discrezionale sarebbero stati attribuiti – plausibilmente – uno dal consigliere che si era pronunciato a favore di lei nella discussione, mentre gli altri cinque da componenti il collegio che erano rimasti silenti durante il dibattito.
3.1.5. Il punteggio discrezionale assegnato da questi ultimi non potrebbe, quindi, dirsi in alcun modo motivato.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha impugnato la “deliberazione”, intestata al
Consiglio di presidenza e sottoscritta dal Presidente della Corte dei conti in data 26 marzo 2024, con cui è stata formalizzata e motivata la nomina della Presidente
CI.
3.2.1. Il ricorrente in prime cure ha assunto che tale deliberazione violasse l'art. 22, comma 2, del Regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, l'art. 10, comma 1, della l. n. 117 del 1988 nonché l'art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990.
3.2.2. In particolare, questa deliberazione, nella parte in cui espone una motivazione alla nomina della controinteressata, sarebbe illegittima, perché l'art. 22 del
Regolamento del Consiglio di Presidenza attribuisce al Presidente una mera funzione di esternazione della volontà espressa dell'organo collegiale (ossia il Consiglio di N. 07142/2025 REG.RIC.
Presidenza), che ha la competenza ad assumere le delibere sulle assegnazioni dei posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti.
3.2.3. Il Presidente non potrebbe aggiungere, autonomamente, una sua motivazione a quella della delibera consiliare, né potrebbe surrogare, con una sua motivazione, quella assente nella delibera consiliare.
3.2.4. Nel caso di specie, quindi, la motivazione addotta dal Presidente alla decisione collegiale del Consiglio di Presidenza sarebbe una motivazione “postuma” e come tale inammissibile.
3.2.5. In ogni caso, ha proseguito il ricorrente, anche a voler ammettere che il
Presidente sia legittimato a fornire una motivazione alla precedente delibera consiliare, comunque la motivazione addotta alla delibera di cui è causa sarebbe illegittima, perché non reca alcun confronto fra i candidati e non esterna le ragioni per cui uno di essi viene preferito agli altri.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente in prime cure ha dedotto la violazione del bando di concorso e dell'art. 32 del Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazione a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti, che prevede che il punteggio discrezionale debba essere attribuito tenendo conto di due criteri: «capacità organizzative dimostrate nell'esercizio delle funzioni direttive» e «capacità professionale nelle materie di competenza della Sezione di cui si tratta».
3.3.1. Nella deliberazione del Consiglio di Presidenza, così come nella delibera presidenziale, mancherebbe una valutazione comparativa dei ricorrenti con riferimento ai due criteri.
3.3.2. Il ricorrente, tuttavia, nella sua autorelazione, avrebbe descritto varie esperienze integranti i due citati criteri, tra cui (i) il processo di riorganizzazione della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana che avrebbe portato a un significativo miglioramento dei controlli sulla Regione e sugli enti locali e (ii) le esperienze presso N. 07142/2025 REG.RIC.
la Sezione di controllo della Regione Veneto, la Regione siciliana e la Procura contabile.
3.4. Con l'ultimo motivo, svolto in via subordinata, il ricorrente in prime cure ha affermato l'illegittimità dell'art. 18, comma 5, e dell'art. 20, comma 3, del
Regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nella parte in cui dispongono che il punteggio discrezionale sia assunto con votazione segreta.
3.5. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio la Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti per chiedere il rigetto del ricorso.
3.6. La controinteressata dott. CI, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
3.7. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione dal Tribunale all'udienza pubblica del 22 gennaio 2024.
4. All'esito del giudizio, con la sentenza n. 3613 del 18 febbraio 2025, il Tribunale ha accolto il ricorso del dott. LA, annullando la delibera impugnata.
4.1. Secondo il Tribunale, la questione centrale in rilievo nella presente controversia concerne i caratteri che deve avere la motivazione della delibera con cui il Consiglio di presidenza della Corte dei conti assegna un magistrato ad un determinato posto di funzione.
4.2. Tale questione, ha osservato il Tribunale, è stata recentemente affrontata da questa
Sezione nella sentenza n. 9393 del 22 novembre 2024, la quale ha messo in luce la necessità che la delibera di assegnazione contenga «una motivazione rafforzata e puntuale delle ragioni per le quali, a fronte dei curricula dei candidati, si è preferito assegnare all'esito della comparazione un maggior punteggio, per la componente
“discrezionale” di questo, all'uno anziché all'altro».
4.3. Il Tribunale, applicando tali principi al caso di specie, ha osservato come la decisione di assegnare la Presidente CI al posto di funzione in esame non sia N. 07142/2025 REG.RIC.
stata corredata da alcuna motivazione che indichi le ragioni per le quali ella è stata preferita al Presidente LA.
4.4. Tali ragioni, infatti, non risulterebbero esposte né nella delibera adottata dal
Consiglio di Presidenza in esito alla discussione avvenuta nel corso dell'adunanza del
5-6 marzo 2024, né nella successiva delibera di assegnazione, formalizzata dal
Presidente della Corte dei conti in data 26 marzo 2024.
4.5. Al termine della votazione, dunque, il Consiglio si è limitato a prendere atto del numero di voti discrezionali ricevuti dai vari candidati e, dopo averli sommati a quelli attribuiti in automatico per l'anzianità, ha stilato la graduatoria finale della procedura selettiva, nella quale la Presidente CI è risultata vincitrice.
4.6. Preso atto di ciò, il Consiglio ha, poi, «delibera[to] di assegnare dalla data della relativa delibera consiliare, il Presidente di sezione IA NZ CI al posto di funzione di Presidente preposto alla funzione di coordinamento presso la
Sezione delle autonomie».
4.7. Il Consiglio non ha, però, esplicitato alcuna motivazione a sostegno della decisione collegialmente assunta.
4.8. Tale decisione non potrebbe, quindi, ritenersi legittima, perché non esprime le ragioni per le quali l'organo collegiale ha ritenuto che la Presidente CI dovesse essere preferita rispetto agli altri candidati e, in particolare, rispetto al ricorrente.
4.9. Non sono esplicitate, in particolare, le motivazioni che giustificano la preferenza della Presidente CI nel confronto comparativo con il Presidente LA.
5. E, come riconosciuto da ultimo anche da questo Consiglio di Stato nella sentenza prima citata (n. 9393/2024), i provvedimenti di nomina dei magistrati della Corte dei conti ai posti di funzione non si sottraggono all'obbligo di motivazione, dovendo essi essere dotati di «una motivazione rafforzata e puntuale delle ragioni per le quali, a fronte dei curricula dei candidati, si è preferito assegnare all'esito della N. 07142/2025 REG.RIC.
comparazione un maggior punteggio, per la componente “discrezionale” di questo, all'uno anziché all'altro».
5.1. Ciò è imposto dalla previsione dell'art. 32, comma 1, lett. b) del Testo Unico sulle nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti (delibera n. 231/CP/2019 del 5 novembre 2019) che prevede che i punteggi discrezionali, relativi alla valutazione di prevalenza della particolare attitudine alle funzioni da assegnare, siano attribuiti «con giudizio motivato».
5.2. Apparirebbe evidente che delle varie dichiarazioni dei componenti del Consiglio nel corso del dibattito (i) almeno due sono state rese a favore del Presidente LA, (ii) altre due in favore della Presidente CI e (iii) le ulteriori due a favore del terzo e quarto candidato alla selezione.
5.3. Non sarebbe possibile, pertanto, evincere da tali dichiarazioni quali siano le reali ragioni che, al termine della discussione, hanno determinato ben sei Consiglieri
(dunque quattro in più di quelli che nel corso dell'adunanza del Plenum si sono dichiarati a favore della Presidente CI) ad esprimere il voto discrezionale in favore di quest'ultima e non del Presidente LA.
5.4. Né si potrebbe legittimamente sostenere che coloro che hanno votato per la
Presidente CI lo abbiano fatto condividendo le osservazioni formulate in suo favore da uno dei due Consiglieri nel corso del dibattito.
5.5. Si tratterebbe, infatti, di un'operazione ricostruttiva meramente ipotetica, priva di possibilità di riscontro.
5.6. Infine, una motivazione della preferenza accordata alla Presidente CI rispetto agli altri candidati non si evince nemmeno dalla deliberazione del 26 marzo
2024, intestata al Consiglio di presidenza della Corte dei conti e sottoscritta dal
Presidente della Corte.
5.7. La motivazione esplicitata da tale delibera a corredo della nomina della Presidente
CI, infatti, si limiterebbe ad illustrare i tratti qualificanti del percorso N. 07142/2025 REG.RIC.
professionale di quest'ultima, ma non svolgerebbe alcun cenno alla comparazione con il profilo del Presidente LA e, dunque, non esporrebbe le ragioni per le quali, a fronte di due percorsi professionali di così alto livello, si sia preferito assegnare un punteggio maggiore, per la componente “discrezionale”, alla prima anziché al secondo.
6. In sintesi, secondo il primo giudice, anche a prescindere dalla corretta qualificazione giuridica che si intenda attribuire al rapporto esistente tra (i) la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza e (ii) la successiva deliberazione intestata al Consiglio di presidenza e sottoscritta dal Presidente della Corte, rimane incontrovertibile il fatto che né la prima, né la seconda rechino una motivazione che dia conto delle regioni per le quali il profilo professionale della Presidente CI è stato ritenuto prevalente rispetto a quello del Presidente LA con riferimento allo specifico posto da assegnare.
6.1. Entrambe le deliberazioni, pertanto, non potrebbero che risultare illegittime per i motivi esposti.
6.2. Le osservazioni che precedono dimostrerebbero la fondatezza dei primi tre motivi di doglianza, nella parte in cui censurano la carenza motivazionale degli atti impugnati.
6.3. Alla luce di ciò, per il Tribunale, sono rimasti conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di censura inerenti alle esperienze professionali del ricorrente non tenute in considerazione dalle deliberazioni impugnate, così come il quarto motivo di ricorso, svolto in via subordinata.
7. Avverso tale sentenza, che, per le menzionate ragioni, ha annullato la delibera impugnata, hanno proposto appello la Corte dei Conti e il Consiglio di Presidenza, assumendone l'erroneità per le ragioni che saranno esaminate, e ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado.
7.1. Non si è costituito il dott. LA, appellato, nonostante la ritualità della notifica. N. 07142/2025 REG.RIC.
7.2. Nella pubblica udienza del 10 marzo 2026 il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate dalle amministrazioni appellanti nell'istanza di passaggio in decisione depositata il 6 marzo 2026, ha trattenuto la causa in decisione.
8. L'appello è fondato per le sintetiche, e dirimenti, ragioni che qui di seguito si espongono.
8.1. Anzitutto, meritano senza dubbio condivisione, con assorbimento di ogni altra questione, le censure delle amministrazioni appellanti, laddove rilevano che il giudice di prime cure non ha tenuto conto della giurisprudenza amministrativa – pure contraddittoriamente richiamata – per cui l'obbligo di motivazione attiene al solo provvedimento finale a firma presidenziale, e non anche al verbale dell'adunanza, sicché in mancanza di specifici chiarimenti in ordine al rapporto tra i suddetti atti, il verbale non avrebbe potuto essere censurato per difetto di motivazione e, dall'altro lato, non ha nemmeno rilevato che, nel caso di specie, il deliberato è stato assunto in seguito alla votazione da parte del Plenum di una proposta motivata (tra le altre pure formulate), come inequivocabilmente attestato nel verbale dell'adunanza.
8.2. In effetti il Plenum, a differenza di quanto ha ritenuto la sentenza qui gravata, si
è pronunciato esplicitamente sulle proposte, espresse dai diversi componenti ed emerse in modo chiaro, e anche netto, durante il dibattito, e il verbale, lungi dall'attestare l'assenza di «alcuna proposta (ossia alcun deliberando) in favore di uno
o dell'altro candidato», certifica l'esatto contrario, dando atto delle tre diverse proposte formulate, in ottica comparativa, da altrettanti componenti del Plenum e corredate, ciascuna di esse, di analitica motivazione.
8.3. Ma tale rilievo non è, comunque, nemmeno decisivo ai fini del presente giudizio.
8.4. A differenza, infatti, di quanto ha ritenuto il primo giudice, che non ha correttamente applicato al caso di specie i principi in tema di motivazione declinati da questo Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza n. 9393 del 2024, la successiva delibera del Consiglio di Presidenza – che sola deve esternare, in modo compiuto e N. 07142/2025 REG.RIC.
organico e all'esito di una complessiva valutazione dei candidati, le ragioni della preferenza assegnata dal Plenum, essendo il verbale del Plenum atto endoprocedimentale, che non ha portata lesiva, come ha del resto anche affermato la stessa sentenza n. 9393 del 2024 – reca, ancorché in forma (molto) sintetica, le ragioni per le quali l'organo di autogoverno ha ritenuto di assegnare prevalenza al profilo professionale della Pres. CI.
8.5. Anzitutto, nel caso di specie il verbale dell'adunanza del 5 marzo 2024 già attestava proprio il dibattito svoltosi prima del voto in ottica comparativa e non a caso riporta – tra l'altro – le dichiarazioni motivate di coloro che hanno ritenuto prevalente il profilo della controinteressata rispetto a quello del dott. LA.
8.6. Le motivazioni addotte dai componenti a sostegno della candidatura della Pres.
CI, poi, sono state recepite dal provvedimento a firma presidenziale n. 143/2024, ove infatti si mette in risalto, con espressa e sintetica motivazione, all'esito di una valutazione complessiva dei candidati: «l'esperienza specifica» della CI, «di gran lunga prevalente, continuativamente svolta nell'area del controllo, sia a livello regionale […] che a livello centrale» (così come valorizzata in ottica comparativa da tre componenti del Plenum, a fronte di quella del ricorrente, di gran lunga inferiore, avendo egli iniziato a svolgere funzioni di controllo «solo in occasione della promozione a Presidente di Sezione nel 2019», come parimenti specificato, a verbale, da un componente); «le funzioni svolte in ambito internazionale, sempre nella materia del controllo, in ragione della esperienza acquisita per dieci anni presso la Corte dei conti europea, anche con funzioni di coordinamento e direzione di gruppi di lavoro, in materia di audit delle finanze pubbliche […]» (evidenziata dagli stessi tre componenti durante il dibattito); «l'esperienza maturata, altresì, in qualità di componente delle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberante e consultiva, nonché di tutti gli elementi emergenti dal curriculum vitae della candidata, dall'autorelazione, dalla documentazione in atti e dall'audizione personale». N. 07142/2025 REG.RIC.
8.7. Il giudizio di prevalenza assegnato alla dott.ssa CI, anche se manca un analitico confronto con quello del dott. LA (del resto non necessario per la validità della delibera, essendo all'uopo sufficiente una comparazione sintetica, che nel caso di specie non manca, seppur sintetica), si regge su motivazioni che si fondano sulla miglior professionalità acquisita da questa rispetto alla maggior anzianità del dott.
LA e, dunque, questo giudizio nel caso di specie può dirsi, ancorché, si ripete, sinteticamente, integrato sul piano motivazionale, a differenza di quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, che ha erroneamente giudicato carente la motivazione del provvedimento.
9. L'appello, pertanto, per le dirimenti ragioni esposte (che assorbono ogni altra questione dedotta nell'appello, comprese anche le censure ritualmente riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.: p. 32 e ss. del ricorso), va accolto, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado (e accolto nei primi suoi tre motivi dal primo giudice).
10. Le spese del doppio grado del giudizio, per la peculiarità della vicenda, possono essere comunque interamente compensate tra le parti.
10.1. Per la soccombenza, comunque, rimane definitivamente a carico del dott. LA il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
10.2. Il dott. LA, non costituitosi nel presente grado del giudizio, deve essere comunque condannato a versare il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione del gravame da parte delle amministrazioni odierne appellanti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado da AT LA. N. 07142/2025 REG.RIC.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di AT LA il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
DA AT LA a versare il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell'appello da parte del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RC IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano CC, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano CC RC IP N. 07142/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO